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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1902/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Cesira D'ANELLA Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G.
[...] P.IVA_1
MERCALLI N.14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. LAVIA
MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GEMELLI LUCA ) VIA PREMUDA, 16 00195 C.F._1
ROMA; ( ) VIA FRANCESCO SIACCI, 38 Parte_2 C.F._2
00197 ROMA;
APPELLANTE
pagina 1 di 11 CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. RICCIARDI STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BRIOZZO GIORGIO ( ) VIA C.F._3
CASSIODORO, 1/A 00193 ROMA;
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA Parte_3 P.IVA_3
VITTORIA MILANO presso lo studio dell'avv. LEOCATA GIOSUE', che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI:
Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc. ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5111/2024 del 15.05.2024, emessa nel giudizio iscritto al n.R.G. 39784/2020:
- In via principale accertare e dichiarare, per quanto esposto in narrativa nell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di primo grado, la responsabilità di derivante Parte_3 dall'illegittima condotta integrante l'illecito da concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1) e n. 3) c.c., e la responsabilità del , derivante Controparte_3 dall'illegittima condotta integrante fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, per l'effetto, condannare e il , in via solidale o Parte_3 Controparte_3 alternativa, ciascuna per la quota di responsabilità a suo carico, a risarcire alla i Parte_1 danni cagionati, quantificati in non meno Euro 749.226,17, ovvero nella diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria;
- in via subordinata e sussidiaria condannare il al Controparte_3 pagamento a favore della a titolo di ad Parte_1
Euro 749.226,17 ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 2 di 11
Salvo ogni altro diritto, azione o ragione e la richiesta di ammissione di ulteriori mezzi istruttori. Si insiste in particolare sin d'ora per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 356, comma I, c.p.c. al fine di accertare che: I) l'installazione del ponteggio a tre campate non era funzionale ai lavori di ristrutturazione della facciata del , poiché le dimensioni della Parte_4 struttura del ponteggio realizzato risultano essere superiori rispetto a quelle realmente necessarie in relazione alla tipologia degli interventi da eseguire;
II) i lavori di ristrutturazione potevano essere effettuati anche attraverso modalità alternative maggiormente conformi alle norme sulla sicurezza del lavoro e che avrebbero potuto eliminare o ridurre il pregiudizio causato alla come ad esempio la realizzazione Parte_1 di un ponteggio a una sola campata di misura pari a 80 cm oppure l'installazione di un ponteggio auto sollevante o, ancora, l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile;
III) la scelta di realizzare un ponteggio a tre campate sia stata operata al solo fine di ottenere una superficie molto più ampia per l'apposizione di manifesti pubblicitari sul ponteggio – salva, in ogni caso, la pacifica responsabilità di per concorrenza sleale di cui Parte_3 all'art. 2598, n.1) e n. 3) c.c. IV) verificare la quantificazione dei danni subiti dall'odierna appellante sulla base dei documenti di causa.
Per Parte_3
In via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5111 pubblicata il 16 maggio 2024 RG.N.
39784/2020 per i motivi esposti in premessa;
Nel merito:
- respingere l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5111 pubblicata il 16 maggio 2024 R.G. N. 39784/2020 e tutte le statuizioni in essa contenute;
In via istruttoria:
- respingere tutte le istanze istruttorie formulate dalla parte appellante in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti;
In ogni caso:
- respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con refusione delle spese del presente grado di giudizio”.
