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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 382/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 382/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Paola Arcidiacono e dall'Avv. Giulia Marcella Berti, presso le quali ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. Alberto Bassignano e dall'Avv. Manuela Marengo, presso i quali ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Respinta ogni diversa contraria istanza, deduzione, eccezione;
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Saluzzo (CN), mandando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la relativa Sentenza sul certificato di matrimonio;
pagina 1 di 10 disporre che i figli e rimangano congiuntamente affidati ad ambo i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e con collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso il padre;
Confermare, pertanto, l'assegnazione della casa familiare al padre;
Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si chiede che venga confermato il calendario suggerito dalla Ctu, con le seguenti precisazioni: le parti dovranno comunicare reciprocamente i periodi di ferie estive di cui intendono godere entro il 30 aprile;
per le festività di Natale e Pasqua sta bene il calendario proposto dalla Ctu. In caso di mancato accordo tra i genitori sulle feste natalizie, si propone che queste vengano suddivise in due periodi, prevedendo un'alternanza tra i genitori annuale (pari con la mamma, dispari con il papà) dalla sospensione scolastica al 31/12 e dal 31/12 (h 10:00) alla ripresa scolastica, con alternanza annuale della vigilia e del giorno di Natale (anni pari vigilia con mamma e giorno di Natale con papà, anni dispari viceversa).
Le altre festività (Santi, Carnevale, Ferragosto, ecc.) potranno invece seguire il calendario settimanale ordinario.
Confermare che il minore inizierà la scuola primaria a Manta, come suggerito dalla c.t.u. Per_2
Il SI. , alla luce dell'evoluzione della fattispecie e nel tentativo di ridurre la conflittualità con Pt_1 la madre dei minori, come meglio verrà argomentato in sede di conclusionale, onde perequare la differenza reddituale rispetto alla madre e, nonostante i tempi paritetici, propone di versare, alla
SI.ra , a titolo di maggior concorso al mantenimento della prole, 200,00 euro (100,00 CP_1 euro a figlio) mensili, oltre il 100% spese straordinarie scolastiche, sanitarie, viaggi studio (nel limite di 1.000,00 euro all'anno per figlio), sport, e ciò fino alla concorrenza massima di €
6.000,00 annui (somma complessiva per entrambi i figli); superata tale somma, le spese straordinarie andranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del papà e del restante
40% a carico della madre.
In subordine, qualora il Giudice non ritenesse accoglibile tale soluzione, prevedere che il sig. Pt_1 debba corrispondere, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole, € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre al 60% delle spese di carattere straordinario;
Con espressa previsione che le statuizioni di ordine economico abbiano efficacia a decorrere dalla pronuncia della Sentenza.
Oltre ad onorari e spese di giudizio.”
pagina 2 di 10 Per la convenuta:
“contrariis reiectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Saluzzo in data
18.09.2011 (anno 2011, Parte II Serie A n. 38). in via di principalità
- statuire che i figli minori , nato a [...] in data [...] e , nato a Persona_3 Persona_4
Cuneo in data 21.01.2019, restino affidati a entrambi i genitori con stabile dimora e residenza presso la madre ed esercizio della facoltà genitoriale sui minori anche Controparte_1 separatamente per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione;
- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alterni (dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì al rientro ad asilo/scuola) oltre ogni settimana dal mercoledì alle 18.30 sino al rientro del venerdì a scuola/asilo;
- prevedere che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano alternativamente con i genitori tre giorni a cavallo della festività del Natale (24, 25 e 26 Dicembre) ovvero tre giorni a cavallo della festività di Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), con l'intesa che in ogni caso nel giorno di Natale i figli staranno con un genitore fino alle 12.00 e con l'altro dalle 12.00 alle 19.00;
- prevedere altresì che durante le vacanze pasquali i minori trascorrano alternativamente due giorni con ciascun genitore comprendenti alternativamente Pasqua e Pasquetta e che entro il 15 del mese di giugno ciascun genitore comunichi all'altro quale sarà il periodo di almeno una settimana, anche continuativa, che i minori trascorreranno con lui.
In via subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via di principalità, in caso di conferma della collocazione prevalente presso il padre , prevedere che la Parte_1 madre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni (dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì al rientro ad asilo/scuola) oltre ogni settimana nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì sino alle 18.30,
- prevedere che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano alternativamente con i genitori tre giorni a cavallo della festività del Natale (24, 25 e 26 Dicembre) ovvero tre giorni a cavallo della festività di Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), con l'intesa che in ogni caso nel giorno di Natale i figli staranno con un genitore fino alle 12.00 e con l'altro dalle 12.00 alle 19.00;
- prevedere altresì che durante le vacanze pasquali i minori trascorrano alternativamente due giorni con ciascun genitore comprendenti alternativamente Pasqua e Pasquetta e che entro il 15
pagina 3 di 10 del mese di giugno ciascun genitore comunichi all'altro quale sarà il periodo di almeno una settimana, anche continuativa, che i minori trascorreranno con lui.
