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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3392/2024
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IL GIUDICE
- letti gli atti;
- a scioglimento della riserva assunta in data 24.9.2024;
- rilevato che la ha proposto nei Parte_1
confronti del in data 30.5.2024 un Controparte_1
ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la rettifica della segnalazione di sconfinamento presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
effettuate dal stesso e poi dalla cessionaria del Controparte_1 Controparte_1
credito, in relazione al rapporto di conto corrente con affidamento aperto con contratto in data 5.6.1997 con la (cui poi è succeduto nella Controparte_2
totalità dei rapporti bancari il ); Controparte_1
- rilevato che a sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha esposto, in estrema sintesi: 1) di aver convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in data
19.5.2015, il per ottenere l'accertamento dell'invalidità di Controparte_1
svariate clausole relative al rapporto di conto corrente e per la rideterminazione del saldo del conto alla data del 28.2.2015, data dell'ultimo estratto conto in atti,
trattandosi peraltro di rapporto ancora aperto al momento della domanda giudiziale;
2) che tale giudizio, ormai giunto alla fase decisoria, era stato istruito con consulenza tecnica d'ufficio volta a ricalcolare il saldo del conto corrente alla data sopra indicata una volta depurato dalle competenze addebitate a titolo di
1 capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalla commissione di massimo scoperto,
in ordine alle quali evidentemente il giudice istruttore aveva ravvisato un fumus di nullità e che all'esito del ricalcolo era emersa l'insussistenza di una posizione debitoria della società correntista (formalmente pari ad euro 34.841,12) ed anzi un attivo in proprio favore (quanto meno di euro 5.793,03); 3) che nonostante le risultanze di tale c.t.u., resa in data 7.10.2022, la banca ed anche la , nelle CP_1
more divenuta cessionaria del credito, non avevano inteso rettificare la segnalazione eliminando la dichiarazione di scadenza del credito e di sconfinamento;
4) che il perdurare della segnalazione così come effettuata dai resistenti era foriera di grave danno per la società ricorrente in quanto non le consentiva l'accesso al credito, vitale per la prosecuzione della propria attività economica, tanto che le era stata rifiutata da altro istituto di credito la concessione di un fido proprio in considerazione dello sconfinamento, negli anni del giudizio aumentato di entità proprio per la continua applicazione delle clausole affette da nullità;
- rilevato che con decreto reso inaudita altera parte in data 17.7.2024 il giudice istruttore ha accolto l'istanza cautelare ordinando la rettifica della segnalazione con il seguente dispositivo: “ordina l'immediata rettifica, a partire dal 28.02.2015, della
segnalazione di sconfinamento effettuata dal e poi dalla Controparte_1
presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, a carico della Controparte_1
relativamente al rapporto di conto Parte_1
corrente alla stessa intestato, individuato con il n. 30500086-6, acceso in data
05.06.1997 presso ”; Controparte_2
- rilevato che si è costituito in giudizio il per resistere alla Controparte_1
domanda e invocarne l'inammissibilità per non aver indicato le conclusioni del futuro giudizio di merito ed il rigetto per l'insussistenza dei requisiti del fumus boni
iuris e del periculum in mora, per aver la banca sempre effettuato le segnalazioni
2 conformemente a quanto previsto nelle istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia
con la circolare n. 139/1991 e ss.mm.ii., regolante il funzionamento della Centrale
Rischi;
- rilevato che la pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- ritenuto, preliminarmente, che debba essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
del ricorso per l'asserita omessa indicazione della domanda di merito: sul punto,
infatti, deve evidenziarsi come la abbia espressamente affermato Parte_1
nel ricorso di richiedere la tutela cautelare in ragione di una futura domanda di merito volta ad ottenere il risarcimento per danno per illegittima segnalazione nella
Centrale Rischi, sicché tale domanda implica, appunto, l'accertamento nel giudizio di merito dell'illegittimità della segnalazione e, di conseguenza, l'ordine di rettifica richiesto in questa sede cautelare assolve ad una funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito (l'accertamento dell'illegittimità di una certa segnalazione effettuato con sentenza implica anche l'eliminazione o la correzione immediata della segnalazione stessa), nonché ad una funzione limitativa del danno subito dal soggetto illegittimamente segnalato (la cancellazione o rettifica della illegittima segnalazione, in via cautelare, impedisce il protrarsi delle conseguenze dannose patite dal segnalato in punto di accesso al mercato del credito con soggetti istituzionali);
- ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
a) sussiste il fumus boni iuris in ordine all'applicazione al rapporto di conto corrente con affidamento intercorrente tra le parti dal 5.6.1997, rinegoziato in data 25.3.2015
e chiuso in data 30.4.2023, di clausole nulle con rilevante impatto sulla rappresentazione del saldo del conto. Risulta, infatti, dal contratto e dagli estratti conto in atti che dall'apertura del rapporto e fino almeno al 28.2.2015 siano stati
3 capitalizzati trimestralmente dalla banca gli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c., norma imperativa, e sia stata applicata al rapporto una commissione di massimo scoperto da intendersi nulla per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 2 e 1346 c.c.
