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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 24 aprile 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/25 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, C.F. n. , elett.te dom.to in Salerno alla via R. De Martino Parte_1 C.F._1
n.33 presso lo studio dell'avv. Valerio De Martino che lo rapp.ta e difende, in virtu'di mandato allegato al ricorso introduttivo
Opponente
E
con sede in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente, legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Salerno C.so Garibaldi
38, presso l'Avvocatura dell' , in uno all'Avv. Francesco Bove, che lo rappresenta e difende in CP_1
forza di procura generale ad lites del 24.3.24 n. 37875 Rep. per notar di Fiumicino;
Per_1
Opposto
Avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 5 gennaio 2025 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 400 2024 00051204 75 000, notificato in data 27.11.2024, con il quale l' CP_1
chiedeva il pagamento della somma di €. 22.086,82 relativa a contributi I.V.S. a percentuale sul reddito eccedente il minimale relativo all'anno 2018; parte ricorrente evidenziava che i contributi sopra richiamati non erano assolutamente dovuti, in quanto gli stessi erano stati calcolati sulla base di un reddito derivante da locazione di beni propri del ricorrente e non dallo svolgimento di attività commerciale d'impresa, quindi non erano assoggettabili alla contribuzione eccepiva inoltre CP_1 la intervenuta prescrizione in relazione alla pretesa contributiva avanzata dall' e contenuta CP_1
nell'avviso di addebito impugnato, in quanto risultava decorso il termine di prescrizione quinquennale;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di “- in via preliminare accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della richiesta, avanzata con l'impugnato avviso di addebito - nel merito dichiarare fondata la presente opposizione e dichiarare nullo e/o illegittimo
l'avviso di addebito impugnato - Condannare le resistenti al pagamento delle spese e dei compensi professionali della presente causa con attribuzione all'avv. Valerio De Martino che dichiara averne fatto anticipo.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' deducendo che l' aveva CP_1 CP_1 provveduto ad annullare in autotutela l'indebito per cui è causa, il che determinava il venir meno dell'interesse ad agire dell'odierno ricorrente;
chiedeva quindi che il giudice adito dichiarasse cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese;
ovvero con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite in caso di non adesione da parte avversa.
Il giudice all'udienza del 24 aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
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Lo sgravio dell'avviso di addebito da parte dell' impone una pronuncia di cessata materia del CP_1
contendere.
Ed invero , contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente , la documentazione prodotta dall' CP_1
appare idonea a rappresentare l'avvenuto sgravio proprio dell'avviso di addebito per cui è causa .
Nella lettera con la quale la parte ricorrente è stata edotta dell'avvenuto annullamento delle partite debitorie vengono infatti espressamente menzionate le ragioni creditorie vantate dall , vale a CP_1 dire il contributo a percentuale eccedente il minimale , l'anno di competenza , il 2018 , e la misura del contributo e delle sanzioni , esattamente corrispondente a quello risultante dall'avviso di addebito. La cessazione della materia del contendere, infatti, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie è venuta dunque a mancare la posizione di contrasto tra le parti , dal momento che l' , annullando l'avviso di addebito , ha riconosciuto la fondatezza dell'avversa domanda. Il CP_1 contrasto , tuttavia , rimane in relazione alle spese del procedimento , atteso che l'opponente insiste per la rivalsa delle spese di lite .
Nella specie , tuttavia , ritiene il giudicante che sussistono giusti motivi per una integrale compensazione tra le parti delle spese di lite .
Innanzitutto , non si può non evidenziare che, prima dell'avviso di addebito per cui è causa, veniva notificato all'attuale opponente un avviso bonario , avviso che ha proprio lo scopo di poter interloquire con l'interessato ed evitare , in ipotesi , l'emissione dell'avviso di addebito . Ma , nella specie , l'avviso bonario non sortiva alcun effetto perché il non comunicava alcunchè Pt_1 all' . CP_1
Va aggiunto che l'avviso bonario , notificato nel 2023 , rende infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente . Quanto poi al merito della pretesa contributiva vantata dall' , certamente il fatto che l' abbia sgravato l'avviso di addebito indica la CP_1 CP_1
consapevolezza della non debenza delle somme ivi portate . Ciò non di meno , non si può non condividere quanto affermato dall' in memoria difensiva circa le ragioni che avrebbero indotto CP_1 l'istituto a richiedere il pagamento dei contributi a percentuale eccedenti il minimale e che nulla hanno a che vedere con il precedente favorevole già reso in favore del ricorrente .
L' , infatti , ha evidenziato che per l'anno 2018 cui si riferisce l'avviso di addebito opposto, la CP_1
contribuzione a percentuale è stata calcolata unicamente prendendo a riferimento il reddito di
IMPRESA/PARTECIPAZIONE – QUADRO RG – “Dichiarato” dal ricorrente medesimo all'Agenzia delle Entrate.
In tale Quadro il ricorrente dichiarava un reddito di Impresa di euro 113.861,00, da cui è scaturita conseguenzialmente l'obbligazione dovuta a titolo di contribuzione a percentuale, pari ad di euro
15.248,35. Tale dichiarazione, che probabilmente è stata erronea, costituisce elemento sufficiente per l'applicazione della corrispondente contribuzione previdenziale. Al contempo, le società di cui il era socio nel 2018 ( cf e – cf Pt_1 CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
) non hanno presentato alcuna dichiarazione fiscale nel 2018. Per di più, relativamente P.IVA_2
al contratto di locazione stipulato con la società KASA CONVENIENZA – cf si fa P.IVA_3
presente che tale società per il 2018 presentava una propria dichiarazione fiscale con un di CP_4
euro 15.931,00 derivante dalla propria attività di commercio mobili, senza alcun accenno, nei componenti negativi della dichiarazione fiscale, di tale presunto affitto sostenuto. Pertanto, trattandosi di proventi percepiti da lui in proprio e non in qualità di socio di alcuna società, egli avrebbe dovuto indicare il canone di affitto percepito nel Quadro RB del modello 730, denominato reddito dei fabbricati e altri dati. Nondimeno, l'ufficio amministrativo competente ha operato una revisione del reddito “Dichiarato” nel 2018 quale Reddito di Impresa/ Partecipazione riportandolo al di sotto del minimale di legge, con sgravio totale dell'ava opposto e tanto , a parere del giudicante , è sufficiente a giustificare la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio .
Salerno, 24 aprile 2025
- Il Giudice
- A.M.D'Antonio