In ogni caso
- confermare il diritto della signora di iscrivere, anche senza il consenso del Controparte_1 padre, i figli minori alla scuola primaria e/o secondaria di Saluzzo;
- statuire che il padre versi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, per Parte_1 il mantenimento dei minori a titolo perequativo alla signora assegno mensile Controparte_1 dell'importo di € 750,00 a minore, o veriore somma come determinanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- prevedere che le spese straordinarie per i figli minori, come individuate e precisate dal protocollo del Tribunale di Torino, siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
- dichiarare che i coniugi godono entrambi di capacità reddituali e patrimoniali per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e che nulla hanno più da volere o pretendere in relazione al matrimonio;
- ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Col favore di diritti, spese e onorari”.
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio concordatario in Saluzzo il Parte_1 Controparte_1
18.9.2011. Dall'unione sono nati i figli , il 25.3.2013, e , il 21.1.2019. I coniugi si sono Per_1 Per_2 separati con accordo di negoziazione assistita che prevede l'affidamento condiviso con collocazione e residenza anagrafica presso il padre, a cui è stata assegnata la casa coniugale, tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore da stabilirsi in base ai rispettivi turni di lavoro e mantenimento diretto con riparto al 50% delle spese straordinarie, fatta eccezione per le spese sportive, integralmente a carico del padre.
Con ricorso del 10.2.2023, il ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio, dando atto della mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale a far data dalla separazione. Il ricorrente ha altresì richiesto la modifica dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, proponendo un calendario articolato su due settimane, e si è reso pagina 4 di 10 disponibile, data la sperequazione reddituale, a versare un contributo al mantenimento dei minori di 400,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo, in via principale, la collocazione prevalente dei figli presso di sé, o, in subordine, un ampio regime di visita, e, in ogni caso, un contributo al mantenimento dei figli di
1.500,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21.4.2023, è stata disposta la riunione del presente procedimento con il procedimento R.G. 422/2023, avente il medesimo oggetto e promosso dalla . In via CP_1 provvisoria, sono state confermate integralmente le condizioni di separazione. La controversia è proseguita innanzi al Giudice Istruttore che ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. Dato il permanere di un'elevata conflittualità tra le parti, è stato disposto l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali. Con ordinanza del 13.6.2024, il Giudice
Istruttore ha dato attuazione al calendario di visita proposta dalla CTU, ha disposto la presa in carico dei minori da parte del servizio NPI e ha risolto a favore della madre il contrasto tra i genitori sull'iscrizione scolastica del figlio . La controversia è stata rimessa al Collegio per Per_1 la decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.10.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della CTU e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del
22.11.2023 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendosi i coniugi separati con negoziazione assistita del 14.3.2022 ed essendo trascorsi più di sei mesi dalla separazione.
Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
4. La condivisione dell'affidamento dei minori non è mai stata in discussione tra le parti e può essere confermata anche sulla base di quanto emerso dalla CTU. La consulente ha infatti riscontrato delle criticità in entrambi i genitori, ma non tali da incidere in modo rilevante sulle capacità genitoriali. In particolare, la CTU rileva che entrambi i genitori hanno faticato a mettere al centro i loro figli, in quanto troppo ripiegati sui loro bisogni personali e molto concentrati sugli pagina 5 di 10 aspetti concreti, organizzativi e di comodità, e che ciò non ha consentito un autentico svincolo dalle famiglie di origine, in particolare per la madre, che ha coinvolto molto la nonna nella gestione dei minori. Sussiste inoltre una mancanza di confronto e di comunicazione tra genitori che fa sì che non si sia creata e condivisa una linea educativa.
Con riferimento specifico alla madre, viene osservato che la stessa si è dedicata molto ai figli e appare capace di sintonizzarsi con loro e di farli stare bene, ma ha creato con un legame Per_1 simbiotico, caratterizzato da idealizzazione e compiacenza, e tende a proporre modalità regressivanti e iperprotettive. Il padre ha invece investito maggiormente sul lavoro e non ha saputo mantenere un rapporto di risonanza affettiva e di condivisione nei confronti di , Per_1 con la conseguenza che il rapporto con quest'ultimo è caratterizzato da una grave oppositività.
Entrambi i genitori vengono però descritti come abbastanza adeguati per quanto concerne le capacità genitoriali e molto legati ai figli, anche se, secondo la consulente, dovranno lavorare sulle proprie fragilità.
