Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2023, proposto da:
AR TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania e Elisabetta Porta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torlino Vimercati, non costituito in giudizio;
nei confronti
CH AN & C. Snc, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio De Grazia, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Crema via IV Novembre n. 10 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO RA, LU PE, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 14.4.2023 emesso dal comune di Torlino Vimercati (CR), Ufficio tecnico, Edilizia Privata e LL.PP., con il quale è stato comunicato che l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da CH AN & C. S.n.c. non può trovare accoglimento;
nonché
- per l'accertamento ex art. 133, co. 1 lett. a) n. 3) e lett. f) cod. proc. amm. dell'insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali legittimanti l'attività edilizia di cui alla SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da CH AN & C. S.n.c.;
- per la condanna ex artt. 30, 31, co. 3, e 34, co. 1, lett. c), cod. proc. amm. del Comune di Torlino Vimercati (CR) all'adozione del provvedimento di annullamento e rimozione degli effetti e contestuale demolizione delle opere realizzate in forza di SCIA alternativa a permesso di costruire prot. nr. 1932/2021 del 3.11.2021 presentata da CH AN & C. S.n.c. e ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre il termine ritenuto di giustizia e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione/notificazione dell'emananda sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di CH AN & C. Snc;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa UR IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 19 maggio 2025 e depositato in pari data, la ricorrente espone di essere proprietaria di un’unità immobiliare nel Comune di Torlino Vimercati, in via Scalbrina 3.
2. L’immobile è stato acquistato direttamente dall’impresa costruttrice e consiste nell’intero secondo piano, in un box auto pertinenziale sito al piano terra e nel giardino.
L’immobile di proprietà della ricorrente è una porzione, come sopra descritta, di un fabbricato bifamigliare di due piani fuori terra edificato, in forza di SCIA alternativa al permesso di costruire del 19 ottobre 2019 e successiva variante del 16 dicembre 2020.
3. In data successiva al trasferimento dell’immobile l’impresa esecutrice controinteressata aveva realizzato, con SCIA alternativa al permesso di costruire, un’autorimessa fuori terra a servizio dell’unità immobiliare collocata al piano terra.
Quest’ultima, pur destinata ad essere realizzata all’interno della proprietà della controinteressata, violerebbe il diritto di veduta della ricorrente ai sensi dell’art. 907 c.c., nonché le norme edilizie comunali in materia di altezza interna delle autorimesse pertinenziali prive di rilevanza volumetrica urbanistica.
4. Con pec del 31 dicembre 2021 la ricorrente, per il tramite di uno dei suoi difensori, aveva segnalato quanto sopra, invitando il Comune a porre in essere le relative verifiche al fine di poter esercitare i poteri inibitori e repressivi.
Veniva anche formulata istanza di accesso agli atti al fine di avere copia dei titoli abilitativi relativi all’autorimessa.
5. In seguito alla sollecitazione della ricorrente il Comune, con nota del 19 gennaio 2022, aveva comunicato l’avvio del procedimento diretto a verificare la sussistenza di eventuali violazioni e/o difformità sotto il profilo urbanistico ed edilizio della SCIA alternativa al permesso di costruire presentata dalla controinteressata.
Al contempo, aveva stabilito quale data di conclusione della fase procedimentale di verifica la data del 9 febbraio 2022, salvo eventuali proroghe.
6. In seguito all’ostensione dei documenti di cui all’istanza di accesso agli atti, con memoria ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. b) L. 241 del 1990 la ricorrente aveva segnalato, tra l’altro, la violazione delle norme del Regolamento edilizio in materia di altezza massima delle autorimesse all’intradosso e la circostanza che la costruzione incidesse su parti comuni della proprietà senza che fosse mai stato chiesto il permesso della ricorrente.
7. A seguito di sopralluogo in data 2 marzo 2022, il Comune aveva accertato che l’altezza dell’intradosso dell’autorimessa era di m. 2,66 al rustico, ovvero superiore ai m. 2,40 di cui al Regolamento, e che il piano di copertura era posto a m. 1,27 dal davanzale delle finestre dell’immobile della ricorrente, con conseguente violazione del diritto di veduta a piombo di quest’ultima.
Nel verbale, trasmesso alla ricorrente, veniva fatto riferimento alla rilevanza solo civilistica delle violazioni.
