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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio
a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG n. 139/2024 tra
) con l'Avv. PINNA ROMINA per mandato in Parte_1 C.F._1 atti
- Parte attrice
) con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_2 P.IVA_1
CAGLIARI per mandato in atti
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_3 Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata N. 78/2023 emessa dal Giudice di pace di nel procedimento distinto con il n. 58/2023 R.G. in data Pt_2 10.05.2023 , depositata il 21.07.2023 e mai notificata,
1) per i motivi su esposti, previa dichiarazione della sua illegittimità, annullare o revocare il verbale di contestazione N. 1786004426 anche in ordine alle sanzioni accessorie e, conseguentemente annullare o revocare ogni altro atto presupposto o connesso;
2) in via di subordine, per i motivi su esposti, derubricare l'illecito amministrativo previsto dalla fattispecie dell'art. 142 comma 9 del C.d.S. alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 142 comma 7 del C.d.S., e per l'effetto applicare il minimo editale delle sanzioni previste dall'art. 142 comma 7 C.d.S; 3) in via ulteriormente subordinata, derubricare l'illecito amministrativo oggetto di causa alla fattispecie meno grave prevista dall'aper l'effetto applicare il minimo editale delle sanzioni previste dall'art. 142 comma 8 del C.d.S.;rt. 142 comma 8 del C.d.S e 4) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda applicare il minimo editale delle sanzioni, nonché la massima riduzione delle spese;
5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte_2 Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale Voglia respingere l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, in conformità alla sentenza impugnata respingere l'opposizione al verbale amministrativo, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite del presente grado, le quali dovranno essere poste a carico dell'appellante
*****
FATTO Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2023, il sig. proponeva opposizione Parte_3 avverso il verbale di contestazione n. 1786004426 elevato dalla Polizia Stradale di in data Pt_2 17 gennaio 2023 per la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura SE UC (matricola TCO04817), per avere egli proceduto alla guida del veicolo Mercedes FZ618AT alla velocità di 153 km/h, eccedendo di 55 km/h il limite massimo di 90 km/h vigente sulla S.S. 131 nel Comune di Paulilatino, direzione Cagliari, al km 114+450. L'opponente deduceva, in primo grado, l'illegittimità dell'accertamento per inattendibilità delle misurazioni a mezzo SE e per irregolarità della segnaletica di presegnalazione, nonché per la mancata taratura e per l'assenza del parere tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull'apparecchiatura. Con sentenza n. 78/2023 del 22 marzo 2023, depositata il 21 luglio 2023, il Giudice di Pace di
, rigettando l'opposizione, confermava integralmente la legittimità del verbale, ritenendo Pt_2 l'accertamento conforme alla normativa e l'apparecchiatura regolarmente omologata e funzionante, con corretta presegnalazione della postazione di controllo e presenza degli agenti in uniforme. Veniva altresì disposta la sanzione pecuniaria di € 543,00, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida e la sospensione del documento per 30 giorni. Avverso detta pronuncia, con atto di appello regolarmente notificato e depositato, , Parte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Pinna, proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Oristano, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e la conseguente declaratoria di nullità del verbale di accertamento. L'appellante deduceva, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Inattendibilità del rilievo effettuato a mezzo SE UC, per violazione dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., sostenendo che l'apparecchiatura non consente l'individuazione certa del veicolo in caso di presenza contemporanea di più mezzi nel fascio laser, e che nel caso di specie il rilievo era avvenuto in condizioni di traffico intenso, con almeno tre veicoli in transito ravvicinato, come emergerebbe anche dal filmato visionato;
si richiamavano, a conforto, numerosi precedenti giurisprudenziali (G.d.P. Bari, , Pt_2
Catania, Fano, Milano) che hanno annullato verbali per incertezza dell'attribuzione del rilievo.
2. Illegittimità della postazione e della segnaletica di presegnalazione per violazione degli artt. 142, comma 6-bis, C.d.S., 183 Reg. esec. e D.M. 15.08.2007, poiché il cartello non rispettava le dimensioni, i colori e la distanza minima di leggibilità di 100 metri, e mancava la visibilità effettiva del dispositivo di controllo in una giornata di forte maltempo, in violazione dei principi di trasparenza e prevenzione sanciti dalla Cassazione (sent. n. 7419/2009).
3. Inapplicabilità del D.M. 3248/2011 di approvazione del SE UC per mancanza del parere tecnico vincolante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che avrebbe dovuto verificare il corretto abbinamento laser/telecamera, con conseguente disapplicazione del decreto e nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 45 C.d.S.
