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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 38154 dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via del Vascello n. 16, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Rocchi e dell'Abogado Matteo Rocchi che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 CodiceFiscale_1
Roma alla via Valnerina n. 40, presso lo studio dell'Avv. Gino
Scartozzi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
e
(c.f. , elettivamente domiciliata P_ CodiceFiscale_2 in Roma, alla via Oronzo Quarta n. 10, presso studio degli Avv.
Alessandro Cancellieri e Serena Cammerata che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta
oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 4 luglio 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e/o deduzione disattesa, accertati i presupposti di cui alla norma dell'art 2901 cc così come descritti in narrativa dell'atto di citazione, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice
, l'atto di compravendita, posto in essere il 18 Parte_1 settembre 2018 dalla SI.ra , in favore della SI.ra CP_1 P_
, a ministero Notaio Dott.ssa rep. N. 13126,
[...] Persona_1 trascritto il 20/09/2018 presso l'Agenzia del Territorio Roma 1 al
n. di registro generale 107282 e registro particolare n. 75090, avente ad oggetto il trasferimento, in favore della predetta SI.ra dell'appartamento censito al Catasto dei Fabbricati P_ dell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 265
(duecentosessantacinque), subalterno 18 (diciotto), via dei Prati
Fiscali n. 258, piano 2, interno 6, scala B, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale totale mq.
133, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 125, rendita catastale Euro 1.704,31.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario cap e iva”
CP_1
“Il sottoscritto procuratore della convenuta IG.ra CP_1 precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute nella propria memoria di costituzione e pertanto chiede:
- dichiararsi infondate, con conseguente reiezione, tutte le domande attrici;
- spese rifuse.”
P_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa: In via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, valutando, se del caso, la temerarietà delle domande medesime ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale e/o totale accoglimento delle domande attrici, condannare la SI.ra a manlevare e tenere indenne la SI. CP_1 P_ da tutto quanto la stessa dovesse trovarsi costretta a pagare, per qualunque titolo o ragione, in favore della parte attrice, in conseguenza dell'esito negativo del giudizio, anche con riferimento alle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma le IGg.re e per ivi sentire CP_1 P_ accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra le due convenute in data 18 settembre 2018 e trascritto il 20 settembre 2018, con il quale ha venduto a CP_1 P_
l'appartamento sito in Roma alla via dei Prati Fiscali n. 258,
[...] scala B, piano 2, interno 6, censito in Catasto al foglio 265, subalterno 18.
A fondamento della domanda la ha dedotto che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n. 2578/2011, emesso in data 2/10 febbraio
2012 a seguito di convalida di sfratto per morosità relativo ad un immobile di proprietà della e condotto in Parte_1 locazione dai SI.ra e dal marito CP_1 Persona_2 di quest'ultima, il Tribunale di Roma aveva ingiunto ai due conduttori di pagare immediatamente alla odierna attrice la somma di € 109.200,00 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'intimazione dello sfratto (giugno 2011), oltre a quelli da scadere fino al rilascio dell'immobile e agli interessi legali e alle spese processuali;
- i SInori e avevano rilasciato Persona_2 CP_1
l'immobile in data 12 febbraio 2015, rimanendo debitori dell'attrice dell'ulteriore somma di € 184.000,00 (€.
4.200 x 44 mesi);
- successivamente in data 5 settembre 2016, la Parte_1 aveva notificato alla SI.ra un atto di pignoramento CP_1 immobiliare sull'unico bene dalla stessa posseduto, sito in Roma, in Via dei Prati Fiscali n. 258 e tuttavia l'instaurata procedura esecutiva per un difetto procedurale era stata estinta e la trascrizione del pignoramento era stata cancellata;
- qualche tempo dopo la SI.ra , con atto pubblico notarile CP_1 del 18 settembre 2018, aveva venduto alla IG.ra il P_ suddetto bene immobile;
- l'atto di vendita era chiaramente e dolosamente preordinato a sottrarre alla garanzia patrimoniale l'unico bene posseduto dalla debitrice IG.ra , così vanificando l'ingiunzione di pagamento CP_1 resa in favore della Parte_1
- la IG.ra era perfettamente a conoscenza del pregiudizio CP_1 che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dell'attrice, tanto da averlo posto in essere solo dopo la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare;
- sussistevano, pertanto, tutti i requisiti di cui all'art. 2901
c.c. per la revoca dell'atto di compravendita ivi compreso l'elemento soggettivo - da ritenere in re ipsa - della consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore.
2. Con comparsa depositata in data 24 settembre 2019 si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando la domanda P_ attrice.
