CASS
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/11/2025, n. 29296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29296 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9080/2018 R.G., proposto DA NA AT, rappresentato e difeso dall’Avv. AT Lo Giudice, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Gianluca Moncada, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO “Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per la dichiarazione RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO RI AL DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 “ROTTAMAZIONE-QUATER” Civile Sent. Sez. 5 Num. 29296 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/11/2025 2 di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. AT NA ha proposto ricorso (sulla base di undici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 29120110006729245, notificatagli il 24 ottobre 2011 dalla “Riscossione Sicilia S.p.A.”, per la somma di € 167,67 a titolo di diritti camerali per l’anno 2008, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “Riscossione Sicilia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 29 gennaio 2014, n. 382/5/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che: a) la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, per quanto l’eventuale irregolarità della notifica non inficiasse la cartella medesima, essendone mera condizione di efficacia;
b) la chiamata in causa dell’ente impositore non era necessaria;
c) la cartella di pagamento era adeguatamente motivata, contenendo gli elementi prescritti in ordine all’an ed al quantum debeatur;
d) la validità del ruolo non era inficiata dal difetto di sottoscrizione, né dalla carenza di delega del sottoscrittore;
e) la richiesta formulata in memoria illustrativa circa l’esame di ulteriori vizi della cartella di pagamento era inammissibile. 3. La “Riscossione Sicilia S.p.A.” è rimasta intimata. 3 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state modificate in pubblica udienza. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di aver aderito alla c.d. “rottamazione-quater” con integrale pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 2. Nella specie, il contribuente ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. 3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu 4 sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla
RICORRENTE CONTRO “Riscossione Sicilia S.p.A.”, con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore;
INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per la dichiarazione RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO RI AL DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 “ROTTAMAZIONE-QUATER” Civile Sent. Sez. 5 Num. 29296 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/11/2025 2 di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA 1. AT NA ha proposto ricorso (sulla base di undici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 29120110006729245, notificatagli il 24 ottobre 2011 dalla “Riscossione Sicilia S.p.A.”, per la somma di € 167,67 a titolo di diritti camerali per l’anno 2008, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “Riscossione Sicilia S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 29 gennaio 2014, n. 382/5/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure - che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che: a) la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, per quanto l’eventuale irregolarità della notifica non inficiasse la cartella medesima, essendone mera condizione di efficacia;
b) la chiamata in causa dell’ente impositore non era necessaria;
c) la cartella di pagamento era adeguatamente motivata, contenendo gli elementi prescritti in ordine all’an ed al quantum debeatur;
d) la validità del ruolo non era inficiata dal difetto di sottoscrizione, né dalla carenza di delega del sottoscrittore;
e) la richiesta formulata in memoria illustrativa circa l’esame di ulteriori vizi della cartella di pagamento era inammissibile. 3. La “Riscossione Sicilia S.p.A.” è rimasta intimata. 3 4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state modificate in pubblica udienza. 5. Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di aver aderito alla c.d. “rottamazione-quater” con integrale pagamento in unica soluzione dell’importo dovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Come è noto, l’art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: «Nella dichiarazione di cui al comma 235 [per l’adesione alla definizione agevolata] il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati». 2. Nella specie, il contribuente ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. 3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate. 4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu 4 sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott. Giuseppe Lo Sardo Dott. Giacomo Maria Stalla