Per quanto concerne l'aspetto psicologico dei minori, è emerso che ha una buona relazione Per_1 con la madre, mentre ha una relazione di tipo oppositivo con il padre, tende a dare voce alla sua rabbia utilizzando il pensiero della madre, è in competizione con il fratello minore, spesso non è di buon umore e ha timore dei cambiamenti. Va quindi mantenuta la presa in carico dello stesso da parte del servizio NPI, al fine di scongiurare i rischi per lo sviluppo psicoevolutivo paventati dalla CTU. invece ha una buona relazione con entrambi i genitori e presenta unicamente Per_2 un'immaturità dal punto di vista del linguaggio. La presa in carico da parte della NPI potrà pertanto per lui essere limitata all'ambito logopedico.
5. La residenza anagrafica dei minori va mantenuta presso il padre nella casa coniugale, che costituisce l'habitat nella quale sono cresciuti, con conseguente assegnazione dell'abitazione al
. Non sussiste alcuna ragione di evidente utilità per mutare la collocazione dei minori, Pt_1 considerato altresì che la madre non pare avere una stabilità abitativa. La , all'insorgere CP_1 della crisi coniugale, si è infatti inizialmente trasferita a Savigliano, avvalendosi, nella gestione dei figli, della madre residente a [...], attualmente vive a Verzuolo e ha manifestato al CTU
l'intenzione di andare a vivere in futuro a Saluzzo (contrariamente a quanto dichiarato dal suo nuovo compagno che ha fatto invece riferimento a un appartamento in ristrutturazione a Busca).
Non si ritiene di impedimento alla collocazione, a fini meramente anagrafici, presso il padre nemmeno la difficoltà di rapporto di quest'ultimo con , che non è dovuta a condotte Per_1 pregiudizievoli del , ma a un disagio del minore nell'accettare la separazione. Il fatto che la Pt_1
pagina 6 di 10 stessa madre proponga ampi tempi di permanenza dei minori presso il padre esclude in radice il dubbio che quest'ultimo possa essere un genitore inadeguato.
La residenza dei minori presso il padre a Manta comporta che dovrà essere iscritto alla Per_2 scuola primaria, che inizierà nel prossimo anno scolastico, in tale città. Come rilevato dalla CTU, è infatti importante che i minori si inseriscano nel proprio contesto abitativo, frequentando sia in ambito scolastico che extrascolastico i loro coetanei. L'iscrizione a scuola a Saluzzo comporterebbe inoltre un maggiore coinvolgimento della nonna materna, il cui impegno nella gestione dei nipoti va sicuramente apprezzato, ma che a volte tende a sostituirsi alla figura della madre. La diversa decisione del Giudice Istruttore di autorizzare l'iscrizione di alla scuola Per_1 media di Saluzzo era stata motivata con la necessità di evitare che il minore avesse una reazione negativa nei confronti del padre, rischio che non sussiste per che ha un buon rapporto con Per_2 il genitore. Prive di rilevanza in quanto del tutto generiche sono poi le doglianze della convenuta circa i problemi pratici che comporterebbe l'iscrizione a Manta, non essendo indicati specificamente gli ostacoli che impedirebbero l'accompagnamento e il prelevamento dei figli, salvo un vago riferimento agli orari di entrata e di uscita.
6. Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, può essere recepito il calendario proposto dalla CTU, già di fatto praticato a seguito dell'ordinanza del Giudice
Istruttore del 13.6.2024. Il ricorrente ha infatti pienamente aderito a tale regime, mentre la convenuta, pur insistendo nelle proprie conclusioni originarie che prevedevano un sistema a giorni fissi in luogo di quello articolato su due settimane indicato dalla CTU, chiede nelle memorie conclusive che siano recepite le indicazioni della consulente. I minori trascorreranno pertanto il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre e il venerdì, il sabato e la domenica con la madre, per poi invertire i giorni nella settimana successiva. Durante l'estate, la rotazione avverrà invece sulla base di settimane alterne, dal venerdì alle 18.00 al venerdì successivo sempre alle 18.00, con il martedì sera insieme all'altro genitore. Al calendario ordinario vanno aggiunti metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e della Pasquetta e due settimane consecutive in estate, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Si ritiene invece di non poter stabilire sin d'ora, come indicato dalla CTU, che a partire dal settimo compleanno di , si passi a un sistema a settimane sempre uguali con due giorni presso un Per_2 genitore, due presso l'altro e cinque giorni consecutivi con lo stesso genitore. Le decisioni pagina 7 di 10 nell'interesse dei minori vanno infatti adottate rebus sic stantibus e presuppongono un accertamento della condizione e dei bisogni attuali degli stessi.
7. Venendo agli aspetti economici, va preliminarmente rilevato che entrambe le parti ritengono, pur a fronte dell'equivalenza dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, che debba essere stabilito il versamento di un assegno a carico del ricorrente. Si tratta di richiesta condivisibile, in quanto l'affidamento “paritetico” non implica di per sé il mantenimento diretto, che, nei casi, come quello di specie, di sperequazione reddituale fra i genitori, rischierebbe di pregiudicare i minori nei giorni in cui sono collocati presso il coniuge “debole”.