Il termine di conclusione del procedimento era differito al 15 marzo 2022 al fine di consentire la presentazione di ulteriori memorie e documenti, purché attinenti al profilo strettamente edilizio.
8. All’esito di un articolato procedimento, caratterizzato da varie proroghe, la prima delle quali concessa dall’Amministrazione su richiesta della ricorrente, con presentazione di memorie da parte di quest’ultima nelle quali erano ribadite le proprie contestazioni, l’Amministrazione, dopo aver prorogato d’ufficio il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2022, non aveva adottato alcun provvedimento espresso.
9. La ricorrente, nel frattempo, aveva proposto ricorso per ATP innanzi al Tribunale di Cremona che si era concluso con il deposito di elaborato peritale che aveva accolto le doglianze della ricorrente.
Quest’ultima aveva trasmesso al Comune, in data 13 dicembre 2022, i verbali delle operazioni peritali, invitando l’Amministrazione a concludere il procedimento nel termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 2 L. 241 del 1990. Aveva trasmesso anche la bozza di perizia successivamente intervenuta.
Anche in questo caso diffidando l’Amministrazione a concludere il procedimento che, nonostante fossero decorsi i trenta giorni assegnati, non era stato concluso.
10. A fronte dell’inerzia del Comune, la ricorrente aveva promosso ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. innanzi al TAR Brescia, depositando anche la perizia definitiva intervenuta nel giudizio civile promosso innanzi al Tribunale di Cremona.
Dalla perizia risultava che l’autorimessa era stata alienata ai sigg.ri CO RA e LU PE.
Poco prima della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, quest’ultima aveva adottato il provvedimento impugnato.
12. Nel provvedimento veniva rilevato come l’istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità e/o l’annullamento della SCIA alternativa al permesso di costruire non potesse essere accolta.
A detta dell’Amministrazione i provvedimenti richiesti dalla ricorrente erano espressione di un potere di autotutela non spettante all’Amministrazione, essendo la SCIA un atto del privato e non un provvedimento dell’Amministrazione.
L’Amministrazione sostiene di poter esercitare i poteri sanzionatori solo nel caso di opere realizzate in difformità dalla SCIA, fattispecie qui non riscontrabile.
13. Il provvedimento viene impugnato con censure che possono essere così sintetizzate:
a) il provvedimento non avrebbe preso in considerazione le memorie presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento e le diffide.
Non viene dato atto dell’avvenuta comunicazione dei verbali delle operazioni peritali e della bozza di CTU resa nel processo civile innanzi al Tribunale di Cremona né viene illustrata l’eventuale irrilevanza degli stessi, con violazione dell’art. 10 L. 241 del 1990;
b) l’autorimessa avrebbe un’altezza di progetto superiore a m. 2,4, non potendo così essere edificata in aderenza né essere scomputata dal volume totale, come era stato fatto.
L’estradosso dell’autorimessa sarebbe posto a distanza di m. 1,27 dal davanzale della preesistente finestra, ledendo così la distanza minima della veduta a piombo dalle finestre della ricorrente poste sul lato ovest della bifamigliare.
L’autorimessa sarebbe innestata nel muro condominiale senza previa autorizzazione dell’assemblea con violazione dell’art. 11 DPR 380 del 2001.
Vi sarebbe anche violazione dell’art. 3.2 delle NTA del PL Zezzette per ciò che riguarda la distanza dell’autorimessa dal confine ovest che sarebbe inferiore a 7,5 metri.
Vi sarebbe la violazione del Regolamento di Igiene Tipo quanto alla mancata verifica della superficie filtrante – drenante prevista dall’art. 3.2.3 del Titolo III del Regolamento di Igiene Tipo della Regione, nonché la violazione dell’art. 65 comma 3 lett. b) T.U. edilizia in quanto mancherebbe la relazione prevista in caso di costruzioni in cemento armato.
L’Amministrazione aveva rifiutato di esercitare i propri poteri inibitori e ripristinatori che nulla avrebbero a che vedere con l’autotutela di cui agli artt. 21 quinquies, octies e nonies L. 241 del 1990;
c) l’altezza di progetto all’intradosso dell’autorimessa era pari a m. 2,60. Ai sensi degli artt.75, 89 e 110 del Regolamento Edilizio le autorimesse pertinenziali non sarebbero urbanisticamente rilevanti solo se hanno altezza interna non superiore a m.2,40.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato non riteneva applicabile il limite di m. 2,40 previsto dall’art. 75 del Regolamento Edilizio in quanto lo stesso veniva ritenuto esclusivamente riferito alle autorimesse private con numero di veicoli non superiore a 9, ai fini della prevenzione incendi e non alle autorimesse singole quale era quella del caso di specie.
In realtà, il limite di altezza di cui all’art. 75 dovrebbe ritenersi applicabile a tutte le autorimesse private, come si evince dalla stessa lettura della norma.
Anche altre norme del Regolamento Edilizio come l’art. 89 e 110 del Regolamento Edilizio avrebbero imposto alle autorimesse pertinenziali un’altezza all’intradosso non maggiore di m. 2,40 come limite per non considerare le stesse come urbanisticamente rilevanti.
Anche l’art. 12 delle NTA del 2004, applicabili ratione temporis al PL Zezzette prevede un’altezza massima interna di m. 2,40 per i corpi accessori;
d) il provvedimento prendeva posizione anche sulla contestazione relativa al mancato rispetto delle distanze.
Nel caso di specie il manto di copertura dell’autorimessa era posto a soli m. 1,27 dalla veduta della ricorrente, come risultava anche dal sopralluogo.
Per il tecnico comunale l’art. 7.9 delle NTA del PGT vigente avrebbe consentito alle autorimesse pertinenziali di poter essere edificate in aderenza, qualora le stesse avessero avuto un’altezza massima di 2,60 m.
In realtà, la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere rinvenuta non nelle NTA del PGT vigente, ma in quelle in vigore nel 2004, per le quali i corpi accessori non potevano avere un’altezza all’intradosso maggiore di 2,40 m.
Conseguentemente, la normativa applicabile non ne avrebbe consentito la costruzione a confine e in aderenza.
In ogni caso, sia le NTA del 2004 sia quelle attuali imporrebbero ai corpi accessori di rispettare le distanze previste dal codice civile, ivi compresa quella di cui all’art. 907 c.c.
Non avrebbe comunque potuto esservi edificazione in aderenza senza il consenso del titolare del diritto di veduta. L’art. 877 c.c. non potrebbe considerarsi una deroga all’art. 907 c.c. né tantomeno le norme comunali potrebbero derogare in pejus alla disciplina del codice civile.
Anche nel caso in cui l’autorimessa potesse configurarsi come corpo accessorio vi era comunque la necessità di rispettare le previsioni di cui all’art. 907 c.c., in relazione alle quali vigeva il principio della c.c. doppia tutela;
d) il provvedimento dovrebbe ritenersi illegittimo anche nella parte in cui richiama l’azione di accertamento autonomo senza alcuna attinenza con la questione controversa.
Si tratterebbe di una parte del provvedimento del tutto estranea rispetto alla fattispecie concreta.
14. Con memoria depositata in data 14 luglio 2023 si è costituita la controinteressata.
Quest’ultima, dopo aver rilevato come la controversia fosse essenzialmente una controversia di tipo civilistico, eccepiva il difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l’immobile cui la SCIA alternativa al permesso di costruire si riferiva era stato alienato a terzi cui il ricorso era stato sì notificato, ma per mera notizia o denuntiatio litis .
Pertanto, sarebbe stato necessario disporre l’integrazione del contraddittorio.
15. Il ricorso sarebbe comunque inammissibile e infondato.
16. Per ciò che riguarda l’inammissibilità, la controinteressata rilevava come la sollecitazione - esposto fosse intervenuto dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA.
Era, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di cui all’art. 21 nonies L. 241 dl 1990.
L’annullamento in autotutela richiedeva che vi fossero ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità. La ricorrente non aveva allegato la sussistenza di tali ulteriori ragioni di interesse pubblico.
Pertanto il ricorso sarebbe inammissibile.
17. Con riferimento, invece, all’infondatezza del ricorso, la controinteressata evidenziava come il provvedimento impugnato dovesse ritenersi “ ben formato, analitico e chiaro nelle sue espressioni ”.
Non vi sarebbe stato un esplicito divieto all’edificazione di un’autorimessa singola con altezza di m 2,60, mentre la presunta violazione dell’art. 907 c.c. avrebbe riguardato una questione di diritto civile.
18. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva. Parimenti non si costituivano i sigg.ri PE e RA, cui il ricorso era stato notificato.
19. In vista dell’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la ricorrente e la controinteressata depositavano memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
Sull’integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti dell’autorimessa
20. Preliminarmente deve essere affrontata la questione, sollevata dalla controinteressata, in ordine alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli acquirenti dell’autorimessa.
21. La stessa è infondata.
In primo luogo, occorre rilevare come, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., debba ritenersi controinteressato il portatore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato, nella misura in cui ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato, che sia nominativamente indicato nell'atto o sia da esso agevolmente individuabile.
Dei nuovi proprietari dell’autorimessa non vi era alcuna indicazione nell’atto né gli stessi potevano dirsi facilmente individuabili sulla base dello stesso.
Pertanto, non può dirsi integrato almeno uno dei due requisiti di cui all’art. 41 c.p.a.
22. Tale annotazione, peraltro, viene fatta per mera completezza espositiva poiché il ricorso, come ammesso anche dalla controinteressata, è stato comunque notificato ad entrambi gli acquirenti dell’autorimessa, con conseguente instaurazione del contraddittorio anche nei loro confronti.
Ciò che rileva, infatti, è la sola circostanza della avvenuta notifica del ricorso, non avendo invece alcun rilievo le ragioni per le quali la parte ricorrente si sia determinata ad effettuare la notifica.
Il merito
23. Passando al merito del ricorso, lo stesso è fondato nei termini di cui in motivazione.
24. Nel provvedimento impugnato viene sostenuto come “ rispetto alla SCIA, che non è un provvedimento (neppure tacito) dell’amministrazione, non è prefigurabile alcun potere di autotutela ”.
Il quadro normativo all’esito dell’intervento della Corte Costituzionale
25. La sentenza della Corte Costituzionale n. 45 del 2019, nell’escludere la configurabilità di profili di illegittimità costituzionale dell’art. 19 comma 6- ter della L. 241 del 1990, ha ribadito come la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscano provvedimenti taciti direttamente impugnabili.
La disposizione sopra richiamata attribuisce al terzo interessato la facoltà di sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.
Tale disposizione, però, secondo quanto prospettato dal giudice rimettente, non avrebbe previsto nulla in ordine al termine entro cui va avanzata la sollecitazione.
26. A questo proposito, la Corte Costituzionale ha chiarito che il termine entro il quale il terzo può sollecitare l’intervento dell’amministrazione altro non è che il termine, o meglio i termini, indicati dall’art. 19 stesso.
Pertanto, il potere del terzo dovrà essere esercitato entro i sessanta o trenta giorni (questi ultimi per i casi di SCIA in materia edilizia) decorrenti dalla data di presentazione della SCIA (commi 3 e 6- bis ), e poi entro i successivi dodici mesi, come indicato dal comma 4 che, a propria volta, rinvia all’art. 21 nonies vigente ratione temporis .
Con il decorso di questi termini la situazione del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell’amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo.
27. Pertanto, mentre il comma 3 dell’art. 19 L. 241 del 1990 attribuisce alla p.a. un triplice ordine di poteri (inibitori, repressivi e conformativi), esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA (trenta per la SCIA in materia edilizia), il successivo comma 4 prevede che, decorso tale termine, quei poteri sono ancora esercitabili solo in presenza delle condizioni previste dall’art. 21- nonies della stessa legge n. 241 del 1990.
28. Tale ultima disposizione disciplina l’annullamento in autotutela di atti illegittimi, stabilendo che debba sussistere un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, che si operi un bilanciamento fra gli interessi coinvolti e che, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei privati, il potere venga esercitato entro un termine massimo, prima di diciotto mesi, poi di dodici e, infine, a partire dal 18 dicembre 2025, di soli sei mesi.
Il comma 6- bis dell’art. 19 consente di applicare questa disciplina anche alla SCIA edilizia, prevedendo che restano ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
29. Secondo la giurisprudenza amministrativa, “ è ormai consolidato che l’autotutela di cui al comma 4 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 si diversifica per così dire sul piano ontologico dal modello generale declinato dall’art. 21- novies, cui pure rinvia, innanzi tutto per il fatto che non incide su un precedente provvedimento amministrativo, connotandosi pertanto per conseguire ad un procedimento di primo e non di secondo grado, tanto da indurre la dottrina a rivederne finanche la qualificazione definitoria. Inoltre, mentre di regola il potere di autotutela è ampiamente discrezionale nell’apprezzamento dell’interesse pubblico che può imporne l’esercizio e pertanto non coercibile, al punto che la p.a. non ha neanche l’obbligo di rispondere a eventuali istanze con cui il privato ne solleciti l’esercizio, nel caso di cui all’art. 19, comma 4, della l. n. 241 del 1990, si ritiene che l’Amministrazione abbia l’obbligo di rispondere, sicché la discrezionalità risulta piuttosto relegata alla verifica in concreto della sussistenza o meno dei presupposti di cui all’articolo 21-novies. ” (cfr. in termini ex multis TAR Campania, Sez. VII, 5 gennaio 2026 n. 72).
