CA
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1394/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
NI Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1394/2020 promossa da:
(cf: e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
MA A C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) e (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio DEl'Avv. RICCARDO BARBERA;
C.F._3
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
31/07/2020 nel procedimento n. 5709/2018 rg.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
I comparenti si riportano interamente a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nell'atto di citazione notificato a controparte e insistono preliminarmente nella richiesta di ammissione di CTU finalizzata alla verifica DElo stato dei luoghi così come parimenti formulata nelle precedenti note scritte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
pagina 1 di 25 DEla richiesta di CTU l'Avv. Carnesecchi, per conto DEla società Parte_1
e DE Sig. rassegna le seguenti
[...] Parte_1
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa e depositata dal Tribunale di Lucca in data 31.07.2020 a conclusione DE procedimento R.G. 5709/2018 Rep. 1515/2020, promosso dai Sigg.ri e nei confronti DEla società CP_1 Controparte_2
e DE Sig. e conseguentemente rigettare Parte_1 Parte_1
e respingere ogni domanda formulata dai Sig.ri e con ricorso CP_1 Controparte_2 ex art. 702 bis cpc per le causali e i motivi espost a ti in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari DE doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi di cui in narrativa DEl'atto di costituzione e risposta, rigettare ogni domanda formulata da Parte_1
e da con il proprio atto di
[...] Parte_1 integralmente l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa dal Tribunale di Lucca in data 31.07.2020 nel procedimento n. 5709/2018 R.G..
Con vittoria di spese e competenze di lite, compreso rimborso spese forfettario nella misura DE 15%, IVA e Cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 31/07/2020, ha così deciso:
1) Dichiara l'esistenza DEla servitù di passaggio volontaria costituita con atto pubblico
Notaio di Lucca DE 15.10.1923, in favore DE fondo dominante ora di Persona_1 proprietà dei ricorrenti ( ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) e a carico dei fondi serventi ora di proprietà DEla resistente C.F._3
(c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
2) Ordina ai resistenti e quale Parte_1 Parte_1 socio accomandatario di detta società (c.f. , la riduzione in pristino C.F._1 DElo stato dei luoghi oggetto DEla servitù di passaggio sub 1), mediante la rimozione DEle opere che impediscono l'esercizio DEla servitù;
3) Rigetta la domanda di risarcimento DE danno avanzata dai ricorrenti;
4) Fissa ai sensi DEl'art. 614-bis cpc la somma di euro 100,00 al giorno dovuta dai resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione DEl'ordine di riduzione in pristino sub 2),
pagina 2 di 25 dopo che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione DEla presente ordinanza;
5) Condanna i resistenti al rimborso in favore dei ricorrenti DEle spese DE procedimento, che liquida in euro 296,53 per spese e in euro 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% DE compenso totale, iva e cpa nella misura di legge;
6) Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege”
1.1 e con ricorso depositato il 5.12.2018, Controparte_1 Controparte_2 avevano dedotto che la società e il socio Parte_1 accomandatario a far data dal marzo 2016, avevano impedito l'esercizio di una Parte_1 servitù di passo DEla quale godevano sul fondo avversario (su p.lle 251 e 766) per raggiungere, dopo avere attraversato il NT DE Mulino, il terreno identificato al catasto di Capannori al foglio 70 p.lla 264 (che essi coltivavano, essendo titolari di azienda agricola), in forza di contratto DE 18.10.1923 (rogito Notaio di Lucca, trascritto l'8.11.1923, ove Persona_1 la p.lla 264 era ancora identificata come n. 888).
I avevano illustrato e documentato le successive alienazioni in forza DEle CP_2 quali all'attualità il fondo dominante era di loro proprietà, mentre quello servente dei convenuti: deduzioni che possono qui essere trascurate, non essendovi controversia sul punto.
I ricorrenti, richiamata anche una lettera DE 24.9.1984, nella quale la servitù era stata ribadita dagli allora proprietari DE fondo servente, avevano denunciato che la controparte aveva apposto, da un lato DE tracciato che correva sul loro fondo servente, una sbarra in metallo;
e, dall'altro, un cancello in acciaio (preceduto da blocchi di cemento, poi sostituiti dal cancello).
Avevano pertanto chiesto l'intervento DE giudice a tutela DEla servitù, con ordine di ripristinazione sorretto da astreinte; e avevano svolto domanda risarcitoria.
1.2 (anche solo e si Parte_1 Parte_1 Parte_1 erano costituiti per resistere, sostenendo che negli anni '80 i luoghi erano stati radicalmente trasformati, in particolare a seguito DEla costruzione, previ espropri, DEla pubblica VI
NI OS «[…] che taglia in due la zona e collega la VI Romana nei pressi di Porcari alla VI Pesciatina nella frazione di Lunata, effettuando nel contempo uno spostamento e deviazione DEl'alveo DE torrente Casale, con conseguente costruzione di nuovi ponti sopra il torrente. […]» (ivi, pag. 4).
pagina 3 di 25 Tale modifica aveva avuto riflessi decisivi sulla servitù costituita nel 1923, dal momento che i erano costretti ormai a passare su VI NI OS, che prima non c'era. CP_2
Il tracciato precedente, che passava dal NT DE LI (menzionato nel rogito DE
1923) non esisteva più da 35 anni.
La servitù dunque era estinta, vuoi per sopravvenuta mancanza d'utilità, vuoi per impossibilità DE suo uso, vuoi per prescrizione nel termine ventennale.
1.3 Il Tribunale, istruita la causa coi documenti offerti dalle parti e non ammessa c.t.u. chiesta dai convenuti, ha fondato la sua decisione sull'assunto che la servitù constava dal contratto DE 1923; ed era stata ribadita dalla lettera DE 24.9.1984; mentre la sua successiva estinzione, che i convenuti avrebbero dovuto provare, non era assodata, poiché la radicale trasformazione dei luoghi non era desumibile dagli atti.
Pertanto, gli ostacoli al transito posti in essere nel marzo 2016 erano comportamenti indebiti dei convenuti.
La domanda risarcitoria, al contrario, doveva essere respinta, per carenza di prova DE danno.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e (di seguito anche appellanti), hanno convenuto in
[...] Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1 CP_2 di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza.
[...]
Dopo avere contestato il grave travisamento dei fatti nel quale sarebbe incorso il
Tribunale, per avere equivocato quale fosse la situazione di fatto DE 1923 e quale quella attuale, hanno svolto i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INCONGRUITÀ DELL'ORDINANZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICANTE ACCOGLIE LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E
LE CORRELATE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE ALLA STREGUA DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA”.
Gli appellanti, sotto questo titolo, si dolgono che il primo giudice non abbia correttamente interpretato la clausola DE rogito DE 1923 che riguarda il tema DEla servitù.
Essa viene quindi trascritta nella sua interezza: “… è patto che il compratore avrà il
pagina 4 di 25 diritto di passo tanto a pedone che col carro, sul ponte DE mulino per andare ai beni acquistati col presente atto, e non oltre e perciò qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.”.
Pertanto:
(-) «[…] detta servitù consentiva esclusivamente un passaggio sul ponte DE mulino al fine di permettere all'acquirente (avo dei di raggiungere il terreno comprato, CP_2 tenuto conto che in difetto avrebbe avuto un percorso molto più gravoso per giungerci […]»
(appello, pag. 13);
(-) a seguito DE radicale mutamento dei luoghi avutosi nel secolo successivo e, in particolare, con la nuova viabilità pubblica degli anni '80 la servitù si è estinta, essendovi stata:
(=) espropriazione dei terreni e DEle servitù costituite;
(=) il cambiamento DEl'alveo DE torrente (sul quale c'era l'antico ponte);
(=) la creazione di nuove strade, «[…] tra cui la Strada Provinciale e la strada privata successivamente costruita dai dante causa DE per accedere a detta Strada Pt_1
Provinciale. Dal 1980 difatti non sussiste più il percorso che attraversando il ponte DE mulino consenta di arrivare ai terreni DE […]» (ivi, enfasi CP_2 DEla parte).
L'errore compiuto a monte dal Tribunale, dunque, sarebbe quello di avere ricostruito lo stato dei luoghi affidandosi solo ai documenti DEla parte ricorrente (peraltro sempre tempestivamente contestati), senza prendere in esame quelli prodotti dai convenuti (e senza, quanto meno, svolgere una c.t.u.), che avrebbero potuto dare atto sia DEla situazione DE 1923 sia di quella attuale e, dunque, dei decisivi mutamenti DElo stato dei luoghi.
Il richiamo alla scrittura privata DE 1984 era DE tutto incongruo, perché, come già contestato in prime cure, senza che il primo giudice ne tenesse conto, «[…] detto documento non ha alcuna valenza probatoria, non risulta autenticato, né trascritto e benché meno vi è data certa e concerne accordi tra terzi oltretutto mai resi noti agli appellanti […]» (ivi, pag.
15, sottolineatura DEla parte).
Nella sostanza, l'ordinanza impugnata, ad avviso degli appellanti, darebbe vita a una nuova servitù, a distanza di oltre 40 anni dal mutamento dei luoghi (degli anni '80) e di 100 pagina 5 di 25 anni dal rogito DE 1923, con grave pregiudizio DEla proprietà asseritamente servente, che si troverebbe gravata «[…] di un diritto reale non noto all'epoca DEl'acquisto DEle quote considerato che non vi era alcuna menzione nell'atto di acquisto di quote
(doc. 4 di controparte) ad ulteriore conferma DE fatto che si trattava di un diritto estinto e in ogni caso prescritto ex art. 1073 c.c. […]» (ivi, pag. 16, enfasi DEla parte).
Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto che, a termini di clausola, l'acquisto di nuovi terreni avrebbe determinato dalla sola necessità di raggiungere la p.lla 888 (0ggi 264).
2.2 “2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1073 E 1074 C.C. DA PARTE DEL GIUDICE DEL
PRIMO GRADO”
In secondo luogo, gli appellanti contestano l'ordinanza laddove ha negato che la servitù si fosse estinta per prescrizione ventennale.
Infatti, oltre a quanto già dedotto col primo motivo, si doveva considerare che il ponte era inagibile da oltre venti anni, come da documentazione fotografica depositata quale doc. 4, non contestata e, ciò nonostante, non esaminata dal Tribunale.
Il ponte era modificato da circa 40 anni e non poteva essere utilizzato.
2.3 “3) ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INCONGRUITÀ DELL'ORDINANZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICANTE ORDINA (i) LA RIDUZIONE IN PRISTINO, (ii)
FISSA AI SENSI DELL'ART. 614 BIS CPC UNA SANZIONE PER OGNI GIORNO DI
RITARDO NELL'ESECUZIONE DI DETTO ORDINE e (iii) CONDANNA ALLE SPESE
LEGALI.”
Gli appellanti, quale conseguenza DEl'accoglimento dei precedenti motivi, chiedono la evoca DEla condanna ripristinatoria, DEla previsione di astreinte e DEla condanna alle spese.
Aggiungono che, comunque, i blocchi di cemento sono stati rimossi da tempo e che, in concreto, nulla ostacola il passo.
In subordine, chiedono che il giudice si limiti a ordinare la consegna DEle chiavi DE cancello o lasciandoli aperti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma DEla sentenza gravata in accoglimento DEle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa pagina 6 di 25 ammissione di c.t.u., e con condanna DEla controparte alla rifusione DEle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 CP_2 nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante nei confronti DEla ordinanza impugnata, DEla quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria DEle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza DE 7.12.2022 la Corte ha disposto mediazione DEegata, svoltasi senza esito positivo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni DEle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conferma DEla ordinanza impugnata;
la cui motivazione deve considerarsi integrata ed emendata nei termini che seguono.
5. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
5.1 La situazione dei luoghi nei vari momenti storici importanti a fini di causa, ossia all'epoca DE rogito DE 1923, all'epoca DEla realizzazione di VI NI OS negli anni '80 e all'attualità, è perfettamente ricostruibile in base ai documenti prodotti da entrambe le parti.
Gli appellanti volutamente travisano il ragionamento DE Tribunale, il quale, laddove ha scritto che non erano dimostrate radicali trasformazioni dei luoghi, non ha voluto intendere, al di là DE tenore letterale DEla motivazione e come si apprezza dall'apparato giustificativo nel suo complesso, che tutto è restato immutato, ma solo che nessuna modifica rilevante ai fini DEla decisione risultava essersi prodotta, il che è vero.
La trasformazione, ovviamente, c'è stata ed è acquisita al processo;
ma essa si è risolta esclusivamente nella costruzione DEla pubblica VI NI OS (arteria di non modeste dimensioni), la quale, a sua volta, non ha determinato l'estinzione DEla servitù. pagina 7 di 25
5.1.a Si riportano di seguito due documenti rappresentativi dei luoghi, tratti dalla produzione appellante.
5.1.a.i Il primo è una planimetria sovrapposta dei luoghi realizzata dal perito di parte convenuta Geom. e allegata alla sua relazione di parte depositata il 13.3.2019 Persona_2
(rispettivamente docc. 7 e 6 . Parte_1
La difesa all'udienza DE 29.3.2019, ha contestato la rilevanza e la superfluità CP_2 DEla planimetria, ma per implicito ne ha riconosciuto la corrispondenza agli atti (dal verbale:
«[…] il doc. 7 [n.d.r.: le planimetrie] piante catastali già presenti in atti. […]»), sicché si tratta di documenti probanti per entrambe le parti;
in ogni caso non disconoscibili dagli appellanti, che l'hanno prodotti.