Va sul punto osservato che il ricorrente lavora come medico anestesista e ha dichiarato nel 2022
(dichiarazione più recente in atti) un reddito complessivo ai 114.000,00 euro con guadagni netti emergenti dalle buste paga di 6/7.000,00 euro mensili, mentre non risulta provato che le lamentate problematiche di salute relative a un'ernia discale abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa. È inoltre gravato da una rata di mutuo per la casa coniugale di 700,00 euro mensili, mentre risulta irrilevante ai fini della decisione sul contributo al mantenimento dei figli la somma di 46.500,00 euro versata all'ex moglie sulla base degli accordi di separazione, trattandosi di restituzione di spese dalla stessa sostenute per la casa coniugale. La convenuta lavora invece come infermiera con redditi lordi pari a circa 26.800,00 euro e vive attualmente in un'abitazione di proprietà della famiglia, mentre al momento della separazione era in locazione. Tenuto conto del fatto che la retribuzione della , pur se sensibilmente inferiore a quella del , è CP_1 Pt_1 comunque più che dignitosa, della circostanza che solo il ricorrente sostiene oneri abitativi, dell'età dei minori, della mancanza di allegazioni specifiche sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e del fatto che in sede di separazione, pur a fronte di tempi di permanenza paritetici, non fosse stato previsto alcun assegno, si ritiene congruo un contributo di 800,00 euro mensili (400,00 euro a figlio). Le spese straordinarie, data la sperequazione reddituale, possono invece essere ripartite, come proposto dalla convenuta, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. La proposta paterna di accollarsi tutte tali spese a fronte di un contenimento del contributo ordinario a 200,00 euro mensili non appare praticabile, dovendosi applicare il principio della partecipazione dei genitori al mantenimento in proporzione ai propri redditi anche alle spese straordinarie. La decorrenza del contributo, sulla quale vi è controversia tra le parti, va stabilita nel mese di giugno 2024, quando ha iniziato a trovare applicazione a seguito di provvedimento giudiziale l'attuale regime di collocazione dei minori.
pagina 8 di 10 8. La domanda del ricorrente di comminare alla convenuta le sanzioni di cui all'art. 473 bis.39
c.p.c., da riqualificarsi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. trattandosi di procedura antecedente alla riforma Cartabia, va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale.
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che le condizioni di affidamento, collocazione e tempi di permanenza presso ciascun genitore sono state decise in conformità alla CTU e della soccombenza reciproca sulle domande di natura economica.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, essendo stata la consulenza esperita nell'esclusivo interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
10.12.1980, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Saluzzo il Controparte_1
18.9.2011 e trascritto nel registro degli atti di stato civile di quel Comune al n. 38 parte 2 serie A anno 2011,
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Saluzzo di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
ASSEGNA a la casa coniugale, con i suoi mobili ed arredi, Parte_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte del servizio NPI del minore e, Per_1 limitatamente a una valutazione di carattere logopedico, del minore , Per_2
AUTORIZZA l'iscrizione del minore alla scuola primaria di Manta, anche in assenza del Per_2 consenso materno,
DISPONE che, nel periodo scolastico, i minori trascorrano il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre e il venerdì, il sabato e la domenica con la madre con inversione dei giorni nella settimana successiva,
DISPONE che, nel periodo estivo, i minori trascorrano con i genitori settimane alterne dal venerdì alle 18.00 al successivo venerdì alle 18.00, con il pernottamento del martedì presso l'altro pagina 9 di 10 genitore,
DISPONE che, in aggiunta a quanto sopra, i minori trascorrano con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e della Pasquetta e due settimane consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal giugno Parte_1
2024, a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di Controparte_1 euro 800,00 (400,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
DISPONE che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate siano a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio,
PONE le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 382/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Paola Arcidiacono e dall'Avv. Giulia Marcella Berti, presso le quali ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in forza di procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. Alberto Bassignano e dall'Avv. Manuela Marengo, presso i quali ha eletto domicilio
CONVENUTA
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente:
“Respinta ogni diversa contraria istanza, deduzione, eccezione;
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Saluzzo (CN), mandando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare la relativa Sentenza sul certificato di matrimonio;
pagina 1 di 10 disporre che i figli e rimangano congiuntamente affidati ad ambo i genitori, con Per_1 Per_2 esercizio separato della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione e con collocazione prioritaria e residenza anagrafica presso il padre;
Confermare, pertanto, l'assegnazione della casa familiare al padre;
Quanto ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, si chiede che venga confermato il calendario suggerito dalla Ctu, con le seguenti precisazioni: le parti dovranno comunicare reciprocamente i periodi di ferie estive di cui intendono godere entro il 30 aprile;
per le festività di Natale e Pasqua sta bene il calendario proposto dalla Ctu. In caso di mancato accordo tra i genitori sulle feste natalizie, si propone che queste vengano suddivise in due periodi, prevedendo un'alternanza tra i genitori annuale (pari con la mamma, dispari con il papà) dalla sospensione scolastica al 31/12 e dal 31/12 (h 10:00) alla ripresa scolastica, con alternanza annuale della vigilia e del giorno di Natale (anni pari vigilia con mamma e giorno di Natale con papà, anni dispari viceversa).
