TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 57
TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 10 L. 241/1990

    L'amministrazione ha errato nel ritenere che la SCIA non fosse soggetta a poteri di autotutela, ignorando l'obbligo di valutare l'istanza della ricorrente ai sensi dell'art. 19, comma 4, L. 241/1990.

  • Accolto
    Violazione norme edilizie e codice civile

    Il giudice amministrativo ha competenza limitata ai profili di violazione della disciplina urbanistica, rimettendo le questioni civilistiche al giudice ordinario. La valutazione dei profili urbanistici non era impedita dalla presenza di questioni civilistiche.

  • Accolto
    Errata qualificazione del potere di autotutela

    L'amministrazione ha errato nel ritenere che la SCIA non fosse soggetta a poteri di autotutela, ignorando l'obbligo di valutare l'istanza della ricorrente ai sensi dell'art. 19, comma 4, L. 241/1990.

  • Altro
    Accertamento illegittimità SCIA

    La domanda è assorbita dall'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato e dall'obbligo del Comune di riesaminare l'istanza.

  • Altro
    Richiesta di adozione provvedimenti repressivi

    La domanda è assorbita dall'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento impugnato e dall'obbligo del Comune di riesaminare l'istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 57
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 57
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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