L'inserto telematico acquisito quale doc. 7 contiene:
(-) una prima planimetria tratta dal sistema Catasti Storici Regionali (in sigla,
, che riporta il catasto post-unitario di Lucca a fine '800; Per_3
(-) la mappa catastale d'impianto (fine anni '50) DE Comune di Capannori DE foglio 70, particella 264 (ex 888);
(-) la mappa DE catasto attuale;
(-) infine, una sovrapposizione DEle altre, che di seguito si riporta per estratto (escluse porzioni qui irrilevanti).
Il NT DE LI, al quale fa riferimento il rogito DE 1923, si trova rappresentato all'angolo in basso a sinistra: esso attraversa il torrente (in blu;
denominato Rio Canale nella mappa di fine '800) nel punto in cui questo compie un angolo di novanta gradi.
Attraversato il ponte, ci si trova nella proprietà
pagina 8 di 25 servente di ossia sulla odierna p.lla 251. Parte_1
Nel 1923, il tracciato saliva, transitando sulla particella 766 (sempre degli appellanti), sino alla odierna p.lla 565; indi, con curva ad angolo retto, si giungeva alla p.lla 888, oggi 264
(tratteggiata in verde).
La costruzione DEla strada provinciale (disegnata in nero sulla pianta sovrapposta) ha chiaramente interrotto il tracciato complessivo (i.e., quello necessario per raggiungere il fondo dominante), nel senso che essa lo taglia in due.
Nondimeno, la strada provinciale non occupa né la particella 251, né la particella 766, limitandosi a toccare quest'ultima in uno dei suoi vertici;
essa, cioè, non incide su quella parte di percorso che, per arrivare alla p.lla 264, deve essere fatto sul fondo servente (p.lle 251 e
766), ossia, in sostanza, sul tracciato DEla servitù; ma solo sull'ulteriore tratto che, dopo il fondo servente, porta a quello dominante e sul quale nessun dubbio è mai stato sollevato che i così come i loro danti causa DE 1923, abbiano diritto di passare. CP_2
E, per di più, l'interruzione determinata dalla via pubblica non rende in alcun modo impossibile il transito originario, essendo sufficiente attraversare la via pubblica e riconnettersi in seguito al vecchio percorso.
5.1.a.ii Il secondo è la “Mappa dei luoghi oggi” allegata alla comparsa di costituzione
[...]
n prime cure (doc. 2B). Parte_2
L'orientamento è il medesimo, sicché il ponte è all'angolo in basso a sinistra, visibile in parte.
La linea blu indica l'originario tracciato sino alla nuova via pubblica
(ossia il tracciato DEla servitù in senso stretto, che è il segmento compreso fra il “cancello” e la
“sbarra”); indi, il tratto breve che di
VI NI OS si deve percorrere per riprendere il tracciato originario,
pagina 9 di 25 non più (allora come oggi) su proprietà appellante;
infine, la sua prosecuzione sino alla particella n. 264 (ex 888).
Le linee verdi e rosa indicano invece percorsi alternativi che, senza necessità di attraversare la proprietà servente, si possono fare per arrivare alla stessa destinazione.
5.1.b La situazione dei luoghi nel tempo, dunque, è quella appena rappresentata.
Tutti gli altri documenti catastali e planimetrici depositati da entrambe le parti sono coerenti nel confermare quanto si è appena descritto;
ci si è limitati qui a intercalare le due immagini che, per provenienza (di parte appellante) e per pregnanza, sono le migliori per una comprensione dei luoghi;
fermo restando che tutti gli altri documenti possono essere consultati traendone conferma e mai smentita.
È pertanto DE tutto superflua la richiesta di una c.t.u.: essa potrebbe solo limitarsi a confermare ciò che è già chiaro;
oppure a indagare inammissibilmente alla ricerca di altri elementi di prova che era onere DEle parti fornire e che non sono neppure noti nella loro esistenza.
5.2 Deve poi farsi, in diritto, una premessa che in realtà è generale, ossia che, essendo la servitù stata costituita con un contratto stipulato nel 1923, essa soggiace alla disciplina DE codice civile DE 1865; e non, come ritenuto per implicito dalle parti e dal Tribunale, a quello DE 1942.
Nondimeno, la circostanza è qui puramente nominale, nel senso che non ha alcun riflesso concreto sulla fattispecie, dal momento che gli istituti che vengono in rilievo avevano, almeno per quanto rilevi ai fini DEla decisione, nel pregresso codice la stessa disciplina DEl'attuale, come non si mancherà di segnalare nel prosieguo, ove occorra.
Sicché, trattandosi di questione di puro diritto, per di più priva di interferenze sul dibattito processuale, si reputa non esservi necessità di interpellare le parti ex art. 101 c.p.c.-
5.3 Il ragionamento che svolge l'appellante pare presupporre che la servitù di passo stabilita nel 1923 fosse una servitù coattiva (che può ben essere costituita per contratto: Cass. sez. 2^ civ. 28.2.2013 n. 5053 rv 625168; Cass. sez. 2^ civ. 23.9.2015 n. 18770; analogamente deve reputarsi con riferimento al codice civile DE 1865: art. 593, il quale non escludeva che il diritto al passo da parte DEl'intercluso, ancorché stabilito dalla legge, fosse costituito con contratto).
pagina 10 di 25 Quantunque la parte non sia in grado di qualificare giuridicamente la ragione DEla pretesa estinzione DEla servitù (che viene rapportata genericamente a un dato di fatto, ossia alla modifica dei luoghi;
senza però individuarne il fondamento giuridico), è questa la linea difensiva che pare essere percorsa, perché, da un lato, si rimarca più volte che l'unica ragione DEla costituzione DEla servitù (nel rogito DE 1923) fu quella di dare un accesso altrimenti inesistente o troppo difficile;
dall'altra, si pone l'accento sull'attuale esistenza di altre vie alternative (quelle in verde e in rosa nel documento di cui al precedente § 5.1.a.ii).
Affermare, cioè, che la servitù servì per porre rimedio a una interclusione e che si sarebbe estinta per la cessazione di tale situazione, equivale a dedurre, in sostanza, la causa estintiva DEl'art. 1055 c.c. (art. 596 codice civile DE 1865).
Questa tesi è da rifiutare.
5.2.a Innanzitutto, gli appellanti leggono male la clausola DE contratto:
“… è patto che il compratore avrà il diritto di passo tanto a pedone che col carro, sul ponte DE mulino per andare ai beni acquistati col presente atto, e non oltre e perciò qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.”
Questa formula non attesta affatto il presupposto indefettibile per una servitù coattiva, ossia lo stato di interclusione, assoluta o parziale.
La pattuizione secondo la quale qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti è malamente fraintesa: essa sta semplicemente a rimarcare che la servitù è concessa per raggiungere la sola p.lla 888 (oggi 264), così che, se il fondo DEla proprietà dominante fosse stato ampliato, le eventuali addizioni – e solo esse - non avrebbero avuto diritto a quella servitù. Gli appellanti, sul punto, omettono di considerare che il divieto futuro di usare il passo è strettamente collegato alle eventuali nuove acquisizioni: dovrà accedervi sta a significare dovrà accedere ai nuovi terreni.
5.2.b Per il resto, non è dimostrata, all'epoca DE rogito DE 1923, alcuna interclusione fisica DE terreno ricadente sulla p.lla 888 (odierna 264): la foto aerea DE 1954 (doc. 14 DEla produzione inserita nel fascicolo telematico dai ricorrenti il 26.2.2019 e fatta oggetto di richiesta di produzione alla udienza DE 127.2.2019), epoca posteriore al rogito, ma antecedente alla trasformazione degli anni '80, mostra che, oltrepassato il ponticello, si pagina 11 di 25 poteva, anziché entrare nella proprietà oggi di percorrere a destra una strada Parte_1 campestre sino a incontrarne una all'incirca perpendicolare, imboccarla a sinistra e, arrivati all'altezza DE fondo (p.lla 888), voltare nuovamente a sinistra e raggiungerlo.
Un percorso un po' più lungo, ma non tale da poter considerare intercluso quel terreno.
Il documento 14 (come gli altri da 11 a 16 inseriti nel fascicolo telematico di parte il
26.2.2019 e prodotti all'udienza DE 27.2.2019) furono contestati come inammissibili, per via DE rito sommario, dalla difesa convenuta all'udienza DE 27.2.2019; o comunque inidonei a smentire le proprie difese (semmai ad avvalorarle); ma rispetto alla foto aerea nessuna contestazione specifica ex art. 2712 c.c. fu formulata.
Il giudice, in esito alla udienza, autorizzò la produzione, concedendo termine ai convenuti sino al 13.3.2019 per replica. Nella conseguente memoria depositata il 13.3.2019, la fotografia n. 14 non fu contestata ex art. 2712 c.c.: essa è dunque pienamente utilizzabile.
E, comunque, spettava agli appellanti, per suffragare l'eccezione di estinzione ex art. 1055 c.c., dimostrare l'interclusione nel 1923, onere che, al di là di generici rinvii alle varie mappe prodotte (che qui sono state esaminate), è restato DE tutto inadempiuto.
5.2.c Può dunque escludersi senza tema di smentita che la servitù prevista nel rogito DE
1923 fosse una servitù coattiva, con la conseguenza che l'esistenza odierna di ulteriori strade non rileva ai fini DEl'art. 1055 c.c. (rectius, art. 596 codice civile DE 1865).
5.3 La tesi degli appellanti è, comunque, che la radicale trasformazione dei luoghi abbia determinato pur sempre l'estinzione DEla servitù, perché, a ben vedere, essa, dopo l'interruzione DE tracciato operata dalla strada provinciale, non vi sarebbe più; talché quella riconosciuta dal Tribunale, a ben vedere, sarebbe una nuova servitù.
Si dissente.
5.3.a Merita una immediata smentita l'assunto, anch'esso fuorviante, secondo il quale
«[…] (i) il diritto di passo concernerebbe (rectius: concerneva) il passaggio sul ponte c.d. “ponte DE mulino” ma non certamente l'attraversamento DEl'attuale proprietà DE […]» (appello, pag. 6; il tema è ribadito nella comparsa Pt_1 conclusionale, pag. 13).
Tale contestazione è contenuta nella parte di impugnazione prodromica allo svolgimento dei motivi e vuole fungere da architrave di ogni successiva deduzione.
pagina 12 di 25 Essa, tuttavia, è, come obiettato dalla difesa appellata, manifestamente infondata.
5.3.a.i Che il diritto di servitù DE 1923 concernesse solo il passaggio sul NT DE
LI è una contraddizione in termini, perché, in quel caso, nessuna servitù – in base al codice DEl'epoca, non meno DEl'attuale - sarebbe stata costituita sui fondi oggi DEl'appellante società.
Infatti, a tacere che il ponte, per quanto consti, non è nella proprietà DEla società privata, è ovvio che senza l'attraversamento DE fondo di la servitù non avrebbe Parte_1 tracciato e, dunque, non sarebbe esercitabile e, insomma, non esisterebbe neppure.
La verità è che il tracciato DEla servitù, che il titolo negoziale non specifica, è quello in blu che si vede nella figura al § 5.1.a.ii; essendo l'unico passaggio ipotizzabile sul fondo servente per dirigersi verso quello dominante.
5.3.a.ii La circostanza, molto enfatizzata dagli appellanti, che il tracciato DEla servitù, che è rappresentato nella mappa catastale d'impianto DE Comune di Capannori (anni '50), non si vede nella mappa DE catasto post-unitario (fine '800), entrambe nella produzione DEla parte convenuta in prime cure (doc. 7), non dimostra affatto che esso sia stato realizzato dopo il 1923.
Questa è la tesi DE perito di parte appellante Geom. che, nella sua Persona_2 relazione datata 1.3.2019 (doc. 6), trae dalla discrasia DEle mappe la conseguenza che a quell'epoca il passaggio al terreno DEla p.lla 888 avveniva «[…] mediante la strada poderale che inizia da “Corte Salani” e raggiunge il terreno suddetto […]» (ivi, pag. 2); sull'indimostrato e fideistico assioma che le mappe rappresentino sempre e comunque l'esatta realtà materiale in qualsiasi dettaglio.
Se così fosse, tuttavia, il rogito DE 1923, come già mostrato, non avrebbe senso, perché istituirebbe una servitù priva di tracciato: la strada poderale che inizia da Corte Salani, infatti, non ricade, per quanto le mappe attestano, sul fondo servente, ma è a esso esterna, né il perito di parte ha sostenuto il contrario.
Per di più, il rogito DE 1923, pur non contenendo una indicazione esaustiva DE tracciato, lo faceva partire dal NT DE LI, altrimenti non avendo senso la formula usata: «[…] diritto di passo, tanto a piede che col carro, dal NT DE LI per andare ai beni autorizzati […]»: il NT DE LI indica inequivocabilmente il vertice in basso a sinistra DE fondo servente (nell'orientamento DEla mappa intercalata al precedente § 5.1.a.i); mentre pagina 13 di 25 Corte Salani, dalla quale si diparte la poderale valorizzata dal Geom. si trova al vertice Per_2 in alto, ossia in tutt'altro luogo.
La discrasia fra mappe, dunque, non può in alcun modo essere spiegata come pretendono gli appellanti;
ma, assai più agevolmente, col fatto che la mappa post-unitaria di fine '800 aveva una definizione minore rispetto a quella d'impianto degli anni '50 e, dunque, mentre riportava una strada poderale, ometteva un percorso meramente interno a una proprietà privata, quale era ed è il tracciato DEla servitù de qua.
5.3.b Il punto dirimente per decidere DE primo motivo, dunque, si riduce a questo: se la strada pubblica realizzata negli anni '80 abbia, spezzando il tracciato, estinto la servitù.
La risposta è negativa.
5.3.b.i In primo luogo, a torto gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia valorizzato la scrittura privata DE 24.9.1984.