La presente fattispecie
30. Alla luce delle sopra indicate considerazioni è evidente l’errore di prospettiva in cui è incorsa l’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
31. La ricorrente, infatti, aveva certamente presentato la propria segnalazione - diffida quando era ormai decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 6 bis dell’art. 19 L. 241 del 1990, ma senza che fosse decorso il termine di dodici mesi applicabile ratione temporis .
Deve, altresì, considerarsi che “è irrilevante il periodo temporale, sia pure significativo, trascorso tra la presentazione della d.i.a. o della s.c.i.a. e l'iniziativa assunta dai terzi che si reputano lesi al fine di sollecitare il potere di verifica e controllo dell'Amministrazione, laddove quest'ultima eserciti infine il predetto potere e adotti un provvedimento espresso, poi oggetto di impugnazione giudiziale ” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 18/01/2021, n.521, Consiglio di Stato sez. II, 12/03/2020, n.1795) ” (cfr. in termini, TAR Lombardia, Sez. II, 22 luglio 2025 n. 2747).
32. Occorre, poi, non trascurare come l’Adunanza Plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017 abbia chiarito che, nel caso di titoli edilizi illegittimamente rilasciati “l ’onere motivazionale gravante sull’amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati (al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi ”
33. Il principio di diritto sopra enunciato può richiamarsi anche nel caso di SCIA, ancor più se alternativa al permesso di costruire, qualora la stessa presenti eventualmente ragioni di illegittimità.
34. E’ evidente, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, a fronte delle segnalazioni della ricorrente, l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 19 comma 4, certamente configurabili in caso di SCIA, contrariamente a quanto affermato dal Comune.
35. Tale valutazione non era impedita dal fatto che la ricorrente abbia lamentato anche violazioni alla disciplina codicistica in materia di vedute.
36. È vero infatti che l’art. 907 c.c. è una norma a carattere derogabile, ma la deroga non può prescindere dall’assenso del titolare del diritto di veduta.
Tale assenso è, nel caso di specie, ovviamente mancante.
Una disposizione di diverso tenore contenuta nella disciplina urbanistica comunale dovrebbe, pertanto, essere disapplicata, in quanto in contrasto con una disposizione di legge.
37. D’altra parte, il Comune non può ingerirsi in controversie tra privati, quando non vi sia l’intermediazione di una norma urbanistica. Il potere di autotutela esercitabile ex art. 19 commi 4 e 6- bis L. 241 del 1990 deve quindi riguardare la conformità dell’autorimessa alla disciplina urbanistica in vigore al momento della realizzazione del manufatto (in particolare: altezza massima esterna e interna ai fini dello scomputo del volume e della qualificazione come pertinenza, distanza dai confini, superficie drenante).
Questi profili di potenziale violazione della disciplina urbanistica non possono essere esaminati dal giudice amministrativo prima che su ciascuno di essi sia intervenuta una specifica valutazione dell’amministrazione. In ogni caso, l’esame del merito dei rapporti privatistici rientra nella cognizione del giudice ordinario.
Da quanto sopra consegue che in questa sede può essere accolta unicamente la domanda di annullamento del provvedimento di data 14.4.2023.
L’effetto conformativo della pronuncia vincola il Comune, e precisamente il responsabile dell’Area Tecnica, a riaprire l’esame dell’istanza della ricorrente, assicurando il contraddittorio con la stessa ricorrente e con i controinteressati, e ad adottare un nuovo provvedimento entro 120 giorni dal deposito della presente sentenza.
Conclusioni
38. Conclusivamente, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione con conseguente obbligo del Comune di pronunciarsi sull’istanza della ricorrente secondo l’effetto conformativo della presente pronuncia.
39. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO DR, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
UR IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR IO | RO DR |
IL SEGRETARIO