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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 607/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 607/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Orlandi luigi e dell'avv. Casagrande C.F._2
Montesi Loris, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Basso Controparte_1 P.IVA_1
Alessio, Scofone Enrico e Scofone Lorenzo, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
10.04.2025)
OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti con atto di citazione in appello, Voglia
pagina 1 di 9 l'Ill.ma Corte di Appello di Torino riformare la sentenza n. 2231/2024 rep. 3660/2024 pubblicata dal Tribunale di Torino il 15.04.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- in rito: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Ancona, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1554/2020 emesso in data 21.2.2020 dal Tribunale di Torino, poiché insussistente e non dovuto il credito indicato, per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare ed accertare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti alla Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
Per l'appellato Controparte_1
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma voglia,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza in quanto inammissibile ed infondato;
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 2231/2024;
- in ogni caso anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in via principale:
- voglia respingere l'opposizione proposta in quanto infondata ed illegittima e per l'effetto voglia integralmente confermare il decreto ingiuntivo n. 1554/2020 del Tribunale di Torino, R.G.
3869/2020, emesso in data 21/2/2020; in ogni caso:
- voglia dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della somma capitale di € 539.530,08 oltre agli interessi ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/72 e succ. modd. a far data dal 05/11/2019 e sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio”.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
n. 1554/2020 in data 21.02.2020 con il quale il Tribunale di Torino aveva ingiunto loro il pagamento € 539.530,08 oltre interessi e spese di lite in favore della Controparte_1
in relazione all'atto di coobbligazione solidale in forza del quale gli stessi
[...]
opponenti si erano impegnati a tenere indenne l'impresa assicuratrice da ogni pagamento erogato per effetto della polizza fideiussoria n. 2018/50/2466926 emessa in favore dell' _2
(da questa poi concretamente escussa) a garanzia dei crediti vantati dall'Erario nei
[...]
confronti della società medio tempore dichiarata fallita. Parte_3
A fondamento dell'opposizione deducevano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo territorialmente competente il Tribunale di Ancona quale foro del consumatore.
Nel merito contestavano la pretesa creditoria sostenendo che non avrebbe dovuto CP pagare ed avrebbe invece dovuto opporre l'PT LI (per avere l' Controparte_2
richiesto il pagamento di annualità non oggetto di copertura assicurativa) e dovesse comunque informare i coobbligati ai sensi dell'art. 1952, 2° comma, c.c. prima di procedere al pagamento.
concludeva per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2231/2024, pubblicata il 15/04/2024, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere a le Controparte_1
spese di lite.
Il Tribunale rigettava innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale. Previo richiamo della giurisprudenza di legittimità, rilevava che gli opponenti al tempo dell'assunzione della garanzia coobligatoria erano soci della detenendo l'intero capitale sociale, Parte_3
ragione per la quale gli stessi non potevano considerarsi consumatori.
Riteneva tardiva, in quanto operata solo dopo il verificarsi delle preclusioni assertive, la contestazione degli opponenti circa l'effettività del pagamento da parte di CP
pagina 3 di 9 in favore dell'Agenzia, con la conseguenza che il relativo fatto doveva Parte_4
stimarsi dimostrato ex art. 115 c.p.c..
Riteneva infine infondate le ulteriori difese degli opponenti in relazione al merito della pretesa creditoria azionata.
III) Motivi di appello proposti da e . Parte_1 Parte_2
Con primo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale e sostengono che la mera detenzione delle quote sociali (in difetto di poteri gestori della società) non sia sufficiente per escludere la qualifica di consumatori. Ritengono in particolare che nel caso di specie la fideiussione sia stata prestata per scopi diversi dall'attività svolta da ciascuna persona fisica- garante.
Con secondo motivo si dolgono della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il pagamento effettuato dalla all' . CP Controparte_2
Sostengono che i documenti a tale scopo prodotti da (doc n. 3 monitorio e doc. n. 5 CP
comparsa) non possono qualificarsi come “disposizione” di pagamento in favore dell'
[...]
