Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento all'udienza del 26 maggio
2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 124 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
T R A
, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Rosario Santese, Parte_1 elettivamente domiciliato in Macchia di Montecorvino Rovella Via D'Aiutolo n. 1
PARTE APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., parte rappresentata e difesa dagli Avv. Filomena CP_1
Sacco e Domenico Cantore in virtù di procura generale alle liti, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Salerno, alla via De Leo, n. 12;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1644/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Salerno.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato il 25.1.2016 conveniva in giudizio l' dinanzi al Giudice Parte_1 CP_1 del lavoro del Tribunale di Salerno, deducendo: di aver lavorato sin dal 1989 e fino al 2015 come bracciante agricolo;
di aver contratto una protrusione discale a causa dell'espletamento della predetta attività lavorativa;
di aver inoltrato domanda amministrativa volta a ottenere il riconoscimento di detta malattia professionale;
di non aver ottenuto positivo riscontro alla propria istanza. Tanto dedotto
1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda del CP_1 [...]
per infondatezza in fatto e in diritto della stessa. Pt_1
Espletata attività istruttoria, con la sentenza n. 1644/2021 resa il 30.9.2021 e qui impugnata il Tribunale rigettava il ricorso rilevando come la c.t.u. espletata in corso di giudizio avesse “rilevato la presenza nel ricorrente soltanto di protrusioni discali non incluse nelle tabelle allegate al decreto n. 38/2000” e
“non qualificabili come malattia professionale”, tanto sulla base di una valutazione immune da errori, vizi logici o tecnici e fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti nonché sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Con atto di appello depositato il 29.3.2022 censurava la sentenza di primo grado Parte_1 sostenendone l'erroneità con riferimento ai seguenti profili: I) ERRATA VALUTAZIONE MEDICA
DEL C.T.U., atteso che l'ausiliare non aveva “adeguatamente valutato l'entità clinica e L'ORIGINE
LAVORATIVA della patologia riscontrate a carico del ricorrente, escludendo il nesso di causalità tra il lavoro svolto e la patologia a carico del sig. ”, laddove al contrario nel caso di specie “si Parte_1 tratta della denuncia di malattia professionale tabellata, e come tale […]solleva il ricorrente da qualsivoglia onere di provare il nesso causale tra la patologia e le mansioni svolte, nesso causale che in tali casi, sussiste in virtù della presunzione legale espressamente prevista dal DPR 30/06/1965 n.
1124”, sicchè l'unico onere incombente sul ricorrente era “quello di provare la sussistenza della malattia denunciata”, il che era “stato ampiamente accertato in corso di causa”; II) MANCATA
CONSIDERAZIONE DELLA SUSSISTENZA NEL CASO IN ESAME DI UNA MALATTIA
TABELLATA, atteso che le patologie sofferte dal ricorrente, ovvero ”Ernie discali lombari, spondilodiscopatie del tratto lombare”, erano di tipo tabellare, ovvero inserite nelle tabelle delle malattie professionali dell'industria e nell'agricoltura pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
21/07/2008 al n. 22 (Ernie discali lombari, spondilodiscopatie del tratto lombare (M51.2-M47.8), scatenate da “Movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo”), tanto dovendosi tener presente che, come precisato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n 206 del 1974, per le c.d. “malattie tabellate”, denunciate entro i limiti massimi di indennizzabilità riportati in tabella, sussisteva una presunzione legale dell'origine professionale in conformità ai principi del
D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, con esonero dell'assicurato dal relativo onere probatorio, il tutto con l'ulteriore deduzione per cui, come precisato dalla Suprema Corte, “per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la
2 tecnopatia”, con relativo onere probatorio a carico dell' III) ERRATA VALUTAZIONE DELLE CP_1
CONCRETE CIRCOSTANZE DI FATTO DA PARTE DEL TRIBUNALE, atteso che l'istante dal
1989 al 2015 aveva “svolto in modo COSTANTE e CONTINUATIVO le mansioni di operaio agricolo, addetto al carico e scarico manuale di prodotti ortofrutticoli, posture incongrue e vibrazioni, microtraumi ripetuti” e che “nel caso di malattie c.d. tabellate, l'onere che incombe sul ricorrente è quello di provare ex art 2697 c.c. lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista”, con l'ulteriore precisazione che parte ricorrente aveva “fornito la piena prova circa le mansioni svolte durante la propria attività lavorativa, mediante l'escussione dei testi sigg.ri e , i quali colleghi di lavoro Testimone_1 Testimone_2 del ricorrente hanno confermato le mansioni svolte dallo stesso oltre che i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa”.
Tanto dedotto a sostegno della propria impugnazione, l'appellante formulava le seguenti conclusioni:
“A totale riforma della sentenza impugnata, a) Dichiarare il diritto dell'appellante al riconoscimento del danno biologico derivante dall'attività lavorativa svolta, nella misura percentuale non inferiore al
6%, previa nomina di nuova CTU medico-legale, e per effetto, condannare, l' , in persona del CP_1 legale rapp.te p.t. a pagare in favore dell'istante il citato indennizzo;
b) Condannare l'istituto appellato alla rifusione spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva nel presente grado di giudizio sostenendo CP_1
l'infondatezza dell'appello del e chiedendo alla Corte di disattenderlo, con vittoria di spese. Parte_1
Alla data odierna, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello va disatteso per quanto si dirà.
