Articolo 5 della Legge 2 febbraio 1961, n. 32
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Versione
2 marzo 1961
Art. 5.
All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 2 marzo 1961