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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2024, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione I Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4177/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, al Corso Italia 198, presso lo studio dell'avv.
Lidia Iaccarino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura il calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Sorrento, al Corso Italia 261, presso lo studio dell'avv. Ivan
Moscovicci che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a delibera assembleare
Conclusioni: all'udienza del 6-12-2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale il , proponendo Controparte_1
opposizione avverso la delibera assembleare del 30-4-2021, con riferimento al deliberato di cui ai punti da 1) a 7) dell'o.d.g, per l'omessa convocazione del condomino e Pt_1 per l'irritualità della convocazione dell'opponente a mezzo posta elettronica, per l'omessa previsione, al punto 1 dell'o.d.g. della nomina del Presidente dell'assemblea, per l'omessa numerazione del verbale di assemblea.
Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_1
l'infondatezza delle doglianze dell'opponente.
Assegnato il termine per l'espletamento della mediazione, successivamente assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 6-12-2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, avallato dalla pronuncia a Sezioni Unite n.
4806/2005 ed ora recepito dal legislatore nell'art. 66 disp.att. c.p.c., la mancata comunicazione anche ad un solo condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta più la nullità radicale della delibera assunta dall'assemblea, come stabilito nelle pronunce della Corte di Cassazione sino al 1998 (Cass. 12/2/1993, n.
1780; Cass. 12/6/1997, n. 5267; Cass. 19/8/1998, n. 8199), bensì, in quanto vizio del procedimento collegiale, la semplice annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al
(Cass. 5/1/2000, n. 31; Cass. 5/2/2000, n. 1292). CP_1
Peraltro, poiché la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale, la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass. 6735/2020),
Ne consegue che il condomino non è legittimato a far rilevare il vizio dell'omessa Pt_1
convocazione alla condomina Iaccarino.
Per quel che concerne, invece, il vizio concernente l'omessa convocazione del condomino
, il convenuto ha provato di aver regolarmente convocato l'opponente Pt_1 CP_1
a mezzo raccomandata ricevuta in data 6-4-2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 66, co. III, disp. att. c.p.c. Deve dunque ritenersi che l'opponente sia stato ritualmente convocato all'assemblea.
L'opponente si è poi doluto dell'omessa indicazione nell'ordine del giorno di un punto concernente la nomina del presidente dell'assemblea. A tal proposito è sufficiente osservare che la nomina del presidente e del segretario costituisce un atto propedeutico al funzionamento dell'assemblea e non incide sul contenuto dell'ordine del giorno, che attiene, piuttosto, agli argomenti da trattare in assemblea.
Sul punto va precisato, in conformità all'orientamento univoco della giurisprudenza, che nessuna norma prevede espressamente la necessità di nomina di Presidente e Segretario della assemblea di condominio, che dunque ben potrebbero ragionevolmente non essere nominati senza che tale circostanza possa in alcun modo esplicare riflessi sulla validità della delibera (Cass. 5709/1987; Corte d'Appello di Milano 2320/2023).
Ne consegue che, a maggior ragione, nessun riflesso sulla validità del deliberato può assumere l'omesso inserimento nell'o.d.g. di un adempimento non necessario e comunque non incidente sulla manifestazione della volontà assembleare, quale la nomina del Presidente.
Infine va respinto l'ulteriore motivo di doglianza concernente l'omessa numerazione del verbale assembleare, trattandosi di un profilo che non attiene alla corretta formazione della volontà assembleare, ma unicamente alla regolare conservazione delle delibere nell'apposito registro previsto dall'art. 1130 n. 7) c.c.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D. M. 147/2022 per cause di valore indeterminabile, tenuto conto della natura documentale del contenzioso e della non complessità delle questioni trattate.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta per mancata allegazione e prova del pregiudizio patito.
Infatti “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(21798/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) Rigetta l'opposizione.
B) Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 3-4-2024
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
Sezione I Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4177/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento, al Corso Italia 198, presso lo studio dell'avv.
Lidia Iaccarino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura il calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
Controparte_1 elettivamente domiciliato in Sorrento, al Corso Italia 261, presso lo studio dell'avv. Ivan
Moscovicci che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a delibera assembleare
Conclusioni: all'udienza del 6-12-2023 le parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1
questo Tribunale il , proponendo Controparte_1
opposizione avverso la delibera assembleare del 30-4-2021, con riferimento al deliberato di cui ai punti da 1) a 7) dell'o.d.g, per l'omessa convocazione del condomino e Pt_1 per l'irritualità della convocazione dell'opponente a mezzo posta elettronica, per l'omessa previsione, al punto 1 dell'o.d.g. della nomina del Presidente dell'assemblea, per l'omessa numerazione del verbale di assemblea.
Si costituiva in giudizio il , eccependo Controparte_1
l'infondatezza delle doglianze dell'opponente.
Assegnato il termine per l'espletamento della mediazione, successivamente assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., all'udienza del 6-12-2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, avallato dalla pronuncia a Sezioni Unite n.
4806/2005 ed ora recepito dal legislatore nell'art. 66 disp.att. c.p.c., la mancata comunicazione anche ad un solo condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta più la nullità radicale della delibera assunta dall'assemblea, come stabilito nelle pronunce della Corte di Cassazione sino al 1998 (Cass. 12/2/1993, n.
1780; Cass. 12/6/1997, n. 5267; Cass. 19/8/1998, n. 8199), bensì, in quanto vizio del procedimento collegiale, la semplice annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al
(Cass. 5/1/2000, n. 31; Cass. 5/2/2000, n. 1292). CP_1
Peraltro, poiché la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale, la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass. 6735/2020),
Ne consegue che il condomino non è legittimato a far rilevare il vizio dell'omessa Pt_1
convocazione alla condomina Iaccarino.
Per quel che concerne, invece, il vizio concernente l'omessa convocazione del condomino
, il convenuto ha provato di aver regolarmente convocato l'opponente Pt_1 CP_1
a mezzo raccomandata ricevuta in data 6-4-2021, conformemente a quanto previsto dall'art. 66, co. III, disp. att. c.p.c. Deve dunque ritenersi che l'opponente sia stato ritualmente convocato all'assemblea.
L'opponente si è poi doluto dell'omessa indicazione nell'ordine del giorno di un punto concernente la nomina del presidente dell'assemblea. A tal proposito è sufficiente osservare che la nomina del presidente e del segretario costituisce un atto propedeutico al funzionamento dell'assemblea e non incide sul contenuto dell'ordine del giorno, che attiene, piuttosto, agli argomenti da trattare in assemblea.
Sul punto va precisato, in conformità all'orientamento univoco della giurisprudenza, che nessuna norma prevede espressamente la necessità di nomina di Presidente e Segretario della assemblea di condominio, che dunque ben potrebbero ragionevolmente non essere nominati senza che tale circostanza possa in alcun modo esplicare riflessi sulla validità della delibera (Cass. 5709/1987; Corte d'Appello di Milano 2320/2023).
Ne consegue che, a maggior ragione, nessun riflesso sulla validità del deliberato può assumere l'omesso inserimento nell'o.d.g. di un adempimento non necessario e comunque non incidente sulla manifestazione della volontà assembleare, quale la nomina del Presidente.
Infine va respinto l'ulteriore motivo di doglianza concernente l'omessa numerazione del verbale assembleare, trattandosi di un profilo che non attiene alla corretta formazione della volontà assembleare, ma unicamente alla regolare conservazione delle delibere nell'apposito registro previsto dall'art. 1130 n. 7) c.c.
Per tutto quanto precede, l'opposizione va rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D. M. 147/2022 per cause di valore indeterminabile, tenuto conto della natura documentale del contenzioso e della non complessità delle questioni trattate.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta per mancata allegazione e prova del pregiudizio patito.
Infatti “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato
(21798/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A) Rigetta l'opposizione.
B) Condanna alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Torre Annunziata, 3-4-2024
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi