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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 688/2022
TRA in liquidazione (C.F. n. ), in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Palepoli n. 22/24, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avvocato Antonio Vallario (C.F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via G. Bruno, n. 156, elettivamente C.F._1
domicilia;
Appellante
E
C.F., P. Iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Per_1
Bologna del 29.10.2010, Rep. n. 115840 - Racc. n. 33105, allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avvocati Vittoria Lagani (C.F. n. ) e Pierfrancesco C.F._2
Lagani (C.F. n. , presso il cui studio in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, C.F._3
n. 207, elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHE'
1 (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- CP_3
Brianza-Lodi 10444350960), R.E.A. MI 2531961, iscritta al n. 35495.1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (la “Società”), rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11.1.2019 in autentica del Notaio Dott. , Rep. n. 42728 - Persona_2
Racc. n. 13238, registrata in Milano 2, il 15 gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese competente il 21 febbraio 2020, da (già Controparte_4 CP_4
giusta cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con , numero di CP_5
iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10130330961, R.E.A. MI-
2507951, in persona dell'Amministratore Delegato dott. rappresentata e difesa, in Controparte_6
virtù di procura generale alle liti con atto a rogito Notaio Dott. di Milano del Persona_3
14.7.2022, Rep. n. 59796/21265, registrata a Milano – DP II il 14 luglio 2022 al n. 76640, serie
1T, allegata all'atto d'intervento depositato in data 17.3.2023, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Andrea Giannelli (C.F. n. ), Stefano Parlatore (C.F. n. C.F._4
) e Giacinto Di Donato (C.F. n. ), con studio in C.F._5 C.F._6
Milano, Via Broletto n. 20;
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
NONCHE'
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_7
Belluno n. ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, dott. nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di Controparte_8
P.I,VA n. , rappresentata Controparte_9 P.IVA_4
e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto d'intervento depositato in data
5.9.2023, dall'avvocato RL FE (C.F. n. , presso il cui studio, C.F._7
sito in Roma, al viale G. Mazzini, n. 9, elettivamente domicilia;
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/2022 del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione
Civile, depositata in data 24.1.2022, notificata in data 26.1.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2012, l' conveniva in giudizio, Parte_1
2 dinanzi al Tribunale di Napoli, la e deduceva che svolgeva attività di acquisto e Controparte_1
vendita di autovetture nuove ed usate ed era concessionaria plurimarche;
che aveva intrattenuto ed intratteneva, avendone necessità per l'esercizio della propria impresa, i seguenti rapporti bancari presso la 1) conto corrente ordinario n. 25719 (recte: n. 257190); 2) conto Controparte_10
anticipi n. 10210799; 3) conto anticipi n. 10912356 (ormai estinto); 4) finanziamento da €
150.000,00 con scadenza al 30.9.2012; 5) mutuo chirografario per € 150.000,00, n.
55000006471573 del 25.5.2010; che nel corso dei predetti rapporti la banca aveva applicato, oltre alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi usurari, sicchè essa attrice aveva pagato, a titolo di interessi usurari relativi ai conti nn. 257190, 10210799 e 10912356, la somma complessiva di € 132.351,67 al 3.12.2011, che, rivalutata al 30.6.2012, ammontava a €
157.896,67, e che, quindi, andava restituita da ad unitamente alla somma CP_1 Parte_1
di 162.442,10, pagata a titolo di interessi sul mutuo chirografario n. 55000006471573 da €
150.000,00, per l'importo complessivo di € 174.338,86 (€ 157.896,67 + € 16.442,19) calcolato al
31.12.211 e rivalutato al 30.6.2012, oltre interessi e rivalutazione successiva all'1.1.2012; che la banca, incurante dei tassi di interesse applicati, si riteneva creditrice nei confronti di essa attrice della somma complessiva di € 588.549,92, così suddivisa: € 186.979,75 quale saldo del c/c
257190; € 198.944,01 quale saldo del conto anticipi 10210799; € 150.000,00 per finanziamento scadenza 30.9.2012 e € 52.626,16 quale saldo sul mutuo chirografario n. 55000006471573; che tale somma, però, poteva costituire solo oggetto di compensazione con le somme dovute ad essa attrice, pari a € 174.338,86, e, pertanto (laddove il comportamento della banca non avesse causato danni), per effetto della compensazione tra quanto dovuto dalla banca ad essa attrice e quanto da quest'ultima dovuto alla banca, essa attrice avrebbe dovuto corrispondere alla banca la sola differenza;
che, tuttavia, il comportamento illegittimo della banca aveva causato danni ad essa, in quanto, se la banca non avesse imposto ad essa attrice tassi usurari, essa avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per procedere ad investimenti commerciali e finanziari, acquistando e rivendendo autovetture, conseguendo guadagni e provvigioni che sarebbero maturate sui finanziamenti erogati dalle finanziarie, come la Consumit, alla quale si rivolgevano i terzi che acquistavano automobili presso essa attrice;
che ai danni per mancato guadagno, quantificabili in €
1.260.000,00, si aggiungeva il danno emergente corrispondente agli interessi passivi, ammontanti ad aprile 2012 a € 188.344,96, che essa attrice era stata costretta a pagare sul leasing immobiliare per l'acquisto di un immobile adibito a garage funzionale alla sua attività commerciale, sicchè il danno complessivo subito da essa ammontava a € 1.448.344,00.
3 Tanto dedotto, l'attrice così concludeva: Parte_1
“-Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione di una o più norme di cui agli artt.1815, 1283, 2697, 1346, 1418, 1419 c.c., artt.644 c.p., legge 108/96, con riferimento al superamento dei tassi soglia, ai fini della configurazione dell'usura e di tutte le altre normative in materia, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conti correnti in relazione ai conti n.25719, 10210799, 10912356 oggetto del presente giudizio, relativamente alla corresponsione di interessi passivi e/o capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese, oneri vari, interessi oltre cd. soglie usura, applicate nel corso dei rapporti di cui sopra, accertandosi e dichiarandosi che l' ha applicato nel corso del rapporto di cui ai predetti CP_1
conti correnti, il tasso effettivo globale in misura superiore al cd. tasso soglia;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare che l' non ha diritto di ricevere gli interessi CP_1
ed è tenuta alla loro restituzione in aggiunta alla rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare che per il periodo fino al 31/12/2011, la Banca ha applicato interessi in superamento del tasso soglia ed incassati in misura pari ad € 132.351,67, e che tale somma rivalutata al 30.06.12 ammonta ad €. 157.896,67;
- Accertare e dichiarare che anche per il periodo dal 01/01/2012 la Banca ha applicato interessi in superamento del tasso soglia e quali saranno accertati anche all'esito della CTU;
-Accertare e dichiarare altresì che ha pagato interessi per € 16.442,19 sul mutuo Parte_1
chirografario n.55000006471573.
- Accertare e dichiarare che l' è tenuta alla restituzione di detta somma e quindi, per i CP_1 titoli e causali di cui sopra, al pagamento in favore dell' della somma di € Parte_1
16.442,19, oltre interessi rivalutazione successivi;
- Accertare e dichiarare che l' non ha diritto a richiedere la somma di € 186.979,75 sul CP_1
c/c 25719; di € 198.944,01 sul c/c 10210799; di € 52.626,16 per residuo mutuo chirografario n.
55000006471573 e di € 150.000,00 per finanziamento scaduto il 30/09/2012 e quindi non ha diritto di ricevere la complessiva somma di € 588.549,92, ordinandosi, per effetto della domanda con il presente atto proposta, la compensazione parziale tra la somma di € 174.338,86 dovuta dall' alla e la somma di € 588.549,92 dovuta dall' CP_1 Parte_1 Parte_1 all' e/o della diversa somma che sarà accertata anche attraverso la CTU che si CP_1
richiede;
-Il tutto previo accertamento della nullità parziale del contratto, con riguardo anche ad eventuali pattuizioni circa gli interessi;
4 -Accertare e dichiarare che l' , stante la propria responsabilità e violazione di CP_1 legge, ivi incluse anche le responsabilità connesse e di cui anche all'art. 644 c.p., ha causato danni alla ed è tenuta, per i titoli e causali di cui in premessa al risarcimento dei Parte_1
danni nei confronti della e, conseguentemente, accertato e dichiarato che tali Parte_1
danni possono essere stimati in Euro 1.448.344,00, per i titoli e causali di cui in premessa, somma comprensiva degli interessi pagati per il leasing occorso per l'acquisto del bene immobile di di
Via B. Cavallino Napoli, condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 anche al pagamento in favore della della somma di € 1.448.344,00 e/o a quella Parte_1 diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà essere dovuta anche alla luce della CTU, dichiarando altresì che ogni somma che risultasse dovuta da all' va Parte_1 CP_1 compensata parzialmente con le somme dovute dall' alla anche a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento danni”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 13.6.2013, si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della richiesta di Controparte_1
interessi, ex art. 2948, n. 4, c.c., o, in subordine, la prescrizione decennale di tutte le domande restitutorie dell'attrice; contestava la fondatezza delle avverse domande, deducendo di non aver mai applicato interessi usurari o anatocistici e, nel contempo, proponeva domande riconvenzionali per il pagamento del saldo debitore del conto anticipi n. 10210799, del saldo del finanziamento n.
2322246 e del saldo del mutuo n. 6471573.
La banca convenuta così concludeva:
“1) rigettare tutte le domande proposte dalla soc. perché inammissibili ed Parte_1
improcedibili;
2) accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c. o, in subordine, l'eccezione di prescrizione decennale delle avverse domande;
3)nel merito, rigettare tutte le domande attoree, perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
4) rigettare le avverse richieste istruttorie perché inammissibili, improcedibili ed infondate;
5)accertare e dichiarare, anche previa CTU che sin da ora si chiede, che la è Parte_1 debitrice di dell'importo complessivo di euro 420.606,01, quale saldo debitore CP_1
complessivo dei conti n.ri 10210799, 2322246, 6471573 (mutuo chirografario), oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al soddisfo;
6) per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1
5 via riconvenzionale, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro Controparte_1
420.606,01, quale saldo debitore complessivo dei conti n.ri 10210799, 2322246, 6471573 (mutuo chirografario), oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al soddisfo;
7)condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile, con il deposito di una prima relazione tecnica depositata in data 21.2.2017, a cui seguiva il deposito una relazione integrativa depositata in data 10.10.2019), decideva la causa con sentenza n. 758/2022, depositata in data 24.1.2022, con cui così statuiva:
“1) rigetta le domande di parte attrice e quella proposta da parte convenuta in comparsa conclusionale come in motivazione;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di euro 203.865,37 quale saldo debitore del conto n. 10210799 oltre interessi maturati al 10.06.13 per euro 990,79 oltre interessi convenzionali dall'11.06.2013 al soddisfo;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro
158.745,21 quale saldo debitore del rapporto anticipo/finanziamento n. 2322246 oltre interessi maturati al 10.06.13 per euro 869,84 oltre interessi convenzionali dall'11.06.13 al soddisfo;
4) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro
55.830,37 quale saldo debitore del mutuo chirografario n. 6471573 oltre interessi maturati al
10.06.13 per euro 304,43 oltre interessi convenzionali dall'11.06.13 al soddisfo;
5) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che quantifica in euro 19.000,00 oltre iva cassa e spese generali oltre euro 1056,00 per spese, oltre le spese di ctu”.
La decisione del Tribunale si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- in applicazione del sopravvenuto (rispetto al giudizio di primo grado ed ai mandati conferiti al
CTU) orientamento della giurisprudenza di legittimità (cass. civ., sez. un., 18.9.2020, n. 19597), secondo cui, ai fini dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, le deduzioni di parte attrice erano da considerarsi generiche, come mere difese, e come tali infondate;
- i contratti relativi al conto corrente n. 257190, al conto anticipi n. 10912356, al conto anticipi n.
102107999 presentavano i requisiti di forma richiesti dalla legge, in quanto erano redatti per iscritto, erano sottoscritti dal cliente e vi era prova della consegna del relativo contratto al cliente;
6 prevedevano espressamente la pari reciprocità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, tramite clausole specificamente sottoscritta;
- erano fondate le domande riconvenzionali della banca, con le quali essa chiedeva il pagamento: del saldo del conto anticipi n. 10210799, pari a € 203.865,37, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 990,76, oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo;
del saldo del rapporto anticipo/finanziamento n. 2322246, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 869,84 ed oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo;
del saldo del mutuo chirografario, pari a €
55.830.37, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 304,43 ed oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo;
- quanto al contratto di conto anticipi n. 102799, risultavano in atti gli estratti conto integrali e scalari per il periodo dal 31.3.2004 al 31.3.2013, data del passaggio a sofferenza;
- quanto al rapporto anticipo/finanziamento n. 2322246, risultavano in atti gli estratti conto integrali per il periodo dal 30.9.2011 al 22.3.2013, sino al passaggio a sofferenza;
- quanto al mutuo chirografario n. 6471573, risultava sufficiente allegare la mancata restituzione di parte di quanto erogato a mutuo, spettando invece all'attore l'onere della prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione;
-la richiesta dell'attrice di rideterminare il saldo applicando il principio del saldo zero era infondata, in quanto la domanda riconvenzionale della banca non atteneva al conto corrente n.
257190, mentre la domanda principale di ripetizione dell'attrice in relazione a tale conto era stata rigettata;
in ordine al conto anticipi n. 10210799, risultava dal primo estratto l'esposizione debitoria di euro 73.933,35, ma essa si giustificava non perché mancassero operazioni contabili precedenti, ma perché vi era un acconto anticipo su fattura da euro 73.804,00 ed euro 129,35 per competenze e bolli di liquidazione;
- le altre domande dell'attrice andavano rigettate perché presupponevano logicamente l'accoglimento delle domande esaminate e rigettate;
- la banca convenuta, in sede di comparsa conclusionale, aveva proposto una domanda nuova, con cui chiedeva di accertare e dichiarare che essa era debitrice di a titolo di saldo debitore CP_1
del rapporto di conto corrente n. 257190, della somma di 59.577,91, dalla CTU Parte_2
integrativa depositata in data 10.10.2019, ma si trattava di domanda nuova, perché diversa da quella connaturale alla posizione del convenuto da intendersi come accertamento negativo rispetto all'altrui pretesa.
B. Giudizio di appello
7 Avverso la sentenza n. 758/2022, pubblicata in data 24.1.2022 e notificata in data 26.1.2022,
l' , ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_3
notificato a mezzo pec in data 16.2.2022 ad al fine di chiedere, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di:
“-riformare la sentenza n. 758/2022 nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere di provare e documentare la predetta usura, ed accertare invece che tale onere era stato assolto dalla
e che comunque, stante l'acquisita CTU, e la documentazione prodotta anche dalla Parte_1
Banca, le risultanze devono intendersi come acquisite agli atti e per l'effetto considerare ai fini del rapporto dare – avere, considerare anche le risultanze di cui al conto corrente 257190;
-riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di considerare nuova domanda anche quella con riferimento al conto 257190 e comunque ha ritenuto di non applicare il principio del saldo zero al predetto conto e va invece accertato che anche tale conto costituiva oggetto della domanda e che comunque, stante il principio della acquisizione delle prove, doveva considerarsi nei conteggi dare – avere e comunque andava considerato perché si trattava del conto principale
e funzionale agli altri rapporti e, per l'effetto, accertare il rapporto dare – avere, anche con riferimento al conto 257190;
- conseguentemente, considerato che anche per tale conto non risultano prodotti i primi estratti conto successivi all'apertura del conto, riformare integralmente la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento degli importi indicati in sentenza e rideterminare il Parte_1
saldo, applicando il principio del saldo zero;
-in riforma della sentenza, accertare e dichiarare che non vi è regolamentazione contrattuale valida per tutti i rapporti e quella comunque ritenuta dal Tribunale per i singoli rapporti, non è coeva al sorgere degli stessi e pertanto gli interessi e competenze maturate sui singoli rapporti prima della relativa contrattualizzazione, non hanno gli elementi della certezza e come tali, vanno stralciati non essendovi prova della loro formazione prima della intervenuta contrattualizzazione
e va invece proceduto al ricalcolo dei saldi ai sensi dell'art.117 TUB, così come si è chiesto attraverso CTU;
- riformare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni ed accertare dunque il diritto della di ottenere il risarcimento dei danni, Parte_1
condannandosi la al pagamento degli stessi, così come quantificato in citazione e/o CP_1 nella diversa misura che sarà ritenuta dall'adita Corte, ricorrendosi, eventualmente anche al criterio equitativo;
8 - rigettare nella parte in cui ha ritenuto di condannare alle spese del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza depositata in data 24.10.2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.11.2024. Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 17.3.2023 è intervenuta in giudizio, ex art. 111 cpc, rappresentata dalla sua procuratrice CP_3 [...]
(già , la quale ha dedotto che, con contratto di cessione stipulato in data CP_4 CP_4
24.6.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 (TUB) e degli artt. 1 e 4 legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto in favore di Controparte_1 CP_3
tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.7.2022 – Parte II n. 78, tra i quali era ricompreso anche il credito vantato da nei confronti di come Controparte_1 Parte_1
dimostrato dalla dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente ha CP_1
dichiarato, pertanto, di intervenire nel presente giudizio senza chiedere l'estromissione di richiamando e facendo proprie le istanze, difese, eccezioni e deduzioni di Controparte_1 quest'ultima.
In data 5.9.2023 è, altresì, intervenuta in giudizio la (in Controparte_9
breve , rappresentata dalla sua mandataria e procuratrice speciale, Controparte_11 [...]
la quale ha dedotto che, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data CP_7
26.5.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 legge 130/1999, aveva ceduto pro soluto in favore di tutti i crediti, unitamente alle CP_3 Controparte_11
relative garanzie, derivanti dai contratti di finanziamento in qualsiasi forma effettuati, che alle ore
23.59 del 30.11.2022 soddisfacevano i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla GU, parte seconda, n. 71, del 17.6.2023; tra i suddetti crediti ceduti era ricompreso anche il credito vantato da (già a sua volta cessionaria di nei confronti della società CP_3 Controparte_1
; ha dichiarato, pertanto, di fare proprie tutte le richieste, Parte_3
eccezioni e deduzioni formulate dalla precedente titolare del credito, e ha chiesto CP_3
l'estromissione della dante causa cedente. Alla richiesta di estromissione dal giudizio si è opposta l'originaria cedente, nella comparsa conclusionale depositata in data 14.1.2025. Controparte_1
All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione alle parti dei
9 termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C.Valutazione dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, , ha impugnato la sentenza di Parte_3
primo grado nella parte in cui il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla sopravvenuta cass. civ., sez. un., 8.9.2020, n. 19597, affermava che le deduzioni sull'usura di essa appellante, attrice in primo, erano generiche e, quindi, infondate, in quanto non era stato specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale.
L'appellante ha dedotto, di contro, che essa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva richiamato la perizia di parte prodotta, nella quale era documentato, con particolare riferimento ai conti dedotti in giudizio, il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia,
l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale;
il tutto con riferimento a ciascun trimestre, dove si indicava il TEG, il tasso soglia, la differenza e gli interessi pagato.
In ogni caso, una volta ammessa ed espletata la CTU, essa costituiva prova acquisita del fatto storico e, segnatamente, dell'intervenuta usura e degli interessi illegittimi non dovuti.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione alla denunziata applicazione di interessi usurari in tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio, difetta delle allegazioni la cui mancanza era segnalata dal primo giudice, atteso che la società attrice si limitava a dedurre l'applicazione, da parte della banca convenuta, di interessi usurari nei plurimi rapporti bancari dedotti in giudizio, e a quantificare, per ciascun rapporto bancario e complessivamente, gli interessi usurari che essa avrebbe pagato alla banca nel corso dei suddetti rapporti.
Nè le lacune deduttive dell'atto di citazione segnalate dal primo giudice, relative alla omessa indicazione del tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, dell'interesse contrattuale applicato e del tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, possono essere colmate attraverso l'esame della perizia di parte richiamata dall'atto di citazione e ad esso allegata, in quanto i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cass. civ., 21.3.2013, n.
7115).
In ogni caso – e tanto è dirimente – la CTU espletata nel giudizio di primo grado ha escluso
10 l'esistenza di ogni tipo di usura in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio dall'attrice, odierna appellante.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che era indubbio, nonchè documentato dallo stesso CTU, che i conti oggetto di causa, anche quelli di cui alla domanda riconvenzionale di erano tutti confluiti nel conto corrente n. 257190; era evidente che, CP_1
essendo il conto n. 10210799 un conto anticipi, che era confluito sul conto corrente n. 257190, non poteva procedersi all'accertamento di uno solo dei due conti (ed escludere l'altro), trattandosi di un'operazione unica;
il conto anticipi è, infatti, solo un conto tecnico e funzionale al conto principale (n. 257190), dove avvengono le effettive movimentazioni, per cui è solo da quest'ultimo conto che si possono individuare ed affermare con certezza le avvenute anticipazioni, rimborsi/pagamenti e, quindi, determinare il saldo in linea capitale;
ne consegue che l'accertamento del conto anticipi non poteva prescindere dall'accertamento del conto corrente n.
257190 e la stessa già nelle note autorizzate per l'udienza del 5.11.2019 (pag. 9), nel CP_1 produrre l'estratto conto relativamente al conto corrente n. 257190, con l'accredito di € 73.804,00 per giroconto sul conto anticipi n. 10210799, chiedeva “l'accertamento del saldo debitore dei rapporti oggetto di causa (quindi, anche del conto corrente 257190) e tale accertamento era stato chiesto dalla banca anche negli atti difensivi successivi ed anche in sede di precisazione delle conclusioni;
anche il petitum delle riconvenzionali proposte da riguardava la sostanza CP_1
del rapporto dare-avere e, quindi, anche l'accertamento relativo al conto corrente n. 257190, che, quindi, non può considerarsi una domanda nuova, ma, al più, una diversa quantificazione del rapporto in termini solo quantitativi;
pertanto, nella determinazione dei rapporti dare-avere doveva necessariamente considerarsi anche il conto corrente n. 257190, rientrando anch'esso nell'ambito della domanda riconvenzionale della banca convenuta.
C.3. Con il terzo motivo di appello, connesso al secondo, l'appellante ha dedotto che la ricostruzione del conto corrente n. 257190 e dei conti anticipi ad esso collegati avrebbe dovuto essere effettuata partendo da “saldo zero”, in adesione a i principi espressi dalla Corte di
Cassazione in relazione alla rielaborazione di conti bancari oggetto di domande contrapposte del correntista e della banca (cass. civ., 11543/2019; cass. civ., 23852/2020).
L'appellante ha dedotto che, con riferimento al conto corrente n. 257190, il contratto in atti era del
12.3.2004, ma il rapporto era sorto in epoca precedente, tanto che il primo estratto conto in atti era del 5.1.2004 e presentava un saldo debitore di € 99.118,76, da cui era partito il CTU per rideterminare il saldo di quel conto, ma non vi era certezza di come si fosse formato quel saldo
11 negativo, per cui occorreva ricalcolare il rapporto partendo da saldo zero.
In relazione al conto anticipi n. 10210799, l'appellante ha dedotto che il CTU aveva accertato che era privo di contratto scritto, se non a partire dal 2009, ma tale questione risultava superata dall'integrazione peritale, in quanto erano state ricalcolate tutte le competenze sino al 31.12.2011 mediante la corretta applicazione dei tassi sostitutivi;
era privo, altresì, della necessaria continuità degli estratti conto: infatti, i ricalcoli eseguiti dal CTU decorrevano dal 22.3.2004, ossia dal primo estratto disponibile in atti, che indicava un saldo a debito per il correntista di € 73.804,00, che, quindi, non risultava provato e documentato nella sua formazione, per cui era necessario azzerarlo, sia per assenza di valido contratto, che per assenza dell'estratto conto iniziale;
l'evidenziata carenza documentale impediva di verificare se il saldo del conto anticipi n. 10210799, pari a - €
203.739,78, ritenuto essere sorta capitale, fosse effettivamente tale e provato nella sua interezza e certezza, ovvero che tutte le movimentazioni di accredito ed addebito ivi indicate fossero puntualmente documentate e riscontrate – interamente e per singola operazione – nel conto corrente n. 257190 (conto principale), in quanto, com'è noto, il conto anticipi è solo un conto tecnico e funzionale al conto principale n. 257190, dove avvengono le effettive movimentazioni, per cui è solo da quest'ultimo conto che è possibile individuare ed affermare con certezza le avvenute anticipazioni e i relativi rimborsi/pagamenti, ovvero determinare il saldo in linea capitale.
L'appellante ha concluso che non sussistevano i presupposti perché fosse condannata al pagamento degli importi di cui alla sentenza impugnata, ma si doveva prima procedere al conteggio del rapporto dare avere, applicando per tutti i rapporti il principio del c.d. saldo zero e ha chiesto, pertanto, alla Corte di ricalcolare i saldi del conto corrente n. 257190 e dei conti anticipi 10210799 e 2322246 applicando il saldo zero.
Il secondo motivo di appello, volto a sostenere che l'accertamento del saldo del conto anticipi n.
10210799 non possa avvenire separatamente dall'accertamento del saldo del conto corrente n.
257190, perché i due conti sono inscindibili, e che, per tale motivo, anche l'accertamento del conto corrente n. 257190 doveva considerarsi oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, è infondato.
In primo luogo, va osservato che dalla lettura della comparsa di risposta depositata da CP_1
nel giudizio di primo grado risulta chiaramente che le domande riconvenzionali proposte dalla banca hanno ad oggetto: 1) la condanna dell'attrice al pagamento del saldo debitore del conto anticipi n. 10210799, pari a € 203.865,\3, oltre interessi;
2) la condanna dell'attrice al pagamento
12 del saldo debitore del conto n. 2322246 (finanziamento), pari a € 158.745,21, oltre interessi;
3) la condanna al pagamento del saldo debitore del mutuo chirografario n. 6471573, pari a 4 55.830,37, oltre interessi. Pertanto, la banca non ha mai proposto nella comparsa di risposta depositata in primo grado domanda di pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 257190 e ogni successiva eventuale domanda di pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 257190 contenuta in atti difensivi successivi alla comparsa di costituzione è inammissibile, perché tardiva. Peraltro, odierna appellata, pur essendo l'unica interessata legittimata a CP_1
farlo, non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza n.
25719, con la motivazione che detta domanda fosse stata da essa proposta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale (a rigore, detta domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile), ma, anzi, ha ribadito di non aver formulato domanda di pagamento del saldo di conto corrente n. 257190.
A questo punto si pone la questione del se la banca possa chiedere il pagamento del solo saldo debitore del conto anticipi n. 10210799 e non anche il saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 257190.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi"
è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (cass. civ., 5.5.2022, n. 14321).
Il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr. accertava (cfr. relazione Persona_4
13 depositata dal CTU, pag. 8) che le competenze del conto anticipi n. 10210799 confluivano sul conto corrente n. 257190 e provvedeva a ricalcolare dette competenze (sulla base dei criteri indicati nella relazione tecnica: capitalizzazione semplice;
tasso di interessi sostitutivi ex art. 117
TUB fino al 10.11.2009 e poi tassi di interessi convenuti nel contratto del 10.11.2009 ed applicati negli estratti conto) addebitate dalla banca sul conto corrente n. 257190 sino al 31.12.2011 in €
27.337,12 in luogo di € 42.163,00; affermava, altresì, che le competenze ricalcolate manifestavano la loro rilevanza sul conto di destinazione (quindi, sul conto corrente n. 257190), ragion per cui il saldo debitore del conto anticipi n. 10210799 risultava essere inalterato e coincideva con l'importo girato a sofferenza e cioè di - € 203.739,78 a debito della correntista.
Risulta accertato, quindi, che le competenze del conto anticipi erano girocontate sul conto corrente di corrispondenza n. 257190.
Dall'esame incrociato degli estratti del conto anticipi n. 10210799 e del conto corrente n. 257190 risulta che: a) l'importo della fattura anticipato dalla banca, in ragione di un acconto, risulta indicato nell'estratto del conto anticipi come una uscita e nell'estratto del conto corrente come una entrata;
b) il pagamento della fattura risulta indicato nell'estratto del conto corrente come una uscita e nell'estratto del conto anticipi come una entrata.
Pertanto, nel caso di specie, risulta che il conto anticipi n. 10210799 ha la funzione limitata di registrare le esposizioni debitorie del cliente per le somme anticipate dalla banca e non rimborsate e di liquidare gli interessi, che vengono, però, girocontati sul conto corrente. Ne deriva che il saldo del conto anticipi rappresenta il capitale anticipato dalla banca e non rimborsato e, quindi, esprime una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, per cui non vi è ragione per negare che la banca possa chiedere solo il saldo del conto anticipi, pari all'importo delle fatture anticipate dalla banca e non rimborsato, e non anche il saldo del conto corrente di corrispondenza.
D'altra parte, l'appellante, al fine di affermare che il saldo del conto anticipi n. 10210799 era inscindibile dal saldo del conto corrente n. 257190, non ha specificato quali erano in concreto gli elementi che portavano ad escludere l'autonomia del conto anticipi rispetto al conto corrente e che avrebbero reso il saldo del conto anticipi inscindibile dal saldo del conto corrente, ma si è limitato ad affermare che il conto anticipi è solo un conto tecnico e funzionale al conto principale e che, quindi, non può esservi accertamento distinto e disgiunto, riecheggiando quella giurisprudenza di legittimità che, pur affermando ciò, segnala, però, che bisogna verificare caso per caso come si atteggiano i due rapporti in concreto (cass. civ., 5.5.2022, n. 14321).
14 Inoltre, l'appellante non ha mai specificamente contestato che il saldo del conto anticipi fosse formato solo dal capitale anticipato dalla banca e non rimborsato o che comprendesse importi di fatture anticipate dalla banca e non rimborsati.
Deve, allora, concludersi che, nel caso di specie, il saldo del conto anticipi non è inscindibile dal saldo del conto corrente, ma può essere autonomamente chiesto da solo, indipendentemente dal saldo del conto corrente, in quanto esprime una posizione autonoma, rappresentata dal solo importo capitale anticipato dalla banca e a questa non rimborsato.
Ciò posto, il terzo motivo di appello, con cui l'appellante pretende di ricostruire il rapporto di conto anticipi partendo da saldo zero, è inammissibile, in quanto non si confronta, attaccandolo, con il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, secondo cui è irrilevante la questione del saldo zero in relazione al conto anticipi n. 10210799, perché nel primo estratto conto in atti risulta l'esposizione debitoria di € 73.933,35, ma “essa si giustifica non perché manchino operazioni contabili precedenti, ma perché vi è un acconto anticipi su fattura di € 73.804,00 e € 129.35 per competenze e bolli di liquidazione”.
In altri termini, il primo estratto conto del conto anticipi n. 10210799 parte da un saldo negativo per il correntista (- € 73.933,35) perché detto saldo esprime l'importo della fattura anticipato dalla banca alla correntista ed indicato nell'estratto del conto anticipi nella colonna del “dare” (ossia nella colonna degli addebiti).
L'appellante ha chiesto di ricalcolare il rapporto del conto anticipi n. 10210799 partendo dal saldo zero non solo per la presunta incompletezza degli estratti conto (partendo il primo estratto conto dal saldo negativo - € 73.933,35), ma anche per la mancanza in atti del contratto di conto anticipi, risalendo il primo contratto scritto al 2009, pur avendo avuto inizio il rapporto nel 2004, ma anche in tal caso l'appellante non si confronta, contestandolo, con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata (pag. 7), secondo cui, in relazione al conto anticipi n. 102107999 “deve ritenersi in atti il contratto 12.3.2004 (poi modificato con altra scrittura del 10.11.2009, che richiama quella precedente del 12.3.2004)”.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava essa appellante al pagamento della somma di € 158.745,21, quale saldo debitore del rapporto n. 2322246, senza che la banca avesse provato il preteso credito.
L'appellante ha dedotto che, come affermava il CTU nominato in primo grado, anche le competenze di tale rapporto confluivano sul conto corrente n. 257190 e, quindi, qualsivoglia accertamento dare-avere non poteva prescindere anche dall'analisi del conto corrente n. 257190.
15 Il quarto motivo di appello è anch'esso infondato.
Il contratto bancario contrassegnato dal n. 2322246 integra un contratto di finanziamento per la somma di € 150.000,00, stipulato in data 12.7.2011 dall'odierna appellante con le CP_1
condizioni economiche prevedevano un rimborso mediante pagamento in n. 18 rate variabili e posticipate, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi calcolato al tasso nominale annuo dell'8.50% e al tasso annuo effettivo dell'8,775%; il prestito in esame venne erogato alla società appellante in data 11.12/07/2011 mediante accredito dell'importo di € 150.000,00 sul c/c ordinario
(cfr. relazione tecnica depositata dal CTU in primo grado, pag. 10,11).
Il CTU, in sede di relazione tecnica integrativa depositata in data 10.10.2019 (pagg. 2,3), precisava che il funzionamento del finanziamento/anticipo n. 2322246 prevedeva il regolamento degli interessi sul conto corrente ordinario, determinando un saldo passivo esclusivamente dell'importo capitale, atteso che le competenze di tale conto confluivano sul conto corrente ordinario, ragion per cui, come già affermato per il conto anticipi n. 10210799, il saldo debitore del conto finanziamento/anticipo n. 2322246 risultava essere inalterato e coincideva con l'importo richiesto dalla banca, pari a € - 158.742,00.
Il fatto che le competenze del finanziamento n. 2322246 confluiscano sul conto corrente di corrispondenza n. 257190 non impedisce alla banca di chiedere alla società finanziata, odierna appellante, il pagamento del solo saldo debitore del finanziamento n. 2322246, pari al solo capitale concesso in finanziamento dalla banca e non restituito;
né l'appellante indica specifiche ragioni per le quali la banca non potrebbe chiedere il solo saldo debitore del menzionato finanziamento.
C.5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha dedotto che essa non avrebbe potuto essere condannata al pagamento del saldo del mutuo chirografario n. 6471573, in quanto non vi era la prova di tale pretesa creditoria della banca;
non vi era alcuna verifica dei pagamenti delle rate periodiche addebitate sul conto principale, laddove tale verifica sarebbe stata necessaria per determinare con certezza l'entità del preteso saldo debitore residuo.
Il motivo di appello è inammissibile, perché non si confronta con il passaggio motivazionale della sentenza impugnata (pag. 8), con cui il primo giudice affermava che, in relazione al predetto contratto di mutuo chirografario, era sufficiente, per la banca, allegare la mancata restituzione di parte di quanto offerto in mutuo, gravando, invece, sull'attrice, odierna appellante, l'onere della prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione.
Orbene, la banca, allegando che il contratto di mutuo era stato da essa risolto con lettera racc. a. r,
16 del 7.12.2012, chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo debitore di 55.830,37, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 304,43 ed oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo. In base alla motivazione del primo giudice, non attinta da impugnazione, era onere dell'odierna appellante provare di aver estinto il preteso credito della banca per il saldo debitore del mutuo, ma tale onere probatorio non è stato assolto.
C.6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per il pagamento dei dedotti interessi usurari.
Il primo giudice rigettava “le altre domande di parte attrice”, nell'ambito delle quali è da ricomprendere la domanda di risarcimento danni, perché esse presupponevano logicamente l'accoglimento di quelle esaminate e rigettate.
Il sesto motivo di appello è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria, che si fonda sul rigetto delle domande dell'attrice, odierna appellante, di ripetizione delle somme asseritamente pagate alla banca a titolo di interessi usurari, rigetto confermato in questa sede.
D'altro canto, il ragionamento del primo giudice è del tutto condivisibile, perché a fondamento della domanda risarcitoria l'appellante poneva gli asseriti illegittimi pagamenti che assumeva di aver effettuato alla banca a titolo di interessi usurari ed anatocistici, ma è risultato che la banca non abbia applicato nel corso dei rapporti intrattenuti con l'odierna appellante interessi usurari o anatocistici, né, quindi, che la correntista, odierna appellante, abbia effettuato pagamenti a tale titolo.
C.7. Infine, con il settimo motivo di appello, l'odierna appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la condannava al pagamento delle spese processuali, laddove la CTU, pur non avendo applicato il principio del saldo zero, aveva accertato come la banca avesse applicato interessi che non erano dovuti per oltre € 100.000,00.
Anche il settimo motivo di appello è infondato.
La sentenza di primo grado compensava le spese processuali nella misura del 10% “attesa la soccombenza reciproca come in motivazione”, ponendo il residuo 90% a carico di parte attrice, odierna appellante.
Mentre l'attrice, odierna appellante, rimaneva soccombente in primo grado in relazione a tutte le domande proposte, l'unica soccombenza della banca convenuta, desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, ed in ragione della quale le spese del giudizio di primo
17 grado erano compensate in ragione del 10%, ponendo il residuo 90% a carico dell'attrice, odierna appellante, è quella relativa al rigetto (recte: dichiarazione di inammissibilità) della domanda riconvenzionale spiegata per la prima volta nella comparsa conclusionale, con la quale la banca chiedeva di accertare e dichiarare che la era debitrice nei suoi confronti dell'importo, Parte_1
quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 257190, come determinato nella CTU integrativa depositata in data 10.10.2019, della somma di € 59.577,91. Il primo giudice affermava che si trattava di una domanda riconvenzionale nuova, “perché diversa da quella connaturale alla posizione del convenuto da intendersi come di accertamento negativo rispetto l'altrui pretesa”, e, per tale motivazione, nel dispositivo la rigettava.
Tanto chiarito, il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado è infondato, in quanto l'attrice, odierna appellante, è rimasta soccombente in relazione a tutte le sue domande, onde vi erano i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per la sua condanna al pagamento delle intere spese processuali, condanna mitigata dal primo giudice con la compensazione delle spese in misura del 10%, ponendo il residuo 90% a carico dell'attrice, odierna appellante.
C.8. Infine, la richiesta di estromissione dal giudizio di (che cedeva il credito oggetto di CP_1
causa ad che, a sua volta, lo cedeva alla , CP_3 Controparte_9 formulata dalla – rappresentata in giudizio da Controparte_9 [...]
– nell'atto di intervento depositato in data 5.9.2023, deve essere rigettata, atteso CP_7
che, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l'estromissione dell'alienante è subordinata al consenso delle altre parti, consenso che, nel caso di specie, non risulta, risultando, anzi, il dissenso espresso manifestato dall'originaria cedente nella comparsa conclusionale depositata in data 14.1.2025. CP_1
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, cpc, nei confronti dell'appellata e sono liquidate nella misura indicata Controparte_1
in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod.; ancorando il valore della causa di appello a quello della domanda di risarcimento danni, rigettata in primo grado e di cui l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento, pari a €
1.448.344,00, applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, perché non è stata espletata attività istruttoria, ed applicando i valori intermedi tra i medi ed i minimi per tutte le altre tre fasi, tenuto conto del grado di complessità delle questioni sottese ai motivi di appello e
18 dell'attività difensiva espletata.
Le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e le terze intervenute, ex art. 111 c.p.c., devono essere compensate, ove si consideri che le terze intervenute hanno spiegato una contenuta e limitata attività processuale, limitandosi a richiamare le difese spiegate dall'originaria cedente,
che è rimasta sempre presente attivamente nel presente giudizio di appello, CP_1
opponendosi alla richiesta di sua estromissione formulata dalla terza intervenuta
[...]
- quale cessionaria della (a sua volta, cessionaria di Controparte_9 CP_3
- in persona della sua mandataria e procuratrice speciale CP_1 Controparte_7
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di con l'intervento, Parte_3 Controparte_1
ex art. 111 c.p.c., di - quale cessionaria di rappresentata dalla sua CP_3 Controparte_1
mandataria e procuratrice speciale nonché della Controparte_4 [...]
– quest'ultima, a sua volta, quale cessionaria di – rappresentata Controparte_9 CP_3
dalla sua mandataria e procuratrice speciale avverso la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli, n. 758/2022, pubblicata in data 14.1.2022, notificata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Rigetta la richiesta di estromissione di dal giudizio, formulata nell'atto di Controparte_1
intervento, ex art. 111 c.p.c., depositato, in data 5.9.2023, da
[...]
– quale cessionaria di sua volta cessionaria di Controparte_9 CP_3 CP_1
– rappresentata in giudizio dalla sua mandataria e procuratrice speciale
[...] [...]
CP_7
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese Controparte_1
del giudizio di secondo grado, che liquida in € 23.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
19 4) Compensa le spese del giudizio di appello tra l'appellante e le terze intervenute, ex art. 111
c.p.c., - quale cessionaria di rappresentata dalla sua CP_3 Controparte_1
mandataria e procuratrice speciale e Controparte_4 Controparte_9
–quest'ultima, a sua volta, quale cessionaria di – rappresentata dalla
[...] CP_3
sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_7
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 14.5.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 688/2022
TRA in liquidazione (C.F. n. ), in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Napoli alla Via Palepoli n. 22/24, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di appello, dall'avvocato Antonio Vallario (C.F. n.
), presso il cui studio in Napoli, alla Via G. Bruno, n. 156, elettivamente C.F._1
domicilia;
Appellante
E
C.F., P. Iva e iscrizione al registro delle imprese di Roma n. ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata e difesa, Controparte_2
congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Per_1
Bologna del 29.10.2010, Rep. n. 115840 - Racc. n. 33105, allegata alla comparsa di costituzione in appello, dagli avvocati Vittoria Lagani (C.F. n. ) e Pierfrancesco C.F._2
Lagani (C.F. n. , presso il cui studio in Napoli, alla Via Riviera di Chiaia, C.F._3
n. 207, elettivamente domicilia;
Appellata
NONCHE'
1 (C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano-Monza- CP_3
Brianza-Lodi 10444350960), R.E.A. MI 2531961, iscritta al n. 35495.1 dell'Elenco delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 4 del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017 (la “Società”), rappresentata, in forza di procura rilasciata in data 11.1.2019 in autentica del Notaio Dott. , Rep. n. 42728 - Persona_2
Racc. n. 13238, registrata in Milano 2, il 15 gennaio 2019 al n. 1583 serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese competente il 21 febbraio 2020, da (già Controparte_4 CP_4
giusta cambio di denominazione a seguito di intervenuta fusione con , numero di CP_5
iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10130330961, R.E.A. MI-
2507951, in persona dell'Amministratore Delegato dott. rappresentata e difesa, in Controparte_6
virtù di procura generale alle liti con atto a rogito Notaio Dott. di Milano del Persona_3
14.7.2022, Rep. n. 59796/21265, registrata a Milano – DP II il 14 luglio 2022 al n. 76640, serie
1T, allegata all'atto d'intervento depositato in data 17.3.2023, anche disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Andrea Giannelli (C.F. n. ), Stefano Parlatore (C.F. n. C.F._4
) e Giacinto Di Donato (C.F. n. ), con studio in C.F._5 C.F._6
Milano, Via Broletto n. 20;
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
NONCHE'
(C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso- Controparte_7
Belluno n. ), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, dott. nella sua qualità di procuratrice speciale e mandataria di Controparte_8
P.I,VA n. , rappresentata Controparte_9 P.IVA_4
e difesa, in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto d'intervento depositato in data
5.9.2023, dall'avvocato RL FE (C.F. n. , presso il cui studio, C.F._7
sito in Roma, al viale G. Mazzini, n. 9, elettivamente domicilia;
Terza intervenuta, ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 758/2022 del Tribunale di Napoli, Seconda Sezione
Civile, depositata in data 24.1.2022, notificata in data 26.1.2022
Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 29.12.2012, l' conveniva in giudizio, Parte_1
2 dinanzi al Tribunale di Napoli, la e deduceva che svolgeva attività di acquisto e Controparte_1
vendita di autovetture nuove ed usate ed era concessionaria plurimarche;
che aveva intrattenuto ed intratteneva, avendone necessità per l'esercizio della propria impresa, i seguenti rapporti bancari presso la 1) conto corrente ordinario n. 25719 (recte: n. 257190); 2) conto Controparte_10
anticipi n. 10210799; 3) conto anticipi n. 10912356 (ormai estinto); 4) finanziamento da €
150.000,00 con scadenza al 30.9.2012; 5) mutuo chirografario per € 150.000,00, n.
55000006471573 del 25.5.2010; che nel corso dei predetti rapporti la banca aveva applicato, oltre alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi usurari, sicchè essa attrice aveva pagato, a titolo di interessi usurari relativi ai conti nn. 257190, 10210799 e 10912356, la somma complessiva di € 132.351,67 al 3.12.2011, che, rivalutata al 30.6.2012, ammontava a €
157.896,67, e che, quindi, andava restituita da ad unitamente alla somma CP_1 Parte_1
di 162.442,10, pagata a titolo di interessi sul mutuo chirografario n. 55000006471573 da €
150.000,00, per l'importo complessivo di € 174.338,86 (€ 157.896,67 + € 16.442,19) calcolato al
31.12.211 e rivalutato al 30.6.2012, oltre interessi e rivalutazione successiva all'1.1.2012; che la banca, incurante dei tassi di interesse applicati, si riteneva creditrice nei confronti di essa attrice della somma complessiva di € 588.549,92, così suddivisa: € 186.979,75 quale saldo del c/c
257190; € 198.944,01 quale saldo del conto anticipi 10210799; € 150.000,00 per finanziamento scadenza 30.9.2012 e € 52.626,16 quale saldo sul mutuo chirografario n. 55000006471573; che tale somma, però, poteva costituire solo oggetto di compensazione con le somme dovute ad essa attrice, pari a € 174.338,86, e, pertanto (laddove il comportamento della banca non avesse causato danni), per effetto della compensazione tra quanto dovuto dalla banca ad essa attrice e quanto da quest'ultima dovuto alla banca, essa attrice avrebbe dovuto corrispondere alla banca la sola differenza;
che, tuttavia, il comportamento illegittimo della banca aveva causato danni ad essa, in quanto, se la banca non avesse imposto ad essa attrice tassi usurari, essa avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per procedere ad investimenti commerciali e finanziari, acquistando e rivendendo autovetture, conseguendo guadagni e provvigioni che sarebbero maturate sui finanziamenti erogati dalle finanziarie, come la Consumit, alla quale si rivolgevano i terzi che acquistavano automobili presso essa attrice;
che ai danni per mancato guadagno, quantificabili in €
1.260.000,00, si aggiungeva il danno emergente corrispondente agli interessi passivi, ammontanti ad aprile 2012 a € 188.344,96, che essa attrice era stata costretta a pagare sul leasing immobiliare per l'acquisto di un immobile adibito a garage funzionale alla sua attività commerciale, sicchè il danno complessivo subito da essa ammontava a € 1.448.344,00.
3 Tanto dedotto, l'attrice così concludeva: Parte_1
“-Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione di una o più norme di cui agli artt.1815, 1283, 2697, 1346, 1418, 1419 c.c., artt.644 c.p., legge 108/96, con riferimento al superamento dei tassi soglia, ai fini della configurazione dell'usura e di tutte le altre normative in materia, delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e di conti correnti in relazione ai conti n.25719, 10210799, 10912356 oggetto del presente giudizio, relativamente alla corresponsione di interessi passivi e/o capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese, oneri vari, interessi oltre cd. soglie usura, applicate nel corso dei rapporti di cui sopra, accertandosi e dichiarandosi che l' ha applicato nel corso del rapporto di cui ai predetti CP_1
conti correnti, il tasso effettivo globale in misura superiore al cd. tasso soglia;
- Conseguentemente, accertare e dichiarare che l' non ha diritto di ricevere gli interessi CP_1
ed è tenuta alla loro restituzione in aggiunta alla rivalutazione monetaria;
- Accertare e dichiarare che per il periodo fino al 31/12/2011, la Banca ha applicato interessi in superamento del tasso soglia ed incassati in misura pari ad € 132.351,67, e che tale somma rivalutata al 30.06.12 ammonta ad €. 157.896,67;
- Accertare e dichiarare che anche per il periodo dal 01/01/2012 la Banca ha applicato interessi in superamento del tasso soglia e quali saranno accertati anche all'esito della CTU;
-Accertare e dichiarare altresì che ha pagato interessi per € 16.442,19 sul mutuo Parte_1
chirografario n.55000006471573.
- Accertare e dichiarare che l' è tenuta alla restituzione di detta somma e quindi, per i CP_1 titoli e causali di cui sopra, al pagamento in favore dell' della somma di € Parte_1
16.442,19, oltre interessi rivalutazione successivi;
- Accertare e dichiarare che l' non ha diritto a richiedere la somma di € 186.979,75 sul CP_1
c/c 25719; di € 198.944,01 sul c/c 10210799; di € 52.626,16 per residuo mutuo chirografario n.
55000006471573 e di € 150.000,00 per finanziamento scaduto il 30/09/2012 e quindi non ha diritto di ricevere la complessiva somma di € 588.549,92, ordinandosi, per effetto della domanda con il presente atto proposta, la compensazione parziale tra la somma di € 174.338,86 dovuta dall' alla e la somma di € 588.549,92 dovuta dall' CP_1 Parte_1 Parte_1 all' e/o della diversa somma che sarà accertata anche attraverso la CTU che si CP_1
richiede;
-Il tutto previo accertamento della nullità parziale del contratto, con riguardo anche ad eventuali pattuizioni circa gli interessi;
4 -Accertare e dichiarare che l' , stante la propria responsabilità e violazione di CP_1 legge, ivi incluse anche le responsabilità connesse e di cui anche all'art. 644 c.p., ha causato danni alla ed è tenuta, per i titoli e causali di cui in premessa al risarcimento dei Parte_1
danni nei confronti della e, conseguentemente, accertato e dichiarato che tali Parte_1
danni possono essere stimati in Euro 1.448.344,00, per i titoli e causali di cui in premessa, somma comprensiva degli interessi pagati per il leasing occorso per l'acquisto del bene immobile di di
Via B. Cavallino Napoli, condannare l' in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1 anche al pagamento in favore della della somma di € 1.448.344,00 e/o a quella Parte_1 diversa somma che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà essere dovuta anche alla luce della CTU, dichiarando altresì che ogni somma che risultasse dovuta da all' va Parte_1 CP_1 compensata parzialmente con le somme dovute dall' alla anche a CP_1 Parte_1
titolo di risarcimento danni”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 13.6.2013, si costituiva in giudizio che eccepiva, in via preliminare, la prescrizione quinquennale della richiesta di Controparte_1
interessi, ex art. 2948, n. 4, c.c., o, in subordine, la prescrizione decennale di tutte le domande restitutorie dell'attrice; contestava la fondatezza delle avverse domande, deducendo di non aver mai applicato interessi usurari o anatocistici e, nel contempo, proponeva domande riconvenzionali per il pagamento del saldo debitore del conto anticipi n. 10210799, del saldo del finanziamento n.
2322246 e del saldo del mutuo n. 6471573.
La banca convenuta così concludeva:
“1) rigettare tutte le domande proposte dalla soc. perché inammissibili ed Parte_1
improcedibili;
2) accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c. o, in subordine, l'eccezione di prescrizione decennale delle avverse domande;
3)nel merito, rigettare tutte le domande attoree, perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
4) rigettare le avverse richieste istruttorie perché inammissibili, improcedibili ed infondate;
5)accertare e dichiarare, anche previa CTU che sin da ora si chiede, che la è Parte_1 debitrice di dell'importo complessivo di euro 420.606,01, quale saldo debitore CP_1
complessivo dei conti n.ri 10210799, 2322246, 6471573 (mutuo chirografario), oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al soddisfo;
6) per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante p.t., in Parte_1
5 via riconvenzionale, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro Controparte_1
420.606,01, quale saldo debitore complessivo dei conti n.ri 10210799, 2322246, 6471573 (mutuo chirografario), oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al soddisfo;
7)condannare l'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Il Tribunale, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito dell'istruttoria (che si sostanziava nell'espletamento della CTU contabile, con il deposito di una prima relazione tecnica depositata in data 21.2.2017, a cui seguiva il deposito una relazione integrativa depositata in data 10.10.2019), decideva la causa con sentenza n. 758/2022, depositata in data 24.1.2022, con cui così statuiva:
“1) rigetta le domande di parte attrice e quella proposta da parte convenuta in comparsa conclusionale come in motivazione;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta di euro 203.865,37 quale saldo debitore del conto n. 10210799 oltre interessi maturati al 10.06.13 per euro 990,79 oltre interessi convenzionali dall'11.06.2013 al soddisfo;
3) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro
158.745,21 quale saldo debitore del rapporto anticipo/finanziamento n. 2322246 oltre interessi maturati al 10.06.13 per euro 869,84 oltre interessi convenzionali dall'11.06.13 al soddisfo;
4) condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di euro
55.830,37 quale saldo debitore del mutuo chirografario n. 6471573 oltre interessi maturati al
10.06.13 per euro 304,43 oltre interessi convenzionali dall'11.06.13 al soddisfo;
5) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta che quantifica in euro 19.000,00 oltre iva cassa e spese generali oltre euro 1056,00 per spese, oltre le spese di ctu”.
La decisione del Tribunale si fonda sui seguenti passaggi motivazionali:
- in applicazione del sopravvenuto (rispetto al giudizio di primo grado ed ai mandati conferiti al
CTU) orientamento della giurisprudenza di legittimità (cass. civ., sez. un., 18.9.2020, n. 19597), secondo cui, ai fini dell'allegazione dell'usura, va specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, le deduzioni di parte attrice erano da considerarsi generiche, come mere difese, e come tali infondate;
- i contratti relativi al conto corrente n. 257190, al conto anticipi n. 10912356, al conto anticipi n.
102107999 presentavano i requisiti di forma richiesti dalla legge, in quanto erano redatti per iscritto, erano sottoscritti dal cliente e vi era prova della consegna del relativo contratto al cliente;
6 prevedevano espressamente la pari reciprocità nel conteggio degli interessi attivi e passivi, tramite clausole specificamente sottoscritta;
- erano fondate le domande riconvenzionali della banca, con le quali essa chiedeva il pagamento: del saldo del conto anticipi n. 10210799, pari a € 203.865,37, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 990,76, oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo;
del saldo del rapporto anticipo/finanziamento n. 2322246, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 869,84 ed oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo;
del saldo del mutuo chirografario, pari a €
55.830.37, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 304,43 ed oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo;
- quanto al contratto di conto anticipi n. 102799, risultavano in atti gli estratti conto integrali e scalari per il periodo dal 31.3.2004 al 31.3.2013, data del passaggio a sofferenza;
- quanto al rapporto anticipo/finanziamento n. 2322246, risultavano in atti gli estratti conto integrali per il periodo dal 30.9.2011 al 22.3.2013, sino al passaggio a sofferenza;
- quanto al mutuo chirografario n. 6471573, risultava sufficiente allegare la mancata restituzione di parte di quanto erogato a mutuo, spettando invece all'attore l'onere della prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione;
-la richiesta dell'attrice di rideterminare il saldo applicando il principio del saldo zero era infondata, in quanto la domanda riconvenzionale della banca non atteneva al conto corrente n.
257190, mentre la domanda principale di ripetizione dell'attrice in relazione a tale conto era stata rigettata;
in ordine al conto anticipi n. 10210799, risultava dal primo estratto l'esposizione debitoria di euro 73.933,35, ma essa si giustificava non perché mancassero operazioni contabili precedenti, ma perché vi era un acconto anticipo su fattura da euro 73.804,00 ed euro 129,35 per competenze e bolli di liquidazione;
- le altre domande dell'attrice andavano rigettate perché presupponevano logicamente l'accoglimento delle domande esaminate e rigettate;
- la banca convenuta, in sede di comparsa conclusionale, aveva proposto una domanda nuova, con cui chiedeva di accertare e dichiarare che essa era debitrice di a titolo di saldo debitore CP_1
del rapporto di conto corrente n. 257190, della somma di 59.577,91, dalla CTU Parte_2
integrativa depositata in data 10.10.2019, ma si trattava di domanda nuova, perché diversa da quella connaturale alla posizione del convenuto da intendersi come accertamento negativo rispetto all'altrui pretesa.
B. Giudizio di appello
7 Avverso la sentenza n. 758/2022, pubblicata in data 24.1.2022 e notificata in data 26.1.2022,
l' , ha proposto tempestivo appello, con atto di citazione Parte_3
notificato a mezzo pec in data 16.2.2022 ad al fine di chiedere, previa Controparte_1 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di:
“-riformare la sentenza n. 758/2022 nella parte in cui ha ritenuto non assolto l'onere di provare e documentare la predetta usura, ed accertare invece che tale onere era stato assolto dalla
e che comunque, stante l'acquisita CTU, e la documentazione prodotta anche dalla Parte_1
Banca, le risultanze devono intendersi come acquisite agli atti e per l'effetto considerare ai fini del rapporto dare – avere, considerare anche le risultanze di cui al conto corrente 257190;
-riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di considerare nuova domanda anche quella con riferimento al conto 257190 e comunque ha ritenuto di non applicare il principio del saldo zero al predetto conto e va invece accertato che anche tale conto costituiva oggetto della domanda e che comunque, stante il principio della acquisizione delle prove, doveva considerarsi nei conteggi dare – avere e comunque andava considerato perché si trattava del conto principale
e funzionale agli altri rapporti e, per l'effetto, accertare il rapporto dare – avere, anche con riferimento al conto 257190;
- conseguentemente, considerato che anche per tale conto non risultano prodotti i primi estratti conto successivi all'apertura del conto, riformare integralmente la sentenza nella parte in cui ha condannato la al pagamento degli importi indicati in sentenza e rideterminare il Parte_1
saldo, applicando il principio del saldo zero;
-in riforma della sentenza, accertare e dichiarare che non vi è regolamentazione contrattuale valida per tutti i rapporti e quella comunque ritenuta dal Tribunale per i singoli rapporti, non è coeva al sorgere degli stessi e pertanto gli interessi e competenze maturate sui singoli rapporti prima della relativa contrattualizzazione, non hanno gli elementi della certezza e come tali, vanno stralciati non essendovi prova della loro formazione prima della intervenuta contrattualizzazione
e va invece proceduto al ricalcolo dei saldi ai sensi dell'art.117 TUB, così come si è chiesto attraverso CTU;
- riformare la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento danni ed accertare dunque il diritto della di ottenere il risarcimento dei danni, Parte_1
condannandosi la al pagamento degli stessi, così come quantificato in citazione e/o CP_1 nella diversa misura che sarà ritenuta dall'adita Corte, ricorrendosi, eventualmente anche al criterio equitativo;
8 - rigettare nella parte in cui ha ritenuto di condannare alle spese del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza depositata in data 24.10.2022 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.11.2024. Nelle more dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 17.3.2023 è intervenuta in giudizio, ex art. 111 cpc, rappresentata dalla sua procuratrice CP_3 [...]
(già , la quale ha dedotto che, con contratto di cessione stipulato in data CP_4 CP_4
24.6.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 (TUB) e degli artt. 1 e 4 legge
130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione), aveva ceduto in favore di Controparte_1 CP_3
tutti i crediti pecuniari identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7.7.2022 – Parte II n. 78, tra i quali era ricompreso anche il credito vantato da nei confronti di come Controparte_1 Parte_1
dimostrato dalla dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente ha CP_1
dichiarato, pertanto, di intervenire nel presente giudizio senza chiedere l'estromissione di richiamando e facendo proprie le istanze, difese, eccezioni e deduzioni di Controparte_1 quest'ultima.
In data 5.9.2023 è, altresì, intervenuta in giudizio la (in Controparte_9
breve , rappresentata dalla sua mandataria e procuratrice speciale, Controparte_11 [...]
la quale ha dedotto che, in virtù di contratto di cessione di crediti stipulato in data CP_7
26.5.2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D. Lgs. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 legge 130/1999, aveva ceduto pro soluto in favore di tutti i crediti, unitamente alle CP_3 Controparte_11
relative garanzie, derivanti dai contratti di finanziamento in qualsiasi forma effettuati, che alle ore
23.59 del 30.11.2022 soddisfacevano i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla GU, parte seconda, n. 71, del 17.6.2023; tra i suddetti crediti ceduti era ricompreso anche il credito vantato da (già a sua volta cessionaria di nei confronti della società CP_3 Controparte_1
; ha dichiarato, pertanto, di fare proprie tutte le richieste, Parte_3
eccezioni e deduzioni formulate dalla precedente titolare del credito, e ha chiesto CP_3
l'estromissione della dante causa cedente. Alla richiesta di estromissione dal giudizio si è opposta l'originaria cedente, nella comparsa conclusionale depositata in data 14.1.2025. Controparte_1
All'udienza del 20.11.2024 la causa è stata assunta in decisione, con la concessione alle parti dei
9 termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C.Valutazione dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, , ha impugnato la sentenza di Parte_3
primo grado nella parte in cui il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla sopravvenuta cass. civ., sez. un., 8.9.2020, n. 19597, affermava che le deduzioni sull'usura di essa appellante, attrice in primo, erano generiche e, quindi, infondate, in quanto non era stato specificato il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale.
L'appellante ha dedotto, di contro, che essa nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva richiamato la perizia di parte prodotta, nella quale era documentato, con particolare riferimento ai conti dedotti in giudizio, il tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia,
l'interesse contrattuale applicato ed il tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale;
il tutto con riferimento a ciascun trimestre, dove si indicava il TEG, il tasso soglia, la differenza e gli interessi pagato.
In ogni caso, una volta ammessa ed espletata la CTU, essa costituiva prova acquisita del fatto storico e, segnatamente, dell'intervenuta usura e degli interessi illegittimi non dovuti.
Il primo motivo di appello è infondato.
Ed invero, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in relazione alla denunziata applicazione di interessi usurari in tutti i rapporti bancari dedotti in giudizio, difetta delle allegazioni la cui mancanza era segnalata dal primo giudice, atteso che la società attrice si limitava a dedurre l'applicazione, da parte della banca convenuta, di interessi usurari nei plurimi rapporti bancari dedotti in giudizio, e a quantificare, per ciascun rapporto bancario e complessivamente, gli interessi usurari che essa avrebbe pagato alla banca nel corso dei suddetti rapporti.
Nè le lacune deduttive dell'atto di citazione segnalate dal primo giudice, relative alla omessa indicazione del tipo contrattuale di riferimento per il tasso soglia, dell'interesse contrattuale applicato e del tasso soglia per lo specifico periodo contrattuale, possono essere colmate attraverso l'esame della perizia di parte richiamata dall'atto di citazione e ad esso allegata, in quanto i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cass. civ., 21.3.2013, n.
7115).
In ogni caso – e tanto è dirimente – la CTU espletata nel giudizio di primo grado ha escluso
10 l'esistenza di ogni tipo di usura in relazione ai rapporti bancari dedotti in giudizio dall'attrice, odierna appellante.
C.2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che era indubbio, nonchè documentato dallo stesso CTU, che i conti oggetto di causa, anche quelli di cui alla domanda riconvenzionale di erano tutti confluiti nel conto corrente n. 257190; era evidente che, CP_1
essendo il conto n. 10210799 un conto anticipi, che era confluito sul conto corrente n. 257190, non poteva procedersi all'accertamento di uno solo dei due conti (ed escludere l'altro), trattandosi di un'operazione unica;
il conto anticipi è, infatti, solo un conto tecnico e funzionale al conto principale (n. 257190), dove avvengono le effettive movimentazioni, per cui è solo da quest'ultimo conto che si possono individuare ed affermare con certezza le avvenute anticipazioni, rimborsi/pagamenti e, quindi, determinare il saldo in linea capitale;
ne consegue che l'accertamento del conto anticipi non poteva prescindere dall'accertamento del conto corrente n.
257190 e la stessa già nelle note autorizzate per l'udienza del 5.11.2019 (pag. 9), nel CP_1 produrre l'estratto conto relativamente al conto corrente n. 257190, con l'accredito di € 73.804,00 per giroconto sul conto anticipi n. 10210799, chiedeva “l'accertamento del saldo debitore dei rapporti oggetto di causa (quindi, anche del conto corrente 257190) e tale accertamento era stato chiesto dalla banca anche negli atti difensivi successivi ed anche in sede di precisazione delle conclusioni;
anche il petitum delle riconvenzionali proposte da riguardava la sostanza CP_1
del rapporto dare-avere e, quindi, anche l'accertamento relativo al conto corrente n. 257190, che, quindi, non può considerarsi una domanda nuova, ma, al più, una diversa quantificazione del rapporto in termini solo quantitativi;
pertanto, nella determinazione dei rapporti dare-avere doveva necessariamente considerarsi anche il conto corrente n. 257190, rientrando anch'esso nell'ambito della domanda riconvenzionale della banca convenuta.
C.3. Con il terzo motivo di appello, connesso al secondo, l'appellante ha dedotto che la ricostruzione del conto corrente n. 257190 e dei conti anticipi ad esso collegati avrebbe dovuto essere effettuata partendo da “saldo zero”, in adesione a i principi espressi dalla Corte di
Cassazione in relazione alla rielaborazione di conti bancari oggetto di domande contrapposte del correntista e della banca (cass. civ., 11543/2019; cass. civ., 23852/2020).
L'appellante ha dedotto che, con riferimento al conto corrente n. 257190, il contratto in atti era del
12.3.2004, ma il rapporto era sorto in epoca precedente, tanto che il primo estratto conto in atti era del 5.1.2004 e presentava un saldo debitore di € 99.118,76, da cui era partito il CTU per rideterminare il saldo di quel conto, ma non vi era certezza di come si fosse formato quel saldo
11 negativo, per cui occorreva ricalcolare il rapporto partendo da saldo zero.
In relazione al conto anticipi n. 10210799, l'appellante ha dedotto che il CTU aveva accertato che era privo di contratto scritto, se non a partire dal 2009, ma tale questione risultava superata dall'integrazione peritale, in quanto erano state ricalcolate tutte le competenze sino al 31.12.2011 mediante la corretta applicazione dei tassi sostitutivi;
era privo, altresì, della necessaria continuità degli estratti conto: infatti, i ricalcoli eseguiti dal CTU decorrevano dal 22.3.2004, ossia dal primo estratto disponibile in atti, che indicava un saldo a debito per il correntista di € 73.804,00, che, quindi, non risultava provato e documentato nella sua formazione, per cui era necessario azzerarlo, sia per assenza di valido contratto, che per assenza dell'estratto conto iniziale;
l'evidenziata carenza documentale impediva di verificare se il saldo del conto anticipi n. 10210799, pari a - €
203.739,78, ritenuto essere sorta capitale, fosse effettivamente tale e provato nella sua interezza e certezza, ovvero che tutte le movimentazioni di accredito ed addebito ivi indicate fossero puntualmente documentate e riscontrate – interamente e per singola operazione – nel conto corrente n. 257190 (conto principale), in quanto, com'è noto, il conto anticipi è solo un conto tecnico e funzionale al conto principale n. 257190, dove avvengono le effettive movimentazioni, per cui è solo da quest'ultimo conto che è possibile individuare ed affermare con certezza le avvenute anticipazioni e i relativi rimborsi/pagamenti, ovvero determinare il saldo in linea capitale.
L'appellante ha concluso che non sussistevano i presupposti perché fosse condannata al pagamento degli importi di cui alla sentenza impugnata, ma si doveva prima procedere al conteggio del rapporto dare avere, applicando per tutti i rapporti il principio del c.d. saldo zero e ha chiesto, pertanto, alla Corte di ricalcolare i saldi del conto corrente n. 257190 e dei conti anticipi 10210799 e 2322246 applicando il saldo zero.
Il secondo motivo di appello, volto a sostenere che l'accertamento del saldo del conto anticipi n.
10210799 non possa avvenire separatamente dall'accertamento del saldo del conto corrente n.
257190, perché i due conti sono inscindibili, e che, per tale motivo, anche l'accertamento del conto corrente n. 257190 doveva considerarsi oggetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla banca, è infondato.
In primo luogo, va osservato che dalla lettura della comparsa di risposta depositata da CP_1
nel giudizio di primo grado risulta chiaramente che le domande riconvenzionali proposte dalla banca hanno ad oggetto: 1) la condanna dell'attrice al pagamento del saldo debitore del conto anticipi n. 10210799, pari a € 203.865,\3, oltre interessi;
2) la condanna dell'attrice al pagamento
12 del saldo debitore del conto n. 2322246 (finanziamento), pari a € 158.745,21, oltre interessi;
3) la condanna al pagamento del saldo debitore del mutuo chirografario n. 6471573, pari a 4 55.830,37, oltre interessi. Pertanto, la banca non ha mai proposto nella comparsa di risposta depositata in primo grado domanda di pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 257190 e ogni successiva eventuale domanda di pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 257190 contenuta in atti difensivi successivi alla comparsa di costituzione è inammissibile, perché tardiva. Peraltro, odierna appellata, pur essendo l'unica interessata legittimata a CP_1
farlo, non ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del saldo del conto corrente di corrispondenza n.
25719, con la motivazione che detta domanda fosse stata da essa proposta per la prima volta solo nella comparsa conclusionale (a rigore, detta domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile), ma, anzi, ha ribadito di non aver formulato domanda di pagamento del saldo di conto corrente n. 257190.
A questo punto si pone la questione del se la banca possa chiedere il pagamento del solo saldo debitore del conto anticipi n. 10210799 e non anche il saldo debitore del conto corrente di corrispondenza n. 257190.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che, “nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi"
è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti” (cass. civ., 5.5.2022, n. 14321).
Il CTU nominato nel giudizio di primo grado, dr. accertava (cfr. relazione Persona_4
13 depositata dal CTU, pag. 8) che le competenze del conto anticipi n. 10210799 confluivano sul conto corrente n. 257190 e provvedeva a ricalcolare dette competenze (sulla base dei criteri indicati nella relazione tecnica: capitalizzazione semplice;
tasso di interessi sostitutivi ex art. 117
TUB fino al 10.11.2009 e poi tassi di interessi convenuti nel contratto del 10.11.2009 ed applicati negli estratti conto) addebitate dalla banca sul conto corrente n. 257190 sino al 31.12.2011 in €
27.337,12 in luogo di € 42.163,00; affermava, altresì, che le competenze ricalcolate manifestavano la loro rilevanza sul conto di destinazione (quindi, sul conto corrente n. 257190), ragion per cui il saldo debitore del conto anticipi n. 10210799 risultava essere inalterato e coincideva con l'importo girato a sofferenza e cioè di - € 203.739,78 a debito della correntista.
Risulta accertato, quindi, che le competenze del conto anticipi erano girocontate sul conto corrente di corrispondenza n. 257190.
Dall'esame incrociato degli estratti del conto anticipi n. 10210799 e del conto corrente n. 257190 risulta che: a) l'importo della fattura anticipato dalla banca, in ragione di un acconto, risulta indicato nell'estratto del conto anticipi come una uscita e nell'estratto del conto corrente come una entrata;
b) il pagamento della fattura risulta indicato nell'estratto del conto corrente come una uscita e nell'estratto del conto anticipi come una entrata.
Pertanto, nel caso di specie, risulta che il conto anticipi n. 10210799 ha la funzione limitata di registrare le esposizioni debitorie del cliente per le somme anticipate dalla banca e non rimborsate e di liquidare gli interessi, che vengono, però, girocontati sul conto corrente. Ne deriva che il saldo del conto anticipi rappresenta il capitale anticipato dalla banca e non rimborsato e, quindi, esprime una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, per cui non vi è ragione per negare che la banca possa chiedere solo il saldo del conto anticipi, pari all'importo delle fatture anticipate dalla banca e non rimborsato, e non anche il saldo del conto corrente di corrispondenza.
D'altra parte, l'appellante, al fine di affermare che il saldo del conto anticipi n. 10210799 era inscindibile dal saldo del conto corrente n. 257190, non ha specificato quali erano in concreto gli elementi che portavano ad escludere l'autonomia del conto anticipi rispetto al conto corrente e che avrebbero reso il saldo del conto anticipi inscindibile dal saldo del conto corrente, ma si è limitato ad affermare che il conto anticipi è solo un conto tecnico e funzionale al conto principale e che, quindi, non può esservi accertamento distinto e disgiunto, riecheggiando quella giurisprudenza di legittimità che, pur affermando ciò, segnala, però, che bisogna verificare caso per caso come si atteggiano i due rapporti in concreto (cass. civ., 5.5.2022, n. 14321).
14 Inoltre, l'appellante non ha mai specificamente contestato che il saldo del conto anticipi fosse formato solo dal capitale anticipato dalla banca e non rimborsato o che comprendesse importi di fatture anticipate dalla banca e non rimborsati.
Deve, allora, concludersi che, nel caso di specie, il saldo del conto anticipi non è inscindibile dal saldo del conto corrente, ma può essere autonomamente chiesto da solo, indipendentemente dal saldo del conto corrente, in quanto esprime una posizione autonoma, rappresentata dal solo importo capitale anticipato dalla banca e a questa non rimborsato.
Ciò posto, il terzo motivo di appello, con cui l'appellante pretende di ricostruire il rapporto di conto anticipi partendo da saldo zero, è inammissibile, in quanto non si confronta, attaccandolo, con il passaggio motivazionale della sentenza impugnata, secondo cui è irrilevante la questione del saldo zero in relazione al conto anticipi n. 10210799, perché nel primo estratto conto in atti risulta l'esposizione debitoria di € 73.933,35, ma “essa si giustifica non perché manchino operazioni contabili precedenti, ma perché vi è un acconto anticipi su fattura di € 73.804,00 e € 129.35 per competenze e bolli di liquidazione”.
In altri termini, il primo estratto conto del conto anticipi n. 10210799 parte da un saldo negativo per il correntista (- € 73.933,35) perché detto saldo esprime l'importo della fattura anticipato dalla banca alla correntista ed indicato nell'estratto del conto anticipi nella colonna del “dare” (ossia nella colonna degli addebiti).