, non contenendo né l'indicazione del mandatario incaricato di eseguire il _2
pagamento, né la sottoscrizione del beneficiario del pagamento ). Controparte_2
Deducono altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la relativa contestazione, venendo in rilievo una circostanza (avvenuto pagamento da parte di CP all' ) estranea alla loro sfera di conoscenza e come tale insuscettibile
[...] _2 _2
di essere ritenuta provata ai sensi del citato art. 115 c.p.c.
Evidenziano altresì che il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, non già in relazione ai documenti prodotti.
IV) Difese della Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza del primo motivo ritenendo sostanzialmente corretta la CP
decisione del Tribunale.
pagina 4 di 9 Ha altresì dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del secondo motivo sostenendo di avere offerto prova esaustiva del proprio diritto di credito e ritenendo corretta la decisione del
Tribunale in relazione alla tardività delle contestazioni mosse in proposito dagli opponenti.
Ha comunque prodotto nuovi documenti in appello ed in particolare modelli F24 debitamente quietanzati e attestanti l'adempimento dell'obbligo fideiussorio, presupposto del diritto azionato nella presente causa.
V) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo, concernente la pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, è manifestamente infondato.
Gli appellanti invocano, a sostegno della dedotta incompetenza territoriale del giudice adito, la propria qualità di consumatori, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, richiamando in particolare l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.5868/2023 e la pronuncia
C-74/2015 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte UE, intervenuta sulla nozione di “consumatore” in relazione al c.d. socio-fideiussore, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Da una compiuta disamina delle pronunce richiamate dagli appellanti risulta a ben vedere che la disciplina consumeristica non sia applicabile non solo nel caso in cui la persona abbia agito nell'ambito della propria attività professionale ma anche nel caso in cui la fideiussione sia stata sottoscritta a fronte di collegamenti funzionali che legano il fideiussore alla società in favore della quale è stata prestata la garanzia.
In altri termini è sufficiente, ai fini della inapplicabilità della disciplina consumeristica, il solo dato relativo all'entità della partecipazione dei garanti al capitale sociale (Cass., Sez. 6,
Ordinanza n. 1666/2020), partecipazione che nel caso di specie risulta “integrale”, essendo documentato in atti che gli appellanti fossero gli unici soci della Parte_3 detenendo congiuntamente l'intero capitale sociale della stessa ( per il 51,006% delle Pt_2
pagina 5 di 9 quote e per il 48,994%). Parte_1
E' ben vero che la fideiussione può essere prestata anche per fini che attengono alla sfera meramente privata del fideiussore. Peraltro, nel caso in esame gli appellanti non hanno neanche allegato quale sia tale diverso “fine” (esulante dalla loro partecipazione societaria), né hanno fornito un qualche elemento concretamente idoneo a dimostrare che la fideiussione sia stata prestata per ragioni estranee alla loro qualità di soci.
In difetto di allegazione e prova dello “scopo personale”, la mera consistenza della partecipazione societaria, ad avviso di questa Corte, è sufficiente per ritenere che gli appellanti abbiano sottoscritto la fideiussione in ragione del collegamento funzionale che li lega alla società, non essendo invece necessario che gli stessi fossero anche amministratori della Parte_3
[...]
2) Il secondo motivo, concernente la prova del pagamento di e l'applicazione Parte_5 dell'art. 115 c.p.c., è manifestamente infondato.
2.1) Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la deduzione del difetto di prova del pagamento da parte di in favore dell' CP [...]
ed in senso contrario sostengono che l'avvenuto pagamento costituisce circostanza _2
estranea alla loro sfera di conoscibilità, come tale, insuscettibile di considerarsi provata ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.
Sul punto, giova distinguere la nozione di “conoscenza” da quella di “conoscibilità”, dovendosi ritenere, alla luce della stessa giurisprudenza citata dagli appellanti, che il dato afferente all'estinzione di un'obbligazione nei confronti dell'Erario, ancorché non direttamente conosciuto, fosse agevolmente conoscibile dagli opponenti (quali soci della Parte_3
nonché fideiussori, quindi portatori di un interesse qualificato e differenziato) mediante apposita istanza di accesso agli atti rivolta all'Amministrazione finanziaria.