La convenuta in punto di fatto ha precisato che:
- la IG.ra vedova ed ormai ottantunenne, nella primavera P_ del 2018 aveva deciso di acquistare un appartamento in Roma, zona
Prati Fiscali, per avvicinarsi all'unico figlio, residente al civico n. 154 di Via Dei Prati Fiscali e a tal fine si era rivolta ad alcune agenzie immobiliari del quartiere, tra cui la Unicredit Subito Casa spa, che, tra le varie offerte, le aveva proposto l'acquisto dell'immobile sito in Roma, alla Via Dei Prati Fiscali n. 258, piano
II int. 6 Scala B;
- la IG.ra aveva visionato l'appartamento ed aveva inoltrato P_ la propria offerta di euro 390.000,00 poi accettata sempre per il tramite della predetta agenzia immobiliare senza contatti diretti con la venditrice IG.ra , conosciuta soltanto in data 18 CP_1 settembre 2018 in occasione della stipula del contratto definitivo di compravendita;
- il prezzo pattuito pari ad € 390.000,00 era stato interamente saldato mediante bonifico bancario di € 122.322,80 in favore della parte venditrice ed altro bonifico di € 267.677,20 in favore di CP_3
Roma IN su espressa indicazione della stessa venditrice ed allo scopo di effettuare l'estinzione anticipata totale del mutuo garantito da ipoteca iscritta sul bene compravenduto;
- la IG.ra aveva inoltre provveduto a saldare la parcella P_ del notaio per un importo di € 20.500,00 (comprensivo della Tassa di registro, trascrizione, tassa archivio bolli ed adempimenti vari)
e a pagare la provvigione all'agenzia immobiliare per l'importo di
€ 9.519,52;
- la SI.ra si era quindi stabilita nell'immobile acquistato, P_ dopo aver eseguito importanti e gravosi lavori di ristrutturazione con un esborso superiore ad euro 100.000,00 e nell'ultimo anno non aveva mai più avuto contatti con la parte venditrice.
In punto di diritto la convenuta ha quindi eccepito che:
- l'origine e l'evoluzione delle esposizioni debitorie maturate dalla SI.ra nei confronti della non CP_1 Parte_1 potevano essere in alcun modo conosciute, né conoscibili da parte della IG.ra , del tutto estranea ai rapporti tra di loro P_ intrattenuti;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalla Suprema Corte l'atto dispositivo impugnato dall'attrice non era assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria in quanto era finalizzato ad estinguere i debiti sussistenti in capo alla venditrice, tanto che gran parte del prezzo pagato era stato utilizzato per estinguere l'esposizione debitoria maturata dalla IG.ra nei confronti dell' e garantita da ipoteca;
CP_1 CP_4
- difettavano quindi sia l'elemento soggetto della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente (art. 2901 c.c. primo comma), sia l'elemento oggettivo dell'eventus damni in relazione alla posizione patrimoniale del debitore – venditore;
- l'odierna attrice non avrebbe comunque potuto aggredire utilmente il bene oggetto di causa, essendo essa solo una creditrice chirografaria, ed in quanto tale, si sarebbe potuta soddisfare solo dopo i creditori privilegiati e quelli che vantavano crediti in prededuzione;
- stante la preliminare necessità di estinzione del citato debito ipotecario insistente sul medesimo immobile, l'alienazione dell'immobile aveva lasciato del tutto immutato il patrimonio del debitore medesimo.
La IG.ra ha quindi chiesto il rigetto della domanda attrice P_
e, in caso di accoglimento, ha chiesto la condanna della SI.ra CP_1
a manlevarla e tenerla indenne da tutto quanto la stessa fosse
[...] stata costretta a pagare, per qualunque titolo o ragione, in favore della parte attrice, in conseguenza dell'esito negativo del giudizio, anche con riferimento alle spese di lite.
3. Con separata comparsa depositata in data 26 settembre 2019 si
è costituita anche la IG.ra la quale ha chiesto la CP_1 reiezione della domanda attrice.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha dedotto che:
- la IG.ra , dopo quasi un anno dalla cancellazione della CP_1 trascrizione del pignoramento immobiliare da parte della Parte_1
, aveva agito in maniera pubblica e trasparente ricorrendo
[...] all'attività di mediazione in esclusiva di primaria e nota società di intermediazione immobiliare di Unicredit S.p.a.;
- ed infatti Unicredit Subito Casa S.p.a., a seguito dell'incarico ricevuto dalla convenuta, aveva provveduto alla pubblicazione di annunci su giornali, riviste e/o altri mezzi di comunicazione al fine di divulgare e promuovere la vendita del suddetto immobile;
- il terzo acquirente, ovvero la IG.ra , aveva pertanto P_ posto in essere un'ordinaria e lecita operazione di compravendita avendo trovato, a seguito della pubblicità di Unicredit Subito Casa
S.p.a., un immobile di suo gradimento, con un prezzo conforme ai valori di mercato ed esente da ogni pregiudizio;
- la non aveva minimamente assolto all'onere Parte_1 di allegazione e probatorio, sulla stessa ricadente, in ordine all'esistenza nella specie del consilium fraudis ovvero della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato al medesimo creditore (art. 2901 c.c.);
- pertanto l'atto di compravendita posto in essere il 18.9.2018 tra le due convenute doveva ritenersi pienamente legittimo.
