Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/05/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Così composta:
TA RS EL de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile ex art. 392 c.p.c. iscritta al n. 3171 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
( C.F. ) in persona del procuratore Marco Parte_1 CodiceFiscale_1
Chimenti
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Edoardo Alesse che lo rappresenta e difende per mandato in atti E
( C.F. ) CP_1 P.IVA_1
domiciliata in Via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dall'Avv.to Federica CP_1
Graglia per mandato in atti
Oggetto: giudizio ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Cassazione n. 5988/2024 resa nel procedimento 13682/2018 – remunerazione incarico pubblico -
1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ( rg 40742/2011 ) depositato il diciotto giugno 2011 Pt_1 adiva il Tribunale di Roma nei confronti di chiedendo la condanna
[...] CP_1 di controparte al pagamento, per il periodo dal primo gennaio al trenta giugno 2009, del compenso relativo all'incarico di commissario delegato ai fini del superamento dell'emergenza creata dal dissesto nell'area di Via Giustiniano Imperatore.
si costituiva, sollevava questioni in rito e sosteneva nel merito l'infondatezza CP_1 della domanda.
Con ordinanza 565/2012 depositata l'undici gennaio 2012 la convenuta era condannata a pagare a € 75.599,38 oltre interessi legali dal ventinove dicembre 2009 al Parte_1 saldo e alle spese di lite liquidate in € 652,08 per esborsi, € 675,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese generali, IVA e CA.
impugnava il provvedimento. si costituiva e chiedeva la CP_1 Parte_1 conferma dell'ordinanza.
Con sentenza 7002/2017 la Corte di Appello di Roma riformava la statuizione del Tribunale respingendo la domanda iniziale e condannando a pagare le spese di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
proponeva ricorso in Cassazione. si costituiva e ne chiedeva Parte_1 CP_1 il rigetto.
Con ordinanza 5988/2024 la Corte cassava la sentenza con rinvio al medesimo ufficio in diversa composizione.
riassumeva il giudizio e concludeva chiedendo : “condannare Parte_1 [...]
al pagamento del compenso spettante in misura corrispondente CP_1 Parte_1 alle indennità mensili lorde, nella misura di euro € 75.599,38, oltre interessi legali dal
29.12.2009 al saldo;
condannare al pagamento delle spese, diritti e onorari CP_1 di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità (RGN
13682/2918 Suprema Corte di Cassazione) e il presente giudizio di riassunzione, con l'applicazione dei valori massimi di cui al DM 55/2014 dello scaglione di riferimento, come indicati nel paragrafo 4 che precede, o nella maggiore o minore misura ritenuta di giustizia;
2 in ogni caso, in applicazione delle motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio della Suprema Corte di Cassazione n. 5988/2024 adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto”.
Si costituiva che concludeva chiedendo il rigetto delle domande di CP_1 controparte.
La Corte all'esito dell'udienza del cinque maggio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venti marzo 2025, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'emolumento richiesto da si basa su due ordinanze del Presidente del Parte_1
Consiglio dei Ministri : la prima, n. 3659/2008, con cui è stato nominato Commissario
Delegato per l'emergenza fino al trentuno dicembre 2008; i compensi sono stati espressamente posti a carico del Dipartimento della Protezione Civile;
la seconda ( n.
3729/2009 ) con cui, dato atto della cessazione dell'emergenza, è stato prorogato l'incarico per il completamento dell'attività di ripristino dell'area fino al trenta giugno 2009 e posti i compensi a carico dei fondi stanziati e conferiti a . CP_1
Il Tribunale ha qualificato il Commissario come organo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha individuato la fonte nell'ordinanza della medesima PCM n. 3659/2008 ex art. 5
l. 225/1992 ( normativa in materia di protezione civile ) ove il compenso era espressamente stato parametrato, ai soli fini economici, agli incarichi di dirigenza generale di cui all'art. 19 comma 4 d lgs 165/2001 e posto a carico dei fondi della protezione civile;
ha poi evidenziato come, dietro richiesta della stessa amministrazione comunale, d'intesa con la Regione Lazio con successiva ordinanza ( n. 3729/2008 anch'essa ex art. 5 l. 225/1992 ) era stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza, era stato conferito a Parte_1
l'incarico di proseguire in regime di stato ordinario;
era stato espressamente disposto che i compensi sarebbero stati posti a carico dei fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446/2005 ossia fondi comunali stanziati per fronteggiare il dissesto della medesima area;
ha quantificato il compenso moltiplicando per i sei mesi di attività l'indennità mensile lorda determinata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data tre marzo 2009.
3 La Corte di appello ha invece riformato l'ordinanza affermando quanto segue : essendo cessato lo stato di emergenza al trentuno dicembre 2008, non vi era il potere della PCM di emanare le ordinanze ex art. 5 l 225/1992 per cui il provvedimento 3729/2008 era disapplicabile;
comunque il Tribunale aveva fornito un'errata interpretazione dell'atto amministrativo laddove aveva ritenuto che l'art. 1, comma 5 avesse posto il compenso a carico dei fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446/2005 (con cui in precedenza era stato nominato commissario l'assessore all'urbanistica del Comune di
Roma); detto art. 1 infatti riguardava solo le spese connesse al superamento dello stato di criticità non emergenziale, al funzionamento della struttura di cui all'art.7 dell'ordinanza
3446 e al soddisfacimento delle residuali esigenze di assistenza in favore delle famiglie sfollate;
era stato nominato in sostituzione del dimissionario assessore Parte_1 all'urbanistica e quindi la sua remunerazione doveva essere posta a carico del fondo statale per la protezione civile e non del fondo comunale di cui all'art.6 dell'ordinanza 3446; ove l'ordinanza 3729/2008 avesse inteso addossare alle casse comunali un nuovo onere in deroga alla legislazione vigente, ossia al d.lgs.n.267/2000, avrebbe dovuto prevederlo chiaramente ed espressamente mentre ciò non era avvenuto.