In ordine alla capitalizzazione degli interessi la disciplina da applicarsi al contratto in esame è quella previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR del 6.2.2000, ossia dal
22.4.2000 - ed in relazione ad essa deve ritenersi la nullità della clausola e l'illegittimità della pratica che ha previsto la capitalizzazione degli interessi in violazione della disposizione di cui all'art.1283 c.c. Al riguardo è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi costituiti dal noto, ed oramai consolidato, orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. nn. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02,
8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; Cass civ. nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418) secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è illegittima ai sensi dell'art.1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, la Banca
convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Tale principio è stato anche di recente ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con l'ulteriore precisazione secondo cui: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3,
del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto
4 corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000
sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di
comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a
verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia
introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è
necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta
delibera” (cfr. Cass. civ. 19.5.2020, n. 9140 e ord. del 23.12.2020 n. 29420 e ord.
del 16.10.2024 n. 26867). Tale costante orientamento è stato ulteriormente ribadito anche da Cass. civ. ord. n. 28215 del 4.11.2024, alla cui esaustiva motivazione integralmente si rimanda, la quale ha avuto modo di affermare, con argomentazione condivisa da questo giudice, che gli arresti della Suprema Corte costituiti dalle ordinanze n. 5054 e 5064 del 26.2.2024, citati in questa sede dalla banca resistente,
nei quali pare sostenersi la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie
condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle
anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”, non sono condivisibili in quanto essi “non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento
giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi
successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere
all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa
espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle
precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida
ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una
5 siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di
raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali pronunce,
dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento
giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio
2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta
natura sono dedotti dalla controricorrente. Deve, pertanto, darsi seguito al
consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni
per doversene discostare.”
In ordine all'invalidità per indeterminabilità della commissione di massimo scoperto, in contratto indicata con la sola indicazione della sua percentuale, pari allo
0.25%, è sufficiente evidenziare come non sia determinabile a priori se essa debba essere riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se la percentuale applicata debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto,
ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.
b) in presenza ed in applicazione di siffatte clausole contrattuali per un periodo temporale di quasi 18 anni è evidente come il saldo debitore risultante dalle scritture contabili della banca, in forza delle quali sono state eseguite le segnalazioni alla
Centrale Rischi, debba ritenersi del tutto inattendibile ed anzi, a corroborare ulteriormente il fumus della domanda cautelare, soccorre proprio la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di accertamento pendente dal 2015 e depositata in quel giudizio già dal 7.10.2022 (prodotta anche in questa sede), la quale ha avuto modo di accertare, proprio espungendo le poste conseguenti all'illegittima capitalizzazione e all'applicazione della c.m.s., che il saldo del conto alla data del 28.2.2015, a fronte di un apparente saldo debitore di oltre 30.000 euro,
dovesse invece ritenersi attivo per oltre 5.000 euro. Nella consulenza, peraltro, si è
6 correttamente tenuto conto dell'irripetibilità delle rimesse solutorie per le quali era già maturata la prescrizione al momento della domanda giudiziale, conformemente alla tempestiva eccezione formulata dalla banca in quella sede, effettuando l'individuazione di tali rimesse solutorie in base al saldo rettificato, ossia già
depurato dalle poste nulle, e non in base al c.d. saldo banca, come invece preteso dall'istituto di credito. Tale soluzione è condivisa dallo scrivente giudice ed è
conforme all'indirizzo di legittimità per cui: “la ricerca dei versamenti di natura
solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione
dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle
dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a
decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il
limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. civ.