Come già rilevato dal Tribunale, la c.t.u. espletata nella precedente fase processuale ha rilevato la sussistenza a carico del ricorrente esclusivamente di protrusioni discali, non incluse nelle tabelle allegate al decreto n. 38/2000.
Il consulente tecnico dr. ha in particolare evidenziato la presenza di “Protrusione Persona_1 discale mediale e paramediana bilaterale L5-S1”, precisando al riguardo che “A differenza dell'ernia discale, nel caso di protrusione il contenuto del nucleo non va incontro a fuoriuscite ma il disco risulta sfiancato, con uno spostamento del nucleo oltre la sua sede naturale, ma l'anello fibroso, seppur deformato, è integro ed evita il riversamento del materiale all'esterno” e concludendo che nel caso del
“non si pone in evidenza un quadro di ernie del disco, bensì di protrusione discale mediale Parte_1
e paramediana bilaterale L5-S1”,tanto all'esito di esame anamnestico-clinico effettuato il 6.5.2021 e le cui risultanze hanno confermato “le indagini strumentali poste in visione”.
Come rimarcato dal c.t.u., tale giudizio trova “riscontro nella valutazione delle mansioni specifiche svolte dal nel corso della sua vita lavorativa, con i diversi rischi lavorativi a cui è stato Parte_1
3 esposto, anche in considerazione di tutte le variabili multifattoriali - in primis processi degenerativi legati all'età -che intervengono in tale quadro patologico”, e ciò sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.
“Nello specifico analizzando la sua mansione specifica durante l'attività lavorativa si occupava della raccolta di nocciole e fragoline di bosco e successivamente li riponeva in delle cassette, non era pertanto sottoposto a rischio elevato di movimentazione manuale dei carichi e/o movimenti ripetitivi
e/o vibrazioni al sistema mano braccio da utilizzo di strumenti vibranti che potevano danneggiare in maniera massima il rachide lombo-sacrale.
Ancora, valutando attentamente l'estratto contributivo si evince che il dal 1989 al CP_2 Parte_1
2015 è stato piccolo colono e bracciante agricolo, lavorando per svariate aziende agricole, ed ha smesso di lavorare nel 2015.
Inoltre, la nuova risonanza magnetica posta in visione, riporta la data del 31/03/2021, giustificando ancora di più l'insussistenza della malattia professionale perché viene ampiamente superato il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione che per l'ernia del disco è di un anno massimo.
[…] attentamente considerando l'anamnesi lavorativa del , non appare compatibile Parte_1 la correlazione diretta con l'esposizione a movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, in quanto la malattia da cui è affetto non risulta nelle tabelle allegate al Decreto n° 38/2000.
In conclusione, la patologia da lui denunciata non è compatibile quale malattia professionale in quanto il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata”.
Come rilevato anche dal Giudice di prime cure, tale giudizio appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici e risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti nonché sorretto da adeguata e convincente motivazione, sicchè tale valutazione va condivisa anche dal presente Collegio, tanto anche in assenza di specifiche e circostanziate deduzioni formulate dall'appellante in senso contrario a tale ricostruzione medico-legale ed agli elementi di valutazione sottesi alla stessa, attesa altresì la mancata puntuale prospettazione di eventuali sopravvenienze cliniche meritevoli di approfondimento in questa sede.
Con riferimento a tale ultimo profilo va anche evidenziato come l'ausiliare abbia rimarcato nelle conclusioni della sua relazione che “Le Parti non hanno fatto pervenire alcuna osservazione e/o nota critica”.
Le stesse deposizioni dei testi esaminati nel giudizio di primo grado non apportano significativi elementi di contrasto con tale quadro, emergendo al più dalle stesse (cfr. in particolare le dichiarazioni del teste maggiormente analitiche rispetto a quelle del teste ) Testimone_2 Testimone_1
4 un'attività di carico di pacchi del peso di circa 5kg in misura di 30-40 volte al giorno. Entrambi i testi, peraltro, non hanno fatto alcun riferimento a “vibrazioni al sistema mano braccio da utilizzo di strumenti vibranti che potevano danneggiare in maniera massima il rachide lombo-sacrale”.
Come recentemente ribadito da Cassazione civile sez. lav., 09/08/2024, n. 22592, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al d.lgs. n. 38 del 2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge, laddove, al contrario, nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, il nesso di causalità deve essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri e, in caso di contestazione,
l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (cfr. anche Cass. n. 27752 del 2009).
Deve dunque confermarsi, all'esito delle precisazioni di cui sopra, la sentenza di primo grado.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della dichiarazione reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali del procedimento di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Atteso il contenuto della presente decisione , deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 29.3.2022 da Parte_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza del Tribunale
[...] CP_1 di Salerno n. 1644/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: rigetta l'appello di Parte_1 nulla per le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 26.5.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Maura Stassano)
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