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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/05/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 5383/2023 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Anduen Kocumi
Domicilio eletto: in Genova, Via Canepari 9/1,
presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 03.06.2023
Il Pubblico Ministero: come da visto del 09.04.2024 quanto allo scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1
allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio celebrato con rito CP_1 civile in data 18.1.2018, nel Comune di Genova (atto n. 15, P. I, Anno 2018, Uff. 1),
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli,
- Che, dopo una vacanza in Senegal, il marito si era fermato in Africa,
- Che i coniugi avevano pertanto interrotto la convivenza e dal febbraio del 2020 anche ogni rapporto personale,
- Di essersi trasferita ad abitare presso la casa dei genitori e di svolgere la professione di artista,
- Che il marito risulta allo stato irreperibile.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- La successiva remissione della causa sul ruolo e la pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si costituiva, CP_1
né compariva in udienza ed essendo il ricorso regolarmente notificato all'udienza del
20.03.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice, dichiarava di non aver più visto il marito, di non aver più avuto sue notizie, di svolgere attività lavorativa, confermando il contenuto del proprio ricorso introduttivo e la volontà di ottenere la pronuncia della separazione e poi dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice autorizzava pertanto le parti a vivere separate e non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie, la invitava a concludere e discutere la causa oralmente;
all'esito, si riservava di riferire al collegio.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Con sentenza n.1060/2024, pubblicata il 05.04.2024, il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza di prosecuzione per il giorno 03.04.2025.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di non avere più né visto né sentito il marito dalla data della separazione e di essere intenzionata ad ottenere il divorzio non sussistendo possibilità di riconciliazione. Nessuno compariva per il convenuto.
Il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La difesa concludeva come in ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente inoltre ha dichiarato di non avere più avuto alcun contatto con il marito ed ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha dato atto di svolgere attività lavorativa e della circostanza che dal matrimonio non sono nati figli, chiedendo solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, nel Comune di Genova in data
18.01.2018 (atto n. 15, P. I, Anno 2018, Uff. 1),
da
(c. f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e
(c. f. ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, composto dai sig.ri giudici:
Dott. Maddaleni Giovanni Presidente Rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a RG. N. 5383/2023 pendente fra:
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Anduen Kocumi
Domicilio eletto: in Genova, Via Canepari 9/1,
presso lo studio del difensore
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
CONTUMACE
avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
CONCLUSIONI:
La ricorrente: come da ricorso introduttivo del 03.06.2023
Il Pubblico Ministero: come da visto del 09.04.2024 quanto allo scioglimento del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la moglie) Parte_1
allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere coniugata con in forza di matrimonio celebrato con rito CP_1 civile in data 18.1.2018, nel Comune di Genova (atto n. 15, P. I, Anno 2018, Uff. 1),
- Che dall'unione coniugale non sono nati figli,
- Che, dopo una vacanza in Senegal, il marito si era fermato in Africa,
- Che i coniugi avevano pertanto interrotto la convivenza e dal febbraio del 2020 anche ogni rapporto personale,
- Di essersi trasferita ad abitare presso la casa dei genitori e di svolgere la professione di artista,
- Che il marito risulta allo stato irreperibile.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- La successiva remissione della causa sul ruolo e la pronuncia di scioglimento del matrimonio
Con vittoria delle spese.
Parte resistente (da ora anche il resistente o il marito) non si costituiva, CP_1
né compariva in udienza ed essendo il ricorso regolarmente notificato all'udienza del
20.03.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente davanti al giudice, dichiarava di non aver più visto il marito, di non aver più avuto sue notizie, di svolgere attività lavorativa, confermando il contenuto del proprio ricorso introduttivo e la volontà di ottenere la pronuncia della separazione e poi dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice autorizzava pertanto le parti a vivere separate e non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie, la invitava a concludere e discutere la causa oralmente;
all'esito, si riservava di riferire al collegio.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Con sentenza n.1060/2024, pubblicata il 05.04.2024, il Tribunale di Genova dichiarava la separazione personale dei coniugi e con contestuale ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio con fissazione di udienza di prosecuzione per il giorno 03.04.2025.
A tale udienza la ricorrente, comparsa personalmente, dichiarava di non avere più né visto né sentito il marito dalla data della separazione e di essere intenzionata ad ottenere il divorzio non sussistendo possibilità di riconciliazione. Nessuno compariva per il convenuto.
Il giudice, rilevato che la causa era matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
La difesa concludeva come in ricorso e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
Viste le conclusioni di parte ricorrente e del P.M.,
O S S E R V A
La domanda di scioglimento del matrimonio civile contratto fra le parti deve essere accolta.
Non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, avuto riguardo al lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della pronuncia di separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
La ricorrente inoltre ha dichiarato di non avere più avuto alcun contatto con il marito ed ha espressamente escluso ogni possibilità di riconciliazione.
Deve essere, conseguentemente, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.
Parte ricorrente ha dato atto di svolgere attività lavorativa e della circostanza che dal matrimonio non sono nati figli, chiedendo solo la pronuncia del divorzio senza avanzare alcuna richiesta economica;
pertanto non vi è altro su cui occorra provvedere.
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto, nel Comune di Genova in data
18.01.2018 (atto n. 15, P. I, Anno 2018, Uff. 1),
da
(c. f. ), nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
e
(c. f. ), nato il [...] in [...] CP_1 C.F._2
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova, di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata.
Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4