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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:
Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Vittoria Gabriele Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A, nella causa civile n. 713/2024 promossa con ricorso per reclamo depositato in data
11/07/2024 e notificato, unitamente a decreto di fissazione d'udienza, in data 22/07/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024 da
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Parte_1
Parte reclamante contro
, con l'avvocato Paolo Antonini, del Controparte_1 foro di Mantova
Parte reclamata
Ed avente ad oggetto: reclamo avverso omologa concordato preventivo
In punto: reclamo avverso sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Cremona
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Cremona, accogliendo il proposto reclamo revocare la disposta omologa della proposta di concordato avanzata dalla Società Controparte_2
, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato
[...] approvato dai creditori.
Spese rifuse.
Per parte reclamata: respingersi il reclamo, confermarsi la sentenza del Tribunale di Cremona n. 17/2024 pubblicata il 14.6.2024, con vittoria di spese e onorari di causa pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9.3.2023 la Società Controparte_1 esercente attività di commercializzazione di articoli varie con sede legale in Casalmaggiore, premesso di aver in data 28/02/2023 stipulato con la newco Life S.r.l. un contratto di affitto della propria azienda ed estimatorio CP_1 per l'utilizzo del proprio magazzino, ha chiesto al Tribunale di Cremona la concessione di un termine ex art. 44 CCI per la presentazione di un piano di concordato, per dare soluzione alla propria condizione di insolvenza.
Con ricorso in data 13.3.2024 la Cassa Padana Banco di Credito Cooperativo Società Cooperativa ha chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della Società Controparte_1
I due procedimenti sono stati riuniti.
Con decreto del 16.3.2023 il Tribunale ha concesso alla società istante il termine ex art. 44 CCI, nominando il dott. Persona_1 commercialista in Cremona, quale commissario della procedura.
Entro il termine concesso e prorogato la Società Controparte_1 ha depositato il piano di concordato e la proposta.
[...]
***
Il piano proposto dalla Società, qualificato dal giudice di prime cure come piano in continuità indiretta, prevedeva che, per far fronte alla propria esposizione debitoria pari ad € 25.675.643,37, la Società avrebbe dato in affitto sino al 28.2.2027 la propria azienda alla società di nuova costituzione con previsione all'esito della vendita dell'azienda. Controparte_3
A disposizione dei creditori venivano poste risorse dell'ammontare complessivo di € 5.062.947,52; le più importanti voci dell'attivo erano rappresentate: a) dal ricavato della vendita delle rimanenze alla affittuaria, con contratto estimatorio, per € 1.737.354,80; b) dal ricavato delle “merci in viaggio”, per € 452. 172,90; c) dall'incasso di crediti verso clienti, per € 2.267.992,06; d) dall'incasso dei canoni di affitto dell'azienda, per € 300.000,00; e) dall'incasso del prezzo di vendita dell'azienda, per € 200.000,00; erano poi previste altre voci dell'attivo, di minore consistenza, a pag.41 del piano.
Veniva proposto il pagamento dei debiti della società istante con le seguenti percentuali:
- pagamento integrale delle spese di giustizia;
- pagamento integrale delle spese e dei crediti prededucibili connessi alla procedura;
- pagamento integrale del 75% dei debiti in prededuzione concernenti la pagina 2 di 13 prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso, conduzione, omologazione ed esecuzione del Concordato Preventivo;
- pagamento integrale dei debiti verso dipendenti ex art. 2751 bis n.1 c.c.;
- pagamento integrale degli altri creditori privilegiati di cui all'art. 2751 bis c.c. (professionisti del Piano per il residuo 25%, altri professionisti, artigiani, agenti);
- pagamento parziale, nella misura del 36,71% dei crediti che si sarebbero originate dall'escussione delle garanzie bancarie prestate da Parte_2
, ex art.9 comma 5 d.lgs. 123/98;
[...]
- pagamento dei restanti crediti, tutti chirografari, sia perché chirografari originari, sia perché degradati dal privilegio, nella percentuale del 10.50 % (cfr. p. 60 del piano)
I crediti chirografari erano stati suddivisi in 8 classi, con proposta di transazione fiscale con l , ex art. 88 CCI. Parte_1
Il termine di esecuzione del piano era previsto in 4 anni.
***
Con decreto del 20.9.2023 è stata aperta la procedura di concordato della Società.
Nel corso della procedura è stata avviata una procedura di raccolta di manifestazioni d'interesse per l'affitto e la vendita dell'azienda, ex art. 91 CCI. Nessun altro operatore economico -a parte l'affittuaria- vi ha tuttavia manifestato interesse (cfr. decreto del 22.11.2023).
***
Il commissario, nella relazione ex art. 105 CCI del 13.12.2023:
a) ha rettificato il valore del passivo in € 26.655.927,52;
b) ha rettificato il valore dell'attivo messo a disposizione dei creditori in € 4.701.679,85, e nello specifico, ha rettificato le più importanti voci dell'attivo nei seguenti termini:
- ricavato della vendita delle rimanenze alla affittuaria, con contratto estimatorio, € 1.403.303.57:
- dal ricavato delle “merci in viaggio”, € 338.053,60;
- dall'incasso di crediti verso clienti, € 2.475.975,09;
c) ha confermato le percentuali di soddisfacimento dei creditori previlegiati e delle 8 classi dei creditori chirografari, ad eccezione di quella che si sarebbe originata dall'escussione delle garanzie bancarie prestate da Parte_2
, ricalcolata nel 21,65%, con la precisazione che il minore attivo ed il
[...]
pagina 3 di 13 maggior passivo calcolato avrebbero inciso solo sulla percentuale di pagamento dell'ultima classe di privilegiati ad essere pagata, e cioè appunto sulla quota parte dei crediti bancari garantiti dal (pagg. 89-90 Parte_2 relazione);
d) ha ritenuto che il piano fosse sorretto da fattibilità economica: nonostante alcune possibili criticità – rappresentate, ad esempio, dal fatto che la
[...]
è una newco che potrebbe avere difficoltà ad avere accesso al credito CP_3 bancario, e dal fatto che il suo business plan mostri “scarsa elasticità”-, erano emersi elementi positivi, quali il fatto che l'affittuaria, a far data dal 28.2.2023, aveva onorato i termini di pagamento dei canoni di affitto e del prezzo della merce prelevata in forza del contratto estimatorio ed ancora il fatto che il business plan della affittuaria risultava esser stato costruito secondo criteri assolutamente prudenziali e quindi realistici p. 75- 77 relazione ex art. 105 CCI);
e) ha ritenuto inoltre che il piano concordatario sarebbe risultato maggiormente conveniente rispetto ad una liquidazione giudiziale della Società: nell'ambito della liquidazione giudiziale vi era il rischio di dover procedere ad una vendita atomistica dei beni della azienda e del magazzino merci, così che l'attivo ottenibile si sarebbe determinato in un valore molto inferiore, indicato nella somma di € 2.315.722,99; era poi da considerare l'insussistenza nella specie dei presupposti per l'esperimento di azioni revocatorie e risarcitorie verso l'amministratore; la continuità aziendale avrebbe inoltre reso possibile il mantenimento dei posto di lavoro e la salvaguardia del know how della impresa.