4. La causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione delle prove orali richieste dalle convenute.
All'udienza del 4 luglio 2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti rassegnate mediante il deposito di note scritte e riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
********
5. La domanda proposta dalla è infondata per Parte_1 le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Quindi il primo presupposto necessario per promuovere l'azione revocatoria è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono poi alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto al presupposto oggettivo è necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova
(cfr. Cass. n. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. n. 8096/2006, Cass. n.
1902/2015 e Cass. n. 26310/2021). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi precisare che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. n.
7767/2007 e Cass. n. 1902/2015).
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere:
i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore (consilium fraudis) che da parte del terzo (scientia damni); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo
(partecipatio fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo.
Per gli atti a titolo gratuito occorre invece avere riguardo solamente all'elemento soggettivo del debitore disponente
(distinguendo anche in tal caso tra gli atti compiuti dopo il sorgere del credito per i quali è sufficiente il consilium fraudis e gli atti compiuti prima del sorgere del credito per i quali è richiesto l'animus nocendi) e non anche a quello del terzo acquirente, il quale non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. n. 12045/2010;
Cass. n. 5072/2009).
In ogni caso l'onere della prova sull'esistenza del requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass. n. 9367/2006).
Venendo alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la ha posto a fondamento dell'azione pauliana Parte_1 traggono origine dal mancato pagamento dei canoni relativi ad un immobile già concesso in locazione dall'odierna attrice alla SI.ra e al di lei marito IG. Il credito CP_1 Persona_2 trova puntuale riscontro probatorio nel decreto ingiuntivo n.
2578/2011, emesso in data 2/10 febbraio 2012 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), con il quale il Tribunale di Roma, a seguito di convalida di sfratto per morosità, ha ingiunto ai IGg.ri Per_2
e di pagare immediatamente alla odierna attrice la somma di € CP_1
109.200,00 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'intimazione dello sfratto (giugno 2011), oltre a quelli in scadenza fino al rilascio dell'immobile. Il decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva è di per sé sufficiente a comprovare la legittimazione attiva della a promuovere l'azione revocatoria. Parte_1
Dal citato provvedimento giudiziario allegato in atti è agevole riscontrare come il credito affermato dall'attrice, maturato sin dal maggio del 2009, sia sorto anteriormente alla stipulazione del contratto di compravendita di cui è stata chiesta la revoca che si
è perfezionata in data 18 settembre 2018 come risulta dal rogito notarile acquisito in atti (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore dell'attrice sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare: a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio della debitrice convenuta ( ), sì da rendere CP_1 più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni);
b) se al momento del compimento di tale atto la disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare alla IG.ra P_
, quale terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis art. 2901,
[...] primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto eccepito e documentato dalla convenuta IG.ra , la porzione immobiliare oggetto P_ dell'atto di compravendita impugnato era già gravata da un'ipoteca iscritta in data 12 luglio 2013 in favore dell' a garanzia di CP_4 un mutuo di euro 300.000,00 concesso da quest'ultimo alla IG.ra
Il debito residuo relativo al mutuo è stato estinto con CP_1 gran parte del prezzo pattuito per la compravendita qui impugnata.
Ed infatti per quanto risulta dal rogito notarile del 18 settembre
2018 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) e dagli ordini di bonifico prodotti dalla IG.ra (docc. 4 e 5), quest'ultima ha P_ pagato il prezzo pari a complessivi euro 390.000,00 mediante due versamenti, di cui uno di euro 122.322,80 disposto in favore della venditrice, IG.ra (doc. 4) ed uno di euro 267.677,20 disposto CP_1 direttamente in favore dell' (doc. 5) proprio al fine di CP_4 effettuare l'estinzione anticipata del mutuo e per ottenere l'annotamento della cancellazione dell'ipoteca.
Ora, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, qualora l'azione revocatoria sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'eventus damni va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo (così
Cass. 22/12/2015 n. 25733).