Per Controparte_4
Voglia l'Ecc.ma Corte adita contrariis reiectis: in via principale
- Rigettare l'appello avversario siccome infondato in fatto e in diritto per le ragioni in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza;
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. In subordine, nel denegato caso di una riforma della Sentenza Voglia l'Ecc.ma Corte
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in rito
- In via preliminare, autorizzare, per le ragioni di cui in parte narrativa, la chiamata in causa e l'estensione del contraddittorio nei confronti di e a tal uopo, differire ex art.269 c.p.c. l'udienza Pt_5 di prima comparizione delle parti per consentirne la citazione ex art.106 c.p.c.; nel merito
- in via principale, accertare e dichiarare la liceità della condotta del ed, in ogni caso, il CP_3 difetto di prova circa l'ingiustizia del danno lamentato, il fatto colposo attribuito al , l'an CP_3 ed il quantum del danno lamentato e, per l'effetto, rigettare ogni domanda – a qualsivoglia titolo – Part avanzata da
- in via subordinata, limitare la condanna del a quanto effettivamente risulti provato ad CP_3 Part esso imputabile, escluse in ogni caso le quote di danno volontariamente assunte da anche ex art.
1227 c.c.; Part
- in via trasversale subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di manleva assunto da nei confronti del e, per l'effetto, condannare One a tenere indenne il da qualsiasi CP_3 CP_3 Part somma che questi sia tenuto a pagare a
- previa autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 106 e 269 c.p.c., accertare e dichiarare l'obbligo di manleva assunto da nei confronti del Condominio e, per l'effetto, condannare a tenere Pt_5 Pt_5 Part indenne il Condominio da qualsiasi somma che questi sia tenuto a pagare a
- con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio. in via istruttoria
- si producono i seguenti documenti:
01 – atto di appello notificato;
02 – fascicolo di primo grado.
- si rinnovano, poiché rigettate in primo grado, le seguenti istanze istruttorie: Voglia Codesta Ecc.ma Corte disporre la prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: (e) “Vero è che la struttura di ponteggio installato presso il da Controparte_3 febbraio a dicembre 2020 era profonda, nel punto di massima profondità in corrispondenza della sfondatura dei balconi aggettanti, comprese le strutture di esposizione pubblicitaria, 2,73 metri” (si indica a teste l'Arch. , domiciliato in Milano, alla via Jacopo dal Verme n.5); Testimone_1 (f) “Vero è che la struttura di ponteggio installato presso il da Controparte_3 febbraio a dicembre 2020 si componeva di due stilate di cavalletti profonde 109 cm ciascuna” (si indica a teste l'Arch. , domiciliato in Milano, alla via Jacopo dal Verme n.5); Testimone_1 (g) “Vero è che la struttura di ponteggio installato presso il da Controparte_3 febbraio a dicembre 2020 era ridotta al minimo, pari ad una stilata di cavalletti, in corrispondenza della porzione della facciata del posta tra i balconi del e la facciata cieca del CP_3 CP_3 Part civico di via Marsala n.13 sulla quale è installato l'impianto pubblicitario di al fine di ridurre al Part minimo la copertura dell'impianto pubblicitario di come da fotografie che mi si rammostrano (fotografia a pag.1 doc.04 primo grado e fotografia n.2 pag.12 doc.04 primo grado del CP_3
)” (si indica a teste l'Arch. , domiciliato in Milano, alla via Jacopo dal CP_3 Testimone_1
Verme n.5); (h) “Vero è che la struttura di ponteggio realizzata in concreto presso il Controparte_3
da febbraio a dicembre 2020, come risulta dalle fotografie che mi si rammostrano
[...]
(doc.04 ), coincide con la struttura di ponteggio oggetto del progetto che ho prodotto alle CP_3 autorità amministrative per il rilascio dei titoli autorizzativi dei lavori, risultanti dalla documentazione che mi si rammostra (doc.010 primo grado)” (si indica a teste il geom. , CP_3 Tes_2 domiciliato in Torino, al Lungo Dora Voghera n.124/A).