***
All'esito delle votazioni, la proposta di concordato non è stata approvata da tutte le classi dei creditori: è stata infatti raggiunta la maggioranza dei voti all'interno delle classi n. da 3 a 9, ma non nelle classi n. 1 e n. 2.
La Società ha pertanto chiesto procedersi all'omologa dal concordato, invocando in suo favore la sussistenza delle condizioni per operare il cross class cram down.
Introdotta ritualmente la fase dell'omologa, un creditore, l' Parte_1
, costituendosi, si è opposto all'omologa, in linea con il parere negativo
[...] precedentemente dato alla stipula della transazione fiscale proposta.
Il Tribunale ha pertanto dato corso ad un supplemento delle votazioni, in applicazione analogica dell'art. 110 c. III CCI, per dare ai creditori la massima informazione e i massimi poteri in relazione alla circostanza (non comunicata prima, in corso di procedura) dell'emersione di un'ulteriore voce del passivo, per noli, di € 90.000,00, evenienza a fronte della quale il legale rappresentante della Società aveva immediatamente messo a disposizione finanza esterna di pari importo, in modo da non pregiudicare la percentuale di soddisfacimento pagina 4 di 13 dei creditori previsti.
All'esito del termine concesso nessun creditore ha mutato il voto favorevole alla proposta precedentemente espresso.
***
Con la sentenza impugnata (n.17/2024) il Tribunale di Cremona, ritenendo sussistere le condizioni per l'omologa del concordato ex art. 112 c. I CCI ed altresì le condizioni per operare il cross class cram down, ex art. 112 c. II CCI;
ritenendo, altresì, che le tesi proposte dall' a sostegno Parte_1 dell'opposizione all'omologa non meritassero accoglimento, così ha statuito:
<Il Tribunale di Cremona, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, omologa la proposta di concordato fatta dalla
[...]
(p.iva. alle condizioni Controparte_1 P.IVA_1 indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori;
e per l'effetto:
• rigetta il ricorso per l'apertura della liquidazione della Società proposto dalla Cassa Padana Banco di Credito Cooperativo Società Cooperativa;
• nomina liquidatore della procedura il dott. , commercialista Persona_2 in Cremona;
• dispone che il Liquidatore giudiziale provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato alla firma congiunta del Commissario giudiziale e del Liquidatore giudiziale, su cui accreditare le somme riscosse e quelle già disponibili, ovvero, in alternativa, utilizzi con i medesimi vincoli di firma il conto corrente già esistente ed intestato alla procedura;
• dispone che il Liquidatore giudiziale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, predisponga un dettagliato programma di liquidazione da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del tribunale, che dovrà avere ad oggetto sia l'attività di liquidazione dei beni, da effettuarsi previa adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., sia l'attività di incasso dei crediti previsti dal piano di concordato ed ogni altra attività necessaria per l'acquisizione dell'attivo concordatario;
• dispone che ogni decisione ulteriore in ordine alle modalità di esecuzione del piano dovrà essere presa dal Liquidatore, previo parere positivo del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, rispetto alle quali il Liquidatore darà informativa al Giudice delegato cui rimetterà ogni decisione, in caso di dissenso e/o mancanza del parere di uno dei suddetti organi;
pagina 5 di 13 • dispone che il Liquidatore provveda, inoltre, all'esecuzione del piano ed al pagamento tempestivo dei creditori secondo i tempi previsti dal piano concordatario tramite bonifici bancari, previa redazione del progetto di riparto, corredato dal parere del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, da depositare in Cancelleria;
• dispone che il Liquidatore provveda, con periodicità semestrale a far data dalla nomina, a redigere rapporti riepilogativi, trasmettendone copia tramite posta elettronica certificata al Commissario giudiziale, il quale, a sua volta, li comunicherà al P.M. ed ai creditori ai sensi dell'art. 114, comma 5, CCI, depositandone altresì copia nel fascicolo telematico;
• dispone che, con riferimento alle somme destinate ai creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le stesse, all'esito dell'esecuzione del concordato, vengano versate su un libretto bancario (da conservarsi a cura del Liquidatore giudiziale, previa comunicazione al Tribunale degli estremi di apertura e dell'importo versato) e tenute a disposizione dei creditori per cinque anni, all'esito dei quali il Tribunale, su istanza del Commissario giudiziale o del Liquidatore giudiziale, provvederà all'attribuzione;
• dispone che il Commissario giudiziale riferisca al Giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali e che, una volta conclusa l'esecuzione, rediga e depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c. IX CCI;
• dichiara le spese della presente fase non ripetibili.>>
Nel merito, il Tribunale ha anzitutto riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art.112 comma 1 CCII (<<1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati>>).
Ha infatti anzitutto ritenuto ammissibile la proposta in quanto connotata da fattibilità giuridica: ciò perché il piano proponeva la realizzazione di un attivo per i creditori mediante l'affitto e la vendita dell'azienda, la vendita delle merci del magazzino, la realizzazione di crediti, e quindi con la vendita degli assets non rilevanti della Società, perciò mediante operazioni giuridiche non in contrasto con norme imperative.
pagina 6 di 13 Ha poi ritenuto corretta la formazione delle classi dei creditori chirografari, originari o degradati;
a tale proposito ha evidenziato che la proponente aveva raggruppato i creditori nelle seguenti nove classi ((cfr. p. 60 e ss. del piano):
classe 1. Banche garantite dal Medio Credito degradate;
classe 2. Erario transigibile degradato al chirografo;
classe 3. Erario non transigibile degradato al chirografo;
classe 4. Erario al chirografo per natura;
classe 5. Banche al chirografo per natura;
classe 6. Fornitori al chirografo per natura;
classe 7. Fornitori degradati al chirografo;
classe 8. Fornitori rinuncianti;
classe 9. I dipendenti, che sarebbero stati pagati al 100%, gli unici creditori privilegiati inseriti in classe ad hoc e votanti, essendo previsto il loro pagamento in tempistiche diverse e peggiorative rispetto a quelle previste dall'art.109 c. V CCI.
Ha osservato che nella formazione delle classi era stata fatta data applicazione al criterio della omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici coinvolti.
Ha inoltre ritenuto che nella formazione delle classi si fosse rispettato il disposto dell'art. 85 c. II e III CCI (rispettivamente:
85 c. II: <<2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate>>;
85 c. III: <<3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109 comma 5 (approvazione da parte di tutte le classi: ndr), sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.>>
Ha poi rilevato esser stato previsto un pari trattamento fra i creditori, all'interno pagina 7 di 13 di tutte le classi.
