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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1505/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento trattenuto a decisione all'udienza del 3.4.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. IACONI Ciro, Via Nazionale Adriatica 4 - Roseto Degli Abruzzi (Te)
CONTRO
Controparte_1 avv. CANNELLI Ivan, Via Carlo Conti Rossini 13 - Roma
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 17.11.2023 , Parte_1 residente in [...](Te), dipendente di d Controparte_1 mansioni di portalettere e dal 25.5.2015 con mansioni di addetto alle lavorazioni interne, dapprima presso il CD-Centro di Distribuzione di Roseto degli Abruzzi e poi (“per essersi il servizio integralmente trasferito”) presso il CD-Centro di Distribuzione di Scerne , conveniva CP_2 in giudizio detta società impugnando il trasferimento dalla sede di lavoro in Scerne di alla nuova presso il presso il CO-Centro Operativo di Pescara CP_2
e con le mutate mansioni di addetto di produzione, comunicato, con effetto dall'11.4.2023, con nota del 3.4.2023 (nella quale si attestava che il trasferimento veniva disposto “temporaneamente” e “nelle more dell'individuazione della modalità di definitiva ricollocazione”), poi confermato in via definitiva con nota in data 22.5.2023 (nella quale si comunicava che “tenuto conto degli esiti delle verifiche attitudinali effettuate dall'Azienda, La informiamo che non sarà possibile procedere alla ricollocazione secondo la preferenza da Lei espressa nel corso dei suddetti colloqui”).
La ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento di trasferimento, rappresentando che “gli elementi che lo connotano non lasciano dubbio sulla natura di trasferimento di tipo punitivo”, in ragione delle seguenti motivazioni:
• genericità della motivazione addotta nelle due note sopra richiamate di trasferimento (“Facciamo seguito ai colloqui intercorsi relativi alle azioni conseguenti all'applicazione delle previsioni di cui agli Accordi Sindacali del 2 agosto e del 21 novembre 2022”);
• insussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative ex art.2103 c.c., in quanto “le attività delle lavorazioni interne non sono state soppresse ma le correlative mansioni sono state attribuite ai portalettere”, ed in particolare perché “attraverso la formalizzazione della c.d. linea mercato si stanno formando degli ex portalettere che provvederebbero ad acquisire le mansioni prima svolte dal ricorrente”;
• violazione del divieto di trasferimento di cui all'art.33 (Agevolazioni) comma 5 L.104/1992 L.104/1992, considerato che la ricorrente beneficia fin dal 21.3.2012 dell'autorizzazione INPS ad assistere il proprio familiare e fruisce dei permessi di cui all'art.33, comma 3, L.104/1992; Persona_1
• violazione del termine di preavviso previsto dall'art.38 (Trasferimenti) CCNL per il personale non dirigente di in data 23.6.2021, che al punto CP_1
A).III prevede un preavviso “no 45 giorni, ovvero a 60 giorni nei confronti del lavoratore senza o con famiglia a carico”, e che al punto A).IV prevede che “In caso di trasferimento ad altro luogo di lavoro che comporti uno spostamento inferiore a 30 Km, il preavviso di cui al comma III del presente articolo viene rispettivamente ridotto a 10 giorni, ovvero a 15 giorni”;
2 • violazione del divieto di trasferimento di cui all'art.38 CCNL cit., che al punto A).IV prevede che “Il lavoratore, di età superiore a 55 anni se uomo o 53 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale”;
• violazione del divieto di trasferimento di cui all'art.38 CCNL cit., che al punto A).VI prevede che “Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolare gravità di cui all'art. 41, comma 1, del presente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata”;
richiamava all'uopo il verbale in data 23.1.2020 che l'aveva dichiarata invalida civile nella misura del 74%;
• inapplicabilità degli accordi collettivi 2.8.2022 e 21.11.2022, la ricorrente non essendo iscritta ad alcuno dei sindacati firmatari di tali accordi, ed inoltre in quanto solo gli accordi di prossimità possono derogare al CCNL;
• violazione della procedura prevista dagli accordi collettivi 2.8.2022 e 21.11.2022 di cui al punto 6-C), in quanto la ricorrente “non è stata mai udita al fine di applicare una tra le alternative proposte dal Contratto Collettivo” ed in quanto “In realtà la SI.ra a frequentato un corso di Jobposting Pt_1 proposto dalla datrice e dirett volare la transizione dalle vecchie mansioni a quella di sportellista. Ma di tale corso la datrice non ne ha tenuto di alcun conto”;
• violazione della procedura prevista dall'accordo collettivo 21.11.2022 che al punto 6-B) dispone che “le Parti convengono che tutte le risorse interessate dalla presente riorganizzazione assegnate in Centri di Distribuzione allocati entro 30 Km dal Centro Accentrante verranno assegnate presso tale Centro per lo svolgimento di attività di smistamento”, sicchè il trasferimento sarebbe Con dovuto avvenire verso la sede accentrante del di Teramo, località ove insiste un Centro accentrante, e ciò “in considerazione che, la propria sede di lavoro non era certo Pescara ma Teramo presso il CD di Roseto”.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e Controparte_1 contestando le eccezioni avversarie.
