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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 13/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. MicheleVIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 589/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 135/2017 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Giordano e presso di lui elettivamente domiciliata in Matera, alla Piazza
Silone 2/bis appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fernanda Chiarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Matera al Vico I Cappelluti n.1 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione per convalida di sfratto del 26.11.2014 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera intimando lo Parte_1
sfratto per morosità dell'immobile da quest'ultima occupato e sito in Matera alla Via E.
Maiorana n.138, diffidandola a rilasciarlo immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità di essa istante e con espressa richiesta di risoluzione contrattuale per grave inadempienza.
1.1. Si costituiva la opponendosi allo sfratto, sostenendo l'infondatezza della Pt_1
domanda in fatto ed in diritto e dispiegando domanda riconvenzionale di accertamento delle somme effettivamente dovute a titolo di canone di locazione, quantificate in euro
9.347,42, rispetto a quelle pagate e pari a euro 11.984,987, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato.
1.3. Convalidato lo sfratto e disposto il mutamento del rito, veniva acquisita attestazione dell'associazione proprietà edilizia di Matera che, per la tipologia di immobile per cui è causa, indicava l'importo del canone di riferimento per un immobile non ammobiliato, contrariamente a quello oggetto del contratto dedotto in giudizio che, invece, era ammobiliato, benché la ritenesse il mobilio rimaneggiato. Pt_1
1.4. Veniva espletata CTU per verificare l'ammontare del canone ex art 2 , comma 3
L.n.431/98 e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 135/2017 Il Tribunale di Matera dichiarava risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione dedotto in giudizio condannando Persona_1
al pagamento dei canoni non versati richiesti in citazione
2.1. Ad avviso del Tribunale doveva dichiararsi la risoluzione atteso il grave inadempimento in cui era incorso il conduttore non avendo egli corrisposto i canoni di locazione dovuti. Rigettava, di contro, la domanda riconvenzionale.
2.2. Riteneva il Tribunale che, non avendo la convenuta attrice in riconvenzionale richiesto la riduzione del canone e non avendo neppure eccepito la compensazione, una eventuale pronuncia sarebbe stata affetta da ultrapetizione.
3. Avverso la sentenza n.135/2017 del 06.02.2017 del Tribunale di Matera proponeva impugnazione deducendo a supporto della stessa il seguente unico Parte_1
motivo:
1) motivazione carente, illogica e contraddittoria;
2) immotivata, omessa pronuncia sulle acquisizioni istruttorie;
3) violazione di legge e del principio di non contestazione.
3.1. Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
3.2. All'udienza del 04.06.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I motivi, come articolati dall'appellante, possono congiuntamente esaminarsi giacché con gli stessi si fa valere una carente motivazione della sentenza di prime cure quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, atteso che, a dire dell'appellante, il Tribunale non solo non dà contezza dell'istruttoria, ma neppure interpreta il contratto,
_______________
pag. 2 disapplicando peraltro il principio di non contestazione quanto alle acquisizioni processuali.
Il motivo è fondato nel senso che si dirà.
4.1. Poiché la doglianza si incentra sostanzialmente sul mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della stessa. Interpretando sia la memoria di costituzione nella fase di intimazione che la memoria ex art. 426 c.p.c. dell'odierna parte appellante, deve ritenersi che oggetto della domanda di prime cure fosse una ripetizione delle maggiori somme versate rispetto al canone quale pattuito con l'assistenza delle organizzazioni di categoria.
4.2. Va rammentato che in prime cure venne espletata una consulenza tecnica di ufficio all'esito della quale l'ausiliare provvide non solo alla determinazione del canone dovuto quale corrispondente all'accordo territoriale per tipologia di immobile, peraltro in misura anche maggiore di quella indicata dalla conduttrice odierna appellante, ma anche a calcolare le differenze rispetto a quanto indebitamente corrisposto all'odierna appellata.