Ebbene, nel caso di specie la sussistenza del pregiudizio va esclusa proprio in considerazione del fatto che, ove anche il bene compravenduto fosse stato sottoposto ad esecuzione forzata, il credito meramente chirografario dell'odierna attrice non avrebbe potuto avere integrale soddisfazione in ragione della prevalenza del credito ipotecario vantato dall' . CP_4
Del resto per quanto risulta dalla perizia estimativa prodotta dalla convenuta IG.ra (doc. 13), non specificamente P_ contestata né smentita da prova contraria, il prezzo della compravendita in oggetto corrisponde al valore di mercato del bene compravenduto, sicché anche sotto questo profilo nessun pregiudizio ha subito l'attrice, la quale può comunque far valere le proprie ragioni di credito sulla parte di prezzo direttamente incassata dalla venditrice, essendo ormai estinto il credito privilegiato dell' CP_4
Quanto poi ai requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, anche a voler ammettere l'esistenza dell'elemento soggettivo
(consilium fraudis) in capo alla venditrice, ben consapevole della propria esposizione debitoria nei confronti della Parte_1
, in ogni caso manca del tutto la prova dell'elemento
[...] soggettivo (scientia fraudis) in capo alla terza acquirente, IG.ra
. P_
Sul punto la domanda appare carente già sotto il profilo assertivo prima ancora che sul piano probatorio, non avendo la parte attrice neanche indicato quali siano gli elementi fattuali da cui poter desumere la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale.
Dalla documentazione acquisita in atti non emerge alcun elemento neanche indiziario sulla consapevolezza da parte della IG.ra P_ delle ragioni di credito vantate dalla nei Parte_1 confronti della IG.ra . In primo luogo non vi è prova in ordine CP_1
a pregressi rapporti di conoscenza tra le due convenute, le quali sono state messe tra di loro in contatto da un'agenzia di mediazione immobiliare (Unicredit Subito Casa s.p.a.), come risulta anche dal rogito notarile di compravendita (art. 15). In secondo luogo non vi sono elementi per ritenere che un terzo estraneo ai rapporti intrattenuti tra l'attrice e la IG.ra potesse sospettare che CP_1 quest'ultima fosse esposta nei confronti della Parte_1
Al contrario, le circostanze che la stipulazione della compravendita sia stata preceduta dalla cancellazione della trascrizione del pignoramento originariamente eseguita dall'attrice (cfr. l'ispezione ipotecaria versata in atti dall'attrice: doc. 6) e che gran parte del prezzo sia stata destinata all'integrale estinzione del credito ipotecario vantato dall' potevano certamente indurre in maniera CP_4 incolpevole l'acquirente al convincimento che la venditrice avesse così estinto le proprie esposizioni debitorie. La buona fede della IG.ra è altresì comprovata dall'entità delle spese sostenute P_ dal figlio per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato e documentate dalle fatture prodotte (docc. 8, 9 e 10 del fascicolo della convenuta IG.ra ). P_
Per quanto fin qui esposto la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. dall'attrice va respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa - delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. Sul punto è bene evidenziare che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla convenuta . P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti di e di , ogni altra istanza, difesa CP_1 P_ ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge la domanda proposta dall'attrice;
− condanna la a rifondere a e Parte_1 CP_1 le spese processuali, liquidate per ciascuna P_ parte convenuta in complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 38154 dell'anno 2019 vertente tra
(c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via del Vascello n. 16, presso lo studio dell'Avv.
Pierluigi Rocchi e dell'Abogado Matteo Rocchi che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti attrice
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in CP_1 CodiceFiscale_1
Roma alla via Valnerina n. 40, presso lo studio dell'Avv. Gino
Scartozzi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta
e
(c.f. , elettivamente domiciliata P_ CodiceFiscale_2 in Roma, alla via Oronzo Quarta n. 10, presso studio degli Avv.
Alessandro Cancellieri e Serena Cammerata che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti convenuta
oggetto: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 4 luglio 2024, le parti hanno così precisato le conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e/o deduzione disattesa, accertati i presupposti di cui alla norma dell'art 2901 cc così come descritti in narrativa dell'atto di citazione, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice
, l'atto di compravendita, posto in essere il 18 Parte_1 settembre 2018 dalla SI.ra , in favore della SI.ra CP_1 P_
, a ministero Notaio Dott.ssa rep. N. 13126,
[...] Persona_1 trascritto il 20/09/2018 presso l'Agenzia del Territorio Roma 1 al
n. di registro generale 107282 e registro particolare n. 75090, avente ad oggetto il trasferimento, in favore della predetta SI.ra dell'appartamento censito al Catasto dei Fabbricati P_ dell'Ufficio del Territorio del Comune di Roma al foglio 265
(duecentosessantacinque), subalterno 18 (diciotto), via dei Prati
Fiscali n. 258, piano 2, interno 6, scala B, zona censuaria 4, categoria A/2, classe 4, vani 6, superficie catastale totale mq.
133, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq. 125, rendita catastale Euro 1.704,31.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso forfettario cap e iva”
CP_1
“Il sottoscritto procuratore della convenuta IG.ra CP_1 precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle contenute nella propria memoria di costituzione e pertanto chiede:
- dichiararsi infondate, con conseguente reiezione, tutte le domande attrici;
- spese rifuse.”
P_
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa: In via principale: rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice, valutando, se del caso, la temerarietà delle domande medesime ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In via subordinata, salvo gravame: nella denegata e non creduta ipotesi di parziale e/o totale accoglimento delle domande attrici, condannare la SI.ra a manlevare e tenere indenne la SI. CP_1 P_ da tutto quanto la stessa dovesse trovarsi costretta a pagare, per qualunque titolo o ragione, in favore della parte attrice, in conseguenza dell'esito negativo del giudizio, anche con riferimento alle spese di lite.”
FATTO E DIRITTO
1. La ha citato in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma le IGg.re e per ivi sentire CP_1 P_ accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di essa attrice del contratto di compravendita stipulato tra le due convenute in data 18 settembre 2018 e trascritto il 20 settembre 2018, con il quale ha venduto a CP_1 P_
l'appartamento sito in Roma alla via dei Prati Fiscali n. 258,
[...] scala B, piano 2, interno 6, censito in Catasto al foglio 265, subalterno 18.
A fondamento della domanda la ha dedotto che: Parte_1
- con decreto ingiuntivo n. 2578/2011, emesso in data 2/10 febbraio
2012 a seguito di convalida di sfratto per morosità relativo ad un immobile di proprietà della e condotto in Parte_1 locazione dai SI.ra e dal marito CP_1 Persona_2 di quest'ultima, il Tribunale di Roma aveva ingiunto ai due conduttori di pagare immediatamente alla odierna attrice la somma di € 109.200,00 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'intimazione dello sfratto (giugno 2011), oltre a quelli da scadere fino al rilascio dell'immobile e agli interessi legali e alle spese processuali;
- i SInori e avevano rilasciato Persona_2 CP_1
l'immobile in data 12 febbraio 2015, rimanendo debitori dell'attrice dell'ulteriore somma di € 184.000,00 (€.
4.200 x 44 mesi);
- successivamente in data 5 settembre 2016, la Parte_1 aveva notificato alla SI.ra un atto di pignoramento CP_1 immobiliare sull'unico bene dalla stessa posseduto, sito in Roma, in Via dei Prati Fiscali n. 258 e tuttavia l'instaurata procedura esecutiva per un difetto procedurale era stata estinta e la trascrizione del pignoramento era stata cancellata;
- qualche tempo dopo la SI.ra , con atto pubblico notarile CP_1 del 18 settembre 2018, aveva venduto alla IG.ra il P_ suddetto bene immobile;
- l'atto di vendita era chiaramente e dolosamente preordinato a sottrarre alla garanzia patrimoniale l'unico bene posseduto dalla debitrice IG.ra , così vanificando l'ingiunzione di pagamento CP_1 resa in favore della Parte_1
- la IG.ra era perfettamente a conoscenza del pregiudizio CP_1 che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dell'attrice, tanto da averlo posto in essere solo dopo la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare;
- sussistevano, pertanto, tutti i requisiti di cui all'art. 2901
c.c. per la revoca dell'atto di compravendita ivi compreso l'elemento soggettivo - da ritenere in re ipsa - della consapevolezza del debitore di arrecare danno al creditore.
2. Con comparsa depositata in data 24 settembre 2019 si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando la domanda P_ attrice.
La convenuta in punto di fatto ha precisato che:
- la IG.ra vedova ed ormai ottantunenne, nella primavera P_ del 2018 aveva deciso di acquistare un appartamento in Roma, zona
Prati Fiscali, per avvicinarsi all'unico figlio, residente al civico n. 154 di Via Dei Prati Fiscali e a tal fine si era rivolta ad alcune agenzie immobiliari del quartiere, tra cui la Unicredit Subito Casa spa, che, tra le varie offerte, le aveva proposto l'acquisto dell'immobile sito in Roma, alla Via Dei Prati Fiscali n. 258, piano
II int. 6 Scala B;
- la IG.ra aveva visionato l'appartamento ed aveva inoltrato P_ la propria offerta di euro 390.000,00 poi accettata sempre per il tramite della predetta agenzia immobiliare senza contatti diretti con la venditrice IG.ra , conosciuta soltanto in data 18 CP_1 settembre 2018 in occasione della stipula del contratto definitivo di compravendita;
- il prezzo pattuito pari ad € 390.000,00 era stato interamente saldato mediante bonifico bancario di € 122.322,80 in favore della parte venditrice ed altro bonifico di € 267.677,20 in favore di CP_3
Roma IN su espressa indicazione della stessa venditrice ed allo scopo di effettuare l'estinzione anticipata totale del mutuo garantito da ipoteca iscritta sul bene compravenduto;
- la IG.ra aveva inoltre provveduto a saldare la parcella P_ del notaio per un importo di € 20.500,00 (comprensivo della Tassa di registro, trascrizione, tassa archivio bolli ed adempimenti vari)
e a pagare la provvigione all'agenzia immobiliare per l'importo di
€ 9.519,52;
- la SI.ra si era quindi stabilita nell'immobile acquistato, P_ dopo aver eseguito importanti e gravosi lavori di ristrutturazione con un esborso superiore ad euro 100.000,00 e nell'ultimo anno non aveva mai più avuto contatti con la parte venditrice.