Facendo proprio il giudizio del commissario sul punto, ha quindi ritenuto il piano non privo di ragionevoli prospettive per superare la condizione di insolvenza della società e non manifestamente irrealizzabile: è vero che vi erano presenti alcuni elementi potenzialmente atti a condizionare in negativo la compiuta esecuzione del piano -quali, ad esempio, il fatto che la
[...] fosse una newco e che per questo essa avrebbe potuto avere difficoltà CP_3 ad avere accesso al credito bancario, essenziale per il tipo di attività dell'impresa, ed il fatto che il suo business plan avesse evidenziato “scarsa elasticità”-, ma è altrettanto vera la presenza di elementi “forti” a sostegno della tesi circa la concreta fattibilità del piano: l'affittuaria, a far data dal 28.2.2023, aveva infatti onorato i termini di pagamento dei canoni di affitto e del prezzo della merce prelevata in forza del contratto estimatorio;
inoltre il suo business plan, per quanto caratterizzato da una certa rigidità, risultava esser stato realizzato secondo criteri assolutamente prudenziali e quindi realistici.
Da ciò la conclusione in forza della quale non poteva ritenersi prima facie che non vi fossero le condizioni minime richieste per la riuscita del piano.
Il Commissario ha inoltre affermato sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per dare applicazione all'istituto del cross class cram down.
Anzitutto il valore della liquidazione sarebbe stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: in particolare, nel caso di specie, conformemente al disposto dell'art. 84 c. VI CCI (<< Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) – il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato corrisponde al valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese>>), il valore ricavabile da un'eventuale liquidazione giudiziale avrebbe dovuto esser distribuito secondo la Absolute Priority Rule per pagare le classi dei privilegiati;
del valore dell'attivo eccedente questo valore, in cui rientravano il ricavato della vendita delle rimanenze, i canoni di affitto dell'azienda e prezzo di vendita dell'azienda, era stata prevista la distribuzione alle 8 classi dei creditori chirografari secondo la Relative Priority Rule;
a giudizio del Tribunale il trattamento garantito all' era conforme al disposto della regola speciale di Parte_1
Relative Priority Rule di cui ex art. 88 c. II CCI, così come attestato dalla attestatore (riguardo il rispetto della APR e della RPR, si rimanda a p. 156 e 157 della attestazione a firma dott. . Il valore eccedente quello di Per_3 liquidazione doveva esser distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle pagina 8 di 13 classi dissenzienti ricevessero un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado: come detto, nel caso di specie, per tutte le classi dei chirografari, comprese le classi dissenzienti 1 e 2, è previsto il pagamento nella stessa percentuale del 10,50%; nessun creditore avrebbe ricevuto più dell'ammontare del proprio credito;
ricorrevano, inoltre i presupposti della condizione di cui all'art. 112 c. II d) CCI: la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi;
fra le classi che avevano votato a favore ve ne era anche una di privilegiati, in particolare la classe n. 9 dei dipendenti.
A giudizio del Tribunale, inoltre, i motivi di opposizione avanzati dalla non potevano essere accolti. Parte_1
I - Anzitutto non sarebbe risultato di rilievo il richiamo ad un comportamento fraudolento della Società, ed in particolare alla contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti, evenienza quest'ultima che avrebbe generato l'ingente credito erariale: si tratterebbe di circostanze, peraltro allo stato non ancora definitivamente dimostrate, che, se vere, non assumerebbero rilievo ai fini del decidere, e ciò in quanto la giurisprudenza interpreta il concetto di atti in frode, ex art. 173 l. fall./ex art. 106 CCI affermando che tale nozione non si riferisce a qualunque condotta fraudolenta compiuta dal debitore nel corso della vita dell'azienda – e non costituisce, quindi, un requisito soggettivo di meritevolezza all'accesso allo strumento negoziale di risoluzione della insolvenza-, ma solo a quelle condotte, patrimoniali o documentali, poste in essere in vista o nel corso della procedura di concordato, intenzionalmente rivolte ad incidere sulle condizioni di ammissibilità della stessa e /o a pregiudicare la corretta informazione dei creditori (cfr. fra le tante, da ultimo, Cass. 12115/2022: “In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza”).
II – In secondo luogo sarebbe parimenti infondata la contestazione sempre concernente l'ammissibilità della proposta, per cui erroneamente sarebbe stato collocato in posizione antergata il credito delle banche garantito dal rispetto al credito erariale;
il giudice di prime cure, pur Parte_2 riconoscendo non essersi verificata la condizione per la surroga del
, ha sostenuto essere “conforme al criterio di logica prudenziale Parte_2 che deve essere seguito nella redazione di un piano che, nella sua definizione, si ipotizzi come certa la surroga del , in quanto trattasi di evento Parte_2
pagina 9 di 13 di quasi matematica e certa verificazione”.
III – In terzo luogo ha ritenuto parimenti non rilevante per cui non si sarebbe considerato adeguatamente il rapporto fra il cram down fiscale ex art. 88 c. II bis CCI e il cross class cram down ex art. 112 c. II CCI, significando che nella presente procedura non si era dovuto procedere ad effettuare il primo tipo di cram down, ma solo il secondo, sicché non sarebbe risultato necessario affrontare il tema del rapporto fra gli istituti.
IV – Ha ritenuto in quarto luogo non accoglibili le contestazioni della Pt_1 concernenti la fattibilità economica della proposta, con particolare riferimento all'eccepito eccesso nella svalutazione delle voci dell'attivo rappresentate dai crediti verso clienti da incassare, dalle rimanenze di magazzino, e dal valore di vendita dell'azienda.
V – Ha infine ritenuto non accoglibili le contestazioni dell' Parte_1 concernenti la convenienza dell'alternativa liquidatoria, rispetto al piano concordatario: a tale proposito ha affermato, in linea generale, essere notorio che in sede di liquidazione giudiziale normalmente il valore un'azienda va perso e quasi sempre si deve procedere ad una vendita atomistica dei suoi beni, peraltro a prezzi svenduti;
perché evidentemente il procedere con l'apertura immediata di una liquidazione giudiziale della azienda non permette di conseguire la voce dell'attivo di un concordato in continuità rappresentata dai canoni di affitto d'azienda; la reclamante ha inoltre sostenuto che nella specie la procedura di concordato sarebbe risultata più conveniente di una procedura liquidatoria, ed infatti la liquidazione avrebbe generato un valore in grado di pagare solo alcune classi dei privilegio e nemmeno tutte, mentre dando continuità indiretta all'attività dell' impresa si sarebbe prodotto un valore eccedente la liquidazione che permette di pagare almeno in parte (per il 10,50%) anche tutti gli altri creditori della Società.
VI – Il Tribunale ha quindi ritenuto non accoglibile la contestazione dell'
[...]
per cui non sarebbe stata indagata adeguatamente la esperibilità Parte_1 di azioni revocatorie o di responsabilità avverso gli amministratori, ed in particolare la possibilità di “colpire” con un'azione revocatoria l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale fatto dal legale rappresentante CP_4
[...]
***
L con l'atto di reclamo ha sottoposto a censura la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cremona affidando l'impugnazione a quattro motivi.
La società ha resistito al reclamo chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 13 Col primo motivo di gravame l lamenta violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art.112, comma 1 lett. d) CCII, con riferimento, in particolare, alle osservazioni svolte circa corretta formazione delle classi, così come previsto dall'art.112, comma 1, lett.d) CCII: ciò con riferimento alla collocazione del credito delle banche, garantito da
[...]
in posizione antergata rispetto a quella del credito erariale, Controparte_5 con indebito vantaggio per gli istituti di credito.
Col secondo motivo di gravame l' lamenta violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art.112, comma 1 lett. c) CCII, per non aver considerato quale circostanza impeditiva dell'omologa la condotta fraudolenta, costituita da emissione di fatture per operazioni inesistenti, non evidenziata ai creditori dall'Attestatore e neppure dal Commissario Giudiziale.
Col terzo motivo di gravame l' lamenta violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art. 112 cpc nonché di quelle di cui agli artt.112, comma 2 e 88 comma 2 bis CCII;
osserva che l'art.112, comma 2, CCII prevede che, in caso di concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il Tribunale può omologare la richiesta di concordato del debitore esclusivamente in ravvisata, congiunta presenza di tutte le condizioni di seguito indicate ai punti a), b), c) e d): il Giudice di prime cure, affermata la sussistenza delle condizioni richieste ai punti a), b) e c), aveva ritenuto che vi fossero anche quelle di cui al punto d), considerato che la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi e, tra quelle che avevano votato a favore, vi era anche una classe di privilegiati ed in particolare la classe 9, costituita dai dipendenti;
aveva inoltre ritenuto non esser rilevante la contestazione di omessa considerazione del rapporto tra cram down fiscale di cui all'art.88, comma 2 bis, CCII e cross class cram down previsto dall'art.112, comma 2, CCII, e ciò in quanto, nel procedimento di riferimento, si doveva applicare esclusivamente detta seconda disposizione, risultando superfluo il confronto tra le due. L' Parte_1 richiamando precedenti di merito, assume che qualora vi siano classi erariali, o fiscali, dissenzienti, l'art.88, comma 2 bis CCII sarebbe inapplicabile alle procedure di concordato preventivo in continuità aziendale, potendo essere utilizzato esclusivamente nell'ipotesi di concordato preventivo liquidatorio. Sostiene, inoltre, che benché la norma sulla ristrutturazione trasversale non preveda espressamente, quale classe votante portatrice di interesse qualificato, quella dei “creditori maltrattati”, deve ritenersi che essa di fatto si riferisca ad essi. In tale prospettiva essa non potrebbe far riferimento che ai creditori di rango superiore, tra cui non andrebbero considerati quelli che sarebbero interamente soddisfatti. Con la conseguenza che il voto della classe dei lavoratori, per i quali vale l'applicazione della regola della priorità assoluta anche sul plusvalore di continuità, non potrebbe assumere rilievo nella prospettiva dell'istituto di cui alla lettera d) dell'art.112 CCII.
pagina 11 di 13 Col quarto motivo di gravame l' lamenta violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 88, comma2, CCII, per non esser stata adeguatamente verificata la fondatezza dell'opposizione da essa sollevata con riferimento alla rilevata convenienza dell'alternativa liquidatoria, rispetto al piano concordatario.
***
Il primo motivo di gravame è a giudizio della corte fondato.
L'art.112 comma 1 CCII stabilisce che <<1. Il tribunale omologa il concordato verificati: … d) la corretta formazione delle classi…>>.
Non può dunque accogliersi la domanda di omologa del concordato, specie se in continuità aziendale (per il quale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria: art.85, comma 3, CCII), ove il proponente predisponga la formazione delle classi in modo non corretto, e cioè, per quanto qui rileva, disponendo gerarchicamente in posizione prioritaria la classe delle banche garantite dal Medio Credito rispetto a quella dell'Erario degradato.
L'antergazione delle prime rispetto al secondo poggia, infatti, su una presunta degradazione del credito in discorso dal privilegio al chirografo, e sulla assimilazione della relativa situazione giuridica a quella del CP_5
.
[...]
L'assunto non può tuttavia essere accolto e condiviso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art.9, comma 5, del d.lgs n.123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche;
il privilegio assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento. Il privilegio in questione assiste dunque solo i finanziamenti erogati dallo Stato o enti territoriali, o comunque pubblici. (cfr. Cass. 35961/2023, Cass. 28969/2018).
Le banche finanziatrici, dunque, non sono titolari di alcun diritto di privilegio, e non può dunque darsi per esse alcun fenomeno di degradazione del credito da privilegiato a chirografario.
E' vero che il privilegio in questione è ab origine, in quanto scaturente da disposizione di legge, ma è altrettanto vero che la relativa insorgenza suppone la previa escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, ed opera ad esclusivo beneficio dello Stato e/o per esso del gestore del Fondo di garanzia PMI.
pagina 12 di 13 Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda di omologa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM n.147 del 13/08/2022, valore dichiarato superiore ad € 520.000, valori medi: quanto al primo grado, in complessivi € 29.123,00 di cui € 4.607,00 per studio della controversia, € 3.039,00 per fase introduttiva del giudizio, € 13.534,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 8.013,00 per fase conclusionale;
quanto al presente giudizio di reclamo, in complessivi € 18.511,00 di cui € 5.706,00 per studio della controversia, € 3.318,00 per fase introduttiva del giudizio, ed € 9.487,00 per fase conclusionale, oltre, per ambo i gradi, a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in riforma dell'impugnata sentenza n.17/2024 del Tribunale di Cremona, respinge la domanda, della società , di omologa del Controparte_1 concordato preventivo così come risultante dalle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvato dai creditori;
condanna la predetta società a rifondere all le spese di lite del Parte_1 doppio grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8/01/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
pagina 13 di 13
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile – Sezione Impesa, composta dai Sigg.:
Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Vittoria Gabriele Consigliere
Annamaria Laneri Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A, nella causa civile n. 713/2024 promossa con ricorso per reclamo depositato in data
11/07/2024 e notificato, unitamente a decreto di fissazione d'udienza, in data 22/07/2024 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024 da
, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato Parte_1
Parte reclamante contro
, con l'avvocato Paolo Antonini, del Controparte_1 foro di Mantova
Parte reclamata
Ed avente ad oggetto: reclamo avverso omologa concordato preventivo
In punto: reclamo avverso sentenza n. 17/2024 del Tribunale di Cremona
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Cremona, accogliendo il proposto reclamo revocare la disposta omologa della proposta di concordato avanzata dalla Società Controparte_2
, alle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato
[...] approvato dai creditori.