4.3. Atteso che, all'esito del deposito della relazione non v'era stata contestazione da parte dell'appellata, la relazione dell'ausiliare a dire del Tribunale “…ha dimostrato quanto detto”.
4.4. L'errore in cui è incorso il Tribunale, ad avviso di questa Corte, è nel non aver correttamente qualificato la domanda riconvenzionale. E' ben vero che parte appellante non propose in prime cure né una domanda di riduzione del canone né eccepì la compensazione col credito vantato dall'intimante oggi appellata. Come evidenzia il
Tribunale la domanda era di ripetizione delle somme versate – rectius indebitamente versate – onde, all'esito anche della CTU, ne risulta immotivato il rigetto e in ciò la censura coglie nel segno.
4.5. Difatti non può accogliersi l'eccezione formulata da parte appellata in comparsa di costituzione, secondo la quale parte appellante doveva proporre in prime cure una domanda di rideterminazione del canone. Costituitasi in giudizio in quella sede,
l'appellante correttamente, opponendosi all'intimato sfratto per morosità, propose domanda da qualificarsi ex art. 13 L. 431/1998.
4.6. La norma appena richiamata riproduce sostanzialmente l'abrogato art. 79 L.
392/1978 onde può richiamarsi la giurisprudenza intervenuta nel vigore di quest'ultima
_______________
pag. 3 norma. Per conseguenza la particolare azione di ripetizione, ivi prevista, delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale, si differenzia dalla comune azione di ripetizione di indebito, trovando titolo nel rapporto di locazione (Cass. 253/1997).
4.7. La medesima considerazione circa la riproduzione della disciplina di cui all'abrogato art. 79 nell'art. 13 L. 431/98 permette di valutare l'eccezione di decadenza proposta da parte appellata alla luce della giurisprudenza formatasi in relazione a questa norma. Difatti la S. C. ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui il termine di decadenza di sei mesi, di cui all'articolo 79 della legge n. 392 del 1978, va computato dal momento dal quale cessa il rapporto di fatto tra il conduttore e la cosa locata e tale cessazione consegue alla riconsegna dell'immobile al locatore, la quale, a sua volta, coincide con la data in cui l'immobile stesso viene posto nell'effettiva disponibilità del locatore, non con quella della cessazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti
(Cass. 8914/2003; 11185/1995; 8077/1994).
4.8. In prime cure l'eccezione venne formulata da parte appellata nella memoria ex art. 426 c.p.c. onde, sotto il profilo della tempestività deve rilevarsi che nessuna decadenza si è verificata poiché la memoria ex art. 426 c.p.c., avente carattere integrativo della costituzione della parte, permette a quest'ultima di integrare le allegazioni difensive rendendole tempestive.
4.9. Tuttavia la detta eccezione è infondata atteso che il termine semestrale per la domanda di ripetizione, previsto dell'art. 13 richiamato, è iniziato a decorrere dalla data del materiale rilascio del cespite, successiva alla data dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Intervenuta nel semestre la memoria ex art. 426 c.p.c. in cui la riconvenzionale di ripetizione è stata proposta, va da sé che essa è evidentemente tempestiva.
Conclusivamente l'appello è fondato.
5. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono liquidate in dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014 nella formulazione vigente dall'ottobre
2022 (scaglione di valore da 5.201,00 a euro 26.000,00) con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
_______________
pag. 4 La Corte di Appello di Potenza definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Persona_1 Controparte_1
sentenza n.ro 135/2017 del Tribunale di Matera così dispone:
1) accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 8628,13 con interessi a far tempo dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5809,00 per il presente grado di giudizio, maggiorate di spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 28 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. MicheleVIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 589/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 135/2017 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Giordano e presso di lui elettivamente domiciliata in Matera, alla Piazza
Silone 2/bis appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Fernanda Chiarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Matera al Vico I Cappelluti n.1 appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione per convalida di sfratto del 26.11.2014 Controparte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Matera intimando lo Parte_1
sfratto per morosità dell'immobile da quest'ultima occupato e sito in Matera alla Via E.
Maiorana n.138, diffidandola a rilasciarlo immediatamente libero da persone e cose e nella piena disponibilità di essa istante e con espressa richiesta di risoluzione contrattuale per grave inadempienza.
1.1. Si costituiva la opponendosi allo sfratto, sostenendo l'infondatezza della Pt_1
domanda in fatto ed in diritto e dispiegando domanda riconvenzionale di accertamento delle somme effettivamente dovute a titolo di canone di locazione, quantificate in euro
9.347,42, rispetto a quelle pagate e pari a euro 11.984,987, con conseguente condanna alla restituzione di quanto indebitamente versato.
1.3. Convalidato lo sfratto e disposto il mutamento del rito, veniva acquisita attestazione dell'associazione proprietà edilizia di Matera che, per la tipologia di immobile per cui è causa, indicava l'importo del canone di riferimento per un immobile non ammobiliato, contrariamente a quello oggetto del contratto dedotto in giudizio che, invece, era ammobiliato, benché la ritenesse il mobilio rimaneggiato. Pt_1
1.4. Veniva espletata CTU per verificare l'ammontare del canone ex art 2 , comma 3
L.n.431/98 e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 135/2017 Il Tribunale di Matera dichiarava risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione dedotto in giudizio condannando Persona_1
al pagamento dei canoni non versati richiesti in citazione
2.1. Ad avviso del Tribunale doveva dichiararsi la risoluzione atteso il grave inadempimento in cui era incorso il conduttore non avendo egli corrisposto i canoni di locazione dovuti. Rigettava, di contro, la domanda riconvenzionale.
2.2. Riteneva il Tribunale che, non avendo la convenuta attrice in riconvenzionale richiesto la riduzione del canone e non avendo neppure eccepito la compensazione, una eventuale pronuncia sarebbe stata affetta da ultrapetizione.
3. Avverso la sentenza n.135/2017 del 06.02.2017 del Tribunale di Matera proponeva impugnazione deducendo a supporto della stessa il seguente unico Parte_1
motivo:
1) motivazione carente, illogica e contraddittoria;
2) immotivata, omessa pronuncia sulle acquisizioni istruttorie;
3) violazione di legge e del principio di non contestazione.
3.1. Si costituiva in giudizio l'appellata chiedendo rigettarsi l'appello perché infondato in fatto e in diritto.
3.2. All'udienza del 04.06.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. I motivi, come articolati dall'appellante, possono congiuntamente esaminarsi giacché con gli stessi si fa valere una carente motivazione della sentenza di prime cure quanto al rigetto della domanda riconvenzionale, atteso che, a dire dell'appellante, il Tribunale non solo non dà contezza dell'istruttoria, ma neppure interpreta il contratto,
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pag. 2 disapplicando peraltro il principio di non contestazione quanto alle acquisizioni processuali.
Il motivo è fondato nel senso che si dirà.
4.1. Poiché la doglianza si incentra sostanzialmente sul mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre preliminarmente procedere alla qualificazione della stessa. Interpretando sia la memoria di costituzione nella fase di intimazione che la memoria ex art. 426 c.p.c. dell'odierna parte appellante, deve ritenersi che oggetto della domanda di prime cure fosse una ripetizione delle maggiori somme versate rispetto al canone quale pattuito con l'assistenza delle organizzazioni di categoria.
4.2. Va rammentato che in prime cure venne espletata una consulenza tecnica di ufficio all'esito della quale l'ausiliare provvide non solo alla determinazione del canone dovuto quale corrispondente all'accordo territoriale per tipologia di immobile, peraltro in misura anche maggiore di quella indicata dalla conduttrice odierna appellante, ma anche a calcolare le differenze rispetto a quanto indebitamente corrisposto all'odierna appellata.
4.3. Atteso che, all'esito del deposito della relazione non v'era stata contestazione da parte dell'appellata, la relazione dell'ausiliare a dire del Tribunale “…ha dimostrato quanto detto”.
4.4. L'errore in cui è incorso il Tribunale, ad avviso di questa Corte, è nel non aver correttamente qualificato la domanda riconvenzionale. E' ben vero che parte appellante non propose in prime cure né una domanda di riduzione del canone né eccepì la compensazione col credito vantato dall'intimante oggi appellata. Come evidenzia il
Tribunale la domanda era di ripetizione delle somme versate – rectius indebitamente versate – onde, all'esito anche della CTU, ne risulta immotivato il rigetto e in ciò la censura coglie nel segno.
4.5. Difatti non può accogliersi l'eccezione formulata da parte appellata in comparsa di costituzione, secondo la quale parte appellante doveva proporre in prime cure una domanda di rideterminazione del canone. Costituitasi in giudizio in quella sede,
l'appellante correttamente, opponendosi all'intimato sfratto per morosità, propose domanda da qualificarsi ex art. 13 L. 431/1998.
4.6. La norma appena richiamata riproduce sostanzialmente l'abrogato art. 79 L.
392/1978 onde può richiamarsi la giurisprudenza intervenuta nel vigore di quest'ultima
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pag. 3 norma. Per conseguenza la particolare azione di ripetizione, ivi prevista, delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale, si differenzia dalla comune azione di ripetizione di indebito, trovando titolo nel rapporto di locazione (Cass. 253/1997).
4.7. La medesima considerazione circa la riproduzione della disciplina di cui all'abrogato art. 79 nell'art. 13 L. 431/98 permette di valutare l'eccezione di decadenza proposta da parte appellata alla luce della giurisprudenza formatasi in relazione a questa norma. Difatti la S. C. ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui il termine di decadenza di sei mesi, di cui all'articolo 79 della legge n. 392 del 1978, va computato dal momento dal quale cessa il rapporto di fatto tra il conduttore e la cosa locata e tale cessazione consegue alla riconsegna dell'immobile al locatore, la quale, a sua volta, coincide con la data in cui l'immobile stesso viene posto nell'effettiva disponibilità del locatore, non con quella della cessazione del rapporto giuridico intercorrente tra le parti
(Cass. 8914/2003; 11185/1995; 8077/1994).
4.8. In prime cure l'eccezione venne formulata da parte appellata nella memoria ex art. 426 c.p.c. onde, sotto il profilo della tempestività deve rilevarsi che nessuna decadenza si è verificata poiché la memoria ex art. 426 c.p.c., avente carattere integrativo della costituzione della parte, permette a quest'ultima di integrare le allegazioni difensive rendendole tempestive.
4.9. Tuttavia la detta eccezione è infondata atteso che il termine semestrale per la domanda di ripetizione, previsto dell'art. 13 richiamato, è iniziato a decorrere dalla data del materiale rilascio del cespite, successiva alla data dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Intervenuta nel semestre la memoria ex art. 426 c.p.c. in cui la riconvenzionale di ripetizione è stata proposta, va da sé che essa è evidentemente tempestiva.
Conclusivamente l'appello è fondato.
5. Le spese, atteso l'esito complessivo del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., vengono liquidate in dispositivo in relazione al doppio grado di giudizio ai sensi del D.M. 55/2014 nella formulazione vigente dall'ottobre
2022 (scaglione di valore da 5.201,00 a euro 26.000,00) con applicazione dei parametri medi.
P.Q.M.
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pag. 4 La Corte di Appello di Potenza definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Persona_1 Controparte_1
sentenza n.ro 135/2017 del Tribunale di Matera così dispone:
1) accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 8628,13 con interessi a far tempo dalla domanda e fino al soddisfo;
2) condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio che liquida in euro 5.077,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5809,00 per il presente grado di giudizio, maggiorate di spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 28 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliare estensore Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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