In punto di diritto la convenuta ha quindi eccepito che:
- l'origine e l'evoluzione delle esposizioni debitorie maturate dalla SI.ra nei confronti della non CP_1 Parte_1 potevano essere in alcun modo conosciute, né conoscibili da parte della IG.ra , del tutto estranea ai rapporti tra di loro P_ intrattenuti;
- secondo l'orientamento giurisprudenziale più volte espresso dalla Suprema Corte l'atto dispositivo impugnato dall'attrice non era assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria in quanto era finalizzato ad estinguere i debiti sussistenti in capo alla venditrice, tanto che gran parte del prezzo pagato era stato utilizzato per estinguere l'esposizione debitoria maturata dalla IG.ra nei confronti dell' e garantita da ipoteca;
CP_1 CP_4
- difettavano quindi sia l'elemento soggetto della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente (art. 2901 c.c. primo comma), sia l'elemento oggettivo dell'eventus damni in relazione alla posizione patrimoniale del debitore – venditore;
- l'odierna attrice non avrebbe comunque potuto aggredire utilmente il bene oggetto di causa, essendo essa solo una creditrice chirografaria, ed in quanto tale, si sarebbe potuta soddisfare solo dopo i creditori privilegiati e quelli che vantavano crediti in prededuzione;
- stante la preliminare necessità di estinzione del citato debito ipotecario insistente sul medesimo immobile, l'alienazione dell'immobile aveva lasciato del tutto immutato il patrimonio del debitore medesimo.
La IG.ra ha quindi chiesto il rigetto della domanda attrice P_
e, in caso di accoglimento, ha chiesto la condanna della SI.ra CP_1
a manlevarla e tenerla indenne da tutto quanto la stessa fosse
[...] stata costretta a pagare, per qualunque titolo o ragione, in favore della parte attrice, in conseguenza dell'esito negativo del giudizio, anche con riferimento alle spese di lite.
3. Con separata comparsa depositata in data 26 settembre 2019 si
è costituita anche la IG.ra la quale ha chiesto la CP_1 reiezione della domanda attrice.
A fondamento delle proprie difese la convenuta ha dedotto che:
- la IG.ra , dopo quasi un anno dalla cancellazione della CP_1 trascrizione del pignoramento immobiliare da parte della Parte_1
, aveva agito in maniera pubblica e trasparente ricorrendo
[...] all'attività di mediazione in esclusiva di primaria e nota società di intermediazione immobiliare di Unicredit S.p.a.;
- ed infatti Unicredit Subito Casa S.p.a., a seguito dell'incarico ricevuto dalla convenuta, aveva provveduto alla pubblicazione di annunci su giornali, riviste e/o altri mezzi di comunicazione al fine di divulgare e promuovere la vendita del suddetto immobile;
- il terzo acquirente, ovvero la IG.ra , aveva pertanto P_ posto in essere un'ordinaria e lecita operazione di compravendita avendo trovato, a seguito della pubblicità di Unicredit Subito Casa
S.p.a., un immobile di suo gradimento, con un prezzo conforme ai valori di mercato ed esente da ogni pregiudizio;
- la non aveva minimamente assolto all'onere Parte_1 di allegazione e probatorio, sulla stessa ricadente, in ordine all'esistenza nella specie del consilium fraudis ovvero della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato al medesimo creditore (art. 2901 c.c.);
- pertanto l'atto di compravendita posto in essere il 18.9.2018 tra le due convenute doveva ritenersi pienamente legittimo.
4. La causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione delle prove orali richieste dalle convenute.
All'udienza del 4 luglio 2024 (tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti rassegnate mediante il deposito di note scritte e riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
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5. La domanda proposta dalla è infondata per Parte_1 le ragioni di seguito illustrate.
L'art. 2901 c.c. stabilisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Quindi il primo presupposto necessario per promuovere l'azione revocatoria è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
Per promuovere l'azione revocatoria occorrono poi alcuni requisiti, oggettivi e soggettivi.