pagina 4 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La -di seguito aveva in concessione lo sfruttamento a fini Controparte_2 Pt_1 pubblicitari della parete laterale cieca del Condominio di via Marsala 13 in Milano via Marsala 13 su cui aveva posizionato un impianto pubblicitario concesso in locazione a -in Controparte_5 seguito CP_5
Nel febbraio 2020, il confinante -ora il in Controparte_3 CP_3 occasione di lavori di ristrutturazione della facciata, erigeva un ponteggio avente una larghezza di quattro metri circa che oscurava parzialmente la pubblicità di e su cui la società CP_5 Pt_3 installava una copertura con pubblicità di prodotti in concorrenza con quelli di che, in data CP_5
14.2.2020, sospendeva il pagamento del corrispettivo per la locazione dello spazio pubblicitario. Part onveniva in giudizio il CP_6 Pt_3 Part Per quanto ancora di interesse, nei confronti del condominio, proponeva domanda di risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., imputandogli di aver fatto realizzare un ponteggio di siffatta larghezza e così sporgente, tale da oscurare parzialmente la pubblicità di non funzionale ai CP_5 lavori da eseguirsi sulla facciata, ma unicamente al fine di costituirsi uno spazio pubblicitario da utilizzare per propri interessi economici, così causandole il danno ingiusto costituito dalla perdita dei canoni di locazione ad el proprio impianto pubblicitario. CP_5
In subordine, nel caso in cui non venisse ravvisata una responsabilità ex art. 2043 c.c., chiedeva la condanna del al pagamento di un equo indennizzo per aver compiuto un atto lecito CP_3 dannoso. Part Nei confronti di proponeva domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2598, Pt_3 primo comma, n. 3) c.c., in via solidale e/o alternativa al per la quota di rispettiva CP_3 responsabilità, per aver compiuto atti di concorrenza sleale consistiti nel prendere consapevolmente in locazione lo spazio pubblicitario costituito dalla copertura del ponteggio del Condominio per pubblicizzare prodotti in concorrenza con quelli di gli spazi pubblicitari sfruttando il CP_5 prestigio e il nome di quest'ultima e approfittando del fatto che la pubblicità di era CP_5 parzialmente oscurata dal ponteggio.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5111/2024, pubblicata il 16.5.2024 rigettava le domande.
In particolare, il tribunale, quanto alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., esclusa la volontarietà della condotta finalizzata a massimizzare i profitti derivanti dall'affissione di cartelloni pubblicitari sulla struttura, escludeva anche la colpa nella scelta delle dimensioni del ponteggio.
Infatti, la scelta del di installare un ponteggio di profondità tale da oscurare parzialmente CP_3 il cartellone di SCI rientrava tra le possibili, ragionevoli ed insindacabili opzioni tecniche a disposizione per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, non avendo provato parte attrice la significativa irragionevolezza delle scelte tecniche adottate dal CP_3
Qualificata, la domanda di equo indennizzo, quale domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041
c.c., la riteneva infondata. Parte Infatti, l'arricchimento del e l'impoverimento di non deriverebbero dal medesimo CP_3 fatto costitutivo, in quanto l'arricchimento del deriverebbe dall'assunzione da parte di CP_3 Part Part degli oneri di ristrutturazione, mentre l'impoverimento di dalla distinta condotta di installazione di un ponteggio più profondo del dovuto. Quindi, ad avviso del tribunale, l'unico impoverimento astrattamente configurabile in connessione con l'arricchimento del Condominio sarebbe stato, semmai, quello di One -supportato, tuttavia, da giusta causa contrattuale e bilanciato dal vantaggio pubblicitario-.
pagina 5 di 11 In ordine, alla domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale, ex art. 2598, comma primo n. 3, c.c., il tribunale riteneva insussistente la condotta, in quanto l'oscuramento parziale del cartellone
Part di ostituiva un disagio tollerabile, derivante da scelte tecniche ragionevoli, mentre era irrilevante
Part la circostanza che pubblicizzasse brand concorrenti con posto che solo quest'ultima CP_5
Part società avrebbe potuto, eventualmente lamentarsi di questa condotta, essendo nel Parte_6 mercato della gestione di spazi pubblicitari e non in quello della produzione di vestiti o profumi. Infine, riteneva abbandonata la domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2598, comma primo, n. 1), c.c. e,
Part Parte comunque, infondata poiché non sussisteva alcuna confusione tra l'attività di e quella di
Part
3. roponeva appello articolato in diversi motivi di doglianza, così riassumibili:
3.1 Con il primo, premesso che il tribunale aveva sottostimato la sporgenza del ponteggio in 240 cm rispetto a quella effettiva di 420 cm, censurava la decisione del tribunale che aveva ritenuto ragionevole la scelta di realizzare un ponteggio di quelle dimensioni che avrebbe ridotto i rischi di caduta dall'altro, sulla base della relazione dell'arch. , che le riteneva necessarie per poter Tes_1 realizzare all'interno dello stesso un castello di tiro e una scaletta di risalita per gli operai che non avrebbero potuto essere realizzate ai lati dello stesso in assenza di spazi laterali pertinenti alla facciata del . Ciò, in quanto il tribunale: i) non aveva considerato la relazione dell'ing. CP_3 Per_1 allegata a quella dell'ing. depositata dall'appellante che affermava che le dimensioni del Per_2 ponteggio avrebbero aumentato i rischi di caduta degli operai nelle operazioni di montaggio e smontaggio, di caduta del ponteggio in caso di forte vento, di maggiore esposizione a eventi atmosferici quale fulmini, ghiaccio, dei passanti di essere colpiti da materiali caduti dall'alto a causa del restringimento dei camminamenti pedonali;
ii) risultava evidente dalle foto prodotte che la scaletta di risalita poteva essere installata lateralmente e il castello di tiro poteva essere realizzato frontalmente con le modalità alternative indicate dall'ing. Per_1
3.2 Con il secondo motivo censurava l'immotivato e illogico diniego della richiesta dell'appellante di disporre una ctu, stante la rilevanza delle questioni tecniche sottese alla decisione da assumere;
3.3 Con il terzo motivo si doleva del fatto che il tribunale aveva fondato la propria decisione attribuendo maggiore attendibilità alle conclusioni contenute nella relazione del d.l. del Condominio, di cui non è documentata la competenza in materia di sicurezza, rispetto a quelle dell'ing. esperto invece Per_1 in tale materia, allegate alla relazione dell'appellante, dimostrativa di un aumento dei rischi per la sicurezza derivata dalla scelta di costruire un ponteggio di quelle dimensioni, ritenendo anche non Part provato il fatto, evidente ictu oculi dalle foto prodotte, che il ponteggio installato da fosse stato utilizzato per pubblicizzare brand di moda;
3.4 Con il quarto motivo denunciava il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il tribunale nel qualificare la domanda subordinata di “equo indennizzo” come domanda di arricchimento senza causa mai proposta, evincendosi dagli atti e dalle conclusioni formulate che la domanda subordinata era appunto quella di equo indennizzo;
Il Tribunale di Milano avrebbe, poi, erroneamente inquadrato la domanda subordinata di liquidazione equitativa del danno nella disciplina dell'azione generale di arricchimento, trascurando la specifica richiesta di equo indennizzo formulata da parte attrice.
3.5 Con il quinto motivo, l'appellante, sotto un primo profilo, censurava il fatto che il tribunale avesse ritenuto rinunciata la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 1) c.c., posto che la stessa era stata proposta nella prima memoria 183 c.p.c. e espressamente richiamata nella pagina 6 di 11 Part Part comparsa conclusionale, trascurando, quanto al merito della stessa, che e svolgeva la medesima attività nel campo della gestione di spazi pubblicitari e il ponteggio era stato utilizzato per esporre brand di moda. Sotto un secondo profilo, lamentava, con riferimento alla domanda ex art. 2598, comma 1, n. 3), c.c,. che il tribunale avesse omesso di considerare la documentazione e la Part relazione tecnica prodotta da imostrative del fatto che il ponteggio fosse stato mantenuto per un tempo ben superiore a quello necessario all'esecuzione dei lavori al mero scopo di incrementare i ricavi pubblicitari, in violazione del principio di correttezza professionale, come si poteva evincere dal fatto che lo stesso era stato rimasto a lungo inutilizzato.
Part
4. Il e hanno chiesto il rigetto dell'appello. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I primi tre motivi -trattati unitariamente in quanto strettamente congiunti- sono infondati.
Preliminarmente, è inammissibile la relazione tecnica di redatta il 15.1.2025, Controparte_7 dopo l'udienza di trattazione nel presente giudizio in data 17.12.2024 e prodotta dall'appellante solo in sede di note autorizzate in violazione dell'art. 345 c.p.c. e del principio del contradditorio. Innanzitutto, si osserva che il tribunale ha valutato la relazione dell'ing. contenuta nel doc. Per_2 7 dell'appellante: “SCI basa le sue censure sulla relazione tecnica di parte dell'ing. (doc. Per_2
7 att.), il quale afferma la non necessità di un ponteggio profondo come quello installato dal Condominio, prospettando come ipotesi alternative (e non lesive dei diritti di SCI): (i) l'installazione di un ponteggio meno profondo a campata unica;
(ii) l'installazione di un ponteggio autosollevante;
(iii) l'utilizzo di una piattaforma di lavoro elevabile;
(iv) la costruzione di un castello di tiro laterale per la movimentazione delle macerie” -pag. 3 sentenza-. Quindi, ne confrontava le conclusioni con quelle della relazione dell'arch. del Condominio “Sulla base della relazione tecnica del Tes_1
sub doc. 4 può infatti dedursi che: - il castello di tiro non poteva costruirsi lateralmente
CP_3 per assenza di spazio e non essendo esigibile l'occupazione di una colonna di finestre del
CP_3 adiacente;
- essendo il convenuto “chiuso” ai lati, era necessario predisporre una
CP_3 scaletta frontale di risalita per gli operai;
- l'installazione di piattaforme aeree e ponteggi autosollevanti aumentava il rischio eventuale di caduta di materiali dall'alto- pag.
3- che reputava più convincenti: “Il ha convincentemente confutato le censure di parte attrice e dimostrato la
CP_3 non irragionevolezza della sua scelta tecnica che – si badi – non deve essere la migliore in assoluto secondo le regole dell'arte ma deve apparire una tra le scelte possibili e ragionevoli nell'esercizio della discrezionalità decisoria del , non sindacabile dalla terza SCI” -pag.3.
CP_3
Quindi, diversamente da quanto rappresentato nei motivi di appello, il tribunale ha valutato criticamente gli elementi di prova acquisiti al giudizio esercitando il potere di cui all'art. 116 c.p.c. L'appellante si duole del fatto che il tribunale ha omesso di considerare le conclusioni della relazione dell'ing. in materia di sicurezza allegata alla relazione dell'ing. Per_1 Per_2
In realtà, le ragioni evidenziate dal tribunale implicitamente confutano anche le conclusioni della relazione dell'ing. Per_1
pagina 7 di 11 Infatti, la stessa si fonda sul presupposto che un ponteggio a tre campate non era necessario rispetto ai lavori da realizzare: “le zone su cui intervenire sono i balconi e sostanzialmente le superfici non interessate dalle finestrature” -pag. 4 relazione ing. “dalle figure n.8 e 9 è possibile Per_1 riscontrare come la struttura cosi realizzata non era necessaria, infatti non risulta totalmente impiegata per la realizzazione dei lavori”…. la struttura più esterna sia isolata e non connessa alla struttura più interna che invece si trova a contatto con la facciata;
quest'ultima è, infatti, la parte di ponteggio realmente necessario ed impiegato all'esecuzione delle attività di cantiere” -pag. 8 rel.-…. Dal punto di vista della sicurezza tale scelta progettuale, rispetto a quella necessaria e realizzabile, non risulta comprensibile -pag.9 rel.-. Invece, gli interventi sono stati eseguiti non solo sui balconi ma anche sulla superficie finestrata, ripristinando l'intonaco e le piastrelle in ceramica -relazione arch.
pag. 8-9-. Tes_1
Inoltre, la profondità del ponteggio installato dal era giustificata dalla necessità di CP_3 comprendere all'interno dello stesso il castello di tiro per il sollevamento e la discesa dei materiali. Quest'ultimo non poteva essere collocato al lato destro dell'impalcatura perchè il suolo pubblico era occupato dai tavoli del limitrofo locale di ristorazione ubicato nel condominio adiacente e avrebbe occupato almeno una colonna di finestre dello stesso. Neppure poteva essere collocato sul lato sinistro stante la presenza di un esercizio comerciale al piano terra con accesso diretto allo spazio pubblico -punto 5 pag. 4 rel. Tes_1
Inoltre, il castello di tiro così realizzato era anche funzionale allo svolgimento dei lavori, in quanto collocato sopra il passo carraio condominiale e consentiva la sosta dei mezzi per il carico e lo scarico dei materiali. Quindi, diversamente da quanto ritenuto dall'ing. il ponteggio così realizzato era necessario, Per_1 essendo l'unica modalità concretamente praticabile, per lo svolgimento dei lavori. Inoltre, il collocamento del castello di tiro all'interno del ponteggio proteggeva i passanti dal pericolo di caduta di materiale dallo stesso. Tale misura appariva ancor più opportuna, trattandosi di un'area molto frequentata -fonte di pericolo che escludeva il ricorso a ponteggi autosollevanti o a piattaforme mobili -queste ultime peraltro anche inidonee rispetto alla mole di lavori da svolgere-.. Ciò giustificava i residui rischi per la sicurezza ravvisati dall'ing. legati alle maggiori Per_1 dimensioni del ponteggio.
Conseguentemente, sulla base della concreta situazione fattuale descritta, la scelta di adottare un ponteggio -in parte- a tre campate era giustificata in quanto corrispondeva unica scelta tecnica idonea a consentire la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza di terzi. Part Ciò esclude sia la colpa, sia l'ingiustizia della lesione del diritto di a sfruttare per intero la superficie del proprio impianto pubblicitario a causa delle dimensioni del ponteggio con conseguente insussistenza della reponsabilità del Condominio ex art. 2043 c.c. L'evidenza delle ragioni fattuali sottostanti sopraesposte esclude la necessità di esperire una ctu.
2. Il quarto motivo è infondato.
Si conviene con l'appellante che il tribunale si è pronunciato sulla domanda di arricchimento senza causa non proposta. Part Infatti, nell'atto di citazione hiedeva, in via subordinata, nel caso “nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ravvisare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al
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, dovrà comunque dichiararlo tenuto alla corresponsione Controparte_3 di un equo indennizzo conseguente al compimento di un atto lecito dannoso, da cui deriva appunto, un danno ingiusto, inteso come lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico.” pag. 5-6-
. Inoltre, così concludeva: “condannare il al pagamento Controparte_3
a favore di a titolo di equo indennizzo, di un importo Controparte_8 non inferiore ad € 500.000,00, ovvero della diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi moratori e rivalutazione Parte monetaria”. Nella prima memoria 183 c.p.c., ffermava: “nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non dovesse ravvisare una responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al
[...]
, dovrà comunque dichiararlo tenuto alla corresponsione di un equo Controparte_3 indennizzo conseguente al compimento di un atto lecito dannoso ai sensi dell'art. 2041 c.c.,”. Precisava le conclusioni come da atto di citazione. Part Con il presente motivo di appello deduce di non aver mai proposto la domanda di indebito arricchimento su cui si è pronunciato ultra petita il tribunale, ma, richiamando le proprie conclusioni in primo grado di aver richiesto un equo indennizzo. Il tribunale ha così qualificato la domanda: “Infondata è anche la domanda di indennizzo per arricchimento senza causa, alquanto genericamente formulata in citazione mediante mera richiesta di un “equo indennizzo”, senza alcun riferimento all'azione di arricchimento -pag. 4 sentenza-. Part Invece, il fatto costitutivo della domanda allegato da nell'atto di citazione è unicamente il compimento di un atto lecito dannoso che comporta la condanna ad un equo indennizzo. Part Quindi, questa, secondo l'allegazione di è la fattispecie da cui deriva il suo diritto all'equo indennizzo.