2.2) Si osserva che la contestazione dell'avvenuto pagamento, oltre che tardiva, è anche incompatibile con le difese articolate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione in primo grado, gli opponenti si sono infatti difesi sostenendo che
[...]
avvalendosi dell'PT LI, avrebbe dovuto rifiutare di pagare quanto preteso Parte_5
pagina 6 di 9 dall' atteso il carattere fraudolento ed indebito della richiesta. Si sono Controparte_2 parimenti doluti del fatto che ha eseguito il pagamento richiesto dall' Parte_5 [...]
senza dare tempestivo avviso agli opponenti, in qualità di coobbligati, ai sensi _2 dell'art. 1952,2 c.c. […]”.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “I fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri” (Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020).
Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
2.3) Infine, gli appellanti sostengono che, nel caso di specie, il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. non possa trovare applicazione, affermando che le contestazioni debbano riguardare i fatti allegati e non direttamente i documenti prodotti.
Per quanto concerne tale profilo, è d'uopo evidenziare che l'onere gravante sugli appellanti non era tanto quello di contestare il documento in sé, quanto piuttosto di confutare ciò che da tale documento poteva chiaramente evincersi, ovverosia il pagamento da parte di Parte_5 di € 539,530,08 in favore dell'Erario.
Tale circostanza emerge, inoltre, dalla relativa quietanza, prodotta dall'appellata sin dal procedimento monitorio e mai stata contestata in alcun modo.
Pertanto, i documenti prodotti in sede di gravame da devono ritenersi Parte_5 inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., risultando superflui rispetto a fatti non ritualmente contestati nel primo grado di giudizio.
3) Considerata la manifesta infondatezza dell'appello, proposto sulla base di questioni già esaminate dal Tribunale e rigettate con argomentazioni chiare ed esaustive, ritenuto altresì che l'inconsistenza giuridica dei motivi avrebbe potuto essere apprezzata ex ante in modo da evitare il gravame, rilevata infine la proposizione di eccezioni logicamente incompatibili con le difese formulate in primo grado dagli stessi appellanti, deve ritenersi che la condotta processuale da questi tenuta sia connotata da evidente temerarietà (Corte di Cassazione, n. 24546/2014; Corte di pagina 7 di 9 Cassazione n. 22208/2021).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art.96, commi 3 e 4, c.p.c.,
Più nel dettaglio, sebbene la controversia sia stata introdotta in primo grado nel 2020, si deve ritenere applicabile anche il quarto comma della disposizione appena citata, atteso che il giudizio di appello è stato instaurato successivamente al 28 febbraio 2023 ovverosia successivamente all'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia” di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), con cui è stato disposto (all'art. 35, comma 1) che
"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai fini della liquidazione dell'importo dovuto in favore di parte appellata, deve farsi riferimento ai criteri equitativi normalmente applicati in giurisprudenza (tabelle di Milano 2024), stimandosi equa la liquidazione in misura pari alla metà compensi del giudizio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al pagamento in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del range previsto dall'art. 96, 4° comma, c.p.c., si ritiene congruo l'importo di € 1.000,00.
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di e Parte_1
(in solido) ed in favore di Parte_2 Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 520.0000,00 ed € 1.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM
n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 2231/2024, pubblicata il 15/04/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torino, sentenza che per l'effetto conferma;
2) Condanna e in solido al pagamento ex art. 96, Parte_1 Parte_2
3°comma, c.p.c. in favore di di € 9.255,35 oltre interessi Controparte_1
legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna e ex art. 96, 4°comma, c.p.c. al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido in favore della cassa delle ammende di € 1.000,00;
4) Condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 18.510,70 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23/04/2025
Minuta redatta in collaborazione con il tirocinante dott. Nicolò Mollo
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 607/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Orlandi luigi e dell'avv. Casagrande C.F._2
Montesi Loris, appellanti contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Basso Controparte_1 P.IVA_1
Alessio, Scofone Enrico e Scofone Lorenzo, appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.04.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
10.04.2025)
OGGETTO: polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
“In accoglimento dei motivi di impugnazione proposti con atto di citazione in appello, Voglia
pagina 1 di 9 l'Ill.ma Corte di Appello di Torino riformare la sentenza n. 2231/2024 rep. 3660/2024 pubblicata dal Tribunale di Torino il 15.04.2024 per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto:
- in rito: dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di
Ancona, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1554/2020 emesso in data 21.2.2020 dal Tribunale di Torino, poiché insussistente e non dovuto il credito indicato, per i motivi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto dichiarare ed accertare che nulla è dovuto dagli odierni appellanti alla Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizi”.