Quanto al presupposto oggettivo è necessario che l'atto dispositivo abbia arrecato alle ragioni del creditore un pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale. Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova
(cfr. Cass. n. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. n. 8096/2006, Cass. n.
1902/2015 e Cass. n. 26310/2021). In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene poi precisare che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr. Cass. n.
7767/2007 e Cass. n. 1902/2015).
Quanto ai requisiti soggettivi, questi attengono al profilo psicologico del debitore e, nel caso di atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente.
In particolare, per gli atti a titolo oneroso bisogna distinguere:
i) se furono compiuti dopo il sorgere del credito, il creditore deve provare la conoscenza del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni creditorie sia da parte del debitore (consilium fraudis) che da parte del terzo (scientia damni); ii) se furono compiuti prima del sorgere del credito, il creditore dovrà provare la dolosa preordinazione sia del debitore (animus nocendi) che del terzo
(partecipatio fraudis) e cioè che al momento in cui fu compiuto l'atto il debitore aveva già previsto il sorgere del credito e la volontà di rimanere inadempiente pregiudicando con l'atto dispositivo le ragioni dei creditori e che di questa intenzione fosse consapevole il terzo.
Per gli atti a titolo gratuito occorre invece avere riguardo solamente all'elemento soggettivo del debitore disponente
(distinguendo anche in tal caso tra gli atti compiuti dopo il sorgere del credito per i quali è sufficiente il consilium fraudis e gli atti compiuti prima del sorgere del credito per i quali è richiesto l'animus nocendi) e non anche a quello del terzo acquirente, il quale non viene ad avere alcuna tutela, avendo acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass. n. 12045/2010;
Cass. n. 5072/2009).
In ogni caso l'onere della prova sull'esistenza del requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti
(cfr. Cass. n. 13330/2004, Cass. n. 2748/2005 e Cass. n. 9367/2006).
Venendo alla fattispecie in esame le ragioni di credito che la ha posto a fondamento dell'azione pauliana Parte_1 traggono origine dal mancato pagamento dei canoni relativi ad un immobile già concesso in locazione dall'odierna attrice alla SI.ra e al di lei marito IG. Il credito CP_1 Persona_2 trova puntuale riscontro probatorio nel decreto ingiuntivo n.
2578/2011, emesso in data 2/10 febbraio 2012 (doc. 1 del fascicolo di parte attrice), con il quale il Tribunale di Roma, a seguito di convalida di sfratto per morosità, ha ingiunto ai IGg.ri Per_2
e di pagare immediatamente alla odierna attrice la somma di € CP_1
109.200,00 per canoni scaduti e non pagati alla data dell'intimazione dello sfratto (giugno 2011), oltre a quelli in scadenza fino al rilascio dell'immobile. Il decreto ingiuntivo munito della formula esecutiva è di per sé sufficiente a comprovare la legittimazione attiva della a promuovere l'azione revocatoria. Parte_1
Dal citato provvedimento giudiziario allegato in atti è agevole riscontrare come il credito affermato dall'attrice, maturato sin dal maggio del 2009, sia sorto anteriormente alla stipulazione del contratto di compravendita di cui è stata chiesta la revoca che si
è perfezionata in data 18 settembre 2018 come risulta dal rogito notarile acquisito in atti (doc. 4 del fascicolo di parte attrice).
Una volta acclarata l'esistenza di un credito in favore dell'attrice sorto anteriormente al perfezionamento del contratto di compravendita oggetto di impugnazione occorre a questo punto accertare: a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio della debitrice convenuta ( ), sì da rendere CP_1 più difficile e più incerta l'esazione del credito (c.d. eventus damni);
b) se al momento del compimento di tale atto la disponente fosse consapevole del pregiudizio arrecato al creditore mediante la sottrazione di garanzia patrimoniale (c.d. consilium fraudis: art. 2901, primo comma, n. 1), prima ipotesi, c.c.);
c) se la stessa consapevolezza fosse da imputare alla IG.ra P_
, quale terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis art. 2901,
[...] primo comma, n. 2), prima ipotesi, c.c.).
In ordine al primo dei presupposti sopra richiamati (l'eventus damni) va anzitutto rilevato che, per quanto eccepito e documentato dalla convenuta IG.ra , la porzione immobiliare oggetto P_ dell'atto di compravendita impugnato era già gravata da un'ipoteca iscritta in data 12 luglio 2013 in favore dell' a garanzia di CP_4 un mutuo di euro 300.000,00 concesso da quest'ultimo alla IG.ra
Il debito residuo relativo al mutuo è stato estinto con CP_1 gran parte del prezzo pattuito per la compravendita qui impugnata.
