Ordinanza collegiale 15 settembre 2025
Sentenza breve 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 30/12/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Di Giovanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via R. Elena 68;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Pescara, Ufficio Territoriale del Governo Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento
con richiesta di sospensione cautelare del decreto di archiviazione dell'istanza di rilasio del permesso di soggiorno per motivi di salute prot. n. 40/2025 imm. emesso dalla Questura di Pescara in data 17.05.2025 e notificato il 24.05.2205
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Pescara e di Ufficio Territoriale del Governo Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 il dott. MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
-con ordinanza 330 del 15.9.2025 sono stati concessi alle parti 30 giorni ai sensi dell’articolo 73 ultimo comma cpa per produrre memoria in ordine alla questione di giurisdizione;
-nell’inerzia delle medesime, occorre seguire l’orientamento recente del giudice della giurisdizione, e pertanto rielevare che le questioni concernenti il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi degli articoli 19, comma 2, lett. d-bis) e 36 del d.lgs. 286/1998 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione sez. I, 27/08/2025, n.23990);
-v’è pertanto difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, presso il quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e termini di cui all’articolo 11 cpa;
-le spese possono essere compensate in ragione della pronuncia in rito
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ON, Presidente
MA AN, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AN | OL ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.