Le altre festività (Santi, Carnevale, Ferragosto, ecc.) potranno invece seguire il calendario settimanale ordinario.
Confermare che il minore inizierà la scuola primaria a Manta, come suggerito dalla c.t.u. Per_2
Il SI. , alla luce dell'evoluzione della fattispecie e nel tentativo di ridurre la conflittualità con Pt_1 la madre dei minori, come meglio verrà argomentato in sede di conclusionale, onde perequare la differenza reddituale rispetto alla madre e, nonostante i tempi paritetici, propone di versare, alla
SI.ra , a titolo di maggior concorso al mantenimento della prole, 200,00 euro (100,00 CP_1 euro a figlio) mensili, oltre il 100% spese straordinarie scolastiche, sanitarie, viaggi studio (nel limite di 1.000,00 euro all'anno per figlio), sport, e ciò fino alla concorrenza massima di €
6.000,00 annui (somma complessiva per entrambi i figli); superata tale somma, le spese straordinarie andranno divise tra i genitori nella misura del 60% a carico del papà e del restante
40% a carico della madre.
In subordine, qualora il Giudice non ritenesse accoglibile tale soluzione, prevedere che il sig. Pt_1 debba corrispondere, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole, € 400,00 mensili (€ 200,00 a figlio), oltre al 60% delle spese di carattere straordinario;
Con espressa previsione che le statuizioni di ordine economico abbiano efficacia a decorrere dalla pronuncia della Sentenza.
Oltre ad onorari e spese di giudizio.”
pagina 2 di 10 Per la convenuta:
“contrariis reiectis,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Saluzzo in data
18.09.2011 (anno 2011, Parte II Serie A n. 38). in via di principalità
- statuire che i figli minori , nato a [...] in data [...] e , nato a Persona_3 Persona_4
Cuneo in data 21.01.2019, restino affidati a entrambi i genitori con stabile dimora e residenza presso la madre ed esercizio della facoltà genitoriale sui minori anche Controparte_1 separatamente per quanto concerne le decisioni di ordinaria amministrazione;
- prevedere che il padre possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alterni (dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì al rientro ad asilo/scuola) oltre ogni settimana dal mercoledì alle 18.30 sino al rientro del venerdì a scuola/asilo;
- prevedere che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano alternativamente con i genitori tre giorni a cavallo della festività del Natale (24, 25 e 26 Dicembre) ovvero tre giorni a cavallo della festività di Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), con l'intesa che in ogni caso nel giorno di Natale i figli staranno con un genitore fino alle 12.00 e con l'altro dalle 12.00 alle 19.00;
- prevedere altresì che durante le vacanze pasquali i minori trascorrano alternativamente due giorni con ciascun genitore comprendenti alternativamente Pasqua e Pasquetta e che entro il 15 del mese di giugno ciascun genitore comunichi all'altro quale sarà il periodo di almeno una settimana, anche continuativa, che i minori trascorreranno con lui.
In via subordinata, solo nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via di principalità, in caso di conferma della collocazione prevalente presso il padre , prevedere che la Parte_1 madre possa vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alterni (dal venerdì all'uscita da asilo/scuola sino al lunedì al rientro ad asilo/scuola) oltre ogni settimana nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì sino alle 18.30,
- prevedere che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano alternativamente con i genitori tre giorni a cavallo della festività del Natale (24, 25 e 26 Dicembre) ovvero tre giorni a cavallo della festività di Capodanno (30, 31 dicembre e 1 gennaio), con l'intesa che in ogni caso nel giorno di Natale i figli staranno con un genitore fino alle 12.00 e con l'altro dalle 12.00 alle 19.00;
- prevedere altresì che durante le vacanze pasquali i minori trascorrano alternativamente due giorni con ciascun genitore comprendenti alternativamente Pasqua e Pasquetta e che entro il 15
pagina 3 di 10 del mese di giugno ciascun genitore comunichi all'altro quale sarà il periodo di almeno una settimana, anche continuativa, che i minori trascorreranno con lui.