5.3.b.i.1 Essa è una lettera sottoscritta da e (danti Controparte_3 Persona_4 causa DEl'appellante società) e diretta a e (danti causa degli CP_4 CP_5 appellati) DE seguente tenore:
… dichiariamo espressamente:
a) Il segnale di “proprietà privata” è stato collocato a seguito di disposizione DEl'autorità provinciale;
b) Tale segnale non esclude il diritto di servitù di passo sul ponte DE mulino come costituita con l'atto DE Notaio 15 Ottobre 1923 n° 13662 che da parte dei Persona_1 sottoscritti viene espressamente riconosciuto.
5.3.b.i.2 Gli appellanti, nella prima difesa utile, ossia nella comparsa di costituzione di primo grado, così dedussero sul documento: «[…] giova altresì evidenziare l'irrilevanza DE documento n. 3 di controparte, afferente una presunta scrittura privata datata 24 settembre
1984, ciò in quanto detto documento si limita semplicemente a un presunto riconoscimento DE diritto di servitù di passo sul c.d. ponte DE mulino come costituito con l'atto Notaio DE 1923 ma nulla ha a che vedere con l'attraversamento (successivo a Persona_1 detto ponte) DEla proprietà dei resistenti e in particolar modo non è indice di alcun nuovo diritto di servitù sulla strada privata costituita dalla proprietà DE al fine di accedere Pt_1 sulla nuova Strada Provinciale VI NI OS. […]» (ivi, pag. 9, sottolineatura DEla parte). pagina 14 di 25 Questa contestazione è quasi pretestuosa e si fonda sull'equivoco, già stigmatizzato, che si vuol creare relativamente alla locuzione “servitù di passo sul ponte DE molino”. Si tratta, all'evidenza, di una formula toponomastica di comodo, che veniva usata dalle parti per individuare in breve la servitù costituita col rogito DE 1923, che sempre a punto si riferiva;
e ciò in quanto il “ponte DE molino” era un elemento fortemente identificativo, perché costituiva un riferimento geografico certo, che indicava, per di più, uno degli estremi DE tracciato DEla servitù; tracciato che, d'altra parte, era poi quello che, come si è già motivato, entrava e attraversava la proprietà oggi di altrimenti non essendovi alcuna Parte_1 servitù.
Il documento, quindi, si riferisce senz'altro alla servitù DE 1923.
5.3.b.i.3 Nell'atto di impugnazione, la critica è invece che «[…] detto documento non ha alcuna valenza probatoria, non risulta autenticato, né trascritto e benché meno vi è data certa e concerne accordi tra terzi oltretutto mai resi noti agli appellanti. […]» (appello, pag.
15, sottolineatura DEla parte).
La contestazione DEl'autenticità, ossia DEla riferibilità DEla missiva ai danti causa, è tardiva in appello, perché (e , in quanto aventi causa dei dichiaranti, Parte_1 Pt_1 avrebbero dovuto, nella prima difesa utile, affermare, quanto meno, di non riconoscere la firma dei propri danti causa;
non avendolo fatto allora, non possono farlo ora.
La contestazione DEla data, poi, è DE pari tardiva, perché gli appellanti non sono qualificabili terzi ai fini DEl'art. 2704 c.c., dal momento che si trovano in una posizione assolutamente dipendente da quella dei propri danti causa.
5.3.b.i.4 Il documento, quindi, è stato giustamente valorizzato dal Tribunale.
Esso, dal suo tenore, è agevolmente collocabile in epoca in cui la nuova viabilità degli anni '80 era stata già realizzata (o, quanto meno, prevista): significativa, a tal fine, la dichiarazione che Il segnale di “proprietà privata” è stato collocato a seguito di disposizione DEl'autorità provinciale. Prima di VI NI OS, una simile dichiarazione non avrebbe senso;
mentre dopo di essa è ben comprensibile, tenuto conto che la strada è provinciale e che, secondo la rappresentazione dei luoghi già illustrata (supra, § 5.1.a.ii), uno degli estremi DE tracciato dà oggi sulla via pubblica (planimetria citata, ove è indicata la sbarra).
Ribadire il diritto di servitù di passo DE rogito DE 1923, dunque, è molto importante.
pagina 15 di 25 Anche se si consideri la dichiarazione non quale avente natura negoziale (e l'art. 634 DE codice civile DE 1865 offrirebbe ampio spunto a tal fine), ma solo come dichiarazione di scienza, è notevole che essa stia a riconoscere (da parte DE titolare DE fondo servente) che, pur dopo la nuova viabilità (ossia dopo la radicale trasformazione sulla quale poggia il motivo di appello), persisteva la possibilità e l'utilità giustificatrici DEla servitù.
5.3.b.ii La tesi degli appellanti, peraltro, è manifestamente infondata anche se si prescinda DE tutto dal documento DE 1984.
5.3.b.ii.1 È senz'altro vero che rispetto alla costituzione DEla servitù (1923) è stata realizzata (negli anni '80) una strada pubblica, che ha spezzato il tracciato sul quale essa era esercitata;
e che il sedime DEla viabilità pubblica, come è agevole presumere, sia stato ricavato espropriando aree private (di quel tracciato).
Ma non è vero che ne sia derivata la estinzione DEla servitù, dal momento che essa continuava a poter essere esercitata sul medesimo tracciato (infatti: «In tema di estinzione DEla servitù, l'impossibilità di fatto di goderne e il venir meno DEl'utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando - come nel caso di espropriazione per pubblica utilità - si sia verificata la sola modificazione DEla titolarità DEla proprietà DE fondo servente ovvero, permanendo l'utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all'esercizio DE diritto» Cass. sez. 2^ civ. 30.8.2004 n. 17394 rv 576389).
Infatti, come si apprezza molto bene dalle planimetrie e dalle rappresentazioni dei luoghi in atti (in particolare, quella di cui al precedente § 5.1.a.ii, linea blu), VI NI OS si è interposta sì sul vecchio tracciato, intersecandolo, ma producendo, quale unica conseguenza rilevante ai presenti fini, che, laddove prima i titolari DEla servitù seguivano sul punto un tracciato in linea pressoché retta, adesso devono percorrere quel piccolo tratto di via provinciale interposta, al fine di attraversarla, per il resto provenendo e riconnettendosi, senza soluzione di continuità, al vecchio tracciato.
E, soprattutto, l'eventuale modifica DE tracciato che si volesse individuare è stata determinata, in maniera quasi impercettibile, solo dopo il fondo servente.
Se si esaminano le raffigurazioni in precedenza intercalate, si potrà constatare, che la strada provinciale corre dopo la sbarra che identifica il punto finale DE tracciato sul fondo servente: in altre parole, se la nuova viabilità ha avuto un impatto sul percorso verso la p.lla
888, l'ha avuta dopo e al di fuori DE fondo oggi degli appellanti (p.lle 251 e 766), ossia su un pagina 16 di 25 fondo che non interessa in causa, posto che nessuno ha mai messo in dubbio la possibilità e il diritto dei HE di passarvi.
Questo dato è un'eclatante smentita DEl'intero appello e una pinea conferma DEla corretta determinazione DE primo giudice.
Solo per completezza si prosegue oltre nell'esame degli argomenti dedotti a sostegno DEl'appello, anch'essi infondati.
5.3.b.ii.2 La fattispecie descritta non corrisponde ad alcuno dei modi tipici di estinzione DEla servitù previsti dal codice civile (artt. 1072 e segg. c.c., sovrapponibili agli artt. 662 e segg. codice civile DE 1865).
In particolare, non ricorre l'ipotesi DEl'impossibilità di uso di cui all'art. 1074 c.c.
(rectius, DEla quiescenza che ne conseguirebbe, con estinzione al compiersi DE ventennio); regola identica prevista dall'art. 662 DE codice civile DE 1865.
Infatti, la circostanza che l'originario tracciato sia interrotto da VI NI OS, sì che il titolare DEla servitù, laddove un tempo passava sempre e solo in linea dritta, deve ora, dopo un primo tratto di esso, attraversare la via provinciale con un leggero spostamento a sinistra, per poi, dopo non molti metri, rientrare nel vecchio tracciato (in un punto, si ripete, che non è più sul fondo servente;
e rispetto al quale il diritto di passo dei non è messo in CP_2 dubbio) non implica in alcun modo l'impossibilità DEl'uso, che la difesa appellante reiteratamente deduce in modo tanto enfatizzato, quanto generico, senza ciò spiegare perché mai la breve interruzione sulla strada pubblica (in sostanza il suo attraversamento o poco più) equivarrebbe a un ostacolo insormontabile.
È inutile, dunque, che gli appellanti insistano col rimarcare il radicale mutamento dei luoghi, perché esso, agli specifici fini che qui interessano, si riduce alla necessità di attraversare VI NI OS, ossia una novità non radicale, ma ininfluente.
E non è poi vero che la costruzione DEla strada provinciale abbia determinato la «[…] espropriazione dei terreni e di tutte le servitù costituite […]» (appello, pag. 13): non solo la strada corre oltre il fondo servente di (e, dunque, non ha subito espropriazioni;
Parte_1 significativamente nessun documento in tal senso è stato depositato dai convenuti), ma il terreno espropriato – in difetto di altri elementi (non si dispone, infatti, di alcun atto DEl'esproprio per p.u., che si può solo presumere dall'esistenza di viabilità pubblica laddove un tempo l'area era tutta privata) – è esclusivamente quello necessario per la carreggiata pagina 17 di 25 pubblica;
e, corrispondentemente, è solo su quel piccolo tratto che la servitù poterebbe essere stata ablata, senza però far venir meno la possibilità di continuare a fruire DE diritto di passo, posto che in quel punto i se un tempo vi passavano per servitù, ora vi passano, CP_2 come chiunque, perché c'è VI NI OS.
A tutto concedere, la interferenza DEla pubblica via può avere prodotto un esercizio limitato DEla servitù, nel senso che un tratto DEl'originario tracciato (quello oggi occupato da
VI NI OS) non esiste più; e che l'attraversamento DEla pubblica via comporta un leggero allungamento;
ma si tratta di una sopravvenienza DE tutto irrilevante in causa (perché
l'art. 662 DE codice civile DE 1865 postulava, quale causa estintiva, l'impossibilità totale di uso;
tanto che l'art. 1075 c.c. ora espressamente prevede l'irrilevanza di un uso minore).
5.3.b.ii.3 Il cambiamento DEl'alveo DE fiume, quand'anche fosse provato (e di certo non lo è, men che meno nei suoi esatti termini, che non sono neppure allegati con precisione), è DE tutto irrilevante.
Infatti, come si è già spiegato (supra, § 5.3.b.i.2), quantunque la servitù venga talora individuata con la locuzione “servitù di passo sul ponte DE molino”, essa non grava il ponte, ma la proprietà oggi DEla società appellante che da lì in poi si sviluppa, secondo quanto già illustrato più in dettaglio.
5.3.b.ii.4 Gli appellanti insistono col notare che «[…] oggi dal vecchio ponte DE molino si giunga sulla VI NI OS e per attraversarlo in senso contrario si debba necessariamente entrare dalla VI Provinciale NI OS utilizzando la strada ed i piazzali ad uso DE LI. […]» (appello, pag. 16).
L'affermazione è smentita dalle planimetrie che si sono intercalate in precedenza e che provengono dalla produzione degli stessi appellanti.
A oggi, la necessità di attraversamento DEla via pubblica non determina alcuno spostamento, se non francamente impercettibile, DE tracciato originario, per di più ricadente dopo la fine DE fondo v'è la necessità, per i di compiere una leggera Parte_1 CP_2 deviazione (che, però, corre su suolo ormai pubblico), laddove prima proseguivano in linea retta;
ma il fondo servente non è gravato in misura diversa da prima, perché il tracciato, sul fondo privato servente degli appellanti è lo stesso di prima.
Anche sotto questo profilo, gli appellanti si limitano a dedurre un generico loro grave danno dalla modifica, ma non sono in grado di specificarlo, men che meno di dargli sostanza pagina 18 di 25 probatoria, sì da legittimare la conclusione che essi stiano strumentalizzando la sopravvenuta costruzione DEla pubblica via per liberarsi DEla servitù, che è pur sempre un peso.
5.3.b.iii Di conseguenza, la affermazione secondo la quale il Tribunale, in sostanza, avrebbe costituito in favore dei una nuova servitù, va recisamente rifiutata. CP_2
Il Tribunale si è limitato a dare atto, conformemente alla corretta ricostruzione dei luoghi nel corso DEle epoche, che la servitù costituita col rogito DE 1923 non si è estinta a seguito DEle modifiche degli anni '80; e che spettava ai convenuti dimostrare fatti idonei a tal fine: conclusione che, come si è premesso e via via mostrato, resta valida anche se si applichino le disposizioni DE precedente codice civile.
Lo scrutinio qui eseguito, tenendo conto DEle doglienze mosse, conferma tale valutazione: per quanto sia stato dimostrato in causa dagli appellanti, la sopravvenuta viabilità pubblica ha sì materialmente interferito con il tracciato (peraltro dopo il fondo servente), ma, sul piano giuridico, non l'ha toccata, men che meno estinta.
5.3.b.iv Del tutto fuorviante è anche la contestazione DEla mancata notizia (o trascrizione) DEla servitù al momento di acquistare le quote sociali.
