Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 5218/2023 vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore nella qualità di avente causa della Immobiliare Iannelli S.r.l., p.i. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentata e P.IVA_2 Parte_2
difesa dall'Avvocato Pasquale De Stefano, c.f. , elettivamente CodiceFiscale_1
domiciliata presso quest'ultimo in Casalnuovo di Napoli (NA), al corso Umberto I n. 564, giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLANTE
CONTRO
Condominio “Parco Frascino” in via G. Jannelli n. 190 in Napoli, fabbricati B e D, c.f.
, in persona dell'amministratore pro tempore rag. c.f. P.IVA_3 Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Liguori, c.f. C.F._2 C.F._3
, e Giovanni Romano, c.f. , elettivamente domiciliato presso
[...] CodiceFiscale_4
lo studio del primo in Napoli, al Centro Direzionale Is. F4, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATO
- 1 -
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9588/2023 pubblicata il 20 ottobre 2023 e notificata in data 23 ottobre 2023, in materia di diritti reali, modalità d'uso dei diritti di parcheggio, impugnazione di delibera assembleare e risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. che richiama l'art. 281 sexies c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 22 novembre 2023 e iscritto a ruolo il 30 novembre 2023 la in qualità di successore nel diritto controverso della Parte_1
Immobiliare Iannelli S.r.l., ha impugnato la sentenza n. 9588/2023 pubblicata il 20 ottobre
2023 e notificata il 23 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile nei confronti del e ha rigettato la domanda proposta a Controparte_2
novembre 2020 dalla sua dante causa nei confronti del Condominio “Parco Frascino” fabbricati B e D di via Jannelli n. 190 in Napoli volta ad ottenere il risarcimento del danno derivato dall'esercizio abusivo del diritto reale d'uso a parcheggio da parte dei condomini degli stabili dal 2015 fino ad oggi sull'area di cui l'attrice si è reclamata proprietaria e trasferito all'istante con atto per notaio del 10 novembre 2023, ponendo le Persona_1
spese del giudizio a carico della soccombente.
1.1. L'appello è stato affidato a tre motivi, oggetto di successivo esame, all'esito dei quali la i dichiaratasi acquirente del terreno di causa in virtù di Parte_1 Parte_1
atto di acquisto per notaio del 10 novembre 2023, ha chiesto alla Corte di Persona_1 accertare i fatti contenuti nella premessa dell'atto di citazione in primo grado, dichiarando che il comportamento tenuto dai condomini dei due fabbricati convenuti, ossia la delimitazione e numerazione degli stalli sull'area divenuta sua, ancorché destinata a parcheggio, costituisce un illecito risarcibile, in quanto posto in violazione di legge;
di dichiarare la nullità delle delibere dell'assemblea che hanno regolamentato il parcheggio, non essendo l'assise legittimata a farlo;
di ordinare a parte convenuta di ripristinare lo stato dei luoghi eliminando quanto posto sulla zona destinata a parcheggio;
di condannare il
Condominio Parco Frascino, fabbricati B e D a risarcirle il danno provocato dall'esercizio abusivo del diritto dal 2015 all'attualità tramite il pagamento di € 30.000,00 o della diversa somma creduta di giustizia ai sensi dell'art. 1226 c.c., il tutto con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