4. Mancanza di idonea prova di taratura e funzionalità periodica dello strumento, in violazione delle prescrizioni normative che impongono controlli e verifiche annuali. L'appellante evidenziava che il verbale riportava solo la data dell'ultima taratura (10.11.2022), senza alcuna indicazione del soggetto esecutore né dell'ente certificatore.
In via subordinata, chiedeva la derubricazione della violazione alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 142, commi 7 o 8, con applicazione del minimo edittale, nonché la massima riduzione delle sanzioni. Si costituiva in giudizio la , rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La difesa erariale eccepiva la piena regolarità e legittimità dell'accertamento, sostenendo che:
• il SE UC è debitamente approvato dal Ministero Controparte_2 con D.M. 3248/2011, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto 150/2010);
• l'obbligo di segnalazione luminosa delle postazioni mobili è stato abrogato dal D.M. 282/2017, che ha modificato la disciplina della segnalazione dei controlli su strada;
• la presegnalazione verticale era regolare, conforme per forma, dimensioni e colore, e installata secondo la normativa vigente, come risulta dai documenti ANAS e dalle contro deduzioni della Polizia Stradale;
• la visibilità della postazione era comunque assicurata dal veicolo di servizio con i colori istituzionali e dal personale in uniforme, e l'elevata velocità tenuta dall'appellante non può giustificare l'omesso avvistamento della pattuglia.
La concludeva quindi per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e Parte_2 condanna dell'appellante alle spese di lite. Venivano prodotti in giudizio, in via istruttoria, i seguenti documenti: certificato di taratura, verbali di verifica e di prima uscita, fotogrammi dell'accertamento, manuale SE, nota ANAS sulla segnaletica, decreto di approvazione ministeriale e D.M. 282/2017, oltre alle tabelle regolamentari sulla segnaletica verticale.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, instaurato ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, si configura quale giudizio a cognizione piena sulla fondatezza sostanziale della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione. In quanto giudizio di appello, esso è tuttavia vincolato ai motivi specificamente dedotti dall'appellante (tantum devolutum quantum appellatum). Ciò posto, è circostanza pacifica che il SE UC utilizzato per il rilievo sia stato oggetto di mero decreto di approvazione ministeriale (D.M. 3248/2011), mentre non risulta alcuna omologazione ministeriale ai sensi dell'art. 142, comma 6, Codice della Strada e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495/1992). La Corte di cassazione, Sez. II, ord. n. 10505/2024, ha recentemente statuito che: In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse..” Tale principio è vincolante e trova qui piena applicazione. L'apparecchiatura utilizzata non era omologata, sicché difetta il presupposto di legittimità dell'accertamento. Dagli atti emerge altresì che, al momento del rilievo, erano presenti più veicoli all'interno del fascio laser del SE. L'amministrazione non ha fornito prova certa della riferibilità univoca della velocità contestata al veicolo condotto dall'opponente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento elettronico della velocità deve essere caratterizzato da certezza assoluta e non meramente probabilistica (Cass. 7419/2009). In caso di dubbio, l'opposizione va accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011, che impongono al giudice di accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. L'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. prevede infine l'obbligo di presegnalare e rendere visibili le postazioni di controllo. La non ha dimostrato documentalmente la piena conformità della Parte_2 segnaletica ai requisiti di distanza, visibilità e collocazione previsti dal D.M. 15 agosto 2007 e dal D.M. 282/2017. cfr., ancora Cass. 7419/2009: “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in legge n. 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni;
ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata”; Cass. ord. 29595/2021; Cass. ord. 33773/2023) considera tale obbligo inderogabile e la mancanza di prova della sua osservanza comporta l'illegittimità dell'accertamento. In conclusione, la combinazione di:
– mancanza di omologazione,
– incertezza di attribuzione del rilievo,
– assenza di prova dell'idoneità della presegnalazione, rende fondate le doglianze dell'appellante. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositIvo ex DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 139/2024, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza annulla il verbale di accertamento n. 1786004426 del 17 gennaio 2023 e ogni conseguenza sanzionatoria e accessoria ivi prevista, ivi compresa la decurtazione dei punti e la sospensione della patente di guida;
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in
€ 650,00 per competenze professionali oltre accessori di legge
Oristano, 24/10/2025 Il Giudice Stefano Poggio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio
a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile RG n. 139/2024 tra
) con l'Avv. PINNA ROMINA per mandato in Parte_1 C.F._1 atti
- Parte attrice
) con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Parte_2 P.IVA_1
CAGLIARI per mandato in atti
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_3 Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata N. 78/2023 emessa dal Giudice di pace di nel procedimento distinto con il n. 58/2023 R.G. in data Pt_2 10.05.2023 , depositata il 21.07.2023 e mai notificata,
1) per i motivi su esposti, previa dichiarazione della sua illegittimità, annullare o revocare il verbale di contestazione N. 1786004426 anche in ordine alle sanzioni accessorie e, conseguentemente annullare o revocare ogni altro atto presupposto o connesso;
2) in via di subordine, per i motivi su esposti, derubricare l'illecito amministrativo previsto dalla fattispecie dell'art. 142 comma 9 del C.d.S. alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 142 comma 7 del C.d.S., e per l'effetto applicare il minimo editale delle sanzioni previste dall'art. 142 comma 7 C.d.S; 3) in via ulteriormente subordinata, derubricare l'illecito amministrativo oggetto di causa alla fattispecie meno grave prevista dall'aper l'effetto applicare il minimo editale delle sanzioni previste dall'art. 142 comma 8 del C.d.S.;rt. 142 comma 8 del C.d.S e 4) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda applicare il minimo editale delle sanzioni, nonché la massima riduzione delle spese;
5) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Parte_2 Si chiede che codesto Ill.mo Tribunale Voglia respingere l'avverso ricorso in appello e, per l'effetto, in conformità alla sentenza impugnata respingere l'opposizione al verbale amministrativo, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite del presente grado, le quali dovranno essere poste a carico dell'appellante
*****
FATTO Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2023, il sig. proponeva opposizione Parte_3 avverso il verbale di contestazione n. 1786004426 elevato dalla Polizia Stradale di in data Pt_2 17 gennaio 2023 per la violazione dell'art. 142, comma 9, del Codice della Strada, accertata mediante apparecchiatura SE UC (matricola TCO04817), per avere egli proceduto alla guida del veicolo Mercedes FZ618AT alla velocità di 153 km/h, eccedendo di 55 km/h il limite massimo di 90 km/h vigente sulla S.S. 131 nel Comune di Paulilatino, direzione Cagliari, al km 114+450. L'opponente deduceva, in primo grado, l'illegittimità dell'accertamento per inattendibilità delle misurazioni a mezzo SE e per irregolarità della segnaletica di presegnalazione, nonché per la mancata taratura e per l'assenza del parere tecnico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sull'apparecchiatura. Con sentenza n. 78/2023 del 22 marzo 2023, depositata il 21 luglio 2023, il Giudice di Pace di
, rigettando l'opposizione, confermava integralmente la legittimità del verbale, ritenendo Pt_2 l'accertamento conforme alla normativa e l'apparecchiatura regolarmente omologata e funzionante, con corretta presegnalazione della postazione di controllo e presenza degli agenti in uniforme. Veniva altresì disposta la sanzione pecuniaria di € 543,00, la decurtazione di sei punti dalla patente di guida e la sospensione del documento per 30 giorni. Avverso detta pronuncia, con atto di appello regolarmente notificato e depositato, , Parte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Romina Pinna, proponeva gravame dinanzi al Tribunale di Oristano, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata e la conseguente declaratoria di nullità del verbale di accertamento. L'appellante deduceva, in sintesi, i seguenti motivi:
1. Inattendibilità del rilievo effettuato a mezzo SE UC, per violazione dell'art. 345 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., sostenendo che l'apparecchiatura non consente l'individuazione certa del veicolo in caso di presenza contemporanea di più mezzi nel fascio laser, e che nel caso di specie il rilievo era avvenuto in condizioni di traffico intenso, con almeno tre veicoli in transito ravvicinato, come emergerebbe anche dal filmato visionato;
si richiamavano, a conforto, numerosi precedenti giurisprudenziali (G.d.P. Bari, , Pt_2
Catania, Fano, Milano) che hanno annullato verbali per incertezza dell'attribuzione del rilievo.
2. Illegittimità della postazione e della segnaletica di presegnalazione per violazione degli artt. 142, comma 6-bis, C.d.S., 183 Reg. esec. e D.M. 15.08.2007, poiché il cartello non rispettava le dimensioni, i colori e la distanza minima di leggibilità di 100 metri, e mancava la visibilità effettiva del dispositivo di controllo in una giornata di forte maltempo, in violazione dei principi di trasparenza e prevenzione sanciti dalla Cassazione (sent. n. 7419/2009).
3. Inapplicabilità del D.M. 3248/2011 di approvazione del SE UC per mancanza del parere tecnico vincolante del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che avrebbe dovuto verificare il corretto abbinamento laser/telecamera, con conseguente disapplicazione del decreto e nullità dell'accertamento per violazione dell'art. 45 C.d.S.
