Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2004, n. 17394
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Sentenza 30 agosto 2004

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Poiché il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stata stabilita originariamente può avvenire-in deroga all'espresso divieto imposto dall'art.1068 c.c.al proprietario del fondo servente-soltanto in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla stessa norma, il proprietario del fondo dominante, qualora invochi il trasferimento della servitù-che dal proprietario del fondo servente si assuma invece estinta o prescritta-deve dimostrare che il trasferimento sia avvenuto in virtù di un accordo manifestato in maniera inequivoca dalle parti.

In tema di estinzione della servitù, l'impossibilità di fatto di goderne e il venir meno dell'utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando - come nel caso di espropriazione per pubblica utilità - si sia verificata la sola modificazione della titolarità della proprietà del fondo servente ovvero, permanendo l'utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all'esercizio del diritto

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/08/2004, n. 17394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17394
    Data del deposito : 30 agosto 2004

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