TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1097 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BONAVITA ROBERTO, come da procura in atti,
E
, nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SALVADORE ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
01/04/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/11/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli in data 21/01/2015, e in data Per_1 Per_2
19/09/2016; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1.- I comparenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. Essi si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse delle figlie, al fine di garantire la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori.
Parin1enti si impegnano a garantire alle minori la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti. 2. -Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali si impegnano a condividere la responsabilità della sua crescita armonica ed equilibrata, nonché ad assumere insieme le decisioni che riguardera1mo la sua educazione ed il suo sviluppo, I coniugi potranno adottare disgiuntamente le decisioni ordinarie e quotidiane, che verranno di volta in volta prese dal genitore con cui le minori si troveranno. 3. - Le figlie e mantel1'anno la residenza presso la casa condotta in locazione, sita in Messina Per_1 Per_2
Via Adele Bei Ciufoli n.1, nella quale coabiteranno con la madre. Al fine di coltivare un rapporto costante con le minori, il padre vedrà le bambine ilsabato dalle 18 sino alla domenica alle I 7, con pernottamento del sabato presso il padre ed il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle
20. Questi giorni vigeranno meno che il padre non abbia improrogabili impegni di lavoro. Le minori trascorreranno con il padre due giorni durante le vacanze natalizie, in modo tale da includere, ad anni alterni, la festività del Natale o quella di Capodanno, e due giorni durante le vacanze pasquali, in modo da comprendere, ad anni alterni, la festività della Pasqua o quella del successivo lunedì. Il sig. potrà, poi, tenere con sé le figlie per dieci giorni all'anno, Pt_2
anche in modo continuativo, nel periodo estivo (luglio-agosto), in concomitanza con le proprie ferie e compatibilmente con la salvaguardia di ogni esigenza di studio e di salute delle minori. Tutte le altri questioni, sono state disciplinate nell'allegato piano genitoriale.
4 - Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla Sig.ra Pt_2
di un assegno mensile di € 300,00, soggetta ad adeguamento ISTAT, mentre i coniugi Pt_1
rinunciano vicendevolmente a qualsiasi mantenimento.
5- Il Sig. si obbliga altresì a Pt_2
rimborsare alla moglie il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, sostenute nell'interesse della figlie.
6 -La casa coniugale, sita in sita in Messina Via Adele Bei
Ciufoli n.1, condotta in locazione, resta assegnata alla sig.ra e quest'ultima provvederà Pt_1 al pagamento del canone di locazione.
7 - I coniugi dichiarano di non aver null'altro in comune da dividere e/o regolamentare, avendovi già provveduto prima della sottoscrizione del presente atto.
8- I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio nonchè del passaporto”.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato in Parte_1 Parte_2
GERMANIA il 25/06/1992, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/11/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1097 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BONAVITA ROBERTO, come da procura in atti,
E
, nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SALVADORE ANTONIO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
01/04/2025, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 25/11/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli in data 21/01/2015, e in data Per_1 Per_2
19/09/2016; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1.- I comparenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto. Essi si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse delle figlie, al fine di garantire la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori.
Parin1enti si impegnano a garantire alle minori la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti. 2. -Le figlie e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, i quali si impegnano a condividere la responsabilità della sua crescita armonica ed equilibrata, nonché ad assumere insieme le decisioni che riguardera1mo la sua educazione ed il suo sviluppo, I coniugi potranno adottare disgiuntamente le decisioni ordinarie e quotidiane, che verranno di volta in volta prese dal genitore con cui le minori si troveranno. 3. - Le figlie e mantel1'anno la residenza presso la casa condotta in locazione, sita in Messina Per_1 Per_2
Via Adele Bei Ciufoli n.1, nella quale coabiteranno con la madre. Al fine di coltivare un rapporto costante con le minori, il padre vedrà le bambine ilsabato dalle 18 sino alla domenica alle I 7, con pernottamento del sabato presso il padre ed il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle
20. Questi giorni vigeranno meno che il padre non abbia improrogabili impegni di lavoro. Le minori trascorreranno con il padre due giorni durante le vacanze natalizie, in modo tale da includere, ad anni alterni, la festività del Natale o quella di Capodanno, e due giorni durante le vacanze pasquali, in modo da comprendere, ad anni alterni, la festività della Pasqua o quella del successivo lunedì. Il sig. potrà, poi, tenere con sé le figlie per dieci giorni all'anno, Pt_2
anche in modo continuativo, nel periodo estivo (luglio-agosto), in concomitanza con le proprie ferie e compatibilmente con la salvaguardia di ogni esigenza di studio e di salute delle minori. Tutte le altri questioni, sono state disciplinate nell'allegato piano genitoriale.
4 - Il sig. si obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla Sig.ra Pt_2
di un assegno mensile di € 300,00, soggetta ad adeguamento ISTAT, mentre i coniugi Pt_1
rinunciano vicendevolmente a qualsiasi mantenimento.
5- Il Sig. si obbliga altresì a Pt_2
rimborsare alla moglie il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative, sostenute nell'interesse della figlie.
6 -La casa coniugale, sita in sita in Messina Via Adele Bei
Ciufoli n.1, condotta in locazione, resta assegnata alla sig.ra e quest'ultima provvederà Pt_1 al pagamento del canone di locazione.
7 - I coniugi dichiarano di non aver null'altro in comune da dividere e/o regolamentare, avendovi già provveduto prima della sottoscrizione del presente atto.
8- I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio nonchè del passaporto”.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 01/04/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato in Parte_1 Parte_2
GERMANIA il 25/06/1992, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 25/11/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 192, parte 1.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.