Spese rifuse.
Per parte reclamata: respingersi il reclamo, confermarsi la sentenza del Tribunale di Cremona n. 17/2024 pubblicata il 14.6.2024, con vittoria di spese e onorari di causa pagina 1 di 13 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 9.3.2023 la Società Controparte_1 esercente attività di commercializzazione di articoli varie con sede legale in Casalmaggiore, premesso di aver in data 28/02/2023 stipulato con la newco Life S.r.l. un contratto di affitto della propria azienda ed estimatorio CP_1 per l'utilizzo del proprio magazzino, ha chiesto al Tribunale di Cremona la concessione di un termine ex art. 44 CCI per la presentazione di un piano di concordato, per dare soluzione alla propria condizione di insolvenza.
Con ricorso in data 13.3.2024 la Cassa Padana Banco di Credito Cooperativo Società Cooperativa ha chiesto dichiararsi la liquidazione giudiziale della Società Controparte_1
I due procedimenti sono stati riuniti.
Con decreto del 16.3.2023 il Tribunale ha concesso alla società istante il termine ex art. 44 CCI, nominando il dott. Persona_1 commercialista in Cremona, quale commissario della procedura.
Entro il termine concesso e prorogato la Società Controparte_1 ha depositato il piano di concordato e la proposta.
[...]
***
Il piano proposto dalla Società, qualificato dal giudice di prime cure come piano in continuità indiretta, prevedeva che, per far fronte alla propria esposizione debitoria pari ad € 25.675.643,37, la Società avrebbe dato in affitto sino al 28.2.2027 la propria azienda alla società di nuova costituzione con previsione all'esito della vendita dell'azienda. Controparte_3
A disposizione dei creditori venivano poste risorse dell'ammontare complessivo di € 5.062.947,52; le più importanti voci dell'attivo erano rappresentate: a) dal ricavato della vendita delle rimanenze alla affittuaria, con contratto estimatorio, per € 1.737.354,80; b) dal ricavato delle “merci in viaggio”, per € 452. 172,90; c) dall'incasso di crediti verso clienti, per € 2.267.992,06; d) dall'incasso dei canoni di affitto dell'azienda, per € 300.000,00; e) dall'incasso del prezzo di vendita dell'azienda, per € 200.000,00; erano poi previste altre voci dell'attivo, di minore consistenza, a pag.41 del piano.
Veniva proposto il pagamento dei debiti della società istante con le seguenti percentuali:
- pagamento integrale delle spese di giustizia;
- pagamento integrale delle spese e dei crediti prededucibili connessi alla procedura;
- pagamento integrale del 75% dei debiti in prededuzione concernenti la pagina 2 di 13 prestazione dei servizi professionali funzionali all'accesso, conduzione, omologazione ed esecuzione del Concordato Preventivo;
- pagamento integrale dei debiti verso dipendenti ex art. 2751 bis n.1 c.c.;
- pagamento integrale degli altri creditori privilegiati di cui all'art. 2751 bis c.c. (professionisti del Piano per il residuo 25%, altri professionisti, artigiani, agenti);
- pagamento parziale, nella misura del 36,71% dei crediti che si sarebbero originate dall'escussione delle garanzie bancarie prestate da Parte_2
, ex art.9 comma 5 d.lgs. 123/98;
[...]
- pagamento dei restanti crediti, tutti chirografari, sia perché chirografari originari, sia perché degradati dal privilegio, nella percentuale del 10.50 % (cfr. p. 60 del piano)
I crediti chirografari erano stati suddivisi in 8 classi, con proposta di transazione fiscale con l , ex art. 88 CCI. Parte_1
Il termine di esecuzione del piano era previsto in 4 anni.
***
Con decreto del 20.9.2023 è stata aperta la procedura di concordato della Società.
Nel corso della procedura è stata avviata una procedura di raccolta di manifestazioni d'interesse per l'affitto e la vendita dell'azienda, ex art. 91 CCI. Nessun altro operatore economico -a parte l'affittuaria- vi ha tuttavia manifestato interesse (cfr. decreto del 22.11.2023).
***
Il commissario, nella relazione ex art. 105 CCI del 13.12.2023:
a) ha rettificato il valore del passivo in € 26.655.927,52;
b) ha rettificato il valore dell'attivo messo a disposizione dei creditori in € 4.701.679,85, e nello specifico, ha rettificato le più importanti voci dell'attivo nei seguenti termini:
- ricavato della vendita delle rimanenze alla affittuaria, con contratto estimatorio, € 1.403.303.57:
- dal ricavato delle “merci in viaggio”, € 338.053,60;
- dall'incasso di crediti verso clienti, € 2.475.975,09;
c) ha confermato le percentuali di soddisfacimento dei creditori previlegiati e delle 8 classi dei creditori chirografari, ad eccezione di quella che si sarebbe originata dall'escussione delle garanzie bancarie prestate da Parte_2
, ricalcolata nel 21,65%, con la precisazione che il minore attivo ed il
[...]
pagina 3 di 13 maggior passivo calcolato avrebbero inciso solo sulla percentuale di pagamento dell'ultima classe di privilegiati ad essere pagata, e cioè appunto sulla quota parte dei crediti bancari garantiti dal (pagg. 89-90 Parte_2 relazione);
d) ha ritenuto che il piano fosse sorretto da fattibilità economica: nonostante alcune possibili criticità – rappresentate, ad esempio, dal fatto che la
[...]
è una newco che potrebbe avere difficoltà ad avere accesso al credito CP_3 bancario, e dal fatto che il suo business plan mostri “scarsa elasticità”-, erano emersi elementi positivi, quali il fatto che l'affittuaria, a far data dal 28.2.2023, aveva onorato i termini di pagamento dei canoni di affitto e del prezzo della merce prelevata in forza del contratto estimatorio ed ancora il fatto che il business plan della affittuaria risultava esser stato costruito secondo criteri assolutamente prudenziali e quindi realistici p. 75- 77 relazione ex art. 105 CCI);
e) ha ritenuto inoltre che il piano concordatario sarebbe risultato maggiormente conveniente rispetto ad una liquidazione giudiziale della Società: nell'ambito della liquidazione giudiziale vi era il rischio di dover procedere ad una vendita atomistica dei beni della azienda e del magazzino merci, così che l'attivo ottenibile si sarebbe determinato in un valore molto inferiore, indicato nella somma di € 2.315.722,99; era poi da considerare l'insussistenza nella specie dei presupposti per l'esperimento di azioni revocatorie e risarcitorie verso l'amministratore; la continuità aziendale avrebbe inoltre reso possibile il mantenimento dei posto di lavoro e la salvaguardia del know how della impresa.