La causa petendi è anche coerente con le conclusioni reiterate sempre identiche con la richiesta di condanna ad un equo indennizzo.
Quindi, la domanda proposta in via subordinata deve essere qualificata come domanda di equo indennizzo derivante da atto lecito dannoso. Part Infatti, mai ha allegato i fatti costitutivi della domanda di indebito arricchimento e il richiamo all'art. 2041 c.c. contenuto nella prima memoria 183 c.p.c. e nella comparsa conclusionale, non rileva ai fini della qualificazione della domanda, essendo la stessa identificata dall'allegazione dei fatti costitutivi della fattispecie da cui si origina il diritto fatto valere in giudizio. Part Quindi, ha chiesto, in via subordinata, un equo indennizzo derivante da un atto lecito dannoso, ritenendo lo stesso una fonte di obbligazione ai sensi dell'art. 1173 c.c. -significativo in proposito il richiamo alla sentenza Corte Cassazione n.25292 del 16.12.2015-.
Ciò, tuttavia, non è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza di una fattispecie generale di responsabilità da atto lecito, rimanendo la stessa circoscritta ai soli casi espressamente previsti dalla legge - Cass. n. 30981 del 03/12/2024 Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria- in motivazione: “non apparirebbe in alcun modo corretto l'inferire dalle ipotesi specifiche previste dalla legge ed evocate dalla dottrina in commento l'esistenza nell'Ordinamento di una fattispecie generale di responsabilità da atto lecito cui ricondurre fattispecie concrete e ciò proprio perché l'avere il legislatore dettato previsioni specifiche sottende manifestamente l'esclusione della pagina 9 di 11 sussistenza della detta fattispecie”. La stessa sentenza, in motivazione, afferma l'inconferenza dello stesso precedente richiamato dall'appellante a sostegno della sua tesi.
3. Il quinto motivo è infondato.
Part Secondo la prospettazione dell'appellante contenuta nell'atto di citazione in primo grado, avrebbe compiuto un atto di concorrenza sleale nei suoi confronti e nei confronti di in quanto “ha CP_5 preso in locazione consapevolmente lo spazio del ponteggio sulla facciata del Parte_4 Part
, al solo fine di conseguire un illegittimo vantaggio economico, a danno di e
[...] Part sfruttando il prestigio del nome di quest'ultima, pubblicizzato nello spazio di la cui CP_5 visibilità, inoltre, è stata fortemente limitata dal ponteggio stesso” -pag.
5-. Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che la domanda ai sensi dell'art. 2598, primo comma, n. 1) c.c. è stata proposta per la prima volta con l'atto di appello e, conseguentemente, è inammissibile. Essa non era mai stata proposta nel giudizio di primo grado. Infatti, essa è menzionata solo nel corpo della prima memoria ex art. 183 c.p.c. e nella comparsa conclusionale, ma in tutte le conclusioni depositate in primo grado -comprese quelle contenute nella prima memoria 183 c.p.c. e nelle precisazione delle conclusioni- non è mai contenuta. Si evince, quindi, che la volontà della parte era diretta a chiedere tutela ai sensi dell'art. 2598, primo comma, n. 3) c.c. Ciò, ancor più, per il fatto che quello di cui al n.1) della norma costituisce ontologicamente un diverso illecito.
In ogni caso, anche a volerla ritenere proposta la domanda è infondata. Infatti, la condotta di concorrenza sleale riconducibile a tale fattispecie sarebbe, nel caso specifico, l'affissione sul ponteggio di pubblicità di brand in concorrenza con quello di la cui pubblicità era affissa CP_5 Part sull'impianto di quale condotta idonea a creare confusione con i prodotti di un concorrente. Ma Part di questa condotta avrebbe potuto dolersi solo non che opera nel mercato della gestione CP_5 degli spazi pubblicitari. Part Insussistente è anche la responsabilità di ai sensi dell'art. 2598, primo comma, n. 3) c.c. Part Infatti, nel prendere in locazione lo spazio pubblicitario costituito dalla copertura del ponteggio non ha compiuto alcun atto contrario ai principi della correttezza professionale, in cui si sostanzia la condotta illecita prevista dalla suddetta norma – “La speciale responsabilità contemplata dalla norma richiede il compimento di atti non conformi alla correttezza professionale, che abbiano assunto una concreta connotazione lesiva degli interessi economici di un diverso imprenditore (Cass. 8215/2007). Più precisamente il giudizio di responsabilità richiama i principi di correttezza professionale cogenti nell'ambito della categoria imprenditoriale: la norma impone, alle imprese operanti nel mercato, regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna di esse si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, dall'adozione di metodi contrari all'etica delle relazioni commerciali (Cass. 4739/2012; Cass. 4458/1997). Il criterio della correttezza professionale, non più riconducibile ad una concezione corporativa dell'impresa, va dunque tratto dalla posizione della concorrenza nel sistema: la concorrenza libera viene lesa ogni volta che l'equilibrio delle condizioni del mercato venga compromesso con mezzi non consentiti.” -in motivazione, Cass. n.18034 del 6.6.2022-. Part Infatti, si è limitata a sfruttare l'occasione economica data dalla possibilità di utilizzare uno spazio pubblicitario venutosi a creare in seguito all'edificazione di un ponteggio.
pagina 10 di 11 Se ciò, in assenza di atti contrari alla correttezza professionale, ha comportato una diminuzione degli Part affari di esula dall'ambito di applicabilità della norma non costituendo un atto di concorrenza sleale.
La scelta è stata compiuta senza utilizzare un mezzo non conforme ai principi della correttezza.
Infatti, il fatto che le dimensioni del ponteggio, comportanti il parziale oscuramento della pubblicità Parte apposta sull'impianto in locazione a fossero lecite in quanto giustificate dalle regole tecniche Part applicabili nel caso concreto, esclude in radice anche l'ipotesi -peraltro da dimostrare- che avesse potuto approfittare consapevolmente per danneggiare il concorrente dell'eventuale fatto illecito compiuto da un terzo. L'appellante deduce nel motivo di appello che il tribunale avrebbe omesso di considerare la protrazione della permanenza del ponteggio non giustificata dalla necessità di svolgimento dei lavori. Ciò è parimenti infondato, in quanto: i) i lavori terminarono il 14.12.2020 entro il termine del 15.12.2020 previsto dall'autorizzazione del comune di Milano -docc. 6 e 7-; ii) le sospensioni dei lavori sono state causate dalla prescrizioni imposte per contrastare la pandemia;
ii) il contratto Part stipulato dal Condominio con prevedeva che quest'ultima pagasse l'importo predeterminato dei lavori a condizione che l'esposizione pubblicitaria durasse almeno sei mesi, verificatasi il 6.8.2020 - doc.2-, con conseguente assenza di alcun interesse del di protrarre la permanenza del CP_3 ponteggio.
Part
4. stante la soccombenza deve essere condannato a pagare al e Parte_4
a le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, Pt_3 dello scaglione per le cause di valore compreso fra 520.000 € e 1.000.000 €, secondo il disputatum, in complessivi € 18.511,00 per ciascuna parte - di cui € 5.706 per studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487 per la fase decisoria-.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 5111/2024, pubblicata il 16.5.2024;
3. condanna a pagare al Controparte_2 Parte_4 e a le spese del presente grado che si liquidano, in complessivi € 18.511,00, per ciascuna Pt_3 parte, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, Controparte_2 comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228. Milano, 4.2.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
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