Per l'appellato Controparte_1
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma voglia,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
- previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza in quanto inammissibile ed infondato;
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Torino n. 2231/2024;
- in ogni caso anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in via principale:
- voglia respingere l'opposizione proposta in quanto infondata ed illegittima e per l'effetto voglia integralmente confermare il decreto ingiuntivo n. 1554/2020 del Tribunale di Torino, R.G.
3869/2020, emesso in data 21/2/2020; in ogni caso:
- voglia dichiarare tenuti e condannare i Sigg.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento in favore di in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, della somma capitale di € 539.530,08 oltre agli interessi ex art. 38 bis D.P.R. n. 633/72 e succ. modd. a far data dal 05/11/2019 e sino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio”.
pagina 2 di 9 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
n. 1554/2020 in data 21.02.2020 con il quale il Tribunale di Torino aveva ingiunto loro il pagamento € 539.530,08 oltre interessi e spese di lite in favore della Controparte_1
in relazione all'atto di coobbligazione solidale in forza del quale gli stessi
[...]
opponenti si erano impegnati a tenere indenne l'impresa assicuratrice da ogni pagamento erogato per effetto della polizza fideiussoria n. 2018/50/2466926 emessa in favore dell' _2
(da questa poi concretamente escussa) a garanzia dei crediti vantati dall'Erario nei
[...]
confronti della società medio tempore dichiarata fallita. Parte_3
A fondamento dell'opposizione deducevano l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, essendo territorialmente competente il Tribunale di Ancona quale foro del consumatore.
Nel merito contestavano la pretesa creditoria sostenendo che non avrebbe dovuto CP pagare ed avrebbe invece dovuto opporre l'PT LI (per avere l' Controparte_2
richiesto il pagamento di annualità non oggetto di copertura assicurativa) e dovesse comunque informare i coobbligati ai sensi dell'art. 1952, 2° comma, c.c. prima di procedere al pagamento.
concludeva per il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
II) Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2231/2024, pubblicata il 15/04/2024, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere a le Controparte_1
spese di lite.
Il Tribunale rigettava innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale. Previo richiamo della giurisprudenza di legittimità, rilevava che gli opponenti al tempo dell'assunzione della garanzia coobligatoria erano soci della detenendo l'intero capitale sociale, Parte_3
ragione per la quale gli stessi non potevano considerarsi consumatori.
Riteneva tardiva, in quanto operata solo dopo il verificarsi delle preclusioni assertive, la contestazione degli opponenti circa l'effettività del pagamento da parte di CP
pagina 3 di 9 in favore dell'Agenzia, con la conseguenza che il relativo fatto doveva Parte_4
stimarsi dimostrato ex art. 115 c.p.c..
Riteneva infine infondate le ulteriori difese degli opponenti in relazione al merito della pretesa creditoria azionata.
III) Motivi di appello proposti da e . Parte_1 Parte_2
Con primo motivo gli appellanti deducono l'erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale e sostengono che la mera detenzione delle quote sociali (in difetto di poteri gestori della società) non sia sufficiente per escludere la qualifica di consumatori. Ritengono in particolare che nel caso di specie la fideiussione sia stata prestata per scopi diversi dall'attività svolta da ciascuna persona fisica- garante.
Con secondo motivo si dolgono della decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il pagamento effettuato dalla all' . CP Controparte_2
Sostengono che i documenti a tale scopo prodotti da (doc n. 3 monitorio e doc. n. 5 CP
comparsa) non possono qualificarsi come “disposizione” di pagamento in favore dell'
[...]
, non contenendo né l'indicazione del mandatario incaricato di eseguire il _2
pagamento, né la sottoscrizione del beneficiario del pagamento ). Controparte_2
Deducono altresì l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la relativa contestazione, venendo in rilievo una circostanza (avvenuto pagamento da parte di CP all' ) estranea alla loro sfera di conoscenza e come tale insuscettibile
[...] _2 _2
di essere ritenuta provata ai sensi del citato art. 115 c.p.c.