La Corte di Cassazione ha fatto rientrare tutte e tre le ordinanze ( 3446/2005, 3569/2008 e
3729/2008 ) “com'è incontroverso e come, del resto, risulta dall'art. 5 della l. n. 225/1992
‒ nel novero delle ordinanza libere o extra ordinem”; ha poi evidenziato come le stesse fossero “collegate tra loro, prevedendo le prime due la declaratoria dello stato di emergenza, la nomina del Commissario delegato e la previsione dei poteri dello stesso, mentre l'ultima prevedeva la proroga della gestione commissariale, nella fase ordinaria, per provvedere «al definitivo superamento delle criticità», in particolare, l'ultima ordinanza, la n. 3729/2008, richiamando la prima, n. 3446/2005, con riferimento ai costi delle attività ancora da compiere”
Ha poi affermato: “dalla natura delle ordinanze in questione, …., di atti amministrativi generali discende che tali provvedimenti sono soggetti alle impugnazioni proprie di tutti gli atti amministrativi;
esse sono, pertanto, impugnabili solo con ricorso al giudice amministrativo. Il che esclude la possibilità che il giudice ordinario possa conoscerne principaliter, come dispone l'art. 4 l. a. c., nel senso che il cd. «petitum sostanziale» (ossia la causa petendi), non deve investire il provvedimento in sé, quale elemento costitutivo della
4 fattispecie dedotta in giudizio, della cui illegittimità il giudice è chiamato a conoscere principaliter (Cass. S.U. 14231/2020).”
Continuando : “….Nel caso di specie, il giudice di appello ha affermato la fondatezza dei motivi di appello di , in punto di «l'illegittimità dell'ordinanza di protezione CP_1 civile 3729/2008», e ha disapplicato tale ordinanza, benché detta disapplicazione non potesse avvenire per quanto sopra esposto. Va ribadito che il diritto del al Pt_1 compenso si fonda proprio sull'ordinanza n. 3729/2008, che la Corte ha inteso disapplicare, dopo averne accertato ‒ a suo parere ‒ l'illegittimità. Tuttavia, in tal modo opinando, il giudicante ha finito per conoscere l'atto principalmente,…. Considerazioni analoghe valgono per l'ulteriore profilo scrutinato dalla Corte territoriale e ritenuto fondato, vale a dire quello dell'illegittimità della deroga alle norme di cui al d.lgs. n. 267/2000, che regolano la contabilità degli enti locali, demandando agli organi di tali enti di provvedere alle deliberazioni delle spese ed alla loro copertura…..Nel caso di specie, il Comune aveva dedotto (p. 5 della sentenza) che la deroga aveva riguardato gli artt. 191 e ss. d.lgs.
267/2000, che, tuttavia, riguardano i rapporti tra l'amministrazione ed i privati che hanno fornito beni o servizi…..non può revocarsi in dubbio che il Commissario delegato non sia equiparabile a privati fornitori di beni o servizi, essendo un organo dell'amministrazione, sebbene esterno ad essa (ex dipendente) che va retribuito…..ricorre la denunciata violazione del criterio ermeneutico di cui all'art.14 delle preleggi, da valutarsi nel contesto complessivo di cui si è detto, stante, quanto alla copertura finanziaria degli oneri, l'espresso richiamo, nell' ordinanza n. 3729/2008, all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3446 del 2005
(oneri a carico dei fondi appositamente stanziati dal Comune di Roma per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza causata dal dissesto che aveva interessato l'area urbana di via Costantino Imperatore) ed essendo, altresì, prevista dalla citata ordinanza 3446/2005 l'autorizzazione al Commissario a derogare alle disposizioni sui piani finanziari ed i bilanci dell'Ente comunale, e quindi a disporre delle risorse economiche dello stesso….”.
La statuizione, vincolante nel presente giudizio di rinvio, impone quindi di applicare le ordinanze sopra indicate, in particolare la 3729/2028 che, attraverso il richiamo all'art. 6 dell'ordinanza 3446/2005, come aveva evidenziato il Tribunale, sono a carico di
[...]
; la liquidazione non è contestata e corrisponde all'emolumento come computato CP_1 dal Capo Dipartimento della Protezione Civile nell'ordinanza di marzo 2009 sopra indicata.
5 Le spese del giudizio di appello, Cassazione e rinvio sono a carico di con CP_1 liquidazione come in dispositivo senza fase istruttoria in quanto non tenuta con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c.
Conferma l'ordinanza 565/ 2012 del Tribunale di Roma resa all'esito del giudizio r.g. n.
40742/2011.
Condanna a pagare a le spese del giudizio di appello CP_1 Parte_1 liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA., le spese del giudizio di Cassazione liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CA e le spese del giudizio di rinvio liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del cinque maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA RS EL de Courtelary
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