Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 21639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 21639/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. LAZZARONI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via F.lli Lechi,
n.8
e
(c.f. ), con l'avv. LAZZARONI Parte_2 C.F._2
ELISABETTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, via F.lli Lechi,
n.8
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 13.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) il figlio minore verrà affidato in via esclusiva alla madre, alla quale verrà Persona_1 attribuito l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse ai sensi dell'art. 337-quater III comma c.c., compresa la facoltà di far richiesta di documenti validi per l'espatrio.
Padre Cesare Bertulli n.7, detenuta da quest'ultima in locazione e che dovrà essere alla stessa assegnata;
si precisa che il canone di locazione ammonta ad oggi ad €430,00 mensili.
3) le visite padre-figlio avverranno in modalità vigilata alla presenza della madre o dei nonni materni ogniqualvolta il sig. sarà disponibile in relazione ai propri impegni lavorativi;
Pt_2
4) il sig. si impegna ad avviare una presa in carico presso il servizio per le dipendenze Pt_2
(SMI), solo al termine della quale, e una volta ottenuta documentazione di astinenza definitiva e remissione dallo stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, potrà tenere il figlio da solo Per_1
e/o con pernotto presso altra abitazione rispetto a quella materna;
5) il padre si impegna a lasciare la casa familiare entro il giorno 20.11.2024 ed a reperire altra abitazione presso la quale traferirà la propria residenza;
6) la signora lavora come OSS presso la Cooperativa Sociale Tonini Boninsegna con uno Parte_1 stipendio pari ad €1.400,00 circa per tredici mensilità; la medesima non detiene la proprietà di alcun immobile.
Il sig. lavora invece come operaio metalmeccanico presso la Iveco Spa con una Pt_2 retribuzione mensile pari ad €1.700,00 per tredici mensilità. Oltre a ciò il sig. percepisce Pt_2 una rendita da locazione dell'importo mensile di ulteriori €350,00 per un immobile in Paderno FC ad esso esclusivamente intestato.
7) In ragione dell'accudimento del figlio, sostanzialmente in capo alla madre, il sig. Pt_2 corrisponderà alla madre la somma di €320,00 a titolo di contributo al mantenimento, da versarsi con bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese. Somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
8) il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie resesi necessarie Pt_2 Parte_1 nell'interesse della prole come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Brescia;
9) i genitori si accordano inoltre che l'Assegno Unico Universale erogato nell'interesse del figlio sia percepito interamente dalla madre.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 11.11.2024 e Parte_1 Parte_2
, premesso di essere genitori di nato a [...] il [...],
[...] Persona_1
domandavano la regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza del 27.3.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
*** Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti