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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/10/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6056/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 6056 /2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mauro Sandri e Parte_1
OL AR AR nonché dalla società fra avvocati Santalex
S.t.a. S.r.l.
ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, in persona del Controparte_2
in carica, in persona del Dirigente CP_3 Controparte_4 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso
Controparte_4
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio di fronte a questo Tribunale il Controparte_1
, esponendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze
[...] del (doc. n. 1), in qualità di docente Controparte_1 di religione cattolica dal 2010, essendo inoltre in possesso del titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente Vescovo (doc. n. 2) .
Ha richiesto il diritto al risarcimento del danno subito per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del CP_1 convenuto. Ha così concluso:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, da quantificarsi, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con condanna del al rimborso del Controparte_1 contributo unificato e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, in favore dei legali antistatari ex art. 93
c.p.c...”.
2
2. Si è costituito il con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha eccepito la prescrizione per i contratti a tempo determinato anteriori al decennio dalla notifica del ricorso e quindi al 22/05/2015; ha poi rilevato che con Decreto Ministeriale del 19 gennaio
2024 è stato indetto un concorso straordinario riservato all' immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato e che nessuna spiegazione è stata fornita in ricorso relativamente alla presentazione di domanda di partecipazione della ricorrente al concorso volta alla stabilizzazione del proprio rapporto lavorativo. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Occorre quindi ribadire che la questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D. Lgs. 297/1994 e
Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio
2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano
3 senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine
(ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, ha affermato che l'osservanza della Clausola 5, § 1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuta la Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione
a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle
4 tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art.
32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
, con possibilità di Controparte_5 svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive
5 modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale CP_1 dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge
159/2019 (“Il è Controparte_6 autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al
2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che - con la reiterata inosservanza del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di
Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra-annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di
6 natura temporanea, con onere in capo al Controparte_1
di dimostrare l'effettività della causale addotta.
[...]
4. Ciò posto, sul profilo rimediale, si osserva quanto segue.
Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela. Tale soluzione è stata affermata nella prospettiva del cosiddetto danno eurounitario: secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso.
In particolare, Cass. civ., Sez. lavoro, n. 24144 del 3/08/2022, ha affermato: “[r]esta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
73. Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista
7 dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
74. Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di
Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente anche rispetto Per_1 ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.
75. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . CP_7
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
76. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia
8 consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. , se CP_7 in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
77. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
78. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso
l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
79. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass.
22 maggio 2021, n. 14815).
80. Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un' indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8", sicchè la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art.
32, comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica
9 delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l' indennità di cui a quella norma e non l' indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.”
Nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 11/05/2022)
14/07/2022, n. 22256 e Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud.
11/05/2022) 09/06/2022, n. 18698.
5. A tale proposito, deve oggi aversi riguardo all'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 131/2024 che ha novellato l'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
6. Con riguardo alla proposta eccezione di prescrizione, basta qui richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n. 34741 del 12/12/2023, così massimato: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria
10 del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
7. Quanto al concorso bandito con D.p.c.m. del 22/02/2024, esso potrebbe incidere soltanto per il futuro, e quindi per il periodo che parte dall'a.s. 2025/2026, considerato che la già richiamata Cass. 18698 del
2022 ha chiarito che l'indizione del concorso non incide su quanto maturato anteriormente e per il periodo di oltre i tre anni dalla stessa, in quanto l'ordinamento interno prevede quale misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà dei docenti l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari
(se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
8. Nella fattispecie, il ricorrente ha stipulato contratti a tempo determinato, tutti di durata annuale, in un arco temporale di 15 anni, nel corso del quale l'amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo.
Può quindi configurarsi nel caso un grave e reiterato abuso meritevole, in quanto tale, di idoneo ristoro. Né l'amministrazione convenuta ha dedotto alcunché in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine e alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
9. Sulla quantificazione del danno, in applicazione dei criteri previsti dal novellato art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
11 si ritiene di rapportare il danno al periodo triennale in relazione al quale avrebbero dovuto essere indetti i concorsi, con riconoscimento per ciascuno di essi un importo via via crescente a partire dal minimo di 4 mensilità per il primo triennio successivo al primo, e così di 5 mensilità per il secondo triennio successivo al primo e così via…
Nel caso, essendosi il rapporto protratto per quindici anni, si ritiene di riconoscere n. 17 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (4+5+6+2).
10. Sulla somma come individuata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, gli interessi legali (trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n.
412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”) dalla data di maturazione del credito risarcitorio come quantificato e quindi dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato.
11. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno, che liquida nella misura di DICIASSETTE mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_8 in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
13
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 6056 /2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mauro Sandri e Parte_1
OL AR AR nonché dalla società fra avvocati Santalex
S.t.a. S.r.l.
ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, in persona del Controparte_2
in carica, in persona del Dirigente CP_3 Controparte_4 in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.lgs. 31 Marzo 1998 n° 80 e succ. modif. dall'Avv. Francesco Serafino, funzionario in servizio presso lo stesso
Controparte_4
convenuto
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio di fronte a questo Tribunale il Controparte_1
, esponendo di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze
[...] del (doc. n. 1), in qualità di docente Controparte_1 di religione cattolica dal 2010, essendo inoltre in possesso del titolo di idoneità all'insegnamento della religione cattolica rilasciato dal competente Vescovo (doc. n. 2) .
Ha richiesto il diritto al risarcimento del danno subito per l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato da parte del CP_1 convenuto. Ha così concluso:
“voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione da parte ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi;
2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato;
3) condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, da quantificarsi, in conformità dei criteri stabiliti dalla legge, in 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con condanna del al rimborso del Controparte_1 contributo unificato e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, in favore dei legali antistatari ex art. 93
c.p.c...”.
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2. Si è costituito il con le sue Controparte_1 articolazioni territoriali, che ha eccepito la prescrizione per i contratti a tempo determinato anteriori al decennio dalla notifica del ricorso e quindi al 22/05/2015; ha poi rilevato che con Decreto Ministeriale del 19 gennaio
2024 è stato indetto un concorso straordinario riservato all' immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica con più di 36 mesi di servizio a tempo determinato e che nessuna spiegazione è stata fornita in ricorso relativamente alla presentazione di domanda di partecipazione della ricorrente al concorso volta alla stabilizzazione del proprio rapporto lavorativo. Ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Occorre quindi ribadire che la questione oggetto di causa concerne il rapporto tra la disciplina dettata dall'ordinamento giuridico nazionale per i contratti a termine dei docenti di religione (art. 309 D. Lgs. 297/1994 e
Legge 186/2003), che prevede incarichi annuali e il rinnovo automatico degli stessi, e i principi e le regole definite dall'ordinamento eurounitario che – come noto – vieta il ricorso reiterato e abusivo ai contratti di lavoro a termine.
Sul punto, si è espressa la Corte di Giustizia con sentenza 13 gennaio
2022, causa C-282/19. Il Giudice Europeo, in primo luogo, ha escluso che possa assumere rilevanza – ai fini della giustificazione della reiterazione indefinita dei contratti a termine – il requisito dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, trattandosi di un presupposto necessario tanto ai docenti a tempo determinato quanto ai docenti di ruolo. In secondo luogo, la Corte ha ammesso che vi siano fattori di oscillazione rispetto al fabbisogno annuale di docenti di religione cattolica e che gli stessi possano
3 senz'altro giustificare il ricorso a una successione di contratti a termine
(ritenendo, pertanto, legittimo il sistema di reperimento del fabbisogno di docenti con l'articolazione tra il 70% di docenti di ruolo e il 30% di docenti a termine); tuttavia, ha affermato che l'osservanza della Clausola 5, § 1, lett. a), dell'Accordo Quadro – ai fini della prevenzione e repressione di possibili abusi nel ricorso alle assunzioni a tempo determinato – esige che si dia luogo a una verifica in concreto circa la ricorrenza di idonee esigenze temporanee.
In materia è, altresì, intervenuta la Corte di Cassazione che ha affermato i seguenti principi di diritto: “stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per
l'accesso ai ruoli”; ancora, “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione
a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle
4 tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art.
32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d. lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; infine, “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora CP_1 sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per
l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (Cass. Civ., Sez. Lav.,
9 giugno 2022, n. 18698).
La Corte di Cassazione, dunque, muovendo dall'affermazione di principio del Giudice Europeo, da un lato, ha individuato nel nostro ordinamento una misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà nella previsione dettata dall'art. 3, co. 2, Legge 186/2003 (“i concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal
, con possibilità di Controparte_5 svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive
5 modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il dispone l'aggregazione territoriale CP_1 dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati”): i concorsi triennali per l'assunzione di ruolo, pur non essendo riservati ai precari, agevolerebbero l'inserimento in ruolo, soprattutto a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1bis D.L. 126/2019, convertito con modificazioni in Legge
159/2019 (“Il è Controparte_6 autorizzato a bandire, entro l'anno 2024, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al
2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449…”). Dall'altro lato, tuttavia, rilevata l'assenza di concorsi successivi al 2004, ha affermato che - con la reiterata inosservanza del suddetto obbligo – ha ostacolato il funzionamento complessivo del sistema, dando luogo a un abuso meritevole di adeguato ristoro.
In ogni caso, il Supremo Collegio ha ritenuto abusivo il ricorso a plurime assunzioni a tempo determinato, ove effettuate in via discontinua a seguito delle dismissioni determinate da eccedenze rispetto al fabbisogno: anche in questo caso, difatti, l'abuso è conseguenza del perdurante inadempimento all'obbligo concorsuale triennale.
In questo panorama normativo e giurisprudenziale, dunque, la Corte di
Cassazione ha ritenuto di escludere dai casi di abuso i soli contratti di durata infra-annuale, stipulati in concomitanza con effettive esigenze di
6 natura temporanea, con onere in capo al Controparte_1
di dimostrare l'effettività della causale addotta.
[...]
4. Ciò posto, sul profilo rimediale, si osserva quanto segue.
Come noto, vige nel nostro ordinamento il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, in virtù dell'obbligo del concorso pubblico di cui all'art. 97 Costituzione che, peraltro, la Corte di Giustizia ha ritenuto in più occasioni compatibile con la disciplina europea nell'ambito dei rapporti pubblici.
Dunque, può farsi esclusivamente riferimento alla declinazione indennitaria della tutela. Tale soluzione è stata affermata nella prospettiva del cosiddetto danno eurounitario: secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione, il danno eurounitario si verifica e consolida nel procrastinare lo status del docente precario che, a differenza del docente di ruolo, non può usufruire delle guarentigie della mobilità, della conservazione del posto in caso di malattia, di un periodo di ferie retribuite, senza, per contro, offrirgli le chances della stabilizzazione mediante concorso.
In particolare, Cass. civ., Sez. lavoro, n. 24144 del 3/08/2022, ha affermato: “[r]esta il rimedio risarcitorio, che sicuramente l'ordinamento, per come consolidatosi nel diritto vivente, riconosce a favore di chi sia stato utilizzato con modalità abusive, secondo le regole proprie di ciascun sistema finalizzate ad evitare il mantenimento di una condizione di precarizzazione, nel caso di specie particolare ma sussistente, attraverso il rinnovo di rapporti a termine per esigenze durature.
73. Si tratta dei noti principi di cui a Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072, secondo cui "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista
7 dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di
Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art.
32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.".
74. Analogo rimedio è già stato riconosciuto in sé idoneo rispetto all'abusiva reiterazione nell'ambito generale del lavoro pubblico (Corte di
Giustizia 7 marzo 2018, ) e lo è dunque certamente anche rispetto Per_1 ai docenti di religione, chiudendo così ad ogni ragionamento fondato su improprie assimilazioni tra i diversi settori del lavoro pubblico e del lavoro privato e tra le diverse misure di reazione, rispetto alla contrattazione a termine ed alle illegittimità che possono evidenziarsi, nell'uno o nell'altro regime.
75. In definitiva, chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. . CP_7
L'inadempimento datoriale è interrotto dalla successiva indizione del concorso, ma solo per il futuro e per le tre annualità successive.
76. Chi abbia lavorato con incarichi annuali di docenza a termine discontinui a causa di un'eccedenza rispetto al fabbisogno che non abbia
8 consentito il rinnovo automatico previsto dalla contrattazione collettiva matura parimenti il diritto al risarcimento del danno c.d. , se CP_7 in concreto abbia lavorato per un periodo superiore a tre annualità, sulla base di incarichi non infrannuali.
77. Tali diritti risarcitori, stante l'unitarietà del danno, non si duplicano, ma l'eventuale contestuale ricorrere dei presupposti di più d'uno di essi può essere valutata sotto il profilo della gravità.
78. Così come le disomogenee conseguenze pregiudizievoli che possono ricorrere nei diversi casi di abuso sopra delineati possono trovare riscontro, nella liquidazione del danno presunto ai sensi dell'art. 32, comma 5, cit. (ora D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2), attraverso
l'opportuno dosaggio tra i minimi ed i massimi previsti dalla norma, afferendo essi comunque al "comportamento delle parti e alle condizioni delle parti" di cui all'art. 8 ivi richiamato e fermo il ristoro del maggiore danno, se provato.
79. I predetti diritti restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione nel ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità (Cass.
22 maggio 2021, n. 14815).
80. Per altro verso, si precisa che i criteri liquidatori, di cui alle norme citate, sono da intendere quali parametri risarcitori tratti da sistema analogo e fissati demandando al giudice di stabilire "un' indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8", sicchè la misura "edittale" è solo quella di cui alla L. n. 183 del 2010, predetti art.
32, comma 5, e D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2, mentre il rinvio all'art. 8 si riferisce, come è reso evidente dalla concatenazione logica
9 delle parole, soltanto ai criteri cui il giudice deve avere riguardo (numero dei dipendenti occupati, anzianità di servizio comportamento e condizioni delle parti) e non certo al raddoppio di cui alla seconda parte dello stesso art. 8, riguardante l' indennità di cui a quella norma e non l' indennità, non a caso definita espressamente come "onnicomprensiva", prevista dalle diverse disposizioni qui da applicare come parametri risarcitori.”
Nello stesso senso Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 11/05/2022)
14/07/2022, n. 22256 e Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud.
11/05/2022) 09/06/2022, n. 18698.
5. A tale proposito, deve oggi aversi riguardo all'art. 12 comma 1 del decreto legge n. 131/2024 che ha novellato l'art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo che: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”
6. Con riguardo alla proposta eccezione di prescrizione, basta qui richiamare l'arresto della Corte di Cassazione n. 34741 del 12/12/2023, così massimato: “Nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, il termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cd. comunitario spettante al lavoratore decorre dall'ultimo di tali contratti, in considerazione della natura unitaria
10 del predetto diritto, sicché il numero dei contratti in questione rileva solo ai fini della liquidazione del danno, potendo anche quelli stipulati oltre dieci anni prima della richiesta di risarcimento avere incidenza sulla quantificazione del pregiudizio patito dal dipendente”.
7. Quanto al concorso bandito con D.p.c.m. del 22/02/2024, esso potrebbe incidere soltanto per il futuro, e quindi per il periodo che parte dall'a.s. 2025/2026, considerato che la già richiamata Cass. 18698 del
2022 ha chiarito che l'indizione del concorso non incide su quanto maturato anteriormente e per il periodo di oltre i tre anni dalla stessa, in quanto l'ordinamento interno prevede quale misura idonea a sopperire alla condizione di precarietà dei docenti l'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui all'art. 3, co.2, L. 186/2003 i quali, pur non essendo riservati ai precari
(se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
8. Nella fattispecie, il ricorrente ha stipulato contratti a tempo determinato, tutti di durata annuale, in un arco temporale di 15 anni, nel corso del quale l'amministrazione convenuta non ha mai provveduto a indire il concorso per l'assunzione di docenti di religione cattolica di ruolo.
Può quindi configurarsi nel caso un grave e reiterato abuso meritevole, in quanto tale, di idoneo ristoro. Né l'amministrazione convenuta ha dedotto alcunché in merito alle ragioni che hanno portato alla contrattazione a termine e alla sua reiterazione senza soluzione di continuità.
9. Sulla quantificazione del danno, in applicazione dei criteri previsti dal novellato art. 36 comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
11 si ritiene di rapportare il danno al periodo triennale in relazione al quale avrebbero dovuto essere indetti i concorsi, con riconoscimento per ciascuno di essi un importo via via crescente a partire dal minimo di 4 mensilità per il primo triennio successivo al primo, e così di 5 mensilità per il secondo triennio successivo al primo e così via…
Nel caso, essendosi il rapporto protratto per quindici anni, si ritiene di riconoscere n. 17 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (4+5+6+2).
10. Sulla somma come individuata dovranno essere calcolati e corrisposti la rivalutazione monetaria o, se superiori, gli interessi legali (trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l' art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, n. 724, che richiama l'art. 16 comma 6 della l., n.
412 del 1991, a mente del quale ”L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”) dalla data di maturazione del credito risarcitorio come quantificato e quindi dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato.
11. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal DM n. 37 del 8/3/2018, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. in ragione della dichiarata anticipazione.
P.Q.M.
12 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato conclusi tra il ricorrente e l'Amministrazione Convenuta e per l'effetto condanna quest'ultima al risarcimento del danno, che liquida nella misura di DICIASSETTE mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 della L. 23/12/1994, dalla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato al saldo.
Condanna il , in persona del Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida CP_8 in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato, con distrazione in favore dei difensori.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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