7721/2023. Sul punto pare opportuno richiamare integralmente quanto ribadito da
Cass. civ. 2602/2024: “la doglianza, sostanzialmente, impone di stabilire quale
saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la
individuazione delle rimesse solutorie. Questa Corte (n. 9141/2020), ha ritenuto,
sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U.
(n.24418/2010), corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o
ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex
ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente
effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo
ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in
concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un
rapporto di apertura di credito in conto corrente. La Corte ha espresso, la netta
separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle
competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse
7 solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del
diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il
reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate
dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e
legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo,
infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una
realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art.
1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie
individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass., n.
7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse;
sulle stesse
conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022)”.
Non sussistono, inoltre, consistenti elementi di contestazione alle risultanze della c.t.u. ricavabili dalle osservazioni alla relazione dell'Ausiliario formulate dal c.t.p.
della banca nel giudizio di accertamento: in esse, infatti, ci si limita da un lato a opporre l'asserita legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000, la legittima applicazione della c.m.s. e la necessità di individuazione delle rimesse solutorie prescritte in base al c.d. saldo banca – tesi tutte non condivise in questa sede – e dall'altro lato ad evidenziare l'inattendibilità delle risultanze in considerazione dell'assenza di taluni degli estratti conto periodici: su tale questione è sufficiente affermare come la presenza degli estratti scalari, come ben evidenziato dal c.t.u.,
consenta comunque una attendibile ricostruzione del saldo, non costituendo gli estratti conto periodici l'unica possibile fonte di ricostruzione dell'andamento del rapporto (cfr. Cass. civ. ord. 10293/2023: “in tema di rapporti bancari, la
produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto
corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le
eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là
8 dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i
cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente
tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito,
ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è
onerato”);
c) in tale contesto, nel quale peraltro, come ben si evince dagli estratti conto relativi al periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, i movimenti sul conto corrente si sono pressoché azzerati da parte della società correntista mentre il saldo debitore risultante dalle scritture contabili della banca ha continuato ad incrementarsi proprio per la periodica contabilizzazione delle poste conseguenti all'applicazione delle clausole nulle, deve ritenersi contrario alla buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c. il comportamento del prima e Controparte_1
della poi, i quali hanno perseverato anche dopo il deposito della c.t.u. nel CP_1
giudizio di accertamento pendente nell'effettuazione della segnalazione periodica alla Centrale Rischi di un “credito scaduto o di uno sconfinamento da oltre 180
giorni” per un importo via via crescente ed arrivato, nell'ultima visura della
Centrale Rischi in atti, ad euro 105.175,00. Sul punto deve anche affermarsi come nel caso di specie non sia possibile per gli operatori bancari coinvolti, per ritenere non violata la clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto,