In fatto precisava che con gli accordi del 2.8.2022 e del Controparte_1
21.11.2022, sottoscritti dalla società e dalle Associazioni sindacali di categoria, l'Azienda aveva previsto di superare le attività di Lavorazioni Interne svolte presso i Centri di Distribuzione, implementando il progetto di evoluzione e trasformazione delle attività stesse, concentrandole nei Nodi presso i quali destinati alla lavorazione e smistamento della posta;
pertanto, in ragione di tale riassetto organizzativo, le lavorazioni interne del Centro di Distribuzione , Controparte_4 presso il quale la ricorrente prestava servizio, in data 3.4. accentrate presso il Nodo di Rete, CO di Pescara.
3 esponeva altresì che con un comunicato al personale Controparte_1
(denominato Call to Action) le risorse interessate dal suddetto processo di riorganizzazione, ivi compresa la ricorrente, erano state invitate a prendere parte ad un'indagine conoscitiva che consentiva a ciascun dipendente, assegnato ad attività di addetto alle lavorazioni interne o addetto di produzione, di esprimere una propria eventuale preferenza in merito alle possibili opzioni di ricollocazione, chiedendosi di indicare l'ordine di preferenza rispetto alle seguenti iniziative possibile:
1. Trasferimento presso nodo accentrante;
2. Ricollocazione in ambito provinciale su attività di sportelleria;
3. Partecipazione al progetto insourcing (ricollocazione del personale ad attività di digital technology & operation);
4. Risoluzione del rapporto di lavoro incentivata.
La società precisava dunque che la ricorrente era stata inserita nel percorso di selezione per la sportelleria, indicata come prima opzione;
aveva svolto i test ma non era risultata idonea a seguito di colloquio;
come seconda opzione la ricorrente aveva indicato la partecipazione al progetto insourcing;
era stata quindi inserita nel percorso di selezione ma, informata del previsto colloquio programmato per il 23.5.2023, aveva poi comunicato di non essere più interessata.
Assunte le prove testimoniali, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la controversia, trattenuta in decisione, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Deve disattendersi l'eccezione di genericità della motivazione, dovendosi richiamare i principi affermati da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale il provvedimento di trasferimento non è soggetto ad oneri di forma e non deve pertanto neppure necessariamente contenere l'indicazione dei motivi (evidenziandosi, altresì, che nel caso concreto il richiamo agli accordi collettivi, in ordine ai quali la ricorrente ha peraltro svolto nel ricorso ogni opportuna difesa nel merito, integra una comunicazione comunque esauriente dei motivi concreti del trasferimento, dei quali la ricorrente aveva ad ogni modo una adeguata conoscenza, trattandosi di fatti del tutto notori tra i dipendenti di : Controparte_1
• “In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 807 del 13/01/2017, Rv. 642511 - 01);
4 • “In materia di trasferimento del lavoratore vige il principio generale di libertà delle forme: pertanto qualora il datore di lavoro abbia indicato i motivi del disposto mutamento di sede di lavoro contestualmente all'adozione dell'atto di trasferimento egli non è soggetto ad un alcun obbligo di ulteriore precisazione dei motivi anche in caso di specifica richiesta dei motivi - in applicazione analogica dell'art. 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604 - da parte del lavoratore trasferito” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19425 del 22/08/2013, Rv. 628254 - 01);
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Va altresì rigettata l'eccezione relativa al mancato rispetto del termine di preavviso previsto dall'art.38 CCNL, in difetto di previsione di alcuna sanzione di nullità in ordine all'efficacia del trasferimento medesimo (spettando solo semmai una indennità per il pregiudizio conseguente al maggior disagio sopportato, come del resto previsto dallo stesso art.38 CCNL che dispone, al punto A).III), che “La Società, in caso di particolari esigenze di servizio, può disporre il trasferimento con un preavviso inferiore rispetto ai predetti termini, erogando per il restante periodo le indennità previste in caso di trasferta”), anche in ordine a tale aspetto dovendosi richiamare gli insegnamenti della S.C.:
• “In tema di trasferimento del lavoratore, al mancato rispetto dell'obbligo di accordare un termine di preavviso, previsto dalla contrattazione collettiva, non consegue la nullità del trasferimento - la cui legittimità dipende esclusivamente dall'esistenza delle ragioni giustificative di cui all'art. 2103 c.c. - ma solo il diritto del lavoratore ad essere tenuto indenne dal pregiudizio conseguente al maggior disagio sopportato” (Cassazione, Sez. L
- , Sentenza n. 13968 del 31/05/2018, Rv. 648957 - 01).
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Nel merito il ricorso è infondato in quanto, alla luce delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, deve ritenersi comprovata la soppressione della posizione di addetto alle lavorazioni interne presso il CD di e Controparte_4
l'accentramento delle lavorazioni presso il , con redistribuzione di CP_5 limitate e residuali mansioni interne ai portalettere, in aggiunta alle ordinarie mansioni appunto di portalettere.
Tanto, in attuazione di una riorganizzazione aziendale che interessa l'intero territorio nazionale, regolata dagli accordi collettivi del 2.8.2022 e 21.11.2022, circostanze che al contempo integrano le “ragioni tecniche, organizzative e produttive” giustificative del trasferimento per gli effetti dell'art.2103 c.c., i “casi di carattere eccezionale” giustificativi del trasferimento di lavoratore/lavoratrice di età superiore a 55/53 anni per gli effetti dell'art.38 punto A).IV CCNL, nonché la insussistenza della situazione ostativa del trasferimento del lavoratore che fruisce i benefici dell'art.33 L.104/1992 e
“senza il suo consenso”.
Giova richiamare le principali dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi:
• “(…) con riferimento alle lavorazioni interne del centro , che sono menzionate nel CP_2 capitolo, posso dire che sono state interamente accentrate sul centro operativo di Pescara;
sul centro di Pineto sono rimaste delle attività residuali, che sono svolte da alcuni portalettere che fanno quindi attività promiscua, cioè che oltre a tali residuali attività fanno recapito;
ADR le attività residuali sono, penso, il carico e scarico e le attività di tracking, cioè di consegna della corrispondenza al portalettere e rientro al portalettere della
5 stessa;
tutte le altre attività di smistamento e ripartizione, ossia la maggioranza delle attività di servizi interni, sono state accentrate in Pescara;
preciso che la mattina da Pescara a Pineto arriva la corrispondenza da recapitare, di questa la corrispondenza sottoposta ad un tracciamento (p.es. raccomandate e assicurate nonché atti giudiziari nonché i pacchi), deve essere ulteriormente tracciata in Pineto, ossia il codice a barre viene letto e registrato anche in Pineto, attività che viene svolta in Pineto nei termini che ho detto, ed infine occorre registrare l'esito (consegna o meno) di tale corrispondenza tracciata;
invece non ha bisogno di lavorazione interna a Pineto la corrispondenza c.d. massiva, che arriva parimenti da Pescara, già lavorata (…) Successivamente alla riorganizzazione è stata istituita una zona di recapito, c.d. Linea Business di chiusura, che svolge attività promiscua, cioè recapito e chiusura dell'attività di tracciatura della corrispondenza a firma;
tale linea riguarda i centri le cui attività sono state accentrate, cioè quasi tutti, compreso quello di Pineto (…) ADR l'attività residuale che ho detto è svolta dai portalettere, ma non tutti, solo quelli assegnati alla Linea Business o alla Linea Mercato, non quelli assegnai alla Articolazione di Base (ossia le 3 tipologie di zona di recapito presenti nei centri di distruzione, come Pineo) (…) ” (teste Tes_1
• “(…) si tratta di attività di lavorazione interna che riguardano le raccomandate le assicurate e i pacchi;
nonché la lavorazione dei telegrammi;
Sul Cap. 2): nell'Ufficio di Scerne di Pineto non ci sono perone che si occupano soltanto di servizi interni, se ne occupano i portalettere nei termini che ho riferito” (teste DI ). Tes_2
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Deve dunque richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale l'art.33, comma 5, L.104/1992 (anche nella parte in cui prevede che “Il lavoratore di cui al comma 3 (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”), non configura in capo al lavoratore un diritto assoluto ed illimitato: esso, difatti, può essere fatto valere soltanto allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro:
• “L'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992, stabilendo che il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, attribuisce un diritto che, in virtù dell'inciso secondo il quale esso può essere esercitato "ove possibile", ed in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative dell'azienda ed implica che l'handicap sia grave o, comunque, richieda un'assistenza continuativa;
inoltre, poiché le agevolazioni previste dalla succitata norma costituiscono forme di intervento assistenziale riconosciute ai portatori di handicap 'sub speciè di agevolazioni concesse a favore di coloro che si occupano dei predetti, la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4, legge n. 104 del 1992, non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni” (Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 18223 del 05/09/2011, Rv. 618847 - 01).
Anche con specifico riferimento al divieto di trasferimento, la S.C. ha precisato che lo stesso non integra comunque un diritto assoluto, postulando, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale:
• “Il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, previsto all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1,
6 lett. b), della l. n. 183 del 2010, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, legittimanti la mobilità ma non anche nei casi di soppressione del posto, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l'impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente, o ad altre situazioni di fatto (ad es. l'incompatibilità ambientale) insuscettibili di essere diversamente soddisfatte e ciò in quanto la tutela rafforzata dell'inamovibilità non costituisce un diritto assoluto ma postula, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale” (Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33429 del 11/11/2022, Rv. 666023 – 01; conforme, Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16102 del 09/07/2009-Rv. 609036 - 01, che ha affermato che “(…) la considerazione dei principi costituzionali coinvolti può determinare, concretamente, un limite alla prescrizione di inamovibilità”).
***
Le mansioni di adibizione della ricorrente, prima del trasferimento, erano infatti quelle di addetto alle lavorazioni interne, sicchè legittimamente la ricorrente Con è stata trasferita presso il di Pescara, dove tale tipologia di mansioni è stata accentrata (con la nuova denominazione di addetto di produzione) in attuazione degli accordi sindacali richiamati nella lettera di trasferimento.
Quando invece alla redistribuzione di residuali e limitate mansioni interne (non riguardanti tutta la posta, ormai lavorata integralmente nel CO accentrante di Pescara, ma solo, come riferito dai testimoni escussi, “la corrispondenza sottoposta ad un tracciamento (p.es. raccomandate e assicurate nonché atti giudiziari nonché i pacchi), deve essere ulteriormente tracciata in Pineto, ossia il codice a barre viene letto e registrato anche in Pineto”: teste Tes_1 ovvero “riguardano le raccomandate le assicurate e i pacchi;
nonché la lavorazione dei telegrammi”: teste ), deve dunque osservarsi detta redistribuzione Tes_3 risulta integrare una nizzativa legittima (art.41 Cost.), se perfino in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo la S.C. ritiene pacificamente lecita una scelta aziendale consistente nella distribuzione delle mansioni, già svolte da un dipendente, tra altri dipendenti già in servizio (come pure la c.d. esternalizzazione del servizio medesimo):
• “Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ex art. 3 della l. n. 604 del 1966, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, sicché non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato siano stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta.” (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 29238 del 06/12/2017-Rv. 646444 - 01; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19185 del 28/09/2016-Rv. 641379 - 01);
• “Nel concetto di giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva rientra anche l'ipotesi del riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, senza che sia necessario che siano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere soltanto diversamente ripartite. Si tratta di una scelta che costituisce espressione della
7 libertà di iniziativa economica tutelata dall'articolo 41 comma primo della Costituzione, dovendosi quindi escludere che esuli dal concetto di giustificato motivo oggettivo l'esigenza di una miglior redditività dell'impresa raggiunta attraverso una mera redistribuzione fra altri dipendenti delle mansioni del lavoratore licenziato. Resta tuttavia fermo che spetta al giudice del merito verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati poi distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne effetto di risulta” (Cassazione civile sez. lav., 21/11/2011, n.24502).
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In sostanza, per poter rimanere ipoteticamente in servizio presso il CD di Scerne di Pineto la ricorrente dovrebbe essere in grado di svolgere in via primaria le mansioni di portalettere (e solo in via residuale anche le suddette residuali mansioni interne dai testimoni riferite).
Ma tanto non è oggetto di domanda (non essendosi chiesto in ricorso un cambio del settore di assegnazione), essendo invece incontestato che, come attestato dalla difesa di la ricorrente ha svolto le mansioni di Controparte_1 portalettere solo nei primi anni di lavoro (memoria di costituzione, pag.3:
“La ricorrente, signora è dipendente di dal Parte_1 CP_1
15.01.2008 con mansio re e, dal 25.05.201 ni di addetto alle lavorazioni interne”).
D'altra parte, pur esulandosi come detto dall'oggetto del contraddittorio processuale, deve rilevarsi che le mansioni di portalettere, che comportano com'è noto anche un impegno fisico e percorsi esterni per gran parte della giornata, non sembrerebbero neppure compatibili con le condizioni di invalidità rappresentate dalla ricorrente medesima.
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Con riferimento appunto alla situazione di invalidità civile (comprovata con la produzione del verbale INPS in data 23.1.2020 che ha accertato una misura di invalidità del 74%), nel ricorso non sono proposte specifiche allegazioni (per gli effetti di cui all'art.1218 c.c.) in ordine all'inadempimento datoriale all'obbligo di non trasferire e di cui all'art.38, punto A).VI, CCNL, né sono prodotte specifiche certificazioni medico-legali in ordine al fatto che le patologie di cui la ricorrente è affetta possano rientrare nelle (richiamate in detto art.38), “patologie di particolare gravità di cui all'art.41, comma 1, del presente CCNL”, che sono così elencate:
• “(…) all'effettuazione di terapie salvavita nonché alle seguenti patologie di particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immuno–deficienza primitiva e/o acquisita, il trapianto di organi vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia gravis, la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito complicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e neuropatie gravi), il morbo di OL in forma severa, la polimiosite in forma severa e invalidante, la malattia di OH in forma stenosante o fistolizzante, l'insufficienza cardiaca in III classe NYHA, la meningite”.
8 In difetto di specifiche allegazioni dell'inadempimento datoriale, non può ritenersi gravare in capo al datore di lavoro alcun onere probatorio, nel ricorso essendo riportato soltanto un mero elenco di patologie:
• “Al datore di lavoro risulta noto, tanto da averla sottoposta a visita in almeno due occasioni, dalle seguenti patologie: “Carcinoma in situ della cervice uterina operata nel 2015. Incontinenza urinaria da sforzo. Affetta da ipertensione arteriosa in trattamento. In follow-up oncologico annuale. Discopatie lombari multiple. Cardiopatia ipertensiva in labile compenso (II-III classe NYHA). Depressione maggiore”. Con invalidità riconosciuta del 74%” (ricorso pag.4).
Di dette patologie peraltro nel suddetto verbale INPS non figura la “Depressione maggiore”, mentre è ivi specificato che il follow-up oncologico annuale ha esito negativo.
Ad ogni modo, le patologie riportate non paiono riconducibili testualmente a quelle elencate nel sopra richiamato art.41, né è menzionata l'effettuazione di
“terapie salvavita”, in detto art.41 richiesta.
Deve infine evidenziarsi che tali patologie che non hanno impedito alla ricorrente di svolgere proficuamente le mansioni di addetto alle lavorazioni interne e pertanto, all'attualità, quelle analoghe di addetto di produzione, né risultano allegate o documentate prescrizioni del medico competente.
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A fronte della obiettività della riorganizzazione aziendale, e del suo rilievo per gli effetti di cui all'art.2103 c.c., non risulta invece rilevante l'eccezione di inapplicabilità degli accordi collettivi 2.8.2022 e 21.11.2022 alla ricorrente poiché non sarebbe iscritta ad alcuno dei sindacati firmatari di tali accordi.
Ad ogni modo la rappresentata non iscrizione ad alcun sindacato essa stessa dà conto dell'applicabilità alla ricorrente dei contratti collettivi aziendali, dovendo richiamarsi il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sulla questione:
• “I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo e potrebbero addirittura essere vincolati da un accordo sindacale separato. (Nella specie, la S.C., affermando il principio, ha ritenuto applicabile l'accordo aziendale ad un lavoratore che, senza essere iscritto all'organizzazione stipulante, non risultava tuttavia affiliato ad un sindacato dissenziente e aveva anzi invocato l'accordo medesimo a fondamento delle sue istanze).” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6044 del 18/04/2012-Rv. 621877; conformi, Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 31201 del 02/11/2021, Rv. 662681 - 01; Cassazione civile sez. lav., 20/11/2020, n.26509; Cassazione civile sez. lav., 15/11/2013, n.25730).
Inammissibile e solo genericamente avanzata è invece l'eccezione per la quale
“Ulteriormente i predetti accordi non possono mai derogare alle disposizioni di legge ed a quelle del CCNL”, non essendo in ricorso specificato quali sarebbero i profili di deroga alla Legge o al CCNL.
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9 Va altresì rigettata l'eccezione relativa alla violazione della procedura prevista dagli ACCORDI COLLETTIVI 2.8.2022 e 21.11.2022, in particolare del punto 6- C) di questo secondo accordo, che al punto 6 in generale detta tra le altre le seguenti disposizioni, prevedendo espressamente che le azioni ivi previste non abbiano comunque “alcun effetto vincolante” (se non semmai in caso di esito positivo di appositi colloqui):
• “6. AZIONI PER IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELLE RISORSE - GESTIONE DELLE RICADUTE OCCUPAZIONALI L'Intesa del 2 agosto 2022 ha individuato le leve gestionali utili a traguardare il corretto dimensionamento degli organici di riferimento, demandando al presente Accordo la puntuale definizione delle concrete modalità (…) si farà ricorso alle azioni gestionali di seguito descritte (…) a) (INDAGINE CONOSCITIVA) CP_6 L'Azienda, in via meramente conoscitiva e non vincolante né per i dipendenti né per l' , procederà, sin da subito, a verificare l'interesse di tutto il personale coinvolto Pt_2 dal processo di accentramento delle ex lavorazioni interne ad essere destinatario di una delle leve gestionali di seguito descritte, finalizzate alla gestione delle eccedenze. L'indicazione data dal dipendente non avrà alcun effetto vincolante rispetto alle iniziative che saranno successivamente realizzate, essendo le stesse in ogni caso subordinate alle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda e al rispetto dei tempi di implementazione dell'intero processo di accentramento delle lavorazioni interne. (…) b) ASSEGNAZIONE PRESSO I CENTRI Al fine di favorire l'avvio operativo del processo di riorganizzazione, in coerenza con il cronoprogramma di cui all'Allegato 2 al presente verbale, le Parti convengono che tutte le risorse interessate dalla presente riorganizzazione assegnate in Centri di Distribuzione allocati entro 30 Km dal Centro Accentrante verranno assegnate presso tale Centro per lo svolgimento di attività di smistamento. c) GESTIONE RISORSE ASSEGNATE IN CENTRI DI DISTRIBUZIONE ALLOCATI OLTRE 30 KM DAL CENTRO ACCENTRANTE Al fine di gestire il personale assegnato presso CD allocati oltre 30 Km dal Centro Accentrante, ferma restando la possibilità per le risorse interessate di chiedere volontariamente l'assegnazione presso il Centro Accentrante, le Parti concordano di attivare le seguenti leve gestionali nella sequenza di seguito indicata, tenendo conto, ove possibile, delle risultanze emerse in occasione dell'indagine conoscitiva di cui al precedente punto a): i) ESODI VOLONTARI INCENTIVATI: (…) ii) VALORIZZAZIONE VERSO ATTIVITA' DI FRONT END NEGLI UFFICI POSTALI: l'Azienda procederà a formalizzare una proposta di applicazione alla sportelleria nei confronti di tutte le risorse attualmente assegnate in attività di lavorazioni interne che sono risultate idonee alle iniziative di Job Posting finora effettuate a seguito del buon esito sia della prevista fase test che del successivo colloquio. Nei confronti delle risorse che abbiano superato unicamente il test, l'Azienda darà corso al previsto colloquio per accertare l'idoneità delle stesse e, in caso di esito positivo, procederà a formalizzare una proposta di applicazione alla sportelleria. iii) PROGETTO INSOURCING: anche a seguito delle risultanze della call to action di cui al punto a), l'Azienda verificherà la possibilità di applicare le risorse interessate dalla riorganizzazione nell'ambito delle attività del progetto Insourcing, favorendo il ricorso allo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto nel rispetto della disciplina tempo per tempo vigente e previa erogazione dei previsti percorsi formativi. Qualora per le risorse interessate, anche a seguito degli specifici colloqui tecnici effettuati con la Linea, risultasse necessario prevedere un rafforzamento delle competenze e conoscenze necessarie per lo svolgimento delle nuove attività nell'ambito del progetto Insourcing, l'Azienda procederà ad inserire le risorse all'interno di specifici progetti/percorsi formativi di riqualificazione della durata massima di tre mesi (cd formazione “Long Term”) finalizzati a far acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento del nuovo ruolo. d) AZIONI PER IL CORRETTO DIMENSIONAMENTO DEI CENTRI ACCENTRANTI (…)”.
10 Deve ad ogni modo rilevarsi che da parte ricorrente medesima è stato in prima udienza dedotto che “Sui colloqui al quale si è impegnata, come previsto CP_1 dalle norme contrattuali, vi è da precisare che alla stessa non è stato mai comunicato di non aver superato alcun colloquio, ed anzi la stessa ha svolto un corso come sportellista denominato JOB POSTING, finalizzato proprio a collocare la lavoratrice presso gli sportelli. Quanto all'insourcing omette di riferire controparte che la stessa veniva proposta presso la sede di Pescara”.
Non può tuttavia rilevare ai fini del decidere la circostanza che l'esito (non positivo) del colloquio non sia stato comunicato dal datore di lavoro, che ha proceduto direttamente al trasferimento;
né che la finale collocazione del progetto insourcing fosse proprio la sede di Pescara, non essendo prevista dal CCNL la immutabilità della sede precedente (il beneficio previsto essendo invece disposto nei termini già sopra riportati: “favorendo il ricorso allo svolgimento della prestazione lavorativa da remoto”).
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Va infine rigettata l'eccezione relativa all'assegnazione al CO di Pescara anziché al CO di Teramo, in dedotta violazione dell'accordo collettivo 21.11.2022, punto 6-B), considerato che la sede ultima di assegnazione della ricorrente non era in Roseto, ma in Scerne , che è notoriamente più vicina a Pescara CP_2 che a Teramo, e considerato che è rimasto incontestato, nonché confermato dalle prove testimoniali, che il ha accentrato le lavorazioni interne del CP_5
CD di : Controparte_4
• “Sono stato dipendente della convenuta (…) da ultimo addetto all'ufficio di di CP_7 CP_4 Pineto (…) tutte le lavorazioni interne dovevano essere spostate altrove, in particolare a Pescara (…)” (teste ); Testimone_4
• “(…) Gli addetti alle lavorazioni interne, a seguito di accordo sindacale, sono stati accentrati presso il Centro Operativo di Pescara,” (teste ); Tes_5
• “(…) tutte le altre attività di smistamento e ripartizione, ossia la maggioranza delle attività di servizi interni, sono state accentrate in Pescara;
preciso che la mattina da Pescara a CP_2 arriva la corrispondenza da recapitare” (teste Tes_1
• “(…) Quando sono andato via io l'accentramento in Pescara era già avvenuto per altri uffici, per invece era in programma ed infatti poi è arrivata la lettera per la quale ho Controparte_4 preso servizio appunto in Pescara” (teste Tes_6
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Il ricorso va pertanto rigettato.
La complessità delle valutazioni e della situazione concreta riscontrata in istruttoria in ordine a (pur residuali) compiti di lavorazioni interne attribuiti ai portalettere, pur non rilevanti ai fini dell'accoglimento del ricorso per i motivi sopra esposti, giustificano tuttavia l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 17.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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