Sentenza 24 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 24/07/2023, n. 12397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12397 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/07/2023
N. 12397/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11783/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11783 del 2017, proposto dal -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Bonoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 82;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum , Comando generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, pos. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Comando generale dell’Arma dei carabinieri ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e denegato la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “ -OMISSIS- -OMISSIS- ”, presentata dal ricorrente in relazione al trauma riportato il -OMISSIS- nel corso di una competizione sportiva cui aveva preso parte in qualità di allievo ufficiale dell’Arma dei carabinieri presso l’Accademia militare di -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto comunque connesso o coordinato a quelli suindicati, anche se al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento volontario ad opponendum del Comando generale dell’Arma dei carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 14 luglio 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, notificato il 3 novembre 2017 e depositato il successivo giorno 28, con il quale il -OMISSIS- (ora -OMISSIS-) -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando violazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241, ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto l’accertamento medico-legale di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità da lui patita, reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nel parere n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, cui rinvia per relationem il decreto gravato, contrasta palesemente con quanto evincibile dalla documentazione in atti, dal momento che non è revocabile in dubbio la sussistenza di un trauma sportivo contratto nell’espletamento del servizio come allievo ufficiale presso l’Accademia militare di -OMISSIS-;
Ritenuto che il gravame sia fondato e da accogliere, in quanto non appare congruamente motivata la conclusione cui è giunta l’Amministrazione, sulla base del parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nella seduta del -OMISSIS-, per il quale l’infermità “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” lamentata dal -OMISSIS- -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da causa di servizio, perché non risulterebbero provati traumi avvenuti nel corso del servizio prestato, constando in atti che, al contrario, il ricorrente in data -OMISSIS- abbia proprio subito un trauma nel corso di una competizione sportiva cui aveva preso parte in qualità di allievo ufficiale dell’Arma dei carabinieri presso l’Accademia militare di -OMISSIS-, per il quale aveva anche chiesto di essere sottoposto a visita medica per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con nota assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Ritenuto che le spese di giudizio possano seguire la soccombenza, nella misura liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di agli artt. 2- septies e 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 9, par. 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.