Evidenziano altresì che il principio di non contestazione opera in relazione a fatti, non già in relazione ai documenti prodotti.
IV) Difese della Controparte_1 ha dedotto l'infondatezza del primo motivo ritenendo sostanzialmente corretta la CP
decisione del Tribunale.
pagina 4 di 9 Ha altresì dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza del secondo motivo sostenendo di avere offerto prova esaustiva del proprio diritto di credito e ritenendo corretta la decisione del
Tribunale in relazione alla tardività delle contestazioni mosse in proposito dagli opponenti.
Ha comunque prodotto nuovi documenti in appello ed in particolare modelli F24 debitamente quietanzati e attestanti l'adempimento dell'obbligo fideiussorio, presupposto del diritto azionato nella presente causa.
V) Decisione della Corte.
1) Il primo motivo, concernente la pretesa incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, è manifestamente infondato.
Gli appellanti invocano, a sostegno della dedotta incompetenza territoriale del giudice adito, la propria qualità di consumatori, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, richiamando in particolare l'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.5868/2023 e la pronuncia
C-74/2015 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte UE, intervenuta sulla nozione di “consumatore” in relazione al c.d. socio-fideiussore, ha affermato che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”.
Da una compiuta disamina delle pronunce richiamate dagli appellanti risulta a ben vedere che la disciplina consumeristica non sia applicabile non solo nel caso in cui la persona abbia agito nell'ambito della propria attività professionale ma anche nel caso in cui la fideiussione sia stata sottoscritta a fronte di collegamenti funzionali che legano il fideiussore alla società in favore della quale è stata prestata la garanzia.
In altri termini è sufficiente, ai fini della inapplicabilità della disciplina consumeristica, il solo dato relativo all'entità della partecipazione dei garanti al capitale sociale (Cass., Sez. 6,
Ordinanza n. 1666/2020), partecipazione che nel caso di specie risulta “integrale”, essendo documentato in atti che gli appellanti fossero gli unici soci della Parte_3 detenendo congiuntamente l'intero capitale sociale della stessa ( per il 51,006% delle Pt_2
pagina 5 di 9 quote e per il 48,994%). Parte_1
E' ben vero che la fideiussione può essere prestata anche per fini che attengono alla sfera meramente privata del fideiussore. Peraltro, nel caso in esame gli appellanti non hanno neanche allegato quale sia tale diverso “fine” (esulante dalla loro partecipazione societaria), né hanno fornito un qualche elemento concretamente idoneo a dimostrare che la fideiussione sia stata prestata per ragioni estranee alla loro qualità di soci.
In difetto di allegazione e prova dello “scopo personale”, la mera consistenza della partecipazione societaria, ad avviso di questa Corte, è sufficiente per ritenere che gli appellanti abbiano sottoscritto la fideiussione in ragione del collegamento funzionale che li lega alla società, non essendo invece necessario che gli stessi fossero anche amministratori della Parte_3
[...]
2) Il secondo motivo, concernente la prova del pagamento di e l'applicazione Parte_5 dell'art. 115 c.p.c., è manifestamente infondato.
2.1) Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardiva la deduzione del difetto di prova del pagamento da parte di in favore dell' CP [...]
ed in senso contrario sostengono che l'avvenuto pagamento costituisce circostanza _2
estranea alla loro sfera di conoscibilità, come tale, insuscettibile di considerarsi provata ai sensi dell'articolo 115 c.p.c.
Sul punto, giova distinguere la nozione di “conoscenza” da quella di “conoscibilità”, dovendosi ritenere, alla luce della stessa giurisprudenza citata dagli appellanti, che il dato afferente all'estinzione di un'obbligazione nei confronti dell'Erario, ancorché non direttamente conosciuto, fosse agevolmente conoscibile dagli opponenti (quali soci della Parte_3
nonché fideiussori, quindi portatori di un interesse qualificato e differenziato) mediante apposita istanza di accesso agli atti rivolta all'Amministrazione finanziaria.