La difesa allude alla provenienza DE proprio bene: è infatti incontestato e documentato che i proprietari DE fondo servente (coloro che firmarono la lettera DE 1984 già CP_3 esaminata), conferirono il fondo servente nella società LI Fratelli Fontana sas;
e che il
31.12.2014 gli eredi cedettero le quote DEla società a e a (doc. CP_3 Parte_1 CP_6
4 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.c.), con la conseguente modifica DEla ragione sociale in
Parte_1
La servitù, dunque, essendo la medesima DE 1923 (rogito trascritto), è opponibile all'attuale proprietaria DE fondo servente (ossia la che, Parte_1 per quanto consti, non è soggetto diverso dalla LI Fratelli Fontana sas, trattandosi di mera modifica DEla ragione sociale), perché essa esisteva quando il bene è stato trasmesso dai danti causa senza che assumano rilievo le regole sulla trascrizione;
e fermo restando CP_3 che si è già escluso che la servitù DE 1923 si sia estinta e che ne sia stata creata una nuova.
Quanto alle conoscenze che aveva al momento di acquistare le quote sociali, si Pt_1 tratta di questione che non ha diritto di cittadinanza in questa causa e che riguarda i suoi rapporti coi cedenti.
pagina 19 di 25
5.3.b.iv Infine infondata è anche la pretesa estinzione DEla servitù per effetto DEla stessa clausola istitutiva di essa.
Gli appellanti, invero, sostengono anche che la clausola DE rogito DE 1923, che si è già trascritta, prevedesse che la servitù vigeva rebus sic stantibus, con la conseguenza che la sopravvenuta costruzione DEla viabilità pubblica ne avrebbe determinato l'automatico venir meno: «[…] La ratio DE rogito DE 1923 è pertanto chiara considerato che riconduceva la necessità di garantire all'acquirente (e dante causa dei nell'anno 1923 di poter CP_2 accedere alla propria particella alla totale mancanza di altre vie o strade pubbliche, ma con la precisazione che un diverso stato dei luoghi avrebbe inevitabilmente fatto caducare/estinguere tale diritto. […]» (appello, pagg. 16-17).
5.3.b.iv.1 Nella parte in cui l'argomento presuppone per implicito, a monte, che la servitù prevista nel rogito DE 1923 sia coattiva, è sufficiente rimandare al precedente § 5.2, ove quella prospettazione è già stata confutata.
5.3.b.iv.2 Nel resto, il mezzo interpreta male la clausola.
Essa stava solo a rimarcare che eventuali addizioni DE fondo dominante, ossia l'acquisto e l'unione di altri appezzamenti di terreno, non avrebbero goduto DEla servitù pattuita;
in quel caso, il titolare DE fondo dominante per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.
La pretesa che la clausola significhi invece che un diverso stato dei luoghi avrebbe inevitabilmente fatto caducare/estinguere tale diritto non ha base letterale, né di altro tipo.
5.3.b.iv.3 Va infine respinta l'affermazione che si legge nella comparsa conclusionale degli appellanti, secondo la quale «[…] non è dato nemmeno capire se una volta giunti sul VIle NI OS i Sig.ri proseguano per la particella CP_2
888 piuttosto che verso altre direzioni […]» (pag. 9, enfasi DEla parte).
Era onere degli appellanti eccepire e dimostrare che la servitù sarebbe di fatto esercitata in favore di fondi diversi dal terreno sulla particella 888 (oggi 264): non possono essi limitarsi a dedurre una incertezza sul punto.
Peraltro, a monte, la tutela è stata chiesta – e, comunque, accordata – per raggiungere il terreno sulla particella n. 888 (oggi 264), posto che, come è evidente, per fondo dominante dei il Tribunale ha inteso (e non poteva intendere se non) quello DEla p.lla 264; e CP_2 tanto basta a rendere irrilevante la deduzione;
fermo restando che l'eventuale asservimento pagina 20 di 25 DE fondo di e ad altri e diversi terreni dei non costituendo Parte_1 Pt_1 CP_2 oggetto di questo processo, resta qui questione DE tutto impregiudicata.
6. Il secondo motivo, che reitera eccezione di prescrizione DEla servitù (trentennale, secondo l'art. 666 DE codice civile DE 1865, ma tale più lunga durata non ha alcun rilievo in causa, neppure in astratto, essendo dedotto un mancato uso quanto meno quarantennale), è pure infondato.
6.1 Secondo la parte appellante, costituirebbe fatto documentato dalle proprie fotografie e, comunque, non contestato ai sensi DEl'art. 115 c.p.c., che il ponticello era inagibile da almeno 40 anni e che, dunque, la servitù non era usata da altrettanto tempo.
Per contro, le foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta (nn. 4, riprodotta a lato, e 4.B) mostrano un ponte perfettamente percorribile, ancorché non perfettamente manutenuto e con spondine un po' rovinate.
Quanto alla allegazione sul mancato uso, va escluso il meccanismo DEl'art. 115
c.p.c., dal momento che la parte ricorrente aveva già espressamente dedotto nell'atto introduttivo di avere usato la servitù (ossia di essere passata sul ponticello e di avere poi attraversato la proprietà servente) sino al 2016, quando aveva dovuto smettere (non per l'impercorribilità DE ponte, ma) per la chiusura DE passo da parte di con cancello (preceduto da blocchi di cemento) e sbarra;
non era Parte_1 dunque necessaria la contestazione di fatti – il mancato uso quarantennale e l'inidoneità fisica DE ponte – che erano già in radice negati dalla precedente prospettazione.
6.2 È appena il caso di aggiungere che gli argomenti dedotti col secondo motivo non potrebbero neppure essere valutati sotto il profilo DEl'estinzione per il venir meno DEla utilità ex art. 1074 c.c. (art. 662 codice civile DE 1865), dal momento che, come si ribadisce, le foto DE ponte mostrano una struttura senz'altro utilizzabile e nessun altro elemento contraddice la sua percorribilità, così che, potendo i ancora ora passare di lì, mantengono CP_2 fortissima utilità a continuare a usare DEla servitù che ivi si apre sul fondo altrui.
pagina 21 di 25 7. Va rigettato infine il terzo motivo.
7.1 Esso, per gran parte, è assorbito dal rigetto dei precedenti mezzi, dal momento che la richiesta di revoca DEla condanna alla ripristinazione, degli astreinte e DEla condanna alle spese è chiesta quale conseguenza DEl'auspicato accoglimento DEle censure precedenti.
7.2 Fa eccezione la richiesta di revoca DEl'ordine di messa in pristino dei luoghi, che è coltivata, in linea subordinata, anche sotto il profilo che, in realtà, i blocchi di cemento erano stati tolti da tempo e sostituiti dal cancello;
nonché sotto il profilo DEla sufficienza DEla consegna DEle chiavi o DEl'apertura dei cancelli.
7.2.a Quanto ai blocchi di cemento, il mezzo è manifestamente infondato, quasi pretestuoso.
Il Tribunale non ha in alcun modo ordinato di togliere i blocchi di cemento, ma, più semplicemente, di rimettere i luoghi nel pristino stato, “mediante la rimozione DEle opere che impediscono l'esercizio DEla servitù” (punto 2 DE dispositivo).
Questo ordine, perfettamente legittimo e conseguente alla tutela da apprestare al titolare DEla servitù (ex artt. 1079 e 2933 c.c.; art. 1222 codice civile DE 1865), non riguarda i blocchi di cemento.
Del resto, la pronuncia corrisponde alla domanda, che era la seguente: “la riduzione in pristino DElo stato dei luoghi oggetto DEla detta servitù mediante la rimozione degli ostacoli che impediscono il legittimo passo dei Sig.ri (conclusioni DE ricorso introduttivo, CP_2 pag. 4). E nel medesimo ricorso, i avevano avuto cura di precisare che i blocchi di CP_2 cemento, posti nel marzo 2016 dalla parte di VI Pieraccini, erano stati poi sostituiti da un cancello in acciaio (ivi, pag. 2: «[…] Successivamente i suddetti blocchi venivano sostituiti da un cancello in acciaio (si allega documentazione fotografica DElo stato dei luoghi – doc. 5).
[…]»).
Sicché, in difetto di elementi diversi, la pronuncia deve considerarsi in linea con la domanda, il che implica che l'ordine di rimozione dei blocchi non è mai stato dato dal
Tribunale, né in forma esplicita (come si legge nel dispositivo), né per implicito (in base alla correlazione con la domanda).
pagina 22 di 25
7.2.b È invece pacifico che il transito è stato impedito mediante l'apposizione, su uno dei capi DE tracciato (quello, appunto, su VI Pieraccini), di un cancello (che ha sostituito i blocchi di cemento); e, sull'altro (che dà sulla provinciale) con l'istallazione di una sbarra.
Che questo sia lo stato dei luoghi è indiscutibile, perché nella raffigurazione dei luoghi già intercalata in precedenza (supra, § 5.1.a.ii), che è stata prodotta dagli stessi convenuti di primo grado, sono segnalati in giallo, sia la “sbarra”, sia il “cancello”, indicazioni che, provenendo dalla stessa difesa non lasciano dubbi in proposito. Parte_2
Chiede allora la parte appellante, per la prima volta con l'appello, che «[…] l'asserito passaggio potrà essere usufruito dai mediante consegna DEle chiavi DE cancello, CP_2 come pacificamente evidenziato dalla Giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte di
Cassazione o, semplicemente, lasciando aperti i cancelli posti a salvaguardia DEla proprietà, sempre ed esclusivamente nella denegata ipotesi in cui il provvedimento di primo grado non sia interamente riformato come auspicato dagli appellanti. La consegna DEle chiavi o l'apertura DE cancello non comporta difatti alcuna violazione posto che il cancello e il relativo accesso non impedirebbe certamente il passaggio da parte dei Anche CP_2
per questi motivi
la domanda deve essere in ogni caso rigettata e il punto 2 DE dispositivo DEl'ordinanza interamente riformato. […]» (appello, pagg. 19-20).
A tacere DE fatto che non vi sono cancelli, ma un cancello e una sbarra (DEla quale non si occupa l'appello), la richiesta non può essere accolta.
Può anche convenirsi, in astratto, che la reintegrazione DElo spogliato (in questo caso DE titolare DEla servitù di passo, che, vedendosi interdetto il transito, è stato privato DE suo diritto) possa avvenire, così come avviene nel possesso, mediante consegna DEle chiavi DE cancello o DEla sbarra;
ovvero lasciandoli sempre aperti, quantunque questa seconda ipotesi sia anomala, perché verrebbe frustrata qualsiasi esigenza di protezione DE fondo servente e, dunque, qualsiasi necessità di cancelli o sbarre, che, in tanto servono, in quanto restino chiusi a tutti coloro che non hanno diritto di accedere.
Ed è per questo che, a ben vedere, l'ordine DE giudice di primo grado è stato volutamente pronunciato in forma generale, senza cioè fare riferimento specifico a opere determinate: appunto perché la ripristinazione, ai presenti fini, non coincide tout court con quella fisico-materiale, ma con quella giuridica, sicché – questo il significato DEla ordinanza –
i devono essere messi in grado di esercitare la servitù senza soverchi impedimenti e CP_2 tutto ciò che lo intralciasse andrebbe tolto. pagina 23 di 25 Nondimeno, assume qui rilievo dirimente la circostanza che e on Parte_1 Pt_1 solo non hanno fatto una offerta formale per consegnare le chiavi e non hanno assunto alcun preciso obbligo di lasciare aperto cancello e sbarra;
ma neppure hanno avanzato una offerta informale.
Invano si cerca nei loro atti un qualche minimo impegno a consegnare le chiavi o a lasciare aperto il passo: essi, dunque, pretendono che la tutela DEla controparte sia ristretta, senza contropartita alcuna e senza sicurezza alcuna che la misura minore sarà adempiuta.
In queste condizioni, reputa la Corte che la richiesta, significativamente avanzata solo in appello, non sia recepibile;
ferma restando la facoltà DEle parti, in sede esecutiva, di accordarsi nel modo più opportuno.
8. Al rigetto DEl'appello consegue, secondo soccombenza, l'onere DEle spese processuali DE grado, da porsi a carico solidale degli appellanti.
Esse, vista la nota (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, esclusa la fase di attivazione DEla mediazione
(svolta dagli appellanti) e di conciliazione (non avvenuta), parametri medi (eccettuato quello DEla fase 3, da dimezzare, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta), valore di causa che, ai sensi DEl'art. 15 c.p.c., in difetto DE reddito dominicale dei terreni serventi e di altri utili elementi di stima in atti, va considerato, così come fatto a fini fiscali dallo stesso appellante, di valore indeterminabile, basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase, € 3.470,00 fase 4 ed €
1.071,00 fase DEla negoziazione, in tutto € 9.539,50, oltre accessori di legge, nonché oltre rimborso di spese vive documentate per la mediazione (€ 536,80).
Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio DE contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_3
pagina 24 di 25 nei confronti di e avverso la Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 31/07/2020;
2. condanna e in solido, Parte_1 Parte_1
a rimborsare a e le spese processuali Controparte_1 Controparte_2 DE presente grado, che liquida in complessivi € 10.076,30, di cui € 536,80 per esborsi ed €
9.539,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio DE contributo unificato ai sensi DEl'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio DE 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione DE presente provvedimento, al di fuori DEl'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi DEla normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
NI Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1394/2020 promossa da:
(cf: e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
MA A C.F._1
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ) e (cf: Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), con il patrocinio DEl'Avv. RICCARDO BARBERA;
C.F._3
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
31/07/2020 nel procedimento n. 5709/2018 rg.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
I comparenti si riportano interamente a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nell'atto di citazione notificato a controparte e insistono preliminarmente nella richiesta di ammissione di CTU finalizzata alla verifica DElo stato dei luoghi così come parimenti formulata nelle precedenti note scritte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
pagina 1 di 25 DEla richiesta di CTU l'Avv. Carnesecchi, per conto DEla società Parte_1
e DE Sig. rassegna le seguenti
[...] Parte_1
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria deduzione ed eccezione: riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa e depositata dal Tribunale di Lucca in data 31.07.2020 a conclusione DE procedimento R.G. 5709/2018 Rep. 1515/2020, promosso dai Sigg.ri e nei confronti DEla società CP_1 Controparte_2
e DE Sig. e conseguentemente rigettare Parte_1 Parte_1
e respingere ogni domanda formulata dai Sig.ri e con ricorso CP_1 Controparte_2 ex art. 702 bis cpc per le causali e i motivi espost a ti in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari DE doppio grado di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per tutti i motivi di cui in narrativa DEl'atto di costituzione e risposta, rigettare ogni domanda formulata da Parte_1
e da con il proprio atto di
[...] Parte_1 integralmente l'Ordinanza ex art. 702ter c.p.c. resa dal Tribunale di Lucca in data 31.07.2020 nel procedimento n. 5709/2018 R.G..