***
All'esito delle votazioni, la proposta di concordato non è stata approvata da tutte le classi dei creditori: è stata infatti raggiunta la maggioranza dei voti all'interno delle classi n. da 3 a 9, ma non nelle classi n. 1 e n. 2.
La Società ha pertanto chiesto procedersi all'omologa dal concordato, invocando in suo favore la sussistenza delle condizioni per operare il cross class cram down.
Introdotta ritualmente la fase dell'omologa, un creditore, l' Parte_1
, costituendosi, si è opposto all'omologa, in linea con il parere negativo
[...] precedentemente dato alla stipula della transazione fiscale proposta.
Il Tribunale ha pertanto dato corso ad un supplemento delle votazioni, in applicazione analogica dell'art. 110 c. III CCI, per dare ai creditori la massima informazione e i massimi poteri in relazione alla circostanza (non comunicata prima, in corso di procedura) dell'emersione di un'ulteriore voce del passivo, per noli, di € 90.000,00, evenienza a fronte della quale il legale rappresentante della Società aveva immediatamente messo a disposizione finanza esterna di pari importo, in modo da non pregiudicare la percentuale di soddisfacimento pagina 4 di 13 dei creditori previsti.
All'esito del termine concesso nessun creditore ha mutato il voto favorevole alla proposta precedentemente espresso.
***
Con la sentenza impugnata (n.17/2024) il Tribunale di Cremona, ritenendo sussistere le condizioni per l'omologa del concordato ex art. 112 c. I CCI ed altresì le condizioni per operare il cross class cram down, ex art. 112 c. II CCI;
ritenendo, altresì, che le tesi proposte dall' a sostegno Parte_1 dell'opposizione all'omologa non meritassero accoglimento, così ha statuito:
<Il Tribunale di Cremona, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, omologa la proposta di concordato fatta dalla
[...]
(p.iva. alle condizioni Controparte_1 P.IVA_1 indicate nella proposta e nel piano di concordato approvati dai creditori;
e per l'effetto:
• rigetta il ricorso per l'apertura della liquidazione della Società proposto dalla Cassa Padana Banco di Credito Cooperativo Società Cooperativa;
• nomina liquidatore della procedura il dott. , commercialista Persona_2 in Cremona;
• dispone che il Liquidatore giudiziale provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, vincolato alla firma congiunta del Commissario giudiziale e del Liquidatore giudiziale, su cui accreditare le somme riscosse e quelle già disponibili, ovvero, in alternativa, utilizzi con i medesimi vincoli di firma il conto corrente già esistente ed intestato alla procedura;
• dispone che il Liquidatore giudiziale, entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del presente decreto, predisponga un dettagliato programma di liquidazione da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del comitato dei creditori e, quindi, da depositare unitamente al parere presso la cancelleria fallimentare del tribunale, che dovrà avere ad oggetto sia l'attività di liquidazione dei beni, da effettuarsi previa adeguata pubblicità ai sensi dell'art. 490 c.p.c., sia l'attività di incasso dei crediti previsti dal piano di concordato ed ogni altra attività necessaria per l'acquisizione dell'attivo concordatario;
• dispone che ogni decisione ulteriore in ordine alle modalità di esecuzione del piano dovrà essere presa dal Liquidatore, previo parere positivo del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, rispetto alle quali il Liquidatore darà informativa al Giudice delegato cui rimetterà ogni decisione, in caso di dissenso e/o mancanza del parere di uno dei suddetti organi;
pagina 5 di 13 • dispone che il Liquidatore provveda, inoltre, all'esecuzione del piano ed al pagamento tempestivo dei creditori secondo i tempi previsti dal piano concordatario tramite bonifici bancari, previa redazione del progetto di riparto, corredato dal parere del comitato dei creditori e del Commissario giudiziale, da depositare in Cancelleria;
• dispone che il Liquidatore provveda, con periodicità semestrale a far data dalla nomina, a redigere rapporti riepilogativi, trasmettendone copia tramite posta elettronica certificata al Commissario giudiziale, il quale, a sua volta, li comunicherà al P.M. ed ai creditori ai sensi dell'art. 114, comma 5, CCI, depositandone altresì copia nel fascicolo telematico;
• dispone che, con riferimento alle somme destinate ai creditori che non si presentano o che sono irreperibili, le stesse, all'esito dell'esecuzione del concordato, vengano versate su un libretto bancario (da conservarsi a cura del Liquidatore giudiziale, previa comunicazione al Tribunale degli estremi di apertura e dell'importo versato) e tenute a disposizione dei creditori per cinque anni, all'esito dei quali il Tribunale, su istanza del Commissario giudiziale o del Liquidatore giudiziale, provvederà all'attribuzione;
• dispone che il Commissario giudiziale riferisca al Giudice delegato sull'adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali e che, una volta conclusa l'esecuzione, rediga e depositi un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c. IX CCI;
• dichiara le spese della presente fase non ripetibili.>>
Nel merito, il Tribunale ha anzitutto riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art.112 comma 1 CCII (<<1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarità della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilità della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati>>).
Ha infatti anzitutto ritenuto ammissibile la proposta in quanto connotata da fattibilità giuridica: ciò perché il piano proponeva la realizzazione di un attivo per i creditori mediante l'affitto e la vendita dell'azienda, la vendita delle merci del magazzino, la realizzazione di crediti, e quindi con la vendita degli assets non rilevanti della Società, perciò mediante operazioni giuridiche non in contrasto con norme imperative.
pagina 6 di 13 Ha poi ritenuto corretta la formazione delle classi dei creditori chirografari, originari o degradati;
a tale proposito ha evidenziato che la proponente aveva raggruppato i creditori nelle seguenti nove classi ((cfr. p. 60 e ss. del piano):
classe 1. Banche garantite dal Medio Credito degradate;
classe 2. Erario transigibile degradato al chirografo;
classe 3. Erario non transigibile degradato al chirografo;
classe 4. Erario al chirografo per natura;
classe 5. Banche al chirografo per natura;
classe 6. Fornitori al chirografo per natura;
classe 7. Fornitori degradati al chirografo;
classe 8. Fornitori rinuncianti;
classe 9. I dipendenti, che sarebbero stati pagati al 100%, gli unici creditori privilegiati inseriti in classe ad hoc e votanti, essendo previsto il loro pagamento in tempistiche diverse e peggiorative rispetto a quelle previste dall'art.109 c. V CCI.
Ha osservato che nella formazione delle classi era stata fatta data applicazione al criterio della omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici coinvolti.