In ogni caso
- confermare il diritto della signora di iscrivere, anche senza il consenso del Controparte_1 padre, i figli minori alla scuola primaria e/o secondaria di Saluzzo;
- statuire che il padre versi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, per Parte_1 il mantenimento dei minori a titolo perequativo alla signora assegno mensile Controparte_1 dell'importo di € 750,00 a minore, o veriore somma come determinanda, da versarsi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
- prevedere che le spese straordinarie per i figli minori, come individuate e precisate dal protocollo del Tribunale di Torino, siano ripartite nella misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre;
- dichiarare che i coniugi godono entrambi di capacità reddituali e patrimoniali per cui rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e che nulla hanno più da volere o pretendere in relazione al matrimonio;
- ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere alle necessarie annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Col favore di diritti, spese e onorari”.
Per il Pubblico Ministero:
“Si accolga il ricorso”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno contratto matrimonio concordatario in Saluzzo il Parte_1 Controparte_1
18.9.2011. Dall'unione sono nati i figli , il 25.3.2013, e , il 21.1.2019. I coniugi si sono Per_1 Per_2 separati con accordo di negoziazione assistita che prevede l'affidamento condiviso con collocazione e residenza anagrafica presso il padre, a cui è stata assegnata la casa coniugale, tempi paritetici di permanenza presso ciascun genitore da stabilirsi in base ai rispettivi turni di lavoro e mantenimento diretto con riparto al 50% delle spese straordinarie, fatta eccezione per le spese sportive, integralmente a carico del padre.
Con ricorso del 10.2.2023, il ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio, dando atto della mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale a far data dalla separazione. Il ricorrente ha altresì richiesto la modifica dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, proponendo un calendario articolato su due settimane, e si è reso pagina 4 di 10 disponibile, data la sperequazione reddituale, a versare un contributo al mantenimento dei minori di 400,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie.
La convenuta si è costituita, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo, in via principale, la collocazione prevalente dei figli presso di sé, o, in subordine, un ampio regime di visita, e, in ogni caso, un contributo al mantenimento dei figli di
1.500,00 euro, oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21.4.2023, è stata disposta la riunione del presente procedimento con il procedimento R.G. 422/2023, avente il medesimo oggetto e promosso dalla . In via CP_1 provvisoria, sono state confermate integralmente le condizioni di separazione. La controversia è proseguita innanzi al Giudice Istruttore che ha concesso alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. Dato il permanere di un'elevata conflittualità tra le parti, è stato disposto l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali. Con ordinanza del 13.6.2024, il Giudice
Istruttore ha dato attuazione al calendario di visita proposta dalla CTU, ha disposto la presa in carico dei minori da parte del servizio NPI e ha risolto a favore della madre il contrasto tra i genitori sull'iscrizione scolastica del figlio . La controversia è stata rimessa al Collegio per Per_1 la decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.10.2025, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base della CTU e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere e richiamare l'ordinanza del
22.11.2023 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti gli ulteriori mezzi istruttori dedotti.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Risulta infatti integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 l. 898/1970, essendosi i coniugi separati con negoziazione assistita del 14.3.2022 ed essendo trascorsi più di sei mesi dalla separazione.
Dagli atti difensivi delle parti emerge che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, vivendo ormai gli stessi separati da diverso tempo e non avendo più ripreso la convivenza.
4. La condivisione dell'affidamento dei minori non è mai stata in discussione tra le parti e può essere confermata anche sulla base di quanto emerso dalla CTU. La consulente ha infatti riscontrato delle criticità in entrambi i genitori, ma non tali da incidere in modo rilevante sulle capacità genitoriali. In particolare, la CTU rileva che entrambi i genitori hanno faticato a mettere al centro i loro figli, in quanto troppo ripiegati sui loro bisogni personali e molto concentrati sugli pagina 5 di 10 aspetti concreti, organizzativi e di comodità, e che ciò non ha consentito un autentico svincolo dalle famiglie di origine, in particolare per la madre, che ha coinvolto molto la nonna nella gestione dei minori. Sussiste inoltre una mancanza di confronto e di comunicazione tra genitori che fa sì che non si sia creata e condivisa una linea educativa.
Con riferimento specifico alla madre, viene osservato che la stessa si è dedicata molto ai figli e appare capace di sintonizzarsi con loro e di farli stare bene, ma ha creato con un legame Per_1 simbiotico, caratterizzato da idealizzazione e compiacenza, e tende a proporre modalità regressivanti e iperprotettive. Il padre ha invece investito maggiormente sul lavoro e non ha saputo mantenere un rapporto di risonanza affettiva e di condivisione nei confronti di , Per_1 con la conseguenza che il rapporto con quest'ultimo è caratterizzato da una grave oppositività.
Entrambi i genitori vengono però descritti come abbastanza adeguati per quanto concerne le capacità genitoriali e molto legati ai figli, anche se, secondo la consulente, dovranno lavorare sulle proprie fragilità.