2. In data 28 marzo 2024 si è costituito il Condominio “Parco Frascino” di via G. Jannelli n.
190 in Napoli, fabbricati B e D chiedendo che sia dichiarata l'assenza di legittimazione attiva dell'appellante e che ne sia comunque respinta l'impugnazione in quanto inammissibile e infondata. Ha anche chiesto alla Corte distrettuale di condannare l'appellante alle spese del presente grado con distrazione all'Avvocato Vincenzo Liguori, antistatario.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo telematico del primo grado del giudizio ma si è verificata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 la Corte ha assunto la causa in decisione nelle forme del combinato disposto degli artt. 350 bis e 280 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2020 la Immobiliare Iannelli S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Condominio “Parco Frascino” fabbricati B e D di via Jannelli n. 190 in Napoli per chiedere il risarcimento del danno causato dall'esercizio abusivo del diritto reale d'uso a parcheggio da parte dei condomini dei due prefati edifici dall'anno 2015 all'attualità, reclamandosi proprietaria della superficie catastalmente distinta dalla particella 1336 del foglio 70 estesa complessivamente 2.649 mq, di cui 2.100 mq circa costituente area residuale ali edifici, adibita a parcheggio, giusta acquisto fattone con atto pubblico per notar del 29 luglio 2015, rep. n. 30172. Per_2
Nel riconoscere che su detta area insiste la destinazione a parcheggio dei condomini dei due citati fabbricati, in base alle leggi del 6 agosto 1967, n. 765, del 28 febbraio 1985, n. 47 e del
24 marzo 1989, n. 122 e alla licenza edilizia, ha nondimeno escluso che il diritto reale d'uso in favore di costoro, giudizialmente accertato dalla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione n. 904/2004 che ha definito il contenzioso tra il suo dante causa: Persona_3
e il solo fabbricato B del Condominio, ne legittimi le deplorate condotte.
Ha infatti contestato che i condomini di tutti i fabbricati del parco, riuniti nell'assemblea del
23 maggio 2006, travisando la sentenza n. 904/2004 citata, hanno deliberato l'assegnazione dei posti auto sull'area in questione a beneficio di ciascuna unità abitativa, creando stalli numerati, proseguendo l'attività lesiva regolamentando in successive assisi l'uso delle zone
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda parcheggio, fino all'ultima determina in ordine di tempo del 4 febbraio 2013 in cui tutti e quattro i fabbricati (A, B, C e D) li hanno nuovamente rimodulati.
La società Immobiliare Iannelli S.r.l., pur dirsi edotta della sentenza di legittimità in quanto richiamata dal suo titolo d'acquisto, pur asserendo di garantire la piena disponibilità della sua area per il parcheggio dei condomini dei fabbricati B e D, ha chiesto di dichiarare che il comportamento tenuto da costoro che hanno creato e numerato stalli attribuiti turnariamente e ad personam ai singoli proprietari delle unità abitative costituisce illecito risarcibile che comprime il suo dominio di usare anch'essa del suo bene, violando l'art. 1021
c.c. nonché aggravando la servitù a suo carico.
Ha anche protestato l'assenza del potere di disporre del diritto d'usare l'area a parcheggio in capo all'assemblea per cui ha chiesto di dichiarare nulle le delibere condominiali che l'hanno fatto, il tutto condannando il Condominio al risarcimento del danno subito a causa dell'abusivo esercizio del diritto da parte dei convenuti ordinandogli il ripristino dello stato dei luoghi tramite la rimozione della segnaletica e delle numerazioni funzionali al parcheggio.
4.2. Il Condominio ha resistito formulando eccezioni preliminari, inclusa quella di non integrità del contraddittorio, e difese di merito. Con esse ha evidenziato il fatto che la licenza edilizia n. 788 pratica n. 351.67 per la costruzione dei fabbricati B e C e la voltura del 25 febbraio 1971 della licenza edilizia n. 260 per la costruzione del fabbricato D, successive alla data d'entrata in vigore della legge Ponte, ha imposto il diritto reale d'uso delle aree scoperte che i grafici progettuali destinano al parcheggio dei proprietari delle erigende unità immobiliari nei tre stabili. Ha richiamato la preesistenza degli stalli e le delibere succedutesi nel tempo per restituire la intelligibilità delle delimitazioni e dei numeri, sbiaditi dal tempo, optando per l'assegnazione turnaria in luogo di quella fissa. Ha richiamato la sentenza della
Corte di Cassazione n. 7474/1997 e della Corte d'Appello in sede di rinvio n. 1102/2000 che ha dichiarato legittima l'antica delibera condominiale del 7 novembre 1989 per la regolamentazione della sosta dei veicoli avversata dal costruttore , fino alla Controparte_3 nuova decisione di legittimità n. 904/2004 che, con autorità di giudicato ostativo al bis in idem, l'ha confermata, ribadendo la spettanza ai condomini dei fabbricati B e C del diritto reale d'uso da intendere come limitazione legale alla proprietà individuale per ragioni d'interesse pubblico. Ha indi riferito il tenore della successiva delibera del 23 maggio 2006
e dello stesso titolo dell'attrice – atto notar del 29 luglio 2015 - in cui è scritto che la Per_2
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda superficie catastale di mq 2.649, di cui mq 2.100, area residuale ai fabbricati B e D del “Parco
Frascino”, sia per destinazione d'uso dal costruttore, sia per sentenza n. 904/2004 della
Corte di Cassazione, è adibita a parcheggio auto gratuito e camminamento.
4.3. Al giudizio non è occorsa attività istruttoria ulteriore ai depositi documentali curati da ambo le parti.
5. Con la sentenza qui impugnata e pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile nei confronti del la Controparte_2
domanda volta alla declaratoria di nullità della delibera del 7 novembre 1989 già definita dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 904/2004 che l'ha respinta.
Nel resto, la domanda attrice e stata totalmente respinta e la sua latrice condannata al pagamento in favore del convenuto Condominio delle spese di lite liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
A tale statuizione la curia è pervenuta ritenendo provato dai documenti in atti che l'area contesa, per legge e per la destinazione d'uso impressagli del costruttore, sia gravata dal diritto reale d'uso in favore di tutti i proprietari dei singoli appartamenti facenti parte dei tre fabbricati che costituiscono il Condominio convenuto. Ha quindi dichiarato esistente la limitazione legale della proprietà attrice per un fine di pubblico interesse. Di conseguenza ha negato che la condotta dei condomini titolari del menzionato diritto consistita nella mera regolamentazione degli spazi destinati a parcheggio possa essere valutata illegittima.
A parere del primo grado, poi, la delibera assembleare del 23 maggio 2006 ha reso meno gravosa la servitù per il titolare del fondo servente rispetto a quanto previsto dalla precedente del 7 novembre 1989, la cui validità è accertata con sentenza passata in giudicato nei confronti del fabbricato B del Condominio. Il criterio di turnazione annuale, in luogo dell'assegnazione permanente di ciascun posto auto, sarebbe migliorativo per le ragioni dominicali e così la regolazione dei posti auto del 4 febbraio 2013, secondo il medesimo criterio turnario. Tutte le condotte a torto paventate lesive sono dunque sembrate frutto di lecita attività dei titolari del fondo dominante nonché espressione del normale utilizzo del diritto reale de quo vertitur.
Al rigetto della domanda è seguita la statuizione sulle spese del giudizio regolate in base al principio della soccombenza.
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato il 22 novembre 2023, ossia nel termine stabilito dall'art. 325 c.p.c. dalla notifica della sentenza avvenuta il precedente 23 ottobre 2023.
7. Con il primo motivo d'impugnazione la i spedendo la Parte_1 Parte_1
qualità di avente causa della Immobiliare Iannelli S.r.l., in virtù di atto di acquisto del terreno di causa con atto per notaio del 10 novembre 2023, ha lamentato un Persona_1
difetto di motivazione esiziale nella parte in cui il Tribunale ha pronunciato il ne bis in idem nei confronti del fabbricato B in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 904/2004 indicata alla stessa attrice nella premessa della sua citazione.
Nel dichiarare come non sia affatto controverso il diritto reale d'uso a parcheggio, ha indicato l'oggetto del giudizio nella modalità di esercizio di questo dai singoli condomini e nell'illegittimità delle delibere assembleari che ambiscono a regolamentarlo non avendo, a suo parere, l'assise alcuna legittimazione a farlo.
7.1. Il motivo è inammissibile e in ogni caso infondato.
Parte appellata ha dubitato della legittimazione attiva dell'appellante a impugnare la sentenza. Ha infatti contestato l'assenza di un valido titolo per essere l'atto per notar Per_1 del 10 novembre 2023 richiamato dalla citazione privo dell'indicazione del numero di repertorio e della sua registrazione e trascrizione (che nelle note autorizzate depositate per l'udienza del 12 febbraio 2025 si è detta essere tuttora in corso).