sostenere di aver operato conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine alle segnalazioni nella Centrale, le quali prescrivono, in caso di controversia pendente sulla sussistenza di un certo credito, che venga espressamente indicato se il credito segnalato, e per il quale vi è anche indicazione dell'inadempimento, sia o meno contestato (nella specie è pacifico e risulta dagli atti che il credito della banca sia stato segnalato come oggetto di contestazione): sono proprio le ragioni poste a sostegno della domanda di accertamento negativo, fondate su giurisprudenza
9 consolidata, nonché gli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa, che ha evidenziato un saldo addirittura attivo al 28.2.2015 facendo applicazione anche della giurisprudenza largamente maggioritaria in tema di individuazione delle rimesse solutorie prescritte sulla base del saldo rettificato, nonché la richiesta stragiudiziale del 3.5.2024 di rettifica della segnalazione con eliminazione dell'indicazione della sussistenza di un credito scaduto o di uno sconfinamento in considerazione dei tempi lunghi del giudizio di merito e della necessità di ricorrere nuovamente al credito bancario, che avrebbero dovuto, in concreto e nel loro complesso, determinare gli operatori bancari a rettificare la segnalazione e ciò a prescindere dal fatto che la futura sentenza di accertamento sarebbe divenuta definitiva ed efficace all'esito del passaggio in giudicato, tanto più ove si consideri che l'indicazione di un credito scaduto o di uno sconfinamento oltre i 180 giorni deve essere interpretato dagli altri operatori bancari, proprio in forza delle istruzioni della Banca d'Italia, come
“inadempimento persistente” e prossimo solo allo stato di “sofferenza”, sicché è
evidente come ciò implichi una sostanziale impossibilità per l'imprenditore di ottenere ulteriore credito bancario;
d) quanto al requisito del periculum in mora, esso risulta sussistente da un lato in forza della stessa portata oggettiva del contenuto della segnalazione: si comunica agli operatori interbancari che la versa in uno stato consistente e Parte_1
persistente di inadempimento delle obbligazioni, sicché ciò di per sé costituisce un fatto, se non del tutto impeditivo, quanto meno tale da rendere estremamente difficoltoso l'accesso al credito;
dall'altro lato in forza delle risultanze documentali di causa, dalle quali risulta che alla società ricorrente sia stata negata in concreto, in data 30.4.2024, un'apertura di credito dalla Banca di Credito Cooperativo di Cagliari
proprio in ragione dell'esposizione debitoria relativa al rapporto per cui è causa come risultante dalla segnalazione alla Centrale Rischi (cfr. doc. 9 di parte
10 ricorrente). Irrilevante è, invero, indagare se a prescindere dalla segnalazione contestata – ed espressamente citata nella nota del preposto della BCC di Cagliari,
come ostativa alla concessione di credito – sussistano anche ulteriori ragioni per le quali la non avrebbe i requisiti di merito creditizio per accedere a Parte_1
finanziamenti: ciò che rileva nella specie è che essa, seppur in forza di un esame in via cautelare, non può allo stato essere considerata debitrice inadempiente della banca in forza del rapporto regolato sul conto corrente del 1997;
- ritenuto, pertanto, che il ricorso cautelare debba essere accolto nei termini testé
indicati con conseguente sostanziale conferma del decreto reso inaudita altera parte,
con le precisazioni indicate in dispositivo;
- ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo, a carico di entrambi i convenuti, in base al d.m. 55/2014 utilizzando come scaglione di riferimento quello per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, tenendo conto della non particolare complessità della causa, con parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria (la fase istruttoria non ha avuto autonoma consistenza), da distrarsi in favore del procuratore costituito della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso di nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il proprio Controparte_1 Controparte_1
decreto in data 17.7.2024 con la ulteriore specificazione che la rettifica deve essere nel senso che allo stato non può ritenersi sussistente un credito scaduto o uno sconfinamento;
- condanna in solido fra loro, alla Controparte_1 CP_1 CP_1
rifusione delle spese processuali in favore del procuratore della ricorrente, avv.
11 Andrea Sorgentone, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 2.627,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Cagliari 14.4.2025.
Si comunichi.