Per quanto concerne l'aspetto psicologico dei minori, è emerso che ha una buona relazione Per_1 con la madre, mentre ha una relazione di tipo oppositivo con il padre, tende a dare voce alla sua rabbia utilizzando il pensiero della madre, è in competizione con il fratello minore, spesso non è di buon umore e ha timore dei cambiamenti. Va quindi mantenuta la presa in carico dello stesso da parte del servizio NPI, al fine di scongiurare i rischi per lo sviluppo psicoevolutivo paventati dalla CTU. invece ha una buona relazione con entrambi i genitori e presenta unicamente Per_2 un'immaturità dal punto di vista del linguaggio. La presa in carico da parte della NPI potrà pertanto per lui essere limitata all'ambito logopedico.
5. La residenza anagrafica dei minori va mantenuta presso il padre nella casa coniugale, che costituisce l'habitat nella quale sono cresciuti, con conseguente assegnazione dell'abitazione al
. Non sussiste alcuna ragione di evidente utilità per mutare la collocazione dei minori, Pt_1 considerato altresì che la madre non pare avere una stabilità abitativa. La , all'insorgere CP_1 della crisi coniugale, si è infatti inizialmente trasferita a Savigliano, avvalendosi, nella gestione dei figli, della madre residente a [...], attualmente vive a Verzuolo e ha manifestato al CTU
l'intenzione di andare a vivere in futuro a Saluzzo (contrariamente a quanto dichiarato dal suo nuovo compagno che ha fatto invece riferimento a un appartamento in ristrutturazione a Busca).
Non si ritiene di impedimento alla collocazione, a fini meramente anagrafici, presso il padre nemmeno la difficoltà di rapporto di quest'ultimo con , che non è dovuta a condotte Per_1 pregiudizievoli del , ma a un disagio del minore nell'accettare la separazione. Il fatto che la Pt_1
pagina 6 di 10 stessa madre proponga ampi tempi di permanenza dei minori presso il padre esclude in radice il dubbio che quest'ultimo possa essere un genitore inadeguato.
La residenza dei minori presso il padre a Manta comporta che dovrà essere iscritto alla Per_2 scuola primaria, che inizierà nel prossimo anno scolastico, in tale città. Come rilevato dalla CTU, è infatti importante che i minori si inseriscano nel proprio contesto abitativo, frequentando sia in ambito scolastico che extrascolastico i loro coetanei. L'iscrizione a scuola a Saluzzo comporterebbe inoltre un maggiore coinvolgimento della nonna materna, il cui impegno nella gestione dei nipoti va sicuramente apprezzato, ma che a volte tende a sostituirsi alla figura della madre. La diversa decisione del Giudice Istruttore di autorizzare l'iscrizione di alla scuola Per_1 media di Saluzzo era stata motivata con la necessità di evitare che il minore avesse una reazione negativa nei confronti del padre, rischio che non sussiste per che ha un buon rapporto con Per_2 il genitore. Prive di rilevanza in quanto del tutto generiche sono poi le doglianze della convenuta circa i problemi pratici che comporterebbe l'iscrizione a Manta, non essendo indicati specificamente gli ostacoli che impedirebbero l'accompagnamento e il prelevamento dei figli, salvo un vago riferimento agli orari di entrata e di uscita.
6. Quanto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, può essere recepito il calendario proposto dalla CTU, già di fatto praticato a seguito dell'ordinanza del Giudice
Istruttore del 13.6.2024. Il ricorrente ha infatti pienamente aderito a tale regime, mentre la convenuta, pur insistendo nelle proprie conclusioni originarie che prevedevano un sistema a giorni fissi in luogo di quello articolato su due settimane indicato dalla CTU, chiede nelle memorie conclusive che siano recepite le indicazioni della consulente. I minori trascorreranno pertanto il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre e il venerdì, il sabato e la domenica con la madre, per poi invertire i giorni nella settimana successiva. Durante l'estate, la rotazione avverrà invece sulla base di settimane alterne, dal venerdì alle 18.00 al venerdì successivo sempre alle 18.00, con il martedì sera insieme all'altro genitore. Al calendario ordinario vanno aggiunti metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e della Pasquetta e due settimane consecutive in estate, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Si ritiene invece di non poter stabilire sin d'ora, come indicato dalla CTU, che a partire dal settimo compleanno di , si passi a un sistema a settimane sempre uguali con due giorni presso un Per_2 genitore, due presso l'altro e cinque giorni consecutivi con lo stesso genitore. Le decisioni pagina 7 di 10 nell'interesse dei minori vanno infatti adottate rebus sic stantibus e presuppongono un accertamento della condizione e dei bisogni attuali degli stessi.
