Articolo 2 della Legge 26 marzo 1975, n. 93
Articolo 1
Versione
27 aprile 1975
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 3.740.000 annue, si provvede, per gli anni finanziari 1973 e 1974, a carico dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e per l'anno finanziario 1975 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stesso stato di previsione della spesa per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 27 aprile 1975
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