L'appellante ha chiesto di ricalcolare il rapporto del conto anticipi n. 10210799 partendo dal saldo zero non solo per la presunta incompletezza degli estratti conto (partendo il primo estratto conto dal saldo negativo - € 73.933,35), ma anche per la mancanza in atti del contratto di conto anticipi, risalendo il primo contratto scritto al 2009, pur avendo avuto inizio il rapporto nel 2004, ma anche in tal caso l'appellante non si confronta, contestandolo, con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata (pag. 7), secondo cui, in relazione al conto anticipi n. 102107999 “deve ritenersi in atti il contratto 12.3.2004 (poi modificato con altra scrittura del 10.11.2009, che richiama quella precedente del 12.3.2004)”.
C.4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava essa appellante al pagamento della somma di € 158.745,21, quale saldo debitore del rapporto n. 2322246, senza che la banca avesse provato il preteso credito.
L'appellante ha dedotto che, come affermava il CTU nominato in primo grado, anche le competenze di tale rapporto confluivano sul conto corrente n. 257190 e, quindi, qualsivoglia accertamento dare-avere non poteva prescindere anche dall'analisi del conto corrente n. 257190.
15 Il quarto motivo di appello è anch'esso infondato.
Il contratto bancario contrassegnato dal n. 2322246 integra un contratto di finanziamento per la somma di € 150.000,00, stipulato in data 12.7.2011 dall'odierna appellante con le CP_1
condizioni economiche prevedevano un rimborso mediante pagamento in n. 18 rate variabili e posticipate, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi calcolato al tasso nominale annuo dell'8.50% e al tasso annuo effettivo dell'8,775%; il prestito in esame venne erogato alla società appellante in data 11.12/07/2011 mediante accredito dell'importo di € 150.000,00 sul c/c ordinario
(cfr. relazione tecnica depositata dal CTU in primo grado, pag. 10,11).
Il CTU, in sede di relazione tecnica integrativa depositata in data 10.10.2019 (pagg. 2,3), precisava che il funzionamento del finanziamento/anticipo n. 2322246 prevedeva il regolamento degli interessi sul conto corrente ordinario, determinando un saldo passivo esclusivamente dell'importo capitale, atteso che le competenze di tale conto confluivano sul conto corrente ordinario, ragion per cui, come già affermato per il conto anticipi n. 10210799, il saldo debitore del conto finanziamento/anticipo n. 2322246 risultava essere inalterato e coincideva con l'importo richiesto dalla banca, pari a € - 158.742,00.
Il fatto che le competenze del finanziamento n. 2322246 confluiscano sul conto corrente di corrispondenza n. 257190 non impedisce alla banca di chiedere alla società finanziata, odierna appellante, il pagamento del solo saldo debitore del finanziamento n. 2322246, pari al solo capitale concesso in finanziamento dalla banca e non restituito;
né l'appellante indica specifiche ragioni per le quali la banca non potrebbe chiedere il solo saldo debitore del menzionato finanziamento.
C.5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha dedotto che essa non avrebbe potuto essere condannata al pagamento del saldo del mutuo chirografario n. 6471573, in quanto non vi era la prova di tale pretesa creditoria della banca;
non vi era alcuna verifica dei pagamenti delle rate periodiche addebitate sul conto principale, laddove tale verifica sarebbe stata necessaria per determinare con certezza l'entità del preteso saldo debitore residuo.
Il motivo di appello è inammissibile, perché non si confronta con il passaggio motivazionale della sentenza impugnata (pag. 8), con cui il primo giudice affermava che, in relazione al predetto contratto di mutuo chirografario, era sufficiente, per la banca, allegare la mancata restituzione di parte di quanto offerto in mutuo, gravando, invece, sull'attrice, odierna appellante, l'onere della prova in ordine all'estinzione dell'obbligazione.
Orbene, la banca, allegando che il contratto di mutuo era stato da essa risolto con lettera racc. a. r,
16 del 7.12.2012, chiedeva, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo debitore di 55.830,37, oltre interessi maturati al 10.6.2013 per € 304,43 ed oltre interessi convenzionali dall'11.6.2013 al saldo. In base alla motivazione del primo giudice, non attinta da impugnazione, era onere dell'odierna appellante provare di aver estinto il preteso credito della banca per il saldo debitore del mutuo, ma tale onere probatorio non è stato assolto.
C.6. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti per il pagamento dei dedotti interessi usurari.
Il primo giudice rigettava “le altre domande di parte attrice”, nell'ambito delle quali è da ricomprendere la domanda di risarcimento danni, perché esse presupponevano logicamente l'accoglimento di quelle esaminate e rigettate.
Il sesto motivo di appello è inammissibile, in quanto non attinge la ratio decidendi del rigetto della domanda risarcitoria, che si fonda sul rigetto delle domande dell'attrice, odierna appellante, di ripetizione delle somme asseritamente pagate alla banca a titolo di interessi usurari, rigetto confermato in questa sede.
D'altro canto, il ragionamento del primo giudice è del tutto condivisibile, perché a fondamento della domanda risarcitoria l'appellante poneva gli asseriti illegittimi pagamenti che assumeva di aver effettuato alla banca a titolo di interessi usurari ed anatocistici, ma è risultato che la banca non abbia applicato nel corso dei rapporti intrattenuti con l'odierna appellante interessi usurari o anatocistici, né, quindi, che la correntista, odierna appellante, abbia effettuato pagamenti a tale titolo.
C.7. Infine, con il settimo motivo di appello, l'odierna appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la condannava al pagamento delle spese processuali, laddove la CTU, pur non avendo applicato il principio del saldo zero, aveva accertato come la banca avesse applicato interessi che non erano dovuti per oltre € 100.000,00.
Anche il settimo motivo di appello è infondato.
La sentenza di primo grado compensava le spese processuali nella misura del 10% “attesa la soccombenza reciproca come in motivazione”, ponendo il residuo 90% a carico di parte attrice, odierna appellante.
Mentre l'attrice, odierna appellante, rimaneva soccombente in primo grado in relazione a tutte le domande proposte, l'unica soccombenza della banca convenuta, desumibile dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, ed in ragione della quale le spese del giudizio di primo
17 grado erano compensate in ragione del 10%, ponendo il residuo 90% a carico dell'attrice, odierna appellante, è quella relativa al rigetto (recte: dichiarazione di inammissibilità) della domanda riconvenzionale spiegata per la prima volta nella comparsa conclusionale, con la quale la banca chiedeva di accertare e dichiarare che la era debitrice nei suoi confronti dell'importo, Parte_1
quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 257190, come determinato nella CTU integrativa depositata in data 10.10.2019, della somma di € 59.577,91. Il primo giudice affermava che si trattava di una domanda riconvenzionale nuova, “perché diversa da quella connaturale alla posizione del convenuto da intendersi come di accertamento negativo rispetto l'altrui pretesa”, e, per tale motivazione, nel dispositivo la rigettava.
Tanto chiarito, il motivo di appello relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado è infondato, in quanto l'attrice, odierna appellante, è rimasta soccombente in relazione a tutte le sue domande, onde vi erano i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per la sua condanna al pagamento delle intere spese processuali, condanna mitigata dal primo giudice con la compensazione delle spese in misura del 10%, ponendo il residuo 90% a carico dell'attrice, odierna appellante.
C.8. Infine, la richiesta di estromissione dal giudizio di (che cedeva il credito oggetto di CP_1
causa ad che, a sua volta, lo cedeva alla , CP_3 Controparte_9 formulata dalla – rappresentata in giudizio da Controparte_9 [...]
– nell'atto di intervento depositato in data 5.9.2023, deve essere rigettata, atteso CP_7
che, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, l'estromissione dell'alienante è subordinata al consenso delle altre parti, consenso che, nel caso di specie, non risulta, risultando, anzi, il dissenso espresso manifestato dall'originaria cedente nella comparsa conclusionale depositata in data 14.1.2025. CP_1
D. Le spese processuali
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante, ex art. 91, comma 1, cpc, nei confronti dell'appellata e sono liquidate nella misura indicata Controparte_1
in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod.; ancorando il valore della causa di appello a quello della domanda di risarcimento danni, rigettata in primo grado e di cui l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto l'accoglimento, pari a €
1.448.344,00, applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, perché non è stata espletata attività istruttoria, ed applicando i valori intermedi tra i medi ed i minimi per tutte le altre tre fasi, tenuto conto del grado di complessità delle questioni sottese ai motivi di appello e
18 dell'attività difensiva espletata.
Le spese del presente grado di giudizio tra l'appellante e le terze intervenute, ex art. 111 c.p.c., devono essere compensate, ove si consideri che le terze intervenute hanno spiegato una contenuta e limitata attività processuale, limitandosi a richiamare le difese spiegate dall'originaria cedente,
che è rimasta sempre presente attivamente nel presente giudizio di appello, CP_1
opponendosi alla richiesta di sua estromissione formulata dalla terza intervenuta
[...]
- quale cessionaria della (a sua volta, cessionaria di Controparte_9 CP_3
- in persona della sua mandataria e procuratrice speciale CP_1 Controparte_7
In considerazione del rigetto dell'appello deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228
(applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di con l'intervento, Parte_3 Controparte_1
ex art. 111 c.p.c., di - quale cessionaria di rappresentata dalla sua CP_3 Controparte_1
mandataria e procuratrice speciale nonché della Controparte_4 [...]
– quest'ultima, a sua volta, quale cessionaria di – rappresentata Controparte_9 CP_3
dalla sua mandataria e procuratrice speciale avverso la sentenza del Controparte_7
Tribunale di Napoli, n. 758/2022, pubblicata in data 14.1.2022, notificata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Rigetta la richiesta di estromissione di dal giudizio, formulata nell'atto di Controparte_1
intervento, ex art. 111 c.p.c., depositato, in data 5.9.2023, da
[...]
– quale cessionaria di sua volta cessionaria di Controparte_9 CP_3 CP_1
– rappresentata in giudizio dalla sua mandataria e procuratrice speciale
[...] [...]
CP_7
3) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese Controparte_1
del giudizio di secondo grado, che liquida in € 23.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
19 4) Compensa le spese del giudizio di appello tra l'appellante e le terze intervenute, ex art. 111
c.p.c., - quale cessionaria di rappresentata dalla sua CP_3 Controparte_1
mandataria e procuratrice speciale e Controparte_4 Controparte_9
–quest'ultima, a sua volta, quale cessionaria di – rappresentata dalla
[...] CP_3
sua mandataria e procuratrice speciale Controparte_7
5) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 14.5.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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