Articolo 6 della Legge 10 novembre 1973, n. 755
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 dicembre 1973
Art. 6.
Competono alla societa' concessionaria tutte le entrate di pertinenza dello Stato, comunque conseguibili dalla gestione degli aeroporti.
Le tariffe relative all'uso dei servizi ed alle prestazioni rese dalla societa' concessionaria dovranno tener conto dell'economica gestione dell'impresa ed entreranno in vigore dopo l'approvazione del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
Entrata in vigore il 15 dicembre 1973