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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto– Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 65 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 28.5.2025
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Attica n. 9, presso lo studio dell'avv. Ester Spada dalla quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Isabella
Patrizia Basile e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Taranto a Viale Golfo di CP_1
Taranto, 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia – liquidazione spese processuali
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1948/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, pronunciando sul ricorso depositato il 17.1.2019 da nei Parte_1
CP_ confronti dell' – volto alla declaratoria del proprio diritto al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia in virtù del disposto di cui all'art. 1 d.lgs 30.12.1992 n.
503, essendo inabile in misura non inferiore all'80% ed in possesso dei requisiti
CP_ assicurativi, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione a decorrere dall'1.5.2018, ossia dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 9.4.2018 – accoglieva la domanda e, per l'effetto,
dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.5.2019, condannava l' a corrispondergli i relativi ratei nella misura di CP_1
legge oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 L. 412/91 del
31.12.1991. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello il , lamentandone la Pt_1
erroneità, rilevando, in particolare, l'insussistenza della reciproca soccombenza neppure in ordine alla data di decorrenza della prestazione, ritenuto l'accoglimento integrale della domanda, sia con riferimento al requisito sanitario accertato nella percentuale
CP_ richiesta dell'80% -rigettata dall' nel corso della fase amministrativa e nel giudizio di primo grado-, sia nella decorrenza, avendo richiesto nel ricorso introduttivo, in alternativa, “quella che risulterà accertata nel corso del giudizio”. Concludeva
CP_ chiedendo la condanna dell' al pagamento integrale delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma, evidenziando la coerente compensazione delle spese processuali giustificata dal riconoscimento della prestazione in misura ridotta rispetto alla domanda.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il primo giudice ha motivato la compensazione delle spese tra le parti “in ragione della reciproca soccombenza, con riferimento alla data della decorrenza della prestazione”.
La sentenza non merita le censure rivoltele.
Ed invero la decorrenza del trattamento pensionistico è stata espressamente riconosciuta dal primo giudice in applicazione del regime della “finestra mobile”, introdotto, ben prima del deposito del ricorso introduttivo, dall'art. 12 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010 (c.d. “decreto Sacconi”), con slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata dopo il raggiungimento di tutti i requisiti di legge.
Nessuna menzione a questa legge vi è nel ricorso introduttivo, risultando, peraltro, la disposta decorrenza dall'1.5.2019 maturata dopo il deposito dello stesso ricorso, avvenuto il 17.1.2019 e non “accertata nel corso del giudizio”, come, invece, preteso dall'appellante .
Infatti, «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della 1.
n. 503 del 1992, il regime delle cd “finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
(conv., con modif. in 1. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma,
che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"»
(Cass. ordinanza n. 26412 del 19.11.2020; conf. Ordinanza n. 31200 del 2.11. 2021, n.
31200
La decisione del Tribunale di compensare interamente fra le parti le spese del giudizio,
“in ragione della reciproca soccombenza, con riferimento alla data della decorrenza della prestazione”, deve, dunque, essere condivisa e confermata.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
3
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto– Sezione Lavoro –
composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Previdenza in grado di appello iscritta al N. 65 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza di discussione del 28.5.2025
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Taranto alla via Attica n. 9, presso lo studio dell'avv. Ester Spada dalla quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Isabella
Patrizia Basile e Antonio Andriulli, in virtù di procura generale alle liti, in atti,
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell' in Taranto a Viale Golfo di CP_1
Taranto, 7/D
- APPELLATO -
Oggetto: pensione anticipata di vecchiaia – liquidazione spese processuali
All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con l'appellata sentenza (n. 1948/2020), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, pronunciando sul ricorso depositato il 17.1.2019 da nei Parte_1
CP_ confronti dell' – volto alla declaratoria del proprio diritto al conseguimento della pensione anticipata di vecchiaia in virtù del disposto di cui all'art. 1 d.lgs 30.12.1992 n.
503, essendo inabile in misura non inferiore all'80% ed in possesso dei requisiti
CP_ assicurativi, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della prestazione a decorrere dall'1.5.2018, ossia dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 9.4.2018 – accoglieva la domanda e, per l'effetto,
dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la pensione di vecchiaia a decorrere dall'1.5.2019, condannava l' a corrispondergli i relativi ratei nella misura di CP_1
legge oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16 comma 6 L. 412/91 del
31.12.1991. Compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale ultima statuizione proponeva appello il , lamentandone la Pt_1
erroneità, rilevando, in particolare, l'insussistenza della reciproca soccombenza neppure in ordine alla data di decorrenza della prestazione, ritenuto l'accoglimento integrale della domanda, sia con riferimento al requisito sanitario accertato nella percentuale
CP_ richiesta dell'80% -rigettata dall' nel corso della fase amministrativa e nel giudizio di primo grado-, sia nella decorrenza, avendo richiesto nel ricorso introduttivo, in alternativa, “quella che risulterà accertata nel corso del giudizio”. Concludeva
CP_ chiedendo la condanna dell' al pagamento integrale delle spese del primo e secondo grado di giudizio.
CP_ Resisteva l' concludendo per la conferma, evidenziando la coerente compensazione delle spese processuali giustificata dal riconoscimento della prestazione in misura ridotta rispetto alla domanda.
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del separato dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il primo giudice ha motivato la compensazione delle spese tra le parti “in ragione della reciproca soccombenza, con riferimento alla data della decorrenza della prestazione”.
La sentenza non merita le censure rivoltele.
Ed invero la decorrenza del trattamento pensionistico è stata espressamente riconosciuta dal primo giudice in applicazione del regime della “finestra mobile”, introdotto, ben prima del deposito del ricorso introduttivo, dall'art. 12 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010 (c.d. “decreto Sacconi”), con slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia anticipata dopo il raggiungimento di tutti i requisiti di legge.
Nessuna menzione a questa legge vi è nel ricorso introduttivo, risultando, peraltro, la disposta decorrenza dall'1.5.2019 maturata dopo il deposito dello stesso ricorso, avvenuto il 17.1.2019 e non “accertata nel corso del giudizio”, come, invece, preteso dall'appellante .
Infatti, «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della 1.
n. 503 del 1992, il regime delle cd “finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010
(conv., con modif. in 1. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma,
che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"»
(Cass. ordinanza n. 26412 del 19.11.2020; conf. Ordinanza n. 31200 del 2.11. 2021, n.
31200
La decisione del Tribunale di compensare interamente fra le parti le spese del giudizio,
“in ragione della reciproca soccombenza, con riferimento alla data della decorrenza della prestazione”, deve, dunque, essere condivisa e confermata.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
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P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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