Il giudice dott. Francesco De Giorgi
12
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IL GIUDICE
- letti gli atti;
- a scioglimento della riserva assunta in data 24.9.2024;
- rilevato che la ha proposto nei Parte_1
confronti del in data 30.5.2024 un Controparte_1
ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la rettifica della segnalazione di sconfinamento presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia
effettuate dal stesso e poi dalla cessionaria del Controparte_1 Controparte_1
credito, in relazione al rapporto di conto corrente con affidamento aperto con contratto in data 5.6.1997 con la (cui poi è succeduto nella Controparte_2
totalità dei rapporti bancari il ); Controparte_1
- rilevato che a sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha esposto, in estrema sintesi: 1) di aver convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale, in data
19.5.2015, il per ottenere l'accertamento dell'invalidità di Controparte_1
svariate clausole relative al rapporto di conto corrente e per la rideterminazione del saldo del conto alla data del 28.2.2015, data dell'ultimo estratto conto in atti,
trattandosi peraltro di rapporto ancora aperto al momento della domanda giudiziale;
2) che tale giudizio, ormai giunto alla fase decisoria, era stato istruito con consulenza tecnica d'ufficio volta a ricalcolare il saldo del conto corrente alla data sopra indicata una volta depurato dalle competenze addebitate a titolo di
1 capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalla commissione di massimo scoperto,
in ordine alle quali evidentemente il giudice istruttore aveva ravvisato un fumus di nullità e che all'esito del ricalcolo era emersa l'insussistenza di una posizione debitoria della società correntista (formalmente pari ad euro 34.841,12) ed anzi un attivo in proprio favore (quanto meno di euro 5.793,03); 3) che nonostante le risultanze di tale c.t.u., resa in data 7.10.2022, la banca ed anche la , nelle CP_1
more divenuta cessionaria del credito, non avevano inteso rettificare la segnalazione eliminando la dichiarazione di scadenza del credito e di sconfinamento;
4) che il perdurare della segnalazione così come effettuata dai resistenti era foriera di grave danno per la società ricorrente in quanto non le consentiva l'accesso al credito, vitale per la prosecuzione della propria attività economica, tanto che le era stata rifiutata da altro istituto di credito la concessione di un fido proprio in considerazione dello sconfinamento, negli anni del giudizio aumentato di entità proprio per la continua applicazione delle clausole affette da nullità;
- rilevato che con decreto reso inaudita altera parte in data 17.7.2024 il giudice istruttore ha accolto l'istanza cautelare ordinando la rettifica della segnalazione con il seguente dispositivo: “ordina l'immediata rettifica, a partire dal 28.02.2015, della
segnalazione di sconfinamento effettuata dal e poi dalla Controparte_1
presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, a carico della Controparte_1
relativamente al rapporto di conto Parte_1
corrente alla stessa intestato, individuato con il n. 30500086-6, acceso in data
05.06.1997 presso ”; Controparte_2
- rilevato che si è costituito in giudizio il per resistere alla Controparte_1
domanda e invocarne l'inammissibilità per non aver indicato le conclusioni del futuro giudizio di merito ed il rigetto per l'insussistenza dei requisiti del fumus boni
iuris e del periculum in mora, per aver la banca sempre effettuato le segnalazioni
2 conformemente a quanto previsto nelle istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia
con la circolare n. 139/1991 e ss.mm.ii., regolante il funzionamento della Centrale
Rischi;
- rilevato che la pur ritualmente evocata in giudizio, non si è Controparte_1
costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace;
- ritenuto, preliminarmente, che debba essere rigettata l'eccezione di inammissibilità
del ricorso per l'asserita omessa indicazione della domanda di merito: sul punto,
infatti, deve evidenziarsi come la abbia espressamente affermato Parte_1
nel ricorso di richiedere la tutela cautelare in ragione di una futura domanda di merito volta ad ottenere il risarcimento per danno per illegittima segnalazione nella
Centrale Rischi, sicché tale domanda implica, appunto, l'accertamento nel giudizio di merito dell'illegittimità della segnalazione e, di conseguenza, l'ordine di rettifica richiesto in questa sede cautelare assolve ad una funzione anticipatoria degli effetti della decisione di merito (l'accertamento dell'illegittimità di una certa segnalazione effettuato con sentenza implica anche l'eliminazione o la correzione immediata della segnalazione stessa), nonché ad una funzione limitativa del danno subito dal soggetto illegittimamente segnalato (la cancellazione o rettifica della illegittima segnalazione, in via cautelare, impedisce il protrarsi delle conseguenze dannose patite dal segnalato in punto di accesso al mercato del credito con soggetti istituzionali);
- ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
a) sussiste il fumus boni iuris in ordine all'applicazione al rapporto di conto corrente con affidamento intercorrente tra le parti dal 5.6.1997, rinegoziato in data 25.3.2015
e chiuso in data 30.4.2023, di clausole nulle con rilevante impatto sulla rappresentazione del saldo del conto. Risulta, infatti, dal contratto e dagli estratti conto in atti che dall'apertura del rapporto e fino almeno al 28.2.2015 siano stati
3 capitalizzati trimestralmente dalla banca gli interessi debitori in violazione dell'art. 1283 c.c., norma imperativa, e sia stata applicata al rapporto una commissione di massimo scoperto da intendersi nulla per indeterminabilità dell'oggetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, comma 2 e 1346 c.c.
