Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa B. Catarsini Presidente rel.
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
allo scadere, alla data del 4 marzo 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n.575/24 r.g. vertente tra:
c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avv. Antonio Del Gatto………….APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1
dall'avv. F. Micali ………………………………………..APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.
2429/2024 del 14 dicembre 2024.
Con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024 l' appellava la Pt_1
sentenza di cui in epigrafe con la quale era stata accolta la domanda proposta da riconoscendole il diritto alla pensione di Controparte_2
vecchiaia anticipata con condanna dell'istituto al pagamento delle spese di lite, oltre a quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Censurava la pronuncia sostenendo che il Giudice del Lavoro non si fosse pronunziato sull'eccezione di decadenza formulata dall'Istituto previdenziale ai sensi dell'articolo 42 comma 3 del D. Lgs.vo n. 269/2003 avendo, invero, disatteso l'eccezione di decadenza con riferimento alla diversa, e non applicabile nel caso di specie, decadenza cui all'articolo 47 del d.p.r. 639/1970 commi 2 e 3, nel testo di cui all'art. 4 comma 1 del decreto- legge n. 384/1992 convertito nella L. n. 438/1992. Insisteva, pertanto, preliminarmente, nella relativa eccezione e nella conseguente improcedibilità del ricorso di primo grado rientrando la materia fra quelle proponibili esclusivamente mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c..
Rilevava, infine, quanto al merito, che all'epoca di coesistenza del requisito sanitario e di quello contributivo (1 gennaio 2022) la aveva già CP_2
compiuto il sessantaduesimo anno di età sicché non avrebbe potuto esserle riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata non potendosi a quell'epoca anticipare l'erogazione della pensione rispetto a quanto imposto dalle regole ordinarie. Chiedeva, pertanto, l'integrale riforma della sentenza di primo grado spese vinte per entrambi i giudizi.
Pag. 2 di 7 Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, spese vinte. Controparte_2
All'udienza odierna, svoltasi in modalità a trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in esito alle note depositate dalle parti, la causa viene decisa mediante pubblicazione telematica del dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda oggetto di causa riguarda il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata e la conseguente liquidazione della prestazione, anche in relazione ai ratei già maturati.
Con il primo motivo di impugnazione l' si duole del fatto che il giudice di Pt_1
primo grado abbia disatteso l'eccezione di decadenza facendo riferimento alla normativa di cui all'articolo 47 del d.p.r. 639/1970 commi 2 e 3, nel testo di cui all'art. 4 comma 1 del decreto-legge n. 384/1992 convertito nella L. n. 438/1992, senza prendere posizione sull'eccezione effettivamente formulata dall' riguardante la diversa Controparte_3
fattispecie regolata dall'articolo 42 comma 3 del D. Lgs.vo n. 269/2023.
Si conviene con l' circa l'omessa pronunzia da parte del Controparte_3
giudice di primo grado sull'eccezione specificamente formulata dal convenuto , relativa a fattispecie del tutto diversa da quella di cui CP_3
si argomenta in sentenza ma, ciò nondimeno, detta eccezione è destituita di fondamento.
Sulla questione questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n.
599/2023 di cui si riporta il seguente inciso: “Come correttamente rilevato dal tribunale, la norma invocata dall' riguarda testualmente "invalidità Pt_1
Pag. 3 di 7 civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché… pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222". Nel caso di specie il… omissis………ha invocato una prestazione contributiva non disciplinata dalla legge 222/1984, e non una provvidenza di natura assistenziale. L'art. 445bis è norma eccezionale che deroga al regime ordinario e non può essere applicata analogicamente”.
È dunque alla natura della prestazione che occorre fare riferimento al fine di stabilire la normativa applicabile. Nel caso di specie trattasi di pensione di natura contributiva e di non di beneficio di invalidità civile. In sostanza
“lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia……….ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità previsti dalla L. n. 222/1984” (Cassaz. 13/11/2018 n.29191). Il medesimo principio vale al riguardo dei trattamenti diretti di invalidità civile. Nessun rilievo assume, dunque, la circostanza che lo stato invalidante sia parametrato alle tabelle previste per l'invalidità civile.
Ne deriva l'infondatezza anche dell'eccezione formulata in primo grado, e reiterata quale motivo di appello, di improcedibilità ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c..
Passando all'ultimo motivo di impugnazione occorre accertare se la data di maturazione del requisito contributivo e assicurativo riconosciuta nella sentenza di primo grado (1 gennaio 2022) consenta o meno di ritenere fattibile l'anticipazione del beneficio rispetto ai termini di normale erogazione.
Pag. 4 di 7 Occorre a tal fine considerare che già a partire dal 2019 il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia era fissato a 67 anni, sia per gli uomini che per le donne, gradualmente aumentato negli anni successivi al 2022.
L'art.6 della L. 23.4.1981 n.155 stabiliva la decorrenza della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età
o, qualora a tale data non risulta conseguito il requisito contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entrambi i suddetti requisiti risultassero perfezionati. Il decreto legge n. 78/2010, convertito in legge
122/10 ha previsto che, a partire dal 2000 le pensioni di vecchiaia e di anzianità devono essere liquidate, per i lavoratori dipendenti, trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
Ciò si traduce nel fatto che il riconoscimento della maturazione del diritto
(concetto da tenersi distinto rispetto all'epoca di concreta liquidazione del beneficio economico) all'epoca in cui l'appellata aveva 62 anni, costituisce un'anticipazione rispetto alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione ordinaria di vecchiaia.
Dunque il motivo di impugnazione non è accoglibile.
Con riferimento alla valutazione medica del consulente di primo grado, fatta propria dal giudice monocratico, la sentenza di primo grado va confermata, in assenza di specifiche doglianze mosse dall' . CP_3
Quanto alle spese di lite esse vanno poste a carico dell' integralmente Pt_1
anche per il presente giudizio di appello, in virtù del principio di soccombenza. Occorre infatti rilevare che, sebbene il giudice di primo
Pag. 5 di 7 grado non avesse specificamente affrontato l'eccezione di decadenza nei termini rappresentati dall' , l'eccezione formulata era CP_3
manifestamente infondata tenuto conto della tipologia di prestazione oggetto del presente giudizio.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
n. 55/14 e succ. modifiche. Con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Essendo stato il presente procedimento depositato dopo il 1 febbraio 2013 sussistono i presupposti processuali, per l'appellante soccombente, ai sensi della L. 24 dicembre 2012 n.288, di pagare un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. del 20 settembre 2019 n.
23.535.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_1
sentenza del Tribunale di Messina n. 2429/2024 del 14 dicembre 2024, nei confronti di così provvede: Controparte_4
a) conferma la sentenza appellata;
b) condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, Pt_1
che liquida in € 2000,00, oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatorio avv. F. Micali;
c) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle
Pag. 6 di 7 condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, dall'appellante.
Messina, così deciso in esito alla camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
dr.ssa B. Catarsini
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