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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1887/2024 del R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi
TRA nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Concetta Ambrosio ed elettivamente domiciliata in RZ (Na) alla via A. Diaz n. 54;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con il visto del P.M. reso il 6.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2024 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge e, decorso il Controparte_1
termine di legge, di pronunciare la cessazione degli effetti del matrimonio. In punto di fatto la parte, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in data 28.12.2002 e che dall'unione coniugale è nato il figlio il 24.4.2003, ha esposto di aver interrotto da Per_1
1/2 oltre dieci anni la convivenza con il resistente a causa di dissidi e contrasti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e che il figlio risulta autonomo economicamente.
All'udienza del 13.01.2025 è stata dichiarata la contumacia del resistente e con note scritte depositate il 15.1.2025 la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di addebito.
All'esito dell'udienza del 27.01.2025 la causa è stata assegnata alla decisione collegiale senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc come richiesto dalla parte stessa.
La domanda di separazione merita accoglimento in quanto risulta comprovata una crisi del rapporto coniugale e l'impossibilità di ricostituire una comunione di intenti e di sentimenti tra le parti.
Deve essere disposto il prosieguo della causa con separata ordinanza per la pronuncia in ordine alla domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in ragione della mancata opposizione della parte resistente contumace alla separazione personale e della insussistenza con riferimento a tale pronuncia di una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale tra i coniugi sopra generalizzati;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice relatore;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2