Con vittoria di spese e competenze di lite, compreso rimborso spese forfettario nella misura DE 15%, IVA e Cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Lucca, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 31/07/2020, ha così deciso:
1) Dichiara l'esistenza DEla servitù di passaggio volontaria costituita con atto pubblico
Notaio di Lucca DE 15.10.1923, in favore DE fondo dominante ora di Persona_1 proprietà dei ricorrenti ( ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(c.f. ) e a carico dei fondi serventi ora di proprietà DEla resistente C.F._3
(c.f. ; Parte_1 P.IVA_1
2) Ordina ai resistenti e quale Parte_1 Parte_1 socio accomandatario di detta società (c.f. , la riduzione in pristino C.F._1 DElo stato dei luoghi oggetto DEla servitù di passaggio sub 1), mediante la rimozione DEle opere che impediscono l'esercizio DEla servitù;
3) Rigetta la domanda di risarcimento DE danno avanzata dai ricorrenti;
4) Fissa ai sensi DEl'art. 614-bis cpc la somma di euro 100,00 al giorno dovuta dai resistenti per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione DEl'ordine di riduzione in pristino sub 2),
pagina 2 di 25 dopo che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla comunicazione DEla presente ordinanza;
5) Condanna i resistenti al rimborso in favore dei ricorrenti DEle spese DE procedimento, che liquida in euro 296,53 per spese e in euro 7.254,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura DE 15% DE compenso totale, iva e cpa nella misura di legge;
6) Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege”
1.1 e con ricorso depositato il 5.12.2018, Controparte_1 Controparte_2 avevano dedotto che la società e il socio Parte_1 accomandatario a far data dal marzo 2016, avevano impedito l'esercizio di una Parte_1 servitù di passo DEla quale godevano sul fondo avversario (su p.lle 251 e 766) per raggiungere, dopo avere attraversato il NT DE Mulino, il terreno identificato al catasto di Capannori al foglio 70 p.lla 264 (che essi coltivavano, essendo titolari di azienda agricola), in forza di contratto DE 18.10.1923 (rogito Notaio di Lucca, trascritto l'8.11.1923, ove Persona_1 la p.lla 264 era ancora identificata come n. 888).
I avevano illustrato e documentato le successive alienazioni in forza DEle CP_2 quali all'attualità il fondo dominante era di loro proprietà, mentre quello servente dei convenuti: deduzioni che possono qui essere trascurate, non essendovi controversia sul punto.
I ricorrenti, richiamata anche una lettera DE 24.9.1984, nella quale la servitù era stata ribadita dagli allora proprietari DE fondo servente, avevano denunciato che la controparte aveva apposto, da un lato DE tracciato che correva sul loro fondo servente, una sbarra in metallo;
e, dall'altro, un cancello in acciaio (preceduto da blocchi di cemento, poi sostituiti dal cancello).
Avevano pertanto chiesto l'intervento DE giudice a tutela DEla servitù, con ordine di ripristinazione sorretto da astreinte; e avevano svolto domanda risarcitoria.
1.2 (anche solo e si Parte_1 Parte_1 Parte_1 erano costituiti per resistere, sostenendo che negli anni '80 i luoghi erano stati radicalmente trasformati, in particolare a seguito DEla costruzione, previ espropri, DEla pubblica VI
NI OS «[…] che taglia in due la zona e collega la VI Romana nei pressi di Porcari alla VI Pesciatina nella frazione di Lunata, effettuando nel contempo uno spostamento e deviazione DEl'alveo DE torrente Casale, con conseguente costruzione di nuovi ponti sopra il torrente. […]» (ivi, pag. 4).
pagina 3 di 25 Tale modifica aveva avuto riflessi decisivi sulla servitù costituita nel 1923, dal momento che i erano costretti ormai a passare su VI NI OS, che prima non c'era. CP_2
Il tracciato precedente, che passava dal NT DE LI (menzionato nel rogito DE
1923) non esisteva più da 35 anni.
La servitù dunque era estinta, vuoi per sopravvenuta mancanza d'utilità, vuoi per impossibilità DE suo uso, vuoi per prescrizione nel termine ventennale.
1.3 Il Tribunale, istruita la causa coi documenti offerti dalle parti e non ammessa c.t.u. chiesta dai convenuti, ha fondato la sua decisione sull'assunto che la servitù constava dal contratto DE 1923; ed era stata ribadita dalla lettera DE 24.9.1984; mentre la sua successiva estinzione, che i convenuti avrebbero dovuto provare, non era assodata, poiché la radicale trasformazione dei luoghi non era desumibile dagli atti.
Pertanto, gli ostacoli al transito posti in essere nel marzo 2016 erano comportamenti indebiti dei convenuti.
La domanda risarcitoria, al contrario, doveva essere respinta, per carenza di prova DE danno.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
e (di seguito anche appellanti), hanno convenuto in
[...] Parte_1 giudizio, innanzi questa Corte di Appello, e Controparte_1 CP_2 di seguito anche appellati), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza.
[...]
Dopo avere contestato il grave travisamento dei fatti nel quale sarebbe incorso il
Tribunale, per avere equivocato quale fosse la situazione di fatto DE 1923 e quale quella attuale, hanno svolto i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INCONGRUITÀ DELL'ORDINANZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICANTE ACCOGLIE LA DOMANDA DI ACCERTAMENTO E
LE CORRELATE DOMANDE DI PARTE RICORRENTE ALLA STREGUA DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA”.
Gli appellanti, sotto questo titolo, si dolgono che il primo giudice non abbia correttamente interpretato la clausola DE rogito DE 1923 che riguarda il tema DEla servitù.
Essa viene quindi trascritta nella sua interezza: “… è patto che il compratore avrà il
pagina 4 di 25 diritto di passo tanto a pedone che col carro, sul ponte DE mulino per andare ai beni acquistati col presente atto, e non oltre e perciò qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.”.
Pertanto:
(-) «[…] detta servitù consentiva esclusivamente un passaggio sul ponte DE mulino al fine di permettere all'acquirente (avo dei di raggiungere il terreno comprato, CP_2 tenuto conto che in difetto avrebbe avuto un percorso molto più gravoso per giungerci […]»
(appello, pag. 13);
(-) a seguito DE radicale mutamento dei luoghi avutosi nel secolo successivo e, in particolare, con la nuova viabilità pubblica degli anni '80 la servitù si è estinta, essendovi stata:
(=) espropriazione dei terreni e DEle servitù costituite;
(=) il cambiamento DEl'alveo DE torrente (sul quale c'era l'antico ponte);
(=) la creazione di nuove strade, «[…] tra cui la Strada Provinciale e la strada privata successivamente costruita dai dante causa DE per accedere a detta Strada Pt_1
Provinciale. Dal 1980 difatti non sussiste più il percorso che attraversando il ponte DE mulino consenta di arrivare ai terreni DE […]» (ivi, enfasi CP_2 DEla parte).
L'errore compiuto a monte dal Tribunale, dunque, sarebbe quello di avere ricostruito lo stato dei luoghi affidandosi solo ai documenti DEla parte ricorrente (peraltro sempre tempestivamente contestati), senza prendere in esame quelli prodotti dai convenuti (e senza, quanto meno, svolgere una c.t.u.), che avrebbero potuto dare atto sia DEla situazione DE 1923 sia di quella attuale e, dunque, dei decisivi mutamenti DElo stato dei luoghi.
Il richiamo alla scrittura privata DE 1984 era DE tutto incongruo, perché, come già contestato in prime cure, senza che il primo giudice ne tenesse conto, «[…] detto documento non ha alcuna valenza probatoria, non risulta autenticato, né trascritto e benché meno vi è data certa e concerne accordi tra terzi oltretutto mai resi noti agli appellanti […]» (ivi, pag.
15, sottolineatura DEla parte).
Nella sostanza, l'ordinanza impugnata, ad avviso degli appellanti, darebbe vita a una nuova servitù, a distanza di oltre 40 anni dal mutamento dei luoghi (degli anni '80) e di 100 pagina 5 di 25 anni dal rogito DE 1923, con grave pregiudizio DEla proprietà asseritamente servente, che si troverebbe gravata «[…] di un diritto reale non noto all'epoca DEl'acquisto DEle quote considerato che non vi era alcuna menzione nell'atto di acquisto di quote
(doc. 4 di controparte) ad ulteriore conferma DE fatto che si trattava di un diritto estinto e in ogni caso prescritto ex art. 1073 c.c. […]» (ivi, pag. 16, enfasi DEla parte).
Inoltre, il Tribunale non aveva tenuto conto che, a termini di clausola, l'acquisto di nuovi terreni avrebbe determinato dalla sola necessità di raggiungere la p.lla 888 (0ggi 264).
2.2 “2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1073 E 1074 C.C. DA PARTE DEL GIUDICE DEL
PRIMO GRADO”
In secondo luogo, gli appellanti contestano l'ordinanza laddove ha negato che la servitù si fosse estinta per prescrizione ventennale.
Infatti, oltre a quanto già dedotto col primo motivo, si doveva considerare che il ponte era inagibile da oltre venti anni, come da documentazione fotografica depositata quale doc. 4, non contestata e, ciò nonostante, non esaminata dal Tribunale.
Il ponte era modificato da circa 40 anni e non poteva essere utilizzato.
2.3 “3) ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INCONGRUITÀ DELL'ORDINANZA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICANTE ORDINA (i) LA RIDUZIONE IN PRISTINO, (ii)
FISSA AI SENSI DELL'ART. 614 BIS CPC UNA SANZIONE PER OGNI GIORNO DI
RITARDO NELL'ESECUZIONE DI DETTO ORDINE e (iii) CONDANNA ALLE SPESE
LEGALI.”
Gli appellanti, quale conseguenza DEl'accoglimento dei precedenti motivi, chiedono la evoca DEla condanna ripristinatoria, DEla previsione di astreinte e DEla condanna alle spese.
Aggiungono che, comunque, i blocchi di cemento sono stati rimossi da tempo e che, in concreto, nulla ostacola il passo.
In subordine, chiedono che il giudice si limiti a ordinare la consegna DEle chiavi DE cancello o lasciandoli aperti.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma DEla sentenza gravata in accoglimento DEle conclusioni come in epigrafe trascritte, previa pagina 6 di 25 ammissione di c.t.u., e con condanna DEla controparte alla rifusione DEle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e Controparte_1 CP_2 nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure
[...] mosse da parte appellante nei confronti DEla ordinanza impugnata, DEla quale hanno chiesto per contro la conferma con vittoria DEle spese anche in questo grado di giudizio.
4. Con ordinanza DE 7.12.2022 la Corte ha disposto mediazione DEegata, svoltasi senza esito positivo.
La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 28.2.2024, sulle conclusioni DEle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito DEle comparse conclusionali e DEle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con conferma DEla ordinanza impugnata;
la cui motivazione deve considerarsi integrata ed emendata nei termini che seguono.
5. Il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.
5.1 La situazione dei luoghi nei vari momenti storici importanti a fini di causa, ossia all'epoca DE rogito DE 1923, all'epoca DEla realizzazione di VI NI OS negli anni '80 e all'attualità, è perfettamente ricostruibile in base ai documenti prodotti da entrambe le parti.
Gli appellanti volutamente travisano il ragionamento DE Tribunale, il quale, laddove ha scritto che non erano dimostrate radicali trasformazioni dei luoghi, non ha voluto intendere, al di là DE tenore letterale DEla motivazione e come si apprezza dall'apparato giustificativo nel suo complesso, che tutto è restato immutato, ma solo che nessuna modifica rilevante ai fini DEla decisione risultava essersi prodotta, il che è vero.
La trasformazione, ovviamente, c'è stata ed è acquisita al processo;
ma essa si è risolta esclusivamente nella costruzione DEla pubblica VI NI OS (arteria di non modeste dimensioni), la quale, a sua volta, non ha determinato l'estinzione DEla servitù. pagina 7 di 25
5.1.a Si riportano di seguito due documenti rappresentativi dei luoghi, tratti dalla produzione appellante.
5.1.a.i Il primo è una planimetria sovrapposta dei luoghi realizzata dal perito di parte convenuta Geom. e allegata alla sua relazione di parte depositata il 13.3.2019 Persona_2
(rispettivamente docc. 7 e 6 . Parte_1
La difesa all'udienza DE 29.3.2019, ha contestato la rilevanza e la superfluità CP_2 DEla planimetria, ma per implicito ne ha riconosciuto la corrispondenza agli atti (dal verbale:
«[…] il doc. 7 [n.d.r.: le planimetrie] piante catastali già presenti in atti. […]»), sicché si tratta di documenti probanti per entrambe le parti;
in ogni caso non disconoscibili dagli appellanti, che l'hanno prodotti.
L'inserto telematico acquisito quale doc. 7 contiene:
(-) una prima planimetria tratta dal sistema Catasti Storici Regionali (in sigla,
, che riporta il catasto post-unitario di Lucca a fine '800; Per_3
(-) la mappa catastale d'impianto (fine anni '50) DE Comune di Capannori DE foglio 70, particella 264 (ex 888);
(-) la mappa DE catasto attuale;
(-) infine, una sovrapposizione DEle altre, che di seguito si riporta per estratto (escluse porzioni qui irrilevanti).
Il NT DE LI, al quale fa riferimento il rogito DE 1923, si trova rappresentato all'angolo in basso a sinistra: esso attraversa il torrente (in blu;
denominato Rio Canale nella mappa di fine '800) nel punto in cui questo compie un angolo di novanta gradi.
Attraversato il ponte, ci si trova nella proprietà
pagina 8 di 25 servente di ossia sulla odierna p.lla 251. Parte_1
Nel 1923, il tracciato saliva, transitando sulla particella 766 (sempre degli appellanti), sino alla odierna p.lla 565; indi, con curva ad angolo retto, si giungeva alla p.lla 888, oggi 264
(tratteggiata in verde).
La costruzione DEla strada provinciale (disegnata in nero sulla pianta sovrapposta) ha chiaramente interrotto il tracciato complessivo (i.e., quello necessario per raggiungere il fondo dominante), nel senso che essa lo taglia in due.
Nondimeno, la strada provinciale non occupa né la particella 251, né la particella 766, limitandosi a toccare quest'ultima in uno dei suoi vertici;
essa, cioè, non incide su quella parte di percorso che, per arrivare alla p.lla 264, deve essere fatto sul fondo servente (p.lle 251 e
766), ossia, in sostanza, sul tracciato DEla servitù; ma solo sull'ulteriore tratto che, dopo il fondo servente, porta a quello dominante e sul quale nessun dubbio è mai stato sollevato che i così come i loro danti causa DE 1923, abbiano diritto di passare. CP_2
E, per di più, l'interruzione determinata dalla via pubblica non rende in alcun modo impossibile il transito originario, essendo sufficiente attraversare la via pubblica e riconnettersi in seguito al vecchio percorso.
5.1.a.ii Il secondo è la “Mappa dei luoghi oggi” allegata alla comparsa di costituzione
[...]
n prime cure (doc. 2B). Parte_2
L'orientamento è il medesimo, sicché il ponte è all'angolo in basso a sinistra, visibile in parte.
La linea blu indica l'originario tracciato sino alla nuova via pubblica
(ossia il tracciato DEla servitù in senso stretto, che è il segmento compreso fra il “cancello” e la
“sbarra”); indi, il tratto breve che di
VI NI OS si deve percorrere per riprendere il tracciato originario,
pagina 9 di 25 non più (allora come oggi) su proprietà appellante;
infine, la sua prosecuzione sino alla particella n. 264 (ex 888).
Le linee verdi e rosa indicano invece percorsi alternativi che, senza necessità di attraversare la proprietà servente, si possono fare per arrivare alla stessa destinazione.
5.1.b La situazione dei luoghi nel tempo, dunque, è quella appena rappresentata.
Tutti gli altri documenti catastali e planimetrici depositati da entrambe le parti sono coerenti nel confermare quanto si è appena descritto;
ci si è limitati qui a intercalare le due immagini che, per provenienza (di parte appellante) e per pregnanza, sono le migliori per una comprensione dei luoghi;
fermo restando che tutti gli altri documenti possono essere consultati traendone conferma e mai smentita.
È pertanto DE tutto superflua la richiesta di una c.t.u.: essa potrebbe solo limitarsi a confermare ciò che è già chiaro;
oppure a indagare inammissibilmente alla ricerca di altri elementi di prova che era onere DEle parti fornire e che non sono neppure noti nella loro esistenza.
5.2 Deve poi farsi, in diritto, una premessa che in realtà è generale, ossia che, essendo la servitù stata costituita con un contratto stipulato nel 1923, essa soggiace alla disciplina DE codice civile DE 1865; e non, come ritenuto per implicito dalle parti e dal Tribunale, a quello DE 1942.
Nondimeno, la circostanza è qui puramente nominale, nel senso che non ha alcun riflesso concreto sulla fattispecie, dal momento che gli istituti che vengono in rilievo avevano, almeno per quanto rilevi ai fini DEla decisione, nel pregresso codice la stessa disciplina DEl'attuale, come non si mancherà di segnalare nel prosieguo, ove occorra.
Sicché, trattandosi di questione di puro diritto, per di più priva di interferenze sul dibattito processuale, si reputa non esservi necessità di interpellare le parti ex art. 101 c.p.c.-
5.3 Il ragionamento che svolge l'appellante pare presupporre che la servitù di passo stabilita nel 1923 fosse una servitù coattiva (che può ben essere costituita per contratto: Cass. sez. 2^ civ. 28.2.2013 n. 5053 rv 625168; Cass. sez. 2^ civ. 23.9.2015 n. 18770; analogamente deve reputarsi con riferimento al codice civile DE 1865: art. 593, il quale non escludeva che il diritto al passo da parte DEl'intercluso, ancorché stabilito dalla legge, fosse costituito con contratto).
pagina 10 di 25 Quantunque la parte non sia in grado di qualificare giuridicamente la ragione DEla pretesa estinzione DEla servitù (che viene rapportata genericamente a un dato di fatto, ossia alla modifica dei luoghi;
senza però individuarne il fondamento giuridico), è questa la linea difensiva che pare essere percorsa, perché, da un lato, si rimarca più volte che l'unica ragione DEla costituzione DEla servitù (nel rogito DE 1923) fu quella di dare un accesso altrimenti inesistente o troppo difficile;
dall'altra, si pone l'accento sull'attuale esistenza di altre vie alternative (quelle in verde e in rosa nel documento di cui al precedente § 5.1.a.ii).
Affermare, cioè, che la servitù servì per porre rimedio a una interclusione e che si sarebbe estinta per la cessazione di tale situazione, equivale a dedurre, in sostanza, la causa estintiva DEl'art. 1055 c.c. (art. 596 codice civile DE 1865).
Questa tesi è da rifiutare.
5.2.a Innanzitutto, gli appellanti leggono male la clausola DE contratto:
“… è patto che il compratore avrà il diritto di passo tanto a pedone che col carro, sul ponte DE mulino per andare ai beni acquistati col presente atto, e non oltre e perciò qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.”
Questa formula non attesta affatto il presupposto indefettibile per una servitù coattiva, ossia lo stato di interclusione, assoluta o parziale.
La pattuizione secondo la quale qualora il compratore facesse nuovi acquisti per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti è malamente fraintesa: essa sta semplicemente a rimarcare che la servitù è concessa per raggiungere la sola p.lla 888 (oggi 264), così che, se il fondo DEla proprietà dominante fosse stato ampliato, le eventuali addizioni – e solo esse - non avrebbero avuto diritto a quella servitù. Gli appellanti, sul punto, omettono di considerare che il divieto futuro di usare il passo è strettamente collegato alle eventuali nuove acquisizioni: dovrà accedervi sta a significare dovrà accedere ai nuovi terreni.
5.2.b Per il resto, non è dimostrata, all'epoca DE rogito DE 1923, alcuna interclusione fisica DE terreno ricadente sulla p.lla 888 (odierna 264): la foto aerea DE 1954 (doc. 14 DEla produzione inserita nel fascicolo telematico dai ricorrenti il 26.2.2019 e fatta oggetto di richiesta di produzione alla udienza DE 127.2.2019), epoca posteriore al rogito, ma antecedente alla trasformazione degli anni '80, mostra che, oltrepassato il ponticello, si pagina 11 di 25 poteva, anziché entrare nella proprietà oggi di percorrere a destra una strada Parte_1 campestre sino a incontrarne una all'incirca perpendicolare, imboccarla a sinistra e, arrivati all'altezza DE fondo (p.lla 888), voltare nuovamente a sinistra e raggiungerlo.
Un percorso un po' più lungo, ma non tale da poter considerare intercluso quel terreno.
Il documento 14 (come gli altri da 11 a 16 inseriti nel fascicolo telematico di parte il
26.2.2019 e prodotti all'udienza DE 27.2.2019) furono contestati come inammissibili, per via DE rito sommario, dalla difesa convenuta all'udienza DE 27.2.2019; o comunque inidonei a smentire le proprie difese (semmai ad avvalorarle); ma rispetto alla foto aerea nessuna contestazione specifica ex art. 2712 c.c. fu formulata.
Il giudice, in esito alla udienza, autorizzò la produzione, concedendo termine ai convenuti sino al 13.3.2019 per replica. Nella conseguente memoria depositata il 13.3.2019, la fotografia n. 14 non fu contestata ex art. 2712 c.c.: essa è dunque pienamente utilizzabile.
E, comunque, spettava agli appellanti, per suffragare l'eccezione di estinzione ex art. 1055 c.c., dimostrare l'interclusione nel 1923, onere che, al di là di generici rinvii alle varie mappe prodotte (che qui sono state esaminate), è restato DE tutto inadempiuto.
5.2.c Può dunque escludersi senza tema di smentita che la servitù prevista nel rogito DE
1923 fosse una servitù coattiva, con la conseguenza che l'esistenza odierna di ulteriori strade non rileva ai fini DEl'art. 1055 c.c. (rectius, art. 596 codice civile DE 1865).
5.3 La tesi degli appellanti è, comunque, che la radicale trasformazione dei luoghi abbia determinato pur sempre l'estinzione DEla servitù, perché, a ben vedere, essa, dopo l'interruzione DE tracciato operata dalla strada provinciale, non vi sarebbe più; talché quella riconosciuta dal Tribunale, a ben vedere, sarebbe una nuova servitù.
Si dissente.
5.3.a Merita una immediata smentita l'assunto, anch'esso fuorviante, secondo il quale
«[…] (i) il diritto di passo concernerebbe (rectius: concerneva) il passaggio sul ponte c.d. “ponte DE mulino” ma non certamente l'attraversamento DEl'attuale proprietà DE […]» (appello, pag. 6; il tema è ribadito nella comparsa Pt_1 conclusionale, pag. 13).
Tale contestazione è contenuta nella parte di impugnazione prodromica allo svolgimento dei motivi e vuole fungere da architrave di ogni successiva deduzione.
pagina 12 di 25 Essa, tuttavia, è, come obiettato dalla difesa appellata, manifestamente infondata.
5.3.a.i Che il diritto di servitù DE 1923 concernesse solo il passaggio sul NT DE
LI è una contraddizione in termini, perché, in quel caso, nessuna servitù – in base al codice DEl'epoca, non meno DEl'attuale - sarebbe stata costituita sui fondi oggi DEl'appellante società.
Infatti, a tacere che il ponte, per quanto consti, non è nella proprietà DEla società privata, è ovvio che senza l'attraversamento DE fondo di la servitù non avrebbe Parte_1 tracciato e, dunque, non sarebbe esercitabile e, insomma, non esisterebbe neppure.
La verità è che il tracciato DEla servitù, che il titolo negoziale non specifica, è quello in blu che si vede nella figura al § 5.1.a.ii; essendo l'unico passaggio ipotizzabile sul fondo servente per dirigersi verso quello dominante.
5.3.a.ii La circostanza, molto enfatizzata dagli appellanti, che il tracciato DEla servitù, che è rappresentato nella mappa catastale d'impianto DE Comune di Capannori (anni '50), non si vede nella mappa DE catasto post-unitario (fine '800), entrambe nella produzione DEla parte convenuta in prime cure (doc. 7), non dimostra affatto che esso sia stato realizzato dopo il 1923.
Questa è la tesi DE perito di parte appellante Geom. che, nella sua Persona_2 relazione datata 1.3.2019 (doc. 6), trae dalla discrasia DEle mappe la conseguenza che a quell'epoca il passaggio al terreno DEla p.lla 888 avveniva «[…] mediante la strada poderale che inizia da “Corte Salani” e raggiunge il terreno suddetto […]» (ivi, pag. 2); sull'indimostrato e fideistico assioma che le mappe rappresentino sempre e comunque l'esatta realtà materiale in qualsiasi dettaglio.
Se così fosse, tuttavia, il rogito DE 1923, come già mostrato, non avrebbe senso, perché istituirebbe una servitù priva di tracciato: la strada poderale che inizia da Corte Salani, infatti, non ricade, per quanto le mappe attestano, sul fondo servente, ma è a esso esterna, né il perito di parte ha sostenuto il contrario.
Per di più, il rogito DE 1923, pur non contenendo una indicazione esaustiva DE tracciato, lo faceva partire dal NT DE LI, altrimenti non avendo senso la formula usata: «[…] diritto di passo, tanto a piede che col carro, dal NT DE LI per andare ai beni autorizzati […]»: il NT DE LI indica inequivocabilmente il vertice in basso a sinistra DE fondo servente (nell'orientamento DEla mappa intercalata al precedente § 5.1.a.i); mentre pagina 13 di 25 Corte Salani, dalla quale si diparte la poderale valorizzata dal Geom. si trova al vertice Per_2 in alto, ossia in tutt'altro luogo.
La discrasia fra mappe, dunque, non può in alcun modo essere spiegata come pretendono gli appellanti;
ma, assai più agevolmente, col fatto che la mappa post-unitaria di fine '800 aveva una definizione minore rispetto a quella d'impianto degli anni '50 e, dunque, mentre riportava una strada poderale, ometteva un percorso meramente interno a una proprietà privata, quale era ed è il tracciato DEla servitù de qua.
5.3.b Il punto dirimente per decidere DE primo motivo, dunque, si riduce a questo: se la strada pubblica realizzata negli anni '80 abbia, spezzando il tracciato, estinto la servitù.
La risposta è negativa.
5.3.b.i In primo luogo, a torto gli appellanti si dolgono che il Tribunale abbia valorizzato la scrittura privata DE 24.9.1984.
5.3.b.i.1 Essa è una lettera sottoscritta da e (danti Controparte_3 Persona_4 causa DEl'appellante società) e diretta a e (danti causa degli CP_4 CP_5 appellati) DE seguente tenore:
… dichiariamo espressamente:
a) Il segnale di “proprietà privata” è stato collocato a seguito di disposizione DEl'autorità provinciale;
b) Tale segnale non esclude il diritto di servitù di passo sul ponte DE mulino come costituita con l'atto DE Notaio 15 Ottobre 1923 n° 13662 che da parte dei Persona_1 sottoscritti viene espressamente riconosciuto.
5.3.b.i.2 Gli appellanti, nella prima difesa utile, ossia nella comparsa di costituzione di primo grado, così dedussero sul documento: «[…] giova altresì evidenziare l'irrilevanza DE documento n. 3 di controparte, afferente una presunta scrittura privata datata 24 settembre
1984, ciò in quanto detto documento si limita semplicemente a un presunto riconoscimento DE diritto di servitù di passo sul c.d. ponte DE mulino come costituito con l'atto Notaio DE 1923 ma nulla ha a che vedere con l'attraversamento (successivo a Persona_1 detto ponte) DEla proprietà dei resistenti e in particolar modo non è indice di alcun nuovo diritto di servitù sulla strada privata costituita dalla proprietà DE al fine di accedere Pt_1 sulla nuova Strada Provinciale VI NI OS. […]» (ivi, pag. 9, sottolineatura DEla parte). pagina 14 di 25 Questa contestazione è quasi pretestuosa e si fonda sull'equivoco, già stigmatizzato, che si vuol creare relativamente alla locuzione “servitù di passo sul ponte DE molino”. Si tratta, all'evidenza, di una formula toponomastica di comodo, che veniva usata dalle parti per individuare in breve la servitù costituita col rogito DE 1923, che sempre a punto si riferiva;
e ciò in quanto il “ponte DE molino” era un elemento fortemente identificativo, perché costituiva un riferimento geografico certo, che indicava, per di più, uno degli estremi DE tracciato DEla servitù; tracciato che, d'altra parte, era poi quello che, come si è già motivato, entrava e attraversava la proprietà oggi di altrimenti non essendovi alcuna Parte_1 servitù.
Il documento, quindi, si riferisce senz'altro alla servitù DE 1923.
5.3.b.i.3 Nell'atto di impugnazione, la critica è invece che «[…] detto documento non ha alcuna valenza probatoria, non risulta autenticato, né trascritto e benché meno vi è data certa e concerne accordi tra terzi oltretutto mai resi noti agli appellanti. […]» (appello, pag.
15, sottolineatura DEla parte).
La contestazione DEl'autenticità, ossia DEla riferibilità DEla missiva ai danti causa, è tardiva in appello, perché (e , in quanto aventi causa dei dichiaranti, Parte_1 Pt_1 avrebbero dovuto, nella prima difesa utile, affermare, quanto meno, di non riconoscere la firma dei propri danti causa;
non avendolo fatto allora, non possono farlo ora.
La contestazione DEla data, poi, è DE pari tardiva, perché gli appellanti non sono qualificabili terzi ai fini DEl'art. 2704 c.c., dal momento che si trovano in una posizione assolutamente dipendente da quella dei propri danti causa.
5.3.b.i.4 Il documento, quindi, è stato giustamente valorizzato dal Tribunale.
Esso, dal suo tenore, è agevolmente collocabile in epoca in cui la nuova viabilità degli anni '80 era stata già realizzata (o, quanto meno, prevista): significativa, a tal fine, la dichiarazione che Il segnale di “proprietà privata” è stato collocato a seguito di disposizione DEl'autorità provinciale. Prima di VI NI OS, una simile dichiarazione non avrebbe senso;
mentre dopo di essa è ben comprensibile, tenuto conto che la strada è provinciale e che, secondo la rappresentazione dei luoghi già illustrata (supra, § 5.1.a.ii), uno degli estremi DE tracciato dà oggi sulla via pubblica (planimetria citata, ove è indicata la sbarra).
Ribadire il diritto di servitù di passo DE rogito DE 1923, dunque, è molto importante.
pagina 15 di 25 Anche se si consideri la dichiarazione non quale avente natura negoziale (e l'art. 634 DE codice civile DE 1865 offrirebbe ampio spunto a tal fine), ma solo come dichiarazione di scienza, è notevole che essa stia a riconoscere (da parte DE titolare DE fondo servente) che, pur dopo la nuova viabilità (ossia dopo la radicale trasformazione sulla quale poggia il motivo di appello), persisteva la possibilità e l'utilità giustificatrici DEla servitù.
5.3.b.ii La tesi degli appellanti, peraltro, è manifestamente infondata anche se si prescinda DE tutto dal documento DE 1984.
5.3.b.ii.1 È senz'altro vero che rispetto alla costituzione DEla servitù (1923) è stata realizzata (negli anni '80) una strada pubblica, che ha spezzato il tracciato sul quale essa era esercitata;
e che il sedime DEla viabilità pubblica, come è agevole presumere, sia stato ricavato espropriando aree private (di quel tracciato).
Ma non è vero che ne sia derivata la estinzione DEla servitù, dal momento che essa continuava a poter essere esercitata sul medesimo tracciato (infatti: «In tema di estinzione DEla servitù, l'impossibilità di fatto di goderne e il venir meno DEl'utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando - come nel caso di espropriazione per pubblica utilità - si sia verificata la sola modificazione DEla titolarità DEla proprietà DE fondo servente ovvero, permanendo l'utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all'esercizio DE diritto» Cass. sez. 2^ civ. 30.8.2004 n. 17394 rv 576389).
Infatti, come si apprezza molto bene dalle planimetrie e dalle rappresentazioni dei luoghi in atti (in particolare, quella di cui al precedente § 5.1.a.ii, linea blu), VI NI OS si è interposta sì sul vecchio tracciato, intersecandolo, ma producendo, quale unica conseguenza rilevante ai presenti fini, che, laddove prima i titolari DEla servitù seguivano sul punto un tracciato in linea pressoché retta, adesso devono percorrere quel piccolo tratto di via provinciale interposta, al fine di attraversarla, per il resto provenendo e riconnettendosi, senza soluzione di continuità, al vecchio tracciato.
E, soprattutto, l'eventuale modifica DE tracciato che si volesse individuare è stata determinata, in maniera quasi impercettibile, solo dopo il fondo servente.
Se si esaminano le raffigurazioni in precedenza intercalate, si potrà constatare, che la strada provinciale corre dopo la sbarra che identifica il punto finale DE tracciato sul fondo servente: in altre parole, se la nuova viabilità ha avuto un impatto sul percorso verso la p.lla
888, l'ha avuta dopo e al di fuori DE fondo oggi degli appellanti (p.lle 251 e 766), ossia su un pagina 16 di 25 fondo che non interessa in causa, posto che nessuno ha mai messo in dubbio la possibilità e il diritto dei HE di passarvi.
Questo dato è un'eclatante smentita DEl'intero appello e una pinea conferma DEla corretta determinazione DE primo giudice.
Solo per completezza si prosegue oltre nell'esame degli argomenti dedotti a sostegno DEl'appello, anch'essi infondati.
5.3.b.ii.2 La fattispecie descritta non corrisponde ad alcuno dei modi tipici di estinzione DEla servitù previsti dal codice civile (artt. 1072 e segg. c.c., sovrapponibili agli artt. 662 e segg. codice civile DE 1865).
In particolare, non ricorre l'ipotesi DEl'impossibilità di uso di cui all'art. 1074 c.c.
(rectius, DEla quiescenza che ne conseguirebbe, con estinzione al compiersi DE ventennio); regola identica prevista dall'art. 662 DE codice civile DE 1865.
Infatti, la circostanza che l'originario tracciato sia interrotto da VI NI OS, sì che il titolare DEla servitù, laddove un tempo passava sempre e solo in linea dritta, deve ora, dopo un primo tratto di esso, attraversare la via provinciale con un leggero spostamento a sinistra, per poi, dopo non molti metri, rientrare nel vecchio tracciato (in un punto, si ripete, che non è più sul fondo servente;
e rispetto al quale il diritto di passo dei non è messo in CP_2 dubbio) non implica in alcun modo l'impossibilità DEl'uso, che la difesa appellante reiteratamente deduce in modo tanto enfatizzato, quanto generico, senza ciò spiegare perché mai la breve interruzione sulla strada pubblica (in sostanza il suo attraversamento o poco più) equivarrebbe a un ostacolo insormontabile.
È inutile, dunque, che gli appellanti insistano col rimarcare il radicale mutamento dei luoghi, perché esso, agli specifici fini che qui interessano, si riduce alla necessità di attraversare VI NI OS, ossia una novità non radicale, ma ininfluente.
E non è poi vero che la costruzione DEla strada provinciale abbia determinato la «[…] espropriazione dei terreni e di tutte le servitù costituite […]» (appello, pag. 13): non solo la strada corre oltre il fondo servente di (e, dunque, non ha subito espropriazioni;
Parte_1 significativamente nessun documento in tal senso è stato depositato dai convenuti), ma il terreno espropriato – in difetto di altri elementi (non si dispone, infatti, di alcun atto DEl'esproprio per p.u., che si può solo presumere dall'esistenza di viabilità pubblica laddove un tempo l'area era tutta privata) – è esclusivamente quello necessario per la carreggiata pagina 17 di 25 pubblica;
e, corrispondentemente, è solo su quel piccolo tratto che la servitù poterebbe essere stata ablata, senza però far venir meno la possibilità di continuare a fruire DE diritto di passo, posto che in quel punto i se un tempo vi passavano per servitù, ora vi passano, CP_2 come chiunque, perché c'è VI NI OS.
A tutto concedere, la interferenza DEla pubblica via può avere prodotto un esercizio limitato DEla servitù, nel senso che un tratto DEl'originario tracciato (quello oggi occupato da
VI NI OS) non esiste più; e che l'attraversamento DEla pubblica via comporta un leggero allungamento;
ma si tratta di una sopravvenienza DE tutto irrilevante in causa (perché
l'art. 662 DE codice civile DE 1865 postulava, quale causa estintiva, l'impossibilità totale di uso;
tanto che l'art. 1075 c.c. ora espressamente prevede l'irrilevanza di un uso minore).
5.3.b.ii.3 Il cambiamento DEl'alveo DE fiume, quand'anche fosse provato (e di certo non lo è, men che meno nei suoi esatti termini, che non sono neppure allegati con precisione), è DE tutto irrilevante.
Infatti, come si è già spiegato (supra, § 5.3.b.i.2), quantunque la servitù venga talora individuata con la locuzione “servitù di passo sul ponte DE molino”, essa non grava il ponte, ma la proprietà oggi DEla società appellante che da lì in poi si sviluppa, secondo quanto già illustrato più in dettaglio.
5.3.b.ii.4 Gli appellanti insistono col notare che «[…] oggi dal vecchio ponte DE molino si giunga sulla VI NI OS e per attraversarlo in senso contrario si debba necessariamente entrare dalla VI Provinciale NI OS utilizzando la strada ed i piazzali ad uso DE LI. […]» (appello, pag. 16).
L'affermazione è smentita dalle planimetrie che si sono intercalate in precedenza e che provengono dalla produzione degli stessi appellanti.
A oggi, la necessità di attraversamento DEla via pubblica non determina alcuno spostamento, se non francamente impercettibile, DE tracciato originario, per di più ricadente dopo la fine DE fondo v'è la necessità, per i di compiere una leggera Parte_1 CP_2 deviazione (che, però, corre su suolo ormai pubblico), laddove prima proseguivano in linea retta;
ma il fondo servente non è gravato in misura diversa da prima, perché il tracciato, sul fondo privato servente degli appellanti è lo stesso di prima.
Anche sotto questo profilo, gli appellanti si limitano a dedurre un generico loro grave danno dalla modifica, ma non sono in grado di specificarlo, men che meno di dargli sostanza pagina 18 di 25 probatoria, sì da legittimare la conclusione che essi stiano strumentalizzando la sopravvenuta costruzione DEla pubblica via per liberarsi DEla servitù, che è pur sempre un peso.
5.3.b.iii Di conseguenza, la affermazione secondo la quale il Tribunale, in sostanza, avrebbe costituito in favore dei una nuova servitù, va recisamente rifiutata. CP_2
Il Tribunale si è limitato a dare atto, conformemente alla corretta ricostruzione dei luoghi nel corso DEle epoche, che la servitù costituita col rogito DE 1923 non si è estinta a seguito DEle modifiche degli anni '80; e che spettava ai convenuti dimostrare fatti idonei a tal fine: conclusione che, come si è premesso e via via mostrato, resta valida anche se si applichino le disposizioni DE precedente codice civile.
Lo scrutinio qui eseguito, tenendo conto DEle doglienze mosse, conferma tale valutazione: per quanto sia stato dimostrato in causa dagli appellanti, la sopravvenuta viabilità pubblica ha sì materialmente interferito con il tracciato (peraltro dopo il fondo servente), ma, sul piano giuridico, non l'ha toccata, men che meno estinta.
5.3.b.iv Del tutto fuorviante è anche la contestazione DEla mancata notizia (o trascrizione) DEla servitù al momento di acquistare le quote sociali.
La difesa allude alla provenienza DE proprio bene: è infatti incontestato e documentato che i proprietari DE fondo servente (coloro che firmarono la lettera DE 1984 già CP_3 esaminata), conferirono il fondo servente nella società LI Fratelli Fontana sas;
e che il
31.12.2014 gli eredi cedettero le quote DEla società a e a (doc. CP_3 Parte_1 CP_6
4 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.c.), con la conseguente modifica DEla ragione sociale in
Parte_1
La servitù, dunque, essendo la medesima DE 1923 (rogito trascritto), è opponibile all'attuale proprietaria DE fondo servente (ossia la che, Parte_1 per quanto consti, non è soggetto diverso dalla LI Fratelli Fontana sas, trattandosi di mera modifica DEla ragione sociale), perché essa esisteva quando il bene è stato trasmesso dai danti causa senza che assumano rilievo le regole sulla trascrizione;
e fermo restando CP_3 che si è già escluso che la servitù DE 1923 si sia estinta e che ne sia stata creata una nuova.
Quanto alle conoscenze che aveva al momento di acquistare le quote sociali, si Pt_1 tratta di questione che non ha diritto di cittadinanza in questa causa e che riguarda i suoi rapporti coi cedenti.
pagina 19 di 25
5.3.b.iv Infine infondata è anche la pretesa estinzione DEla servitù per effetto DEla stessa clausola istitutiva di essa.
Gli appellanti, invero, sostengono anche che la clausola DE rogito DE 1923, che si è già trascritta, prevedesse che la servitù vigeva rebus sic stantibus, con la conseguenza che la sopravvenuta costruzione DEla viabilità pubblica ne avrebbe determinato l'automatico venir meno: «[…] La ratio DE rogito DE 1923 è pertanto chiara considerato che riconduceva la necessità di garantire all'acquirente (e dante causa dei nell'anno 1923 di poter CP_2 accedere alla propria particella alla totale mancanza di altre vie o strade pubbliche, ma con la precisazione che un diverso stato dei luoghi avrebbe inevitabilmente fatto caducare/estinguere tale diritto. […]» (appello, pagg. 16-17).
5.3.b.iv.1 Nella parte in cui l'argomento presuppone per implicito, a monte, che la servitù prevista nel rogito DE 1923 sia coattiva, è sufficiente rimandare al precedente § 5.2, ove quella prospettazione è già stata confutata.
5.3.b.iv.2 Nel resto, il mezzo interpreta male la clausola.
Essa stava solo a rimarcare che eventuali addizioni DE fondo dominante, ossia l'acquisto e l'unione di altri appezzamenti di terreno, non avrebbero goduto DEla servitù pattuita;
in quel caso, il titolare DE fondo dominante per andare ai nuovi terreni acquistati non potrà servirsi DE predetto passo ma dovrà accedervi da altre parti.
La pretesa che la clausola significhi invece che un diverso stato dei luoghi avrebbe inevitabilmente fatto caducare/estinguere tale diritto non ha base letterale, né di altro tipo.
5.3.b.iv.3 Va infine respinta l'affermazione che si legge nella comparsa conclusionale degli appellanti, secondo la quale «[…] non è dato nemmeno capire se una volta giunti sul VIle NI OS i Sig.ri proseguano per la particella CP_2
888 piuttosto che verso altre direzioni […]» (pag. 9, enfasi DEla parte).
Era onere degli appellanti eccepire e dimostrare che la servitù sarebbe di fatto esercitata in favore di fondi diversi dal terreno sulla particella 888 (oggi 264): non possono essi limitarsi a dedurre una incertezza sul punto.
Peraltro, a monte, la tutela è stata chiesta – e, comunque, accordata – per raggiungere il terreno sulla particella n. 888 (oggi 264), posto che, come è evidente, per fondo dominante dei il Tribunale ha inteso (e non poteva intendere se non) quello DEla p.lla 264; e CP_2 tanto basta a rendere irrilevante la deduzione;
fermo restando che l'eventuale asservimento pagina 20 di 25 DE fondo di e ad altri e diversi terreni dei non costituendo Parte_1 Pt_1 CP_2 oggetto di questo processo, resta qui questione DE tutto impregiudicata.
6. Il secondo motivo, che reitera eccezione di prescrizione DEla servitù (trentennale, secondo l'art. 666 DE codice civile DE 1865, ma tale più lunga durata non ha alcun rilievo in causa, neppure in astratto, essendo dedotto un mancato uso quanto meno quarantennale), è pure infondato.
6.1 Secondo la parte appellante, costituirebbe fatto documentato dalle proprie fotografie e, comunque, non contestato ai sensi DEl'art. 115 c.p.c., che il ponticello era inagibile da almeno 40 anni e che, dunque, la servitù non era usata da altrettanto tempo.
Per contro, le foto allegate alla comparsa di costituzione e risposta (nn. 4, riprodotta a lato, e 4.B) mostrano un ponte perfettamente percorribile, ancorché non perfettamente manutenuto e con spondine un po' rovinate.
Quanto alla allegazione sul mancato uso, va escluso il meccanismo DEl'art. 115
c.p.c., dal momento che la parte ricorrente aveva già espressamente dedotto nell'atto introduttivo di avere usato la servitù (ossia di essere passata sul ponticello e di avere poi attraversato la proprietà servente) sino al 2016, quando aveva dovuto smettere (non per l'impercorribilità DE ponte, ma) per la chiusura DE passo da parte di con cancello (preceduto da blocchi di cemento) e sbarra;
non era Parte_1 dunque necessaria la contestazione di fatti – il mancato uso quarantennale e l'inidoneità fisica DE ponte – che erano già in radice negati dalla precedente prospettazione.
6.2 È appena il caso di aggiungere che gli argomenti dedotti col secondo motivo non potrebbero neppure essere valutati sotto il profilo DEl'estinzione per il venir meno DEla utilità ex art. 1074 c.c. (art. 662 codice civile DE 1865), dal momento che, come si ribadisce, le foto DE ponte mostrano una struttura senz'altro utilizzabile e nessun altro elemento contraddice la sua percorribilità, così che, potendo i ancora ora passare di lì, mantengono CP_2 fortissima utilità a continuare a usare DEla servitù che ivi si apre sul fondo altrui.
pagina 21 di 25 7. Va rigettato infine il terzo motivo.
7.1 Esso, per gran parte, è assorbito dal rigetto dei precedenti mezzi, dal momento che la richiesta di revoca DEla condanna alla ripristinazione, degli astreinte e DEla condanna alle spese è chiesta quale conseguenza DEl'auspicato accoglimento DEle censure precedenti.
7.2 Fa eccezione la richiesta di revoca DEl'ordine di messa in pristino dei luoghi, che è coltivata, in linea subordinata, anche sotto il profilo che, in realtà, i blocchi di cemento erano stati tolti da tempo e sostituiti dal cancello;
nonché sotto il profilo DEla sufficienza DEla consegna DEle chiavi o DEl'apertura dei cancelli.
7.2.a Quanto ai blocchi di cemento, il mezzo è manifestamente infondato, quasi pretestuoso.
Il Tribunale non ha in alcun modo ordinato di togliere i blocchi di cemento, ma, più semplicemente, di rimettere i luoghi nel pristino stato, “mediante la rimozione DEle opere che impediscono l'esercizio DEla servitù” (punto 2 DE dispositivo).
Questo ordine, perfettamente legittimo e conseguente alla tutela da apprestare al titolare DEla servitù (ex artt. 1079 e 2933 c.c.; art. 1222 codice civile DE 1865), non riguarda i blocchi di cemento.
Del resto, la pronuncia corrisponde alla domanda, che era la seguente: “la riduzione in pristino DElo stato dei luoghi oggetto DEla detta servitù mediante la rimozione degli ostacoli che impediscono il legittimo passo dei Sig.ri (conclusioni DE ricorso introduttivo, CP_2 pag. 4). E nel medesimo ricorso, i avevano avuto cura di precisare che i blocchi di CP_2 cemento, posti nel marzo 2016 dalla parte di VI Pieraccini, erano stati poi sostituiti da un cancello in acciaio (ivi, pag. 2: «[…] Successivamente i suddetti blocchi venivano sostituiti da un cancello in acciaio (si allega documentazione fotografica DElo stato dei luoghi – doc. 5).
[…]»).
Sicché, in difetto di elementi diversi, la pronuncia deve considerarsi in linea con la domanda, il che implica che l'ordine di rimozione dei blocchi non è mai stato dato dal
Tribunale, né in forma esplicita (come si legge nel dispositivo), né per implicito (in base alla correlazione con la domanda).
pagina 22 di 25
7.2.b È invece pacifico che il transito è stato impedito mediante l'apposizione, su uno dei capi DE tracciato (quello, appunto, su VI Pieraccini), di un cancello (che ha sostituito i blocchi di cemento); e, sull'altro (che dà sulla provinciale) con l'istallazione di una sbarra.
Che questo sia lo stato dei luoghi è indiscutibile, perché nella raffigurazione dei luoghi già intercalata in precedenza (supra, § 5.1.a.ii), che è stata prodotta dagli stessi convenuti di primo grado, sono segnalati in giallo, sia la “sbarra”, sia il “cancello”, indicazioni che, provenendo dalla stessa difesa non lasciano dubbi in proposito. Parte_2
Chiede allora la parte appellante, per la prima volta con l'appello, che «[…] l'asserito passaggio potrà essere usufruito dai mediante consegna DEle chiavi DE cancello, CP_2 come pacificamente evidenziato dalla Giurisprudenza di merito e dalla Suprema Corte di
Cassazione o, semplicemente, lasciando aperti i cancelli posti a salvaguardia DEla proprietà, sempre ed esclusivamente nella denegata ipotesi in cui il provvedimento di primo grado non sia interamente riformato come auspicato dagli appellanti. La consegna DEle chiavi o l'apertura DE cancello non comporta difatti alcuna violazione posto che il cancello e il relativo accesso non impedirebbe certamente il passaggio da parte dei Anche CP_2
per questi motivi
la domanda deve essere in ogni caso rigettata e il punto 2 DE dispositivo DEl'ordinanza interamente riformato. […]» (appello, pagg. 19-20).
A tacere DE fatto che non vi sono cancelli, ma un cancello e una sbarra (DEla quale non si occupa l'appello), la richiesta non può essere accolta.
Può anche convenirsi, in astratto, che la reintegrazione DElo spogliato (in questo caso DE titolare DEla servitù di passo, che, vedendosi interdetto il transito, è stato privato DE suo diritto) possa avvenire, così come avviene nel possesso, mediante consegna DEle chiavi DE cancello o DEla sbarra;
ovvero lasciandoli sempre aperti, quantunque questa seconda ipotesi sia anomala, perché verrebbe frustrata qualsiasi esigenza di protezione DE fondo servente e, dunque, qualsiasi necessità di cancelli o sbarre, che, in tanto servono, in quanto restino chiusi a tutti coloro che non hanno diritto di accedere.
Ed è per questo che, a ben vedere, l'ordine DE giudice di primo grado è stato volutamente pronunciato in forma generale, senza cioè fare riferimento specifico a opere determinate: appunto perché la ripristinazione, ai presenti fini, non coincide tout court con quella fisico-materiale, ma con quella giuridica, sicché – questo il significato DEla ordinanza –
i devono essere messi in grado di esercitare la servitù senza soverchi impedimenti e CP_2 tutto ciò che lo intralciasse andrebbe tolto. pagina 23 di 25 Nondimeno, assume qui rilievo dirimente la circostanza che e on Parte_1 Pt_1 solo non hanno fatto una offerta formale per consegnare le chiavi e non hanno assunto alcun preciso obbligo di lasciare aperto cancello e sbarra;
ma neppure hanno avanzato una offerta informale.
Invano si cerca nei loro atti un qualche minimo impegno a consegnare le chiavi o a lasciare aperto il passo: essi, dunque, pretendono che la tutela DEla controparte sia ristretta, senza contropartita alcuna e senza sicurezza alcuna che la misura minore sarà adempiuta.
In queste condizioni, reputa la Corte che la richiesta, significativamente avanzata solo in appello, non sia recepibile;
ferma restando la facoltà DEle parti, in sede esecutiva, di accordarsi nel modo più opportuno.
8. Al rigetto DEl'appello consegue, secondo soccombenza, l'onere DEle spese processuali DE grado, da porsi a carico solidale degli appellanti.
Esse, vista la nota (da ridurre come segue), si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 12 e 25 bis, esclusa la fase di attivazione DEla mediazione
(svolta dagli appellanti) e di conciliazione (non avvenuta), parametri medi (eccettuato quello DEla fase 3, da dimezzare, per la modesta attività di trattazione in concreto svolta), valore di causa che, ai sensi DEl'art. 15 c.p.c., in difetto DE reddito dominicale dei terreni serventi e di altri utili elementi di stima in atti, va considerato, così come fatto a fini fiscali dallo stesso appellante, di valore indeterminabile, basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.522,50 fase, € 3.470,00 fase 4 ed €
1.071,00 fase DEla negoziazione, in tutto € 9.539,50, oltre accessori di legge, nonché oltre rimborso di spese vive documentate per la mediazione (€ 536,80).
Sussistono infine le condizioni processuali per il raddoppio DE contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da Parte_3
pagina 24 di 25 nei confronti di e avverso la Pt_1 Controparte_1 Controparte_2 ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 31/07/2020;
2. condanna e in solido, Parte_1 Parte_1
a rimborsare a e le spese processuali Controparte_1 Controparte_2 DE presente grado, che liquida in complessivi € 10.076,30, di cui € 536,80 per esborsi ed €
9.539,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio DE contributo unificato ai sensi DEl'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio DE 19 dicembre 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione DE presente provvedimento, al di fuori DEl'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi DEla normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 25 di 25