Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 16/06/2025, n. 1305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1305 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01305/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2024, proposto da ES RE, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela Carmela Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo telematico n. 572/2022 emesso il 21.09.2022 e pubblicato il 22.09.2022 dal Tribunale del lavoro di Trapani;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Annalisa Stefanelli;
Udito, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025, il difensore presente così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso il sig. ES RE ha chiesto di dare esecuzione al decreto ingiuntivo telematico n. 572/2022 emesso il 21.09.2022 e pubblicato il 22.09.2022, con cui il Tribunale del lavoro di Trapani ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento della somma complessiva di € 2.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di bonus “ Carta del Docente ” di cui all’art. 1, della L. n. 107/2015, per gli anni di insegnamento 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 svolto a tempo determinato alle dipendenze del medesimo Ministero.
L'amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento, eccetto che per il pagamento delle spese di lite. Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta , affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale di Trapani in data 3.01.2024 (come da attestazione in atti).
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) il decreto risulta notificato presso la sede dell’amministrazione resistente in data 4 gennaio 2024;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 29 luglio 2024, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 669/1996.
Del resto il Ministero, costituitosi in giudizio, non ha contestato la debenza delle somme intimate.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al decreto in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento al ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe, entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, il quale provvederà a dare esecuzione al titolo in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | ES Bruno |
IL SEGRETARIO