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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6274/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvanico - Piazza Conforti N. 3 84080 Calvanico SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzie Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002443675000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2025 depositato il
17/01/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13/09/2024 al Comune di Calvanico e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato il 09/10/2024 ed iscritto nel RGR al n.6274/2024, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 1002020000244367500 di complessivi euro
92,40 per IMU anno 2012, notificata in data 15/07/2024 sulla scorta della pregressa notifica dell'avviso di accertamento n.139, avvenuta in data 08/09/2017.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto prodromico;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito alla data di notifica della cartella impugnata in assenza di atti interruttivi,
- notifica della cartella avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art.1 comma 163 della L.296/2006,
e la condanna alle spese con attribuzione al difensore antistatario.
Né il Comune di Calvanico né Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonostante la regolare notifica del ricorso, come documentata, si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, il Comune di Calvanico non ha provato la pregressa notifica dell'accertamento e l'AdER ha comunque notificato la cartella oltre il termine di cui all'art.1, comma 163, della L.296/2006; ne discende l'annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA LE PARTI
RESISTENTI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DEL DIFENSORE ANTISTATARIO DI EURO 300,00 OLTRE
ACCESSORI COME PER LEGGE E RIMBORSO DEL C.U.T. A TITOLO DI SPESE DI LITE.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice monocratico in data 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6274/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvanico - Piazza Conforti N. 3 84080 Calvanico SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzie Delle Entrate Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200002443675000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 195/2025 depositato il
17/01/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13/09/2024 al Comune di Calvanico e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, depositato il 09/10/2024 ed iscritto nel RGR al n.6274/2024, il sig. Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava la cartella di pagamento n. 1002020000244367500 di complessivi euro
92,40 per IMU anno 2012, notificata in data 15/07/2024 sulla scorta della pregressa notifica dell'avviso di accertamento n.139, avvenuta in data 08/09/2017.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'atto prodromico;
- intervenuta prescrizione quinquennale del credito alla data di notifica della cartella impugnata in assenza di atti interruttivi,
- notifica della cartella avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art.1 comma 163 della L.296/2006,
e la condanna alle spese con attribuzione al difensore antistatario.
Né il Comune di Calvanico né Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonostante la regolare notifica del ricorso, come documentata, si costituivano in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Infatti, il Comune di Calvanico non ha provato la pregressa notifica dell'accertamento e l'AdER ha comunque notificato la cartella oltre il termine di cui all'art.1, comma 163, della L.296/2006; ne discende l'annullamento della cartella impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 300,00 euro oltre accessori come per legge e rimborso del c.u.t..
P.Q.M.
LA CORTE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ACCOGLIE IL RICORSO E CONDANNA LE PARTI
RESISTENTI IN SOLIDO AL PAGAMENTO DEL DIFENSORE ANTISTATARIO DI EURO 300,00 OLTRE
ACCESSORI COME PER LEGGE E RIMBORSO DEL C.U.T. A TITOLO DI SPESE DI LITE.