In disparte la cosa, è francamente impedita l'obiezione, ancorché solo da un avente causa, elevata a questioni già definite da un precedente e chiarissimo giudicato, nel contraddittorio con il remoto dante causa e che la stessa società attrice ha enunciato nella premessa della sua citazione dinanzi al Tribunale. Nel suo titolo d'acquisto (atto per notar del 29 Per_2
luglio 2015, rep. n. 30172, racc. n. 13891) è infatti indicata la sentenza della Corte di
Cassazione n. 904/2004 con tutto ciò che ne consegue in termini di esistenza del diritto a parcheggio e di validità della delibera del 7 novembre 1989 che per prima ha trattato la questione della disciplina della sosta sull'area a tale fine deputata. Della possibilità che il deliberi la migliore organizzazione della sosta delle auto Controparte_4
dei condomini nei viali che lo compongono si è espressa la Corte d'Appello con la sentenza della II sezione del 21 ottobre 1994 richiamata dalla sentenza della stessa curia n. 1102 depositata il 9 maggio 2000, ammettendo che rientri nei poteri dell'assise la gestione dei parcheggi anche quando essi si configurino come limitazioni della proprietà privata per
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda scopo di pubblico interesse. Quel lungo giudizio fino alla Cassazione è invero proseguito per verificare l'esistenza di una tale limitazione il cui accertamento ormai definitivo è stato ammesso anche dall'odierna appellante.
Ad ogni modo, negli stessi documenti di cui l'appellante ha riposto il titolo della sua legittimazione è scritto che il parcheggio riguarda tre fabbricati: B, C e D (indicazione importante per l'obiezione contenuta nel motivo che segue).
Vi è anche prova che dopo l'assemblea del 1989 oggetto del lungo contenzioso, della disciplina dei posti auto lungo i viali del parco si è occupata la delibera del 23 maggio 2006
e il sorteggio documentato eseguito il 4 febbraio 2013.
Avendo il fabbricato B (come anche quello C) già sentito affermato il suo diritto e la legittimità della condotta consistita nel disciplinarne le modalità d'uso, al Tribunale è stato sufficiente richiamare la sentenza giudicata per assolvere all'onere della motivazione di cui invano l'appellante si duole dell'assenza.
Nel resto, la domanda di riforma della statuizione è sia inutile alle ragioni dell'appellante, sia contraddittoria con quanto da essa stessa sostenuto.
L'indicazione dell'oggetto dell'odierna sua iniziativa (che è stata prima della Immobiliare
Iannelli) come intesa a negare legittimità alle pretese del Condominio di disciplinare la sosta non giova alle sue ragioni (né alla sua autonoma legittimazione ad impugnare determinazioni che ripetono la datata decisione dell'assemblea di ripristinare con pittura nuova e numerazione i posti auto lungo i viali già attenzionata e verificata legittima).
Si tratta di determinazioni per l'esercizio utile ed ordinato della sosta che neppure parte appellante indica riguardare aree diverse da quelle destinate a parcheggio e che avrebbe acquistato, in epoca recente, consapevole della loro destinazione.
Conviene a tal riguardo ricordare quanto anche recentemente ribadito dalla Cassazione
(ordinanza della II sezione civile, 18 gennaio 2022, n. 1445) a proposito del fatto che il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla legge n. 1150 del 1942, art. 41 sexies, secondo il testo introdotto dalla legge n. 765 del 1967, art. 18, si traduce, con norma imperativa che non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali.
Ebbene, la creazione di stalli numerati, meramente ripristinatori per altro di quelli già esistenti, e la previsione di un'assegnazione turnaria in luogo di quella fissa precedente,
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda cade nell'esercizio di tipiche facoltà del titolare del diritto così conformato e non è affatto chiaro in cosa nuoccia alle ragioni della odierna appellante.
8. Con il secondo motivo di impugnazione la di ha Parte_1 Parte_1 lamentato altra grave mancanza di motivazione nella decisione di rigetto della domanda della sua dante causa volta ad impedire condotte per sé lesive ammantate da semplice esercizio del diritto reale di uso delle aree a parcheggio, ma nella realtà comportanti un aggravio del peso imposto sul fondo servente. Ha segnalato come il notaio nella Per_2
descrizione dell'immobile acquistato dalla sua dante causa, sarebbe incorso in errore laddove nell'individuare la servitù ha indicato il fabbricato C invece che il fabbricato D. Ne ha desunto un vizio del contraddittorio in funzione del titolo di proprietà dell'appellante e, di conseguenza, l'erroneità della decisione che ha attribuito al fabbricato D un diritto assente nei titoli di acquisto.
8.1. Il motivo è infondato.
Gli atti indicanti la proprietà immobiliare citano tre fabbricati titolari al diritto di parcheggio e mai errori nel rogito sono stati dedotti dall'attrice nel corso del primo grado del giudizio
(artt. 2 e 3 dell'atto . Per_2
Giova riferire che già con la delibera assembleare del 7 novembre 1989 i condomini dei tre fabbricati B, C e D, a maggioranza degli intervenuti, hanno stabilito “di ripristinare i posti auto così come erano prima con pitturazione e numerazione, lasciando in essere i paletti e le catene in buono stato esistenti. Nel caso che i posti auto delimitati solo dalla pitturazione e numerazione non venissero rispettati, l'Amministratore procederà alla messa in opera di nuovi paletti e nuove catene”.
Si è già detto che la Cassazione, concludendo un lungo contenzioso tra il costruttore e i condomini B e C, ha dichiarato legittima, confermando la Corte distrettuale che così si era espressa, la delibera impugnata e relativa alla “riorganizzazione della sosta delle auto dei condomini su quelle aree”.
Le assemblee successive hanno reiterato quell'antica decisione (giudicata sebbene limitatamente al fabbricato B, ma esistente come documento per l'altro fabbricato odiernamente appellato) e non esorbitato da quella determinazione già riscontrata legittima dalla Corte regolatrice.
Il giudice di prime cure con ragione ha ritenuto che le questioni controverse abbiano già ricevuto esauriente risposta dalle motivazioni espresse dalla Suprema Corte con la più volte richiamata sentenza n. 904/2004 con cui la Corte di legittimità ha respinto la domanda
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda dell'originaria parte attrice in quanto “i comportamenti contestati ai condòmini … in quanto volti
a solo regolamentare l'utilizzo dei suddetti posti ed a delimitarli, non costituiscono comportamenti abusivi, né inutilmente gravosi per il proprietario del fondo dominante, ma strettamente funzionale all'esercizio del diritto reale di godimento”.
Non è comprensibile il motivo per cui l'appellante ponga come ragione di invalidità della statuizione la necessità che al giudizio partecipasse anche altro fabbricato che la sua stessa dante causa ha ritenuto di non coinvolgere nella lite e la cui partecipazione è stata ritenuta superflua dal Tribunale.
La società omette di considerare che la previsione del diritto a parcheggio stabilito per legge e dai titoli edilizi riguarda anche il fabbricato D e che la soluzione di non coinvolgere il fabbricato C è coerente con i principi di economia processuale oltre che sollecitata dalla decisione di evocare i soli fabbricati B e D fatta dall'attrice in primo grado. Il Tribunale ha fatto applicazione il principio, più volte affermato dalla Corte regolatrice, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che in caso di ricorso prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cassazione civile, sez. II, ordinanza n. 12515 del 21.05.2018; Cassazione civile, sez. II, sentenza n. 11287 del 10.05.2018; Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 15106 del 17.06.2013).
9. Il terzo motivo di appello attinge la statuizione nella parte in cui si è occupata, riconoscendone la legittimità, del potere assembleare di decidere su beni di proprietà aliena.
La di ha osservato come difetti la legittimazione Parte_1 Parte_1
assembleare dovendosi riconoscere un diritto reale di uso personale e non condominiale, opinando omessa pronuncia sulla questione. Nello stigmatizzare che il diritto reale di uso per finalità di parcheggio è un diritto personale di godimento funzionale all'utilità del singolo proprietario di unità abitativa, ha deplorato la decisione di ritenere legittime le iniziative dell'ente gestorio. A suo parere l'assemblea condominiale non avrebbe alcun potere deliberativo in tale materia, spettando a ciascun condomino agire in caso di mancato
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda uso della zona destinata a parcheggio. Anche a questo proposito ha lamentato l'omessa pronuncia dal giudice di prime cure.
9.1. Merita ribadire che l'art. 2, lett. b) dell'atto di compravendita del 29 luglio 2015 a rogito notar rep. n. 30712, racc. n. 13891, nel descrivere l'area in questione come Persona_4
“terreno (qualità area urbana) della superficie catastale pari a 2.649 (duemilaseicentoquarantanove) mq di cui circa 2.100 (duemilacento) mq costituente area residuale ai fabbricati “B” (parzialmente) e
“D” del Parco Frascino in via Jannelli n. 190, adibita a parcheggio auto gratuito e camminamento riservato ai condomini del detto Parco Frascino, sia per destinazione d'uso del costruttore e sia in virtù di intervenuta sentenza della Suprema Corte n. 904/2004 che stabilisce il libero movimento di mezzi e persone ed il diritto al parcheggio gratuito per i condòmini di detto Parco”, ha reso edotta la parte illo tempore acquirente della conformazione del bene che allo stesso modo – e con gli stessi pesi e limiti – ha potuto trasferire (nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet). Il terreno in oggetto è pervenuto così conformato: terreno (qualità area urbana) della superficie catastale pari a 2.649 mq di cui circa 2.100 mq costituente area residuale ai fabbricati “B” (parzialmente) e “D” del Parco Frascino in via Jannelli n. 190, adibita a parcheggio auto gratuito e camminamento riservato ai condomini del detto Parco Frascino, sia per destinazione d'uso del costruttore e sia in virtù di intervenuta sentenza della
Suprema Corte n. 904/2004 che stabilisce il libero movimento di mezzi e persone ed il diritto al parcheggio gratuito per i condòmini di detto Parco.
Nessuna condotta lesiva o esorbitante dal vincolo accertato esistente è imputabile al
Condominio convenuto, verso cui ogni domanda – risarcitoria si per equivalente monetario, sia in forma specifica – è stata giustamente respinta.
Prova ne sia il fatto che nei contratti d'alienazione immobiliare da cui l'odierna appellante mutua la sua legittimazione è indicato che “gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano”.
10. Al rigetto dell'appello consegue la posizione delle spese del presente grado di giudizio a carico della soccombente.
Esse si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione adeguato al valore della lite, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche da ultimo con il D.M. 13 agosto
2022, n. 147. Lo scaglione applicabile è quello delle cause di valore indeterminabile ma in ragione della ripetizione di questioni già risolte in primo grado e del rito celere che si è seguito, è possibile discostarsi dal parametro medio.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Va riconosciuta la maggiorazione per la redazione degli atti mediante modalità telematiche e con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione del fascicolo e dei documenti in esso prodotti.
Delle spese va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Vincenzo Liguori che se ne è dichiarato antistatario.
11. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da di alla sentenza del Parte_1 Parte_1
Tribunale di Napoli n. 9588/2023 pubblicata il 20 ottobre 2023 e notificata in data 23 ottobre 2023;
⎯ condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore del Condominio “Parco Frascino” in via G. Jannelli n. 190 in Napoli, fabbricati B e D, c.f.
, in persona dell'amministratore pro tempore rag. in € 5.155,80 P.IVA_3 Controparte_1 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'Avvocato Vincenzo Liguori che ha dichiarato d'avere anticipato le spese senza riscuotere i compensi;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in esito all'udienza del 12 febbraio 2025
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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