Ha inoltre ritenuto che nella formazione delle classi si fosse rispettato il disposto dell'art. 85 c. II e III CCI (rispettivamente:
85 c. II: <<2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate>>;
85 c. III: <<3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109 comma 5 (approvazione da parte di tutte le classi: ndr), sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.>>
Ha poi rilevato esser stato previsto un pari trattamento fra i creditori, all'interno pagina 7 di 13 di tutte le classi.
Facendo proprio il giudizio del commissario sul punto, ha quindi ritenuto il piano non privo di ragionevoli prospettive per superare la condizione di insolvenza della società e non manifestamente irrealizzabile: è vero che vi erano presenti alcuni elementi potenzialmente atti a condizionare in negativo la compiuta esecuzione del piano -quali, ad esempio, il fatto che la
[...] fosse una newco e che per questo essa avrebbe potuto avere difficoltà CP_3 ad avere accesso al credito bancario, essenziale per il tipo di attività dell'impresa, ed il fatto che il suo business plan avesse evidenziato “scarsa elasticità”-, ma è altrettanto vera la presenza di elementi “forti” a sostegno della tesi circa la concreta fattibilità del piano: l'affittuaria, a far data dal 28.2.2023, aveva infatti onorato i termini di pagamento dei canoni di affitto e del prezzo della merce prelevata in forza del contratto estimatorio;
inoltre il suo business plan, per quanto caratterizzato da una certa rigidità, risultava esser stato realizzato secondo criteri assolutamente prudenziali e quindi realistici.
Da ciò la conclusione in forza della quale non poteva ritenersi prima facie che non vi fossero le condizioni minime richieste per la riuscita del piano.
Il Commissario ha inoltre affermato sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per dare applicazione all'istituto del cross class cram down.
Anzitutto il valore della liquidazione sarebbe stato distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: in particolare, nel caso di specie, conformemente al disposto dell'art. 84 c. VI CCI (<< Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) – il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato corrisponde al valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese>>), il valore ricavabile da un'eventuale liquidazione giudiziale avrebbe dovuto esser distribuito secondo la Absolute Priority Rule per pagare le classi dei privilegiati;
del valore dell'attivo eccedente questo valore, in cui rientravano il ricavato della vendita delle rimanenze, i canoni di affitto dell'azienda e prezzo di vendita dell'azienda, era stata prevista la distribuzione alle 8 classi dei creditori chirografari secondo la Relative Priority Rule;
a giudizio del Tribunale il trattamento garantito all' era conforme al disposto della regola speciale di Parte_1
Relative Priority Rule di cui ex art. 88 c. II CCI, così come attestato dalla attestatore (riguardo il rispetto della APR e della RPR, si rimanda a p. 156 e 157 della attestazione a firma dott. . Il valore eccedente quello di Per_3 liquidazione doveva esser distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle pagina 8 di 13 classi dissenzienti ricevessero un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado: come detto, nel caso di specie, per tutte le classi dei chirografari, comprese le classi dissenzienti 1 e 2, è previsto il pagamento nella stessa percentuale del 10,50%; nessun creditore avrebbe ricevuto più dell'ammontare del proprio credito;
ricorrevano, inoltre i presupposti della condizione di cui all'art. 112 c. II d) CCI: la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi;
fra le classi che avevano votato a favore ve ne era anche una di privilegiati, in particolare la classe n. 9 dei dipendenti.
A giudizio del Tribunale, inoltre, i motivi di opposizione avanzati dalla non potevano essere accolti. Parte_1
I - Anzitutto non sarebbe risultato di rilievo il richiamo ad un comportamento fraudolento della Società, ed in particolare alla contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti, evenienza quest'ultima che avrebbe generato l'ingente credito erariale: si tratterebbe di circostanze, peraltro allo stato non ancora definitivamente dimostrate, che, se vere, non assumerebbero rilievo ai fini del decidere, e ciò in quanto la giurisprudenza interpreta il concetto di atti in frode, ex art. 173 l. fall./ex art. 106 CCI affermando che tale nozione non si riferisce a qualunque condotta fraudolenta compiuta dal debitore nel corso della vita dell'azienda – e non costituisce, quindi, un requisito soggettivo di meritevolezza all'accesso allo strumento negoziale di risoluzione della insolvenza-, ma solo a quelle condotte, patrimoniali o documentali, poste in essere in vista o nel corso della procedura di concordato, intenzionalmente rivolte ad incidere sulle condizioni di ammissibilità della stessa e /o a pregiudicare la corretta informazione dei creditori (cfr. fra le tante, da ultimo, Cass. 12115/2022: “In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza”).
II – In secondo luogo sarebbe parimenti infondata la contestazione sempre concernente l'ammissibilità della proposta, per cui erroneamente sarebbe stato collocato in posizione antergata il credito delle banche garantito dal rispetto al credito erariale;
il giudice di prime cure, pur Parte_2 riconoscendo non essersi verificata la condizione per la surroga del
, ha sostenuto essere “conforme al criterio di logica prudenziale Parte_2 che deve essere seguito nella redazione di un piano che, nella sua definizione, si ipotizzi come certa la surroga del , in quanto trattasi di evento Parte_2
pagina 9 di 13 di quasi matematica e certa verificazione”.
III – In terzo luogo ha ritenuto parimenti non rilevante per cui non si sarebbe considerato adeguatamente il rapporto fra il cram down fiscale ex art. 88 c. II bis CCI e il cross class cram down ex art. 112 c. II CCI, significando che nella presente procedura non si era dovuto procedere ad effettuare il primo tipo di cram down, ma solo il secondo, sicché non sarebbe risultato necessario affrontare il tema del rapporto fra gli istituti.
IV – Ha ritenuto in quarto luogo non accoglibili le contestazioni della Pt_1 concernenti la fattibilità economica della proposta, con particolare riferimento all'eccepito eccesso nella svalutazione delle voci dell'attivo rappresentate dai crediti verso clienti da incassare, dalle rimanenze di magazzino, e dal valore di vendita dell'azienda.
V – Ha infine ritenuto non accoglibili le contestazioni dell' Parte_1 concernenti la convenienza dell'alternativa liquidatoria, rispetto al piano concordatario: a tale proposito ha affermato, in linea generale, essere notorio che in sede di liquidazione giudiziale normalmente il valore un'azienda va perso e quasi sempre si deve procedere ad una vendita atomistica dei suoi beni, peraltro a prezzi svenduti;
perché evidentemente il procedere con l'apertura immediata di una liquidazione giudiziale della azienda non permette di conseguire la voce dell'attivo di un concordato in continuità rappresentata dai canoni di affitto d'azienda; la reclamante ha inoltre sostenuto che nella specie la procedura di concordato sarebbe risultata più conveniente di una procedura liquidatoria, ed infatti la liquidazione avrebbe generato un valore in grado di pagare solo alcune classi dei privilegio e nemmeno tutte, mentre dando continuità indiretta all'attività dell' impresa si sarebbe prodotto un valore eccedente la liquidazione che permette di pagare almeno in parte (per il 10,50%) anche tutti gli altri creditori della Società.
VI – Il Tribunale ha quindi ritenuto non accoglibile la contestazione dell'
[...]
per cui non sarebbe stata indagata adeguatamente la esperibilità Parte_1 di azioni revocatorie o di responsabilità avverso gli amministratori, ed in particolare la possibilità di “colpire” con un'azione revocatoria l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale fatto dal legale rappresentante CP_4
[...]
***
L con l'atto di reclamo ha sottoposto a censura la sentenza del Parte_1
Tribunale di Cremona affidando l'impugnazione a quattro motivi.
La società ha resistito al reclamo chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 10 di 13 Col primo motivo di gravame l lamenta violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art.112, comma 1 lett. d) CCII, con riferimento, in particolare, alle osservazioni svolte circa corretta formazione delle classi, così come previsto dall'art.112, comma 1, lett.d) CCII: ciò con riferimento alla collocazione del credito delle banche, garantito da
[...]
in posizione antergata rispetto a quella del credito erariale, Controparte_5 con indebito vantaggio per gli istituti di credito.
Col secondo motivo di gravame l' lamenta violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art.112, comma 1 lett. c) CCII, per non aver considerato quale circostanza impeditiva dell'omologa la condotta fraudolenta, costituita da emissione di fatture per operazioni inesistenti, non evidenziata ai creditori dall'Attestatore e neppure dal Commissario Giudiziale.
Col terzo motivo di gravame l' lamenta violazione e falsa Parte_1 applicazione delle disposizioni di cui all'art. 112 cpc nonché di quelle di cui agli artt.112, comma 2 e 88 comma 2 bis CCII;
osserva che l'art.112, comma 2, CCII prevede che, in caso di concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il Tribunale può omologare la richiesta di concordato del debitore esclusivamente in ravvisata, congiunta presenza di tutte le condizioni di seguito indicate ai punti a), b), c) e d): il Giudice di prime cure, affermata la sussistenza delle condizioni richieste ai punti a), b) e c), aveva ritenuto che vi fossero anche quelle di cui al punto d), considerato che la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi e, tra quelle che avevano votato a favore, vi era anche una classe di privilegiati ed in particolare la classe 9, costituita dai dipendenti;
aveva inoltre ritenuto non esser rilevante la contestazione di omessa considerazione del rapporto tra cram down fiscale di cui all'art.88, comma 2 bis, CCII e cross class cram down previsto dall'art.112, comma 2, CCII, e ciò in quanto, nel procedimento di riferimento, si doveva applicare esclusivamente detta seconda disposizione, risultando superfluo il confronto tra le due. L' Parte_1 richiamando precedenti di merito, assume che qualora vi siano classi erariali, o fiscali, dissenzienti, l'art.88, comma 2 bis CCII sarebbe inapplicabile alle procedure di concordato preventivo in continuità aziendale, potendo essere utilizzato esclusivamente nell'ipotesi di concordato preventivo liquidatorio. Sostiene, inoltre, che benché la norma sulla ristrutturazione trasversale non preveda espressamente, quale classe votante portatrice di interesse qualificato, quella dei “creditori maltrattati”, deve ritenersi che essa di fatto si riferisca ad essi. In tale prospettiva essa non potrebbe far riferimento che ai creditori di rango superiore, tra cui non andrebbero considerati quelli che sarebbero interamente soddisfatti. Con la conseguenza che il voto della classe dei lavoratori, per i quali vale l'applicazione della regola della priorità assoluta anche sul plusvalore di continuità, non potrebbe assumere rilievo nella prospettiva dell'istituto di cui alla lettera d) dell'art.112 CCII.
pagina 11 di 13 Col quarto motivo di gravame l' lamenta violazione e Parte_1 falsa applicazione dell'art. 88, comma2, CCII, per non esser stata adeguatamente verificata la fondatezza dell'opposizione da essa sollevata con riferimento alla rilevata convenienza dell'alternativa liquidatoria, rispetto al piano concordatario.
***
Il primo motivo di gravame è a giudizio della corte fondato.
L'art.112 comma 1 CCII stabilisce che <<1. Il tribunale omologa il concordato verificati: … d) la corretta formazione delle classi…>>.
Non può dunque accogliersi la domanda di omologa del concordato, specie se in continuità aziendale (per il quale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria: art.85, comma 3, CCII), ove il proponente predisponga la formazione delle classi in modo non corretto, e cioè, per quanto qui rileva, disponendo gerarchicamente in posizione prioritaria la classe delle banche garantite dal Medio Credito rispetto a quella dell'Erario degradato.
L'antergazione delle prime rispetto al secondo poggia, infatti, su una presunta degradazione del credito in discorso dal privilegio al chirografo, e sulla assimilazione della relativa situazione giuridica a quella del CP_5
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[...]
L'assunto non può tuttavia essere accolto e condiviso.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art.9, comma 5, del d.lgs n.123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, riconosce il privilegio solo ai crediti dello Stato per la restituzione delle erogazioni pubbliche;
il privilegio assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento. Il privilegio in questione assiste dunque solo i finanziamenti erogati dallo Stato o enti territoriali, o comunque pubblici. (cfr. Cass. 35961/2023, Cass. 28969/2018).
Le banche finanziatrici, dunque, non sono titolari di alcun diritto di privilegio, e non può dunque darsi per esse alcun fenomeno di degradazione del credito da privilegiato a chirografario.
E' vero che il privilegio in questione è ab origine, in quanto scaturente da disposizione di legge, ma è altrettanto vero che la relativa insorgenza suppone la previa escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, ed opera ad esclusivo beneficio dello Stato e/o per esso del gestore del Fondo di garanzia PMI.
pagina 12 di 13 Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado con rigetto della domanda di omologa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al DM n.147 del 13/08/2022, valore dichiarato superiore ad € 520.000, valori medi: quanto al primo grado, in complessivi € 29.123,00 di cui € 4.607,00 per studio della controversia, € 3.039,00 per fase introduttiva del giudizio, € 13.534,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 8.013,00 per fase conclusionale;
quanto al presente giudizio di reclamo, in complessivi € 18.511,00 di cui € 5.706,00 per studio della controversia, € 3.318,00 per fase introduttiva del giudizio, ed € 9.487,00 per fase conclusionale, oltre, per ambo i gradi, a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così dispone: in riforma dell'impugnata sentenza n.17/2024 del Tribunale di Cremona, respinge la domanda, della società , di omologa del Controparte_1 concordato preventivo così come risultante dalle condizioni indicate nella proposta e nel piano di concordato approvato dai creditori;
condanna la predetta società a rifondere all le spese di lite del Parte_1 doppio grado, liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 8/01/2025
Il presidente estensore
Giuseppe Magnoli
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