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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 7590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
Parte_1 Controparte_1 [...]
; con l'assistenza e difesa CP_2 Parte_2 dell'avv. Concetta Todaro;
e con Controparte_3
l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Paolo Perchinunno;
nonché
con l'assistenza e Controparte_4 difesa dell'avv. Tiziana Pane
all'udienza del 2.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte nelle more del presente giudizio per irregolarità delle stesse.
Condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti opponenti, atteso il sopravvenuto annullamento delle cartelle, in misura pari ai minimi, tenuto conto dello spirito collaborativo delle stesse.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
1 -condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti opponenti-che liquida in complessivi Euro 1.865,00 oltre
IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-.
Bari, 2.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari -dott.ssa Luigia
Lambriola- nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Tra
Parte_1 Controparte_1 [...]
; con l'assistenza e difesa CP_2 Parte_2 dell'avv. Concetta Todaro;
e con Controparte_3
l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Paolo Perchinunno;
nonché
con l'assistenza e Controparte_4 difesa dell'avv. Tiziana Pane
all'udienza del 2.04.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'annullamento delle cartelle di pagamento opposte nelle more del presente giudizio per irregolarità delle stesse.
Condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti opponenti, atteso il sopravvenuto annullamento delle cartelle, in misura pari ai minimi, tenuto conto dello spirito collaborativo delle stesse.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
1 -condanna le parti resistenti in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali nei confronti delle parti opponenti-che liquida in complessivi Euro 1.865,00 oltre
IVA e CPA e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge-.
Bari, 2.04.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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