Ed infatti per quanto risulta dal rogito notarile del 18 settembre
2018 (doc. 4 del fascicolo di parte attrice) e dagli ordini di bonifico prodotti dalla IG.ra (docc. 4 e 5), quest'ultima ha P_ pagato il prezzo pari a complessivi euro 390.000,00 mediante due versamenti, di cui uno di euro 122.322,80 disposto in favore della venditrice, IG.ra (doc. 4) ed uno di euro 267.677,20 disposto CP_1 direttamente in favore dell' (doc. 5) proprio al fine di CP_4 effettuare l'estinzione anticipata del mutuo e per ottenere l'annotamento della cancellazione dell'ipoteca.
Ora, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte e condiviso da questo giudice, qualora l'azione revocatoria sia proposta da un creditore chirografario rispetto alla compravendita di un bene ipotecato, l'eventus damni va valutato con riguardo al potenziale conflitto tra l'attore, creditore chirografario, ed il creditore ipotecario, in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo rispetto all'entità della garanzia reale del secondo (così
Cass. 22/12/2015 n. 25733).
Ebbene, nel caso di specie la sussistenza del pregiudizio va esclusa proprio in considerazione del fatto che, ove anche il bene compravenduto fosse stato sottoposto ad esecuzione forzata, il credito meramente chirografario dell'odierna attrice non avrebbe potuto avere integrale soddisfazione in ragione della prevalenza del credito ipotecario vantato dall' . CP_4
Del resto per quanto risulta dalla perizia estimativa prodotta dalla convenuta IG.ra (doc. 13), non specificamente P_ contestata né smentita da prova contraria, il prezzo della compravendita in oggetto corrisponde al valore di mercato del bene compravenduto, sicché anche sotto questo profilo nessun pregiudizio ha subito l'attrice, la quale può comunque far valere le proprie ragioni di credito sulla parte di prezzo direttamente incassata dalla venditrice, essendo ormai estinto il credito privilegiato dell' CP_4
Quanto poi ai requisiti soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c. per gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il sorgere del credito, anche a voler ammettere l'esistenza dell'elemento soggettivo
(consilium fraudis) in capo alla venditrice, ben consapevole della propria esposizione debitoria nei confronti della Parte_1
, in ogni caso manca del tutto la prova dell'elemento
[...] soggettivo (scientia fraudis) in capo alla terza acquirente, IG.ra
. P_
Sul punto la domanda appare carente già sotto il profilo assertivo prima ancora che sul piano probatorio, non avendo la parte attrice neanche indicato quali siano gli elementi fattuali da cui poter desumere la sussistenza, in capo al terzo, dell'elemento della conoscenza o dell'agevole conoscibilità del pregiudizio patrimoniale.
Dalla documentazione acquisita in atti non emerge alcun elemento neanche indiziario sulla consapevolezza da parte della IG.ra P_ delle ragioni di credito vantate dalla nei Parte_1 confronti della IG.ra . In primo luogo non vi è prova in ordine CP_1
a pregressi rapporti di conoscenza tra le due convenute, le quali sono state messe tra di loro in contatto da un'agenzia di mediazione immobiliare (Unicredit Subito Casa s.p.a.), come risulta anche dal rogito notarile di compravendita (art. 15). In secondo luogo non vi sono elementi per ritenere che un terzo estraneo ai rapporti intrattenuti tra l'attrice e la IG.ra potesse sospettare che CP_1 quest'ultima fosse esposta nei confronti della Parte_1
Al contrario, le circostanze che la stipulazione della compravendita sia stata preceduta dalla cancellazione della trascrizione del pignoramento originariamente eseguita dall'attrice (cfr. l'ispezione ipotecaria versata in atti dall'attrice: doc. 6) e che gran parte del prezzo sia stata destinata all'integrale estinzione del credito ipotecario vantato dall' potevano certamente indurre in maniera CP_4 incolpevole l'acquirente al convincimento che la venditrice avesse così estinto le proprie esposizioni debitorie. La buona fede della IG.ra è altresì comprovata dall'entità delle spese sostenute P_ dal figlio per la ristrutturazione dell'appartamento acquistato e documentate dalle fatture prodotte (docc. 8, 9 e 10 del fascicolo della convenuta IG.ra ). P_
Per quanto fin qui esposto la domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c. dall'attrice va respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi - in considerazione della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa - delle tariffe professionali di cui al DM n. 55/14 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00. Sul punto è bene evidenziare che il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Cass. ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).
Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dalla convenuta . P_
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei Parte_1 confronti di e di , ogni altra istanza, difesa CP_1 P_ ed eccezione disattesa, così provvede:
− respinge la domanda proposta dall'attrice;
− condanna la a rifondere a e Parte_1 CP_1 le spese processuali, liquidate per ciascuna P_ parte convenuta in complessivi euro 11.229,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, lì 19 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo