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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere all'udienza del 17/9/2025, all'esito della discussione delle parti e della conseguente camera di consiglio ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 105 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberta Cannarozzo Faz- zari (PEC alermo.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO CP_
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mauro Scirè (PEC Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 07/12/2022, all'esito del giudizio iscrit- to al n. 9713 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) Riformare e/o annullare integralmente con qualsivoglia statuizione la ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale Civile di Palermo – sez. V R.G.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 n. 3026/2022, depositata il 17.12.22, notificata in forma esecutiva in data 23.12.22.
2) Conseguentemente, rigettare la domanda con la quale la società con- venuta ha chiesto il condannatorio nei confronti dell'Amministrazione e ordinare la restituzione delle somme tutte eventualmente percepite da controparte nel presente giudizio.
3) Dichiarare conseguentemente la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nella vicenda di che trattasi.
4) quindi condannare controparte alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
« Rigettare l'appello Principale, proposto dal . Parte_1
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , Controparte_3 riformare la statuizione con cui il Giudice di Prime Cure dispone la com- pensazione parziale delle spese del primo grado di giudizio, ponendole In- tegralmente a carico del e liquidandole nella misura Parte_1 che codesta Ecc.ma Corte d'Appello riterrà congrua ai sensi del D.M. 55/14, distraendole in favore dello Scrivente Procuratore. Condannare, altresì, il , al pagamento di spese, compe- Parte_1 tenze ed onorari del presente giudizio di Appello, con l'aumento percen- tuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. Giustizia 55/2014 (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 37/2018 e successiva- mente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b, D.M. 147/2022) e con di- strazione in favore dello scrivente procuratore»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 2/3/2022, la Cooperativa 3P Controparte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_4 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro
[...]
158.951,53 a titolo di rette per il ricovero di minori sia da soli che unita- mente al genitore, disposti dal competente Tribunale per i Minorenni.
2. Con comparsa del 3/6/2022 si costituiva in giudizio il Controparte_4 opponendosi all'accoglimento della domanda.
[...]
3. Con ordinanza del 07/12/2022, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Parte_1
al pagamento in favore della cooperativa ricorrente della somma
[...] di euro 91.131,02, oltre accessori e al pagamento della metà delle spese processuali, disponendo la compensazione della restante parte.
4. Con citazione del 20/1/2023, il ha proposto appello Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
5. La cooperativa si è costituita con comparsa del Controparte_5
16/7/2023, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e ha propo- sto appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la condanna dell'ente appellante al rimborso integrale delle spese proces- suali.
6. All'udienza del 17/9/2025 la causa è stata discussa oralmente e, all'esito della conseguente camera di consiglio, viene decisa con la presen- te sentenza.
7. Con l'unico motivo di impugnazione, l'ente appellante si duole del fatto che il Tribunale di Palermo abbia accolto la domanda proposta dalla coo- perativa appellata, benché il servizio da questa reso sia stato prestato in assenza di contratto e in assenza di copertura finanziaria.
8. Va premesso che il motivo di impugnazione in esame è accompagnato dalla citazione di giurisprudenza di questa Corte afferente altra materia, e precisamente la questione dei corrispettivi spettanti in virtù dell'espletamento del servizio di ricovero di anziani, laddove, invece, nel caso di specie si controverte in tema di rette dovute per il ricovero di mi- norenni disposto con appositi provvedimenti del Tribunale per i Minoren- ni.
9. Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in pro- nunce precedenti relative alla stessa materia (sent. n. 287/2020 del 20/2/2020) che i Comuni, in quanto successori della soppressa
[...]
(O.N.M.I.), nell'ambito del sistema di redistri- Controparte_6 buzione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della legge n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 328/2000, sono obbligati ope legis all'erogazione delle prestazioni di assi- stenza alle famiglie e ai minori.
10. In presenza dell'ordine dell'autorità giudiziaria, che dispone l'affidamento di minori a un ente privato regolarmente autorizzato, e dell'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza, stabilito diretta- mente dalla legge, non si applicano, dunque, le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione e non è necessaria la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da at- tuarsi mediante convenzione (in tal senso, Cass. n. 19036 del 3/9/2010 e Cass. n. 2183 del 4/2/2016).
11. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 328/2000, inoltre, hanno diritto di usu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 fruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 D.lgs. n. 286/1998, e i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
12. Non coglie, allora, nel segno la contestazione dell'ente appellato sulla propria mancanza di legittimazione passiva, in quanto ai Comuni è attri- buita solo la facoltà di stipulare convenzioni con i centri di assistenza per i minori (art. 20 L.R. n. 22 del 1986), per cui, anche se mancano tali conven- zioni, essi non sono sollevati dal pagamento delle rette, una volta che l'autorità giudiziaria adotti i provvedimenti che dispongano il ricovero.
13. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello proposto dal Parte_1
non può trovare accoglimento.
[...]
14. Non può, del pari, trovare accoglimento l'appello incidentale proposto dalla cooperativa 3P , dovendosi rilevare che il Tribu- Controparte_2 nale di Palermo, nel caso in esame, condannando l'ente locale al paga- mento della metà delle spese processuali e disponendo la compensazione della restante parte ha fatto corretto governo del principio di soccomben- za, rilevando una soccombenza parziale nel fatto che, a fronte della richie- sta di pagamento della somma di euro 158.951,53, il appellante è Pt_1 stato condannato al pagamento di un importo inferiore, pari al 57,49% della somma inizialmente richiesta.
15. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.850,00 (di cui euro 1.500 per studio, euro 1.000 per la fase introduttiva ed euro 2.600 per fase decisionale ed euro 750,00 per maggiorazione per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
16. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costi- tuito della società cooperativa, che ha dichiarato di averle anticipate.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dal nei confronti del- Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 la 3P “ con citazione del 20/1/2023 Controparte_2 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 07/12/2022, all'esito del giudizio iscritto al n. 9713 dell'anno 2022 del Ruolo Generale;
• rigetta l'appello incidentale proposto dalla 3P Controparte_2 con comparsa del 16/7/2023 avverso la medesima sen-
[...] tenza;
• condanna il al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della società cooperativa appellata, che liquida in euro 5.850,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito avv. Mauro Scirè, dichiaratosi antistatario;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_1 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, all'esito della camera di consiglio svolta in esito all'udienza del 17/09/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5
SENTENZA nella causa iscritta al n. 105 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affa- ri civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), in persona del legale rappre- Parte_1 P.IVA_1 sentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Roberta Cannarozzo Faz- zari (PEC alermo.it) Email_1 Pt_1
appellante
CONTRO CP_
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Mauro Scirè (PEC Email_2
appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica in data 07/12/2022, all'esito del giudizio iscrit- to al n. 9713 dell'anno 2022 del Ruolo Generale
OGGETTO: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
«1) Riformare e/o annullare integralmente con qualsivoglia statuizione la ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale Civile di Palermo – sez. V R.G.
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 5 n. 3026/2022, depositata il 17.12.22, notificata in forma esecutiva in data 23.12.22.
2) Conseguentemente, rigettare la domanda con la quale la società con- venuta ha chiesto il condannatorio nei confronti dell'Amministrazione e ordinare la restituzione delle somme tutte eventualmente percepite da controparte nel presente giudizio.
3) Dichiarare conseguentemente la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nella vicenda di che trattasi.
4) quindi condannare controparte alle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.»
Conclusioni per la parte appellata:
« Rigettare l'appello Principale, proposto dal . Parte_1
In accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , Controparte_3 riformare la statuizione con cui il Giudice di Prime Cure dispone la com- pensazione parziale delle spese del primo grado di giudizio, ponendole In- tegralmente a carico del e liquidandole nella misura Parte_1 che codesta Ecc.ma Corte d'Appello riterrà congrua ai sensi del D.M. 55/14, distraendole in favore dello Scrivente Procuratore. Condannare, altresì, il , al pagamento di spese, compe- Parte_1 tenze ed onorari del presente giudizio di Appello, con l'aumento percen- tuale del compenso previsto dall'art. 4, comma 1-bis, D.M. Giustizia 55/2014 (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b, D.M. 37/2018 e successiva- mente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b, D.M. 147/2022) e con di- strazione in favore dello scrivente procuratore»
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 2/3/2022, la Cooperativa 3P Controparte_2 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Controparte_4 chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro
[...]
158.951,53 a titolo di rette per il ricovero di minori sia da soli che unita- mente al genitore, disposti dal competente Tribunale per i Minorenni.
2. Con comparsa del 3/6/2022 si costituiva in giudizio il Controparte_4 opponendosi all'accoglimento della domanda.
[...]
3. Con ordinanza del 07/12/2022, il Tribunale di Palermo, definendo il giudizio, accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Parte_1
al pagamento in favore della cooperativa ricorrente della somma
[...] di euro 91.131,02, oltre accessori e al pagamento della metà delle spese processuali, disponendo la compensazione della restante parte.
4. Con citazione del 20/1/2023, il ha proposto appello Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 5 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
5. La cooperativa si è costituita con comparsa del Controparte_5
16/7/2023, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione e ha propo- sto appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la condanna dell'ente appellante al rimborso integrale delle spese proces- suali.
6. All'udienza del 17/9/2025 la causa è stata discussa oralmente e, all'esito della conseguente camera di consiglio, viene decisa con la presen- te sentenza.
7. Con l'unico motivo di impugnazione, l'ente appellante si duole del fatto che il Tribunale di Palermo abbia accolto la domanda proposta dalla coo- perativa appellata, benché il servizio da questa reso sia stato prestato in assenza di contratto e in assenza di copertura finanziaria.
8. Va premesso che il motivo di impugnazione in esame è accompagnato dalla citazione di giurisprudenza di questa Corte afferente altra materia, e precisamente la questione dei corrispettivi spettanti in virtù dell'espletamento del servizio di ricovero di anziani, laddove, invece, nel caso di specie si controverte in tema di rette dovute per il ricovero di mi- norenni disposto con appositi provvedimenti del Tribunale per i Minoren- ni.
9. Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, in pro- nunce precedenti relative alla stessa materia (sent. n. 287/2020 del 20/2/2020) che i Comuni, in quanto successori della soppressa
[...]
(O.N.M.I.), nell'ambito del sistema di redistri- Controparte_6 buzione agli enti territoriali delle attribuzioni in materia di assistenza, alla luce della legge n. 698/1975, del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 328/2000, sono obbligati ope legis all'erogazione delle prestazioni di assi- stenza alle famiglie e ai minori.
10. In presenza dell'ordine dell'autorità giudiziaria, che dispone l'affidamento di minori a un ente privato regolarmente autorizzato, e dell'obbligo di erogazione delle prestazioni di assistenza, stabilito diretta- mente dalla legge, non si applicano, dunque, le disposizioni sui contratti della Pubblica Amministrazione e non è necessaria la sussistenza di un rapporto diretto tra il Comune e l'ente che si occupa del minore, da at- tuarsi mediante convenzione (in tal senso, Cass. n. 19036 del 3/9/2010 e Cass. n. 2183 del 4/2/2016).
11. Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 328/2000, inoltre, hanno diritto di usu-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 5 fruire delle prestazioni e dei servizi anche gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 D.lgs. n. 286/1998, e i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
12. Non coglie, allora, nel segno la contestazione dell'ente appellato sulla propria mancanza di legittimazione passiva, in quanto ai Comuni è attri- buita solo la facoltà di stipulare convenzioni con i centri di assistenza per i minori (art. 20 L.R. n. 22 del 1986), per cui, anche se mancano tali conven- zioni, essi non sono sollevati dal pagamento delle rette, una volta che l'autorità giudiziaria adotti i provvedimenti che dispongano il ricovero.
13. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello proposto dal Parte_1
non può trovare accoglimento.
[...]
14. Non può, del pari, trovare accoglimento l'appello incidentale proposto dalla cooperativa 3P , dovendosi rilevare che il Tribu- Controparte_2 nale di Palermo, nel caso in esame, condannando l'ente locale al paga- mento della metà delle spese processuali e disponendo la compensazione della restante parte ha fatto corretto governo del principio di soccomben- za, rilevando una soccombenza parziale nel fatto che, a fronte della richie- sta di pagamento della somma di euro 158.951,53, il appellante è Pt_1 stato condannato al pagamento di un importo inferiore, pari al 57,49% della somma inizialmente richiesta.
15. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in euro 5.850,00 (di cui euro 1.500 per studio, euro 1.000 per la fase introduttiva ed euro 2.600 per fase decisionale ed euro 750,00 per maggiorazione per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT), oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
16. Di tali spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costi- tuito della società cooperativa, che ha dichiarato di averle anticipate.
17. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di prov- vedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• rigetta l'appello proposto dal nei confronti del- Parte_1
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 5 la 3P “ con citazione del 20/1/2023 Controparte_2 avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 07/12/2022, all'esito del giudizio iscritto al n. 9713 dell'anno 2022 del Ruolo Generale;
• rigetta l'appello incidentale proposto dalla 3P Controparte_2 con comparsa del 16/7/2023 avverso la medesima sen-
[...] tenza;
• condanna il al pagamento delle spese processuali Parte_1 in favore della società cooperativa appellata, che liquida in euro 5.850,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito avv. Mauro Scirè, dichiaratosi antistatario;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera del di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- Parte_1 cato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, all'esito della camera di consiglio svolta in esito all'udienza del 17/09/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 5