In ordine alla capitalizzazione degli interessi la disciplina da applicarsi al contratto in esame è quella previgente all'entrata in vigore dell'art. 120 t.u.b., come modificato dal d.lgs. n. 342 del 4.8.1999 – avvenuta in data 19.10.1999 e comunque con efficacia dalla data di vigenza della delibera CICR del 6.2.2000, ossia dal
22.4.2000 - ed in relazione ad essa deve ritenersi la nullità della clausola e l'illegittimità della pratica che ha previsto la capitalizzazione degli interessi in violazione della disposizione di cui all'art.1283 c.c. Al riguardo è sufficiente richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti conformi costituiti dal noto, ed oramai consolidato, orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. nn. 2374/99, 3096/99, 3845/99, 12507/99, 4490/02,
8442/02, 2593/03 e S.U. 21095/04; Cass civ. nn.4093, 4094 e 4095/05; n.870/06 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418) secondo cui la pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è illegittima ai sensi dell'art.1283 c.c. con la conseguenza che per i contratti in essere (come quello in esame) prima della entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000, la Banca
convenuta non ha diritto a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. Tale principio è stato anche di recente ulteriormente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con l'ulteriore precisazione secondo cui: “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3,
del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto
4 corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000
sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di
comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a
verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento
delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia
introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è
necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta
delibera” (cfr. Cass. civ. 19.5.2020, n. 9140 e ord. del 23.12.2020 n. 29420 e ord.
del 16.10.2024 n. 26867). Tale costante orientamento è stato ulteriormente ribadito anche da Cass. civ. ord. n. 28215 del 4.11.2024, alla cui esaustiva motivazione integralmente si rimanda, la quale ha avuto modo di affermare, con argomentazione condivisa da questo giudice, che gli arresti della Suprema Corte costituiti dalle ordinanze n. 5054 e 5064 del 26.2.2024, citati in questa sede dalla banca resistente,
nei quali pare sostenersi la possibilità dell'adeguamento contrattuale alle nuove condizioni mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunicazione al correntista all'esito di una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie
condizioni del contratto, non anche invece … tra le nuove condizioni e quelle
anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione”, non sono condivisibili in quanto essi “non prendono, tuttavia, in considerazione il diverso orientamento
giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle conformi
successive ordinanze) che hanno escluso la possibilità per le banche di procedere
all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e
la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa
espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle
precedenti, esito della nullità di queste ultima e, dunque, dell'assenza di una valida
ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una
5 siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di
raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale. Tali pronunce,
dunque, non offrono utili elementi di critica del consolidato orientamento
giurisprudenziale – peraltro, ribadito dalla successiva ordinanza del 2 maggio
2024, n. 11725 – da cui la sentenza impugnata si discosta, né elementi di siffatta
natura sono dedotti dalla controricorrente. Deve, pertanto, darsi seguito al
consolidato precedente orientamento giurisprudenziale, non ravvisandosi ragioni
per doversene discostare.”
In ordine all'invalidità per indeterminabilità della commissione di massimo scoperto, in contratto indicata con la sola indicazione della sua percentuale, pari allo
0.25%, è sufficiente evidenziare come non sia determinabile a priori se essa debba essere riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se la percentuale applicata debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto,
ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.
b) in presenza ed in applicazione di siffatte clausole contrattuali per un periodo temporale di quasi 18 anni è evidente come il saldo debitore risultante dalle scritture contabili della banca, in forza delle quali sono state eseguite le segnalazioni alla
Centrale Rischi, debba ritenersi del tutto inattendibile ed anzi, a corroborare ulteriormente il fumus della domanda cautelare, soccorre proprio la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di accertamento pendente dal 2015 e depositata in quel giudizio già dal 7.10.2022 (prodotta anche in questa sede), la quale ha avuto modo di accertare, proprio espungendo le poste conseguenti all'illegittima capitalizzazione e all'applicazione della c.m.s., che il saldo del conto alla data del 28.2.2015, a fronte di un apparente saldo debitore di oltre 30.000 euro,
dovesse invece ritenersi attivo per oltre 5.000 euro. Nella consulenza, peraltro, si è
6 correttamente tenuto conto dell'irripetibilità delle rimesse solutorie per le quali era già maturata la prescrizione al momento della domanda giudiziale, conformemente alla tempestiva eccezione formulata dalla banca in quella sede, effettuando l'individuazione di tali rimesse solutorie in base al saldo rettificato, ossia già
depurato dalle poste nulle, e non in base al c.d. saldo banca, come invece preteso dall'istituto di credito. Tale soluzione è condivisa dallo scrivente giudice ed è
conforme all'indirizzo di legittimità per cui: “la ricerca dei versamenti di natura
solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione
dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle
dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a
decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il
limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo” (cfr. Cass. civ.