7. Venendo agli aspetti economici, va preliminarmente rilevato che entrambe le parti ritengono, pur a fronte dell'equivalenza dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, che debba essere stabilito il versamento di un assegno a carico del ricorrente. Si tratta di richiesta condivisibile, in quanto l'affidamento “paritetico” non implica di per sé il mantenimento diretto, che, nei casi, come quello di specie, di sperequazione reddituale fra i genitori, rischierebbe di pregiudicare i minori nei giorni in cui sono collocati presso il coniuge “debole”.
Va sul punto osservato che il ricorrente lavora come medico anestesista e ha dichiarato nel 2022
(dichiarazione più recente in atti) un reddito complessivo ai 114.000,00 euro con guadagni netti emergenti dalle buste paga di 6/7.000,00 euro mensili, mentre non risulta provato che le lamentate problematiche di salute relative a un'ernia discale abbiano inciso sulla sua capacità lavorativa. È inoltre gravato da una rata di mutuo per la casa coniugale di 700,00 euro mensili, mentre risulta irrilevante ai fini della decisione sul contributo al mantenimento dei figli la somma di 46.500,00 euro versata all'ex moglie sulla base degli accordi di separazione, trattandosi di restituzione di spese dalla stessa sostenute per la casa coniugale. La convenuta lavora invece come infermiera con redditi lordi pari a circa 26.800,00 euro e vive attualmente in un'abitazione di proprietà della famiglia, mentre al momento della separazione era in locazione. Tenuto conto del fatto che la retribuzione della , pur se sensibilmente inferiore a quella del , è CP_1 Pt_1 comunque più che dignitosa, della circostanza che solo il ricorrente sostiene oneri abitativi, dell'età dei minori, della mancanza di allegazioni specifiche sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e del fatto che in sede di separazione, pur a fronte di tempi di permanenza paritetici, non fosse stato previsto alcun assegno, si ritiene congruo un contributo di 800,00 euro mensili (400,00 euro a figlio). Le spese straordinarie, data la sperequazione reddituale, possono invece essere ripartite, come proposto dalla convenuta, al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre. La proposta paterna di accollarsi tutte tali spese a fronte di un contenimento del contributo ordinario a 200,00 euro mensili non appare praticabile, dovendosi applicare il principio della partecipazione dei genitori al mantenimento in proporzione ai propri redditi anche alle spese straordinarie. La decorrenza del contributo, sulla quale vi è controversia tra le parti, va stabilita nel mese di giugno 2024, quando ha iniziato a trovare applicazione a seguito di provvedimento giudiziale l'attuale regime di collocazione dei minori.
pagina 8 di 10 8. La domanda del ricorrente di comminare alla convenuta le sanzioni di cui all'art. 473 bis.39
c.p.c., da riqualificarsi ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. trattandosi di procedura antecedente alla riforma Cartabia, va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta per la prima volta nella comparsa conclusionale.
9. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che le condizioni di affidamento, collocazione e tempi di permanenza presso ciascun genitore sono state decise in conformità alla CTU e della soccombenza reciproca sulle domande di natura economica.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, essendo stata la consulenza esperita nell'esclusivo interesse del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a [...] il Parte_1
10.12.1980, e , nata a [...] il [...], matrimonio celebrato a Saluzzo il Controparte_1
18.9.2011 e trascritto nel registro degli atti di stato civile di quel Comune al n. 38 parte 2 serie A anno 2011,
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Saluzzo di annotare la presente sentenza a margine del suddetto atto di matrimonio,
AFFIDA i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione,
ASSEGNA a la casa coniugale, con i suoi mobili ed arredi, Parte_1
DISPONE la prosecuzione della presa in carico da parte del servizio NPI del minore e, Per_1 limitatamente a una valutazione di carattere logopedico, del minore , Per_2
AUTORIZZA l'iscrizione del minore alla scuola primaria di Manta, anche in assenza del Per_2 consenso materno,
DISPONE che, nel periodo scolastico, i minori trascorrano il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì con il padre e il venerdì, il sabato e la domenica con la madre con inversione dei giorni nella settimana successiva,
DISPONE che, nel periodo estivo, i minori trascorrano con i genitori settimane alterne dal venerdì alle 18.00 al successivo venerdì alle 18.00, con il pernottamento del martedì presso l'altro pagina 9 di 10 genitore,
DISPONE che, in aggiunta a quanto sopra, i minori trascorrano con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, con alternanza del Natale e del Capodanno, metà delle vacanze pasquali, con alternanza della Pasqua e della Pasquetta e due settimane consecutive in estate, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno,
DISPONE che versi, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dal giugno Parte_1
2024, a , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di Controparte_1 euro 800,00 (400,00 a figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat,
DISPONE che le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate siano a carico del padre nella misura del 70% e a carico della madre nella misura del 30%,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio,
PONE le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno, fatto salvo il vincolo di solidarietà esterna.
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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