2.2) Si osserva che la contestazione dell'avvenuto pagamento, oltre che tardiva, è anche incompatibile con le difese articolate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione in primo grado, gli opponenti si sono infatti difesi sostenendo che
[...]
avvalendosi dell'PT LI, avrebbe dovuto rifiutare di pagare quanto preteso Parte_5
pagina 6 di 9 dall' atteso il carattere fraudolento ed indebito della richiesta. Si sono Controparte_2 parimenti doluti del fatto che ha eseguito il pagamento richiesto dall' Parte_5 [...]
senza dare tempestivo avviso agli opponenti, in qualità di coobbligati, ai sensi _2 dell'art. 1952,2 c.c. […]”.
In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “I fatti allegati da una parte possono considerarsi pacifici, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, solamente quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri” (Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 23862 del 29/10/2020).
Tale è per l'appunto il caso sub iudice.
2.3) Infine, gli appellanti sostengono che, nel caso di specie, il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. non possa trovare applicazione, affermando che le contestazioni debbano riguardare i fatti allegati e non direttamente i documenti prodotti.
Per quanto concerne tale profilo, è d'uopo evidenziare che l'onere gravante sugli appellanti non era tanto quello di contestare il documento in sé, quanto piuttosto di confutare ciò che da tale documento poteva chiaramente evincersi, ovverosia il pagamento da parte di Parte_5 di € 539,530,08 in favore dell'Erario.
Tale circostanza emerge, inoltre, dalla relativa quietanza, prodotta dall'appellata sin dal procedimento monitorio e mai stata contestata in alcun modo.
Pertanto, i documenti prodotti in sede di gravame da devono ritenersi Parte_5 inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., risultando superflui rispetto a fatti non ritualmente contestati nel primo grado di giudizio.
3) Considerata la manifesta infondatezza dell'appello, proposto sulla base di questioni già esaminate dal Tribunale e rigettate con argomentazioni chiare ed esaustive, ritenuto altresì che l'inconsistenza giuridica dei motivi avrebbe potuto essere apprezzata ex ante in modo da evitare il gravame, rilevata infine la proposizione di eccezioni logicamente incompatibili con le difese formulate in primo grado dagli stessi appellanti, deve ritenersi che la condotta processuale da questi tenuta sia connotata da evidente temerarietà (Corte di Cassazione, n. 24546/2014; Corte di pagina 7 di 9 Cassazione n. 22208/2021).
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'art.96, commi 3 e 4, c.p.c.,
Più nel dettaglio, sebbene la controversia sia stata introdotta in primo grado nel 2020, si deve ritenere applicabile anche il quarto comma della disposizione appena citata, atteso che il giudizio di appello è stato instaurato successivamente al 28 febbraio 2023 ovverosia successivamente all'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia” di cui al D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197), con cui è stato disposto (all'art. 35, comma 1) che
"Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai fini della liquidazione dell'importo dovuto in favore di parte appellata, deve farsi riferimento ai criteri equitativi normalmente applicati in giurisprudenza (tabelle di Milano 2024), stimandosi equa la liquidazione in misura pari alla metà compensi del giudizio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto al pagamento in favore della cassa delle ammende, tenuto conto del range previsto dall'art. 96, 4° comma, c.p.c., si ritiene congruo l'importo di € 1.000,00.
4) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di e Parte_1
(in solido) ed in favore di Parte_2 Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 520.0000,00 ed € 1.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM
n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 2231/2024, pubblicata il 15/04/2024 emessa inter partes dal Tribunale di Torino, sentenza che per l'effetto conferma;
2) Condanna e in solido al pagamento ex art. 96, Parte_1 Parte_2
3°comma, c.p.c. in favore di di € 9.255,35 oltre interessi Controparte_1
legali dalla sentenza al saldo;
3) Condanna e ex art. 96, 4°comma, c.p.c. al Parte_1 Parte_2
pagamento in solido in favore della cassa delle ammende di € 1.000,00;
4) Condanna e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 18.510,70 per compensi, oltre rimborso
[...]
forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
5) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23/04/2025
Minuta redatta in collaborazione con il tirocinante dott. Nicolò Mollo
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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