4. Mancanza di idonea prova di taratura e funzionalità periodica dello strumento, in violazione delle prescrizioni normative che impongono controlli e verifiche annuali. L'appellante evidenziava che il verbale riportava solo la data dell'ultima taratura (10.11.2022), senza alcuna indicazione del soggetto esecutore né dell'ente certificatore.
In via subordinata, chiedeva la derubricazione della violazione alla fattispecie meno grave prevista dall'art. 142, commi 7 o 8, con applicazione del minimo edittale, nonché la massima riduzione delle sanzioni. Si costituiva in giudizio la , rappresentata e Controparte_1 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La difesa erariale eccepiva la piena regolarità e legittimità dell'accertamento, sostenendo che:
• il SE UC è debitamente approvato dal Ministero Controparte_2 con D.M. 3248/2011, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (voto 150/2010);
• l'obbligo di segnalazione luminosa delle postazioni mobili è stato abrogato dal D.M. 282/2017, che ha modificato la disciplina della segnalazione dei controlli su strada;
• la presegnalazione verticale era regolare, conforme per forma, dimensioni e colore, e installata secondo la normativa vigente, come risulta dai documenti ANAS e dalle contro deduzioni della Polizia Stradale;
• la visibilità della postazione era comunque assicurata dal veicolo di servizio con i colori istituzionali e dal personale in uniforme, e l'elevata velocità tenuta dall'appellante non può giustificare l'omesso avvistamento della pattuglia.
La concludeva quindi per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e Parte_2 condanna dell'appellante alle spese di lite. Venivano prodotti in giudizio, in via istruttoria, i seguenti documenti: certificato di taratura, verbali di verifica e di prima uscita, fotogrammi dell'accertamento, manuale SE, nota ANAS sulla segnaletica, decreto di approvazione ministeriale e D.M. 282/2017, oltre alle tabelle regolamentari sulla segnaletica verticale.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Il presente giudizio, instaurato ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011, si configura quale giudizio a cognizione piena sulla fondatezza sostanziale della pretesa sanzionatoria della Pubblica Amministrazione. In quanto giudizio di appello, esso è tuttavia vincolato ai motivi specificamente dedotti dall'appellante (tantum devolutum quantum appellatum). Ciò posto, è circostanza pacifica che il SE UC utilizzato per il rilievo sia stato oggetto di mero decreto di approvazione ministeriale (D.M. 3248/2011), mentre non risulta alcuna omologazione ministeriale ai sensi dell'art. 142, comma 6, Codice della Strada e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495/1992). La Corte di cassazione, Sez. II, ord. n. 10505/2024, ha recentemente statuito che: In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse..” Tale principio è vincolante e trova qui piena applicazione. L'apparecchiatura utilizzata non era omologata, sicché difetta il presupposto di legittimità dell'accertamento. Dagli atti emerge altresì che, al momento del rilievo, erano presenti più veicoli all'interno del fascio laser del SE. L'amministrazione non ha fornito prova certa della riferibilità univoca della velocità contestata al veicolo condotto dall'opponente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento elettronico della velocità deve essere caratterizzato da certezza assoluta e non meramente probabilistica (Cass. 7419/2009). In caso di dubbio, l'opposizione va accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 7, comma 10, d.lgs. 150/2011, che impongono al giudice di accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. L'art. 142, comma 6-bis, C.d.S. prevede infine l'obbligo di presegnalare e rendere visibili le postazioni di controllo. La non ha dimostrato documentalmente la piena conformità della Parte_2 segnaletica ai requisiti di distanza, visibilità e collocazione previsti dal D.M. 15 agosto 2007 e dal D.M. 282/2017. cfr., ancora Cass. 7419/2009: “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. in legge n. 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni;
ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata”; Cass. ord. 29595/2021; Cass. ord. 33773/2023) considera tale obbligo inderogabile e la mancanza di prova della sua osservanza comporta l'illegittimità dell'accertamento. In conclusione, la combinazione di:
– mancanza di omologazione,
– incertezza di attribuzione del rilievo,
– assenza di prova dell'idoneità della presegnalazione, rende fondate le doglianze dell'appellante. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositIvo ex DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 139/2024, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza annulla il verbale di accertamento n. 1786004426 del 17 gennaio 2023 e ogni conseguenza sanzionatoria e accessoria ivi prevista, ivi compresa la decurtazione dei punti e la sospensione della patente di guida;
2. Condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida in
€ 650,00 per competenze professionali oltre accessori di legge
Oristano, 24/10/2025 Il Giudice Stefano Poggio