7721/2023. Sul punto pare opportuno richiamare integralmente quanto ribadito da
Cass. civ. 2602/2024: “la doglianza, sostanzialmente, impone di stabilire quale
saldo contabile (saldo banca o saldo rettificato) debba utilizzarsi per la ricerca e la
individuazione delle rimesse solutorie. Questa Corte (n. 9141/2020), ha ritenuto,
sulla base dei principi già delineati con precedente sentenza delle S.U.
(n.24418/2010), corretto il modus procedendi che individua la natura solutoria o
ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex
ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente
effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo
ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in
concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un
rapporto di apertura di credito in conto corrente. La Corte ha espresso, la netta
separazione tra l'azione di prescrizione e quella di accertamento della nullità delle
competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse
7 solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del
diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il
reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate
dalla banca illegittimamente risulta essere una mera operazione preventiva e
legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo,
infatti, si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una
realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art.
1422 c.c. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie
individuate in base al saldo ricalcolato (così quasi testualmente anche Cass., n.
7721/2023 con ampia ricostruzione delle differenti posizioni espresse;
sulle stesse
conclusioni Cass., n.9141/2020; Cass., n. 3858/2021 e Cass., n. 37099/2022)”.
Non sussistono, inoltre, consistenti elementi di contestazione alle risultanze della c.t.u. ricavabili dalle osservazioni alla relazione dell'Ausiliario formulate dal c.t.p.
della banca nel giudizio di accertamento: in esse, infatti, ci si limita da un lato a opporre l'asserita legittimità della capitalizzazione dal 1.7.2000, la legittima applicazione della c.m.s. e la necessità di individuazione delle rimesse solutorie prescritte in base al c.d. saldo banca – tesi tutte non condivise in questa sede – e dall'altro lato ad evidenziare l'inattendibilità delle risultanze in considerazione dell'assenza di taluni degli estratti conto periodici: su tale questione è sufficiente affermare come la presenza degli estratti scalari, come ben evidenziato dal c.t.u.,
consenta comunque una attendibile ricostruzione del saldo, non costituendo gli estratti conto periodici l'unica possibile fonte di ricostruzione dell'andamento del rapporto (cfr. Cass. civ. ord. 10293/2023: “in tema di rapporti bancari, la
produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto
corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le
eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là
8 dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i
cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente
tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito,
ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è
onerato”);
c) in tale contesto, nel quale peraltro, come ben si evince dagli estratti conto relativi al periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale, i movimenti sul conto corrente si sono pressoché azzerati da parte della società correntista mentre il saldo debitore risultante dalle scritture contabili della banca ha continuato ad incrementarsi proprio per la periodica contabilizzazione delle poste conseguenti all'applicazione delle clausole nulle, deve ritenersi contrario alla buona fede contrattuale di cui all'art. 1375 c.c. il comportamento del prima e Controparte_1
della poi, i quali hanno perseverato anche dopo il deposito della c.t.u. nel CP_1
giudizio di accertamento pendente nell'effettuazione della segnalazione periodica alla Centrale Rischi di un “credito scaduto o di uno sconfinamento da oltre 180
giorni” per un importo via via crescente ed arrivato, nell'ultima visura della
Centrale Rischi in atti, ad euro 105.175,00. Sul punto deve anche affermarsi come nel caso di specie non sia possibile per gli operatori bancari coinvolti, per ritenere non violata la clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto,
sostenere di aver operato conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia in ordine alle segnalazioni nella Centrale, le quali prescrivono, in caso di controversia pendente sulla sussistenza di un certo credito, che venga espressamente indicato se il credito segnalato, e per il quale vi è anche indicazione dell'inadempimento, sia o meno contestato (nella specie è pacifico e risulta dagli atti che il credito della banca sia stato segnalato come oggetto di contestazione): sono proprio le ragioni poste a sostegno della domanda di accertamento negativo, fondate su giurisprudenza
9 consolidata, nonché gli esiti della c.t.u. espletata in corso di causa, che ha evidenziato un saldo addirittura attivo al 28.2.2015 facendo applicazione anche della giurisprudenza largamente maggioritaria in tema di individuazione delle rimesse solutorie prescritte sulla base del saldo rettificato, nonché la richiesta stragiudiziale del 3.5.2024 di rettifica della segnalazione con eliminazione dell'indicazione della sussistenza di un credito scaduto o di uno sconfinamento in considerazione dei tempi lunghi del giudizio di merito e della necessità di ricorrere nuovamente al credito bancario, che avrebbero dovuto, in concreto e nel loro complesso, determinare gli operatori bancari a rettificare la segnalazione e ciò a prescindere dal fatto che la futura sentenza di accertamento sarebbe divenuta definitiva ed efficace all'esito del passaggio in giudicato, tanto più ove si consideri che l'indicazione di un credito scaduto o di uno sconfinamento oltre i 180 giorni deve essere interpretato dagli altri operatori bancari, proprio in forza delle istruzioni della Banca d'Italia, come
“inadempimento persistente” e prossimo solo allo stato di “sofferenza”, sicché è
evidente come ciò implichi una sostanziale impossibilità per l'imprenditore di ottenere ulteriore credito bancario;
d) quanto al requisito del periculum in mora, esso risulta sussistente da un lato in forza della stessa portata oggettiva del contenuto della segnalazione: si comunica agli operatori interbancari che la versa in uno stato consistente e Parte_1
persistente di inadempimento delle obbligazioni, sicché ciò di per sé costituisce un fatto, se non del tutto impeditivo, quanto meno tale da rendere estremamente difficoltoso l'accesso al credito;
dall'altro lato in forza delle risultanze documentali di causa, dalle quali risulta che alla società ricorrente sia stata negata in concreto, in data 30.4.2024, un'apertura di credito dalla Banca di Credito Cooperativo di Cagliari
proprio in ragione dell'esposizione debitoria relativa al rapporto per cui è causa come risultante dalla segnalazione alla Centrale Rischi (cfr. doc. 9 di parte
10 ricorrente). Irrilevante è, invero, indagare se a prescindere dalla segnalazione contestata – ed espressamente citata nella nota del preposto della BCC di Cagliari,
come ostativa alla concessione di credito – sussistano anche ulteriori ragioni per le quali la non avrebbe i requisiti di merito creditizio per accedere a Parte_1
finanziamenti: ciò che rileva nella specie è che essa, seppur in forza di un esame in via cautelare, non può allo stato essere considerata debitrice inadempiente della banca in forza del rapporto regolato sul conto corrente del 1997;
- ritenuto, pertanto, che il ricorso cautelare debba essere accolto nei termini testé
indicati con conseguente sostanziale conferma del decreto reso inaudita altera parte,
con le precisazioni indicate in dispositivo;
- ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in dispositivo, a carico di entrambi i convenuti, in base al d.m. 55/2014 utilizzando come scaglione di riferimento quello per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile, tenendo conto della non particolare complessità della causa, con parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria (la fase istruttoria non ha avuto autonoma consistenza), da distrarsi in favore del procuratore costituito della ricorrente, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso di nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, conferma il proprio Controparte_1 Controparte_1
decreto in data 17.7.2024 con la ulteriore specificazione che la rettifica deve essere nel senso che allo stato non può ritenersi sussistente un credito scaduto o uno sconfinamento;
- condanna in solido fra loro, alla Controparte_1 CP_1 CP_1
rifusione delle spese processuali in favore del procuratore della ricorrente, avv.
11 Andrea Sorgentone, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 2.627,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Cagliari 14.4.2025.
Si comunichi.
Il giudice dott. Francesco De Giorgi
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