Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1412/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.02.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv. Flora Savastano e Silvia Tripodi presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Pollastri presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, nata il [...] PE
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i coniugi sopra indicati hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 425/2022 del Tribunale di Milano pubblicato il 16.02.2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
2) Il IG verserà alla IG quale contributo al mantenimento ordinario di Pt_2 Pt_3
la somma di Euro 700,00 mensili da versarsi con bonifico bancario alle coordinate della PE IG , in via anticipata il 5 di ciascun mese con decorrenza dal gennaio 2025, somma Pt_3 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione gennaio 2026), oltre al 50% della mensa scolastica, oltre al 50% delle spese di natura straordinaria (scolastiche, extrascolastiche e mediche), preventivamente concordate (salvo quelle urgenti ed imposte da obblighi di legge o regolamenti) e documentate, per tali intendendosi quelle non routinarie secondo le linee guida sulle spese extra di mantenimento per i figli minori del 14/11/2017 espresse dalla Corte di Appello / Tribunale / Ordine degli Avvocati / Osservatorio sulla Giustizia Civile di
Milano, e precisamente le seguenti spese:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, salvo diverso accordo fra le parti.
4) Con riguardo al diritto di visita del IG , quest'ultimo trascorrerà con un week Pt_2 PE end ogni due, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Il IG si impegna a comunicare Pt_2 con adeguato preavviso, e comunque entro e non oltre il mercoledì della settimana del week end di sua competenza, l'orario in cui andrà a prendere il venerdì, riconducendo la minore PE presso la residenza della madre la domenica entro le ore 18. Le parti si impegnano a comunicarsi ed informarsi vicendevolmente e in maniera completa sugli spostamenti che coinvolgono , PE precisando all'altro genitore orari, tragitti e destinazioni di detti spostamenti con congruo termine. Le parti stabiliscono, nell'esclusivo benessere di , che i viaggi di con il padre PE PE dovranno essere contenuti nella misura massima di 5 all'anno, comprensivi di quelli verso la famiglia di origine del IG , salvo eventuale diverso accordo fra le parti. Con riguardo ai Pt_2 week end di competenza, il IG si impegna a garantire lo svolgimento delle attività Pt_2 ricreative in genere e/o sportive a cui chiederà di partecipare, nonché lo svolgimento di PE eventuali compiti scolastici. A tal fine, i genitori potranno eventualmente concordare di volta in volta modifiche agli accordi sopra indicati.
5) Quanto alle ferie estive, i IGi e hanno stabilito che il IG potrà Pt_3 Pt_2 Pt_2 trascorrere le vacanze con la figlia per una durata complessiva di 10 giorni consecutivi PE nel mese di agosto, da concordarsi tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno, fatti salvi eventuali migliori accordi ovvero la possibilità di godere di periodi di ferie alternati e/o più lunghi. Le parti, in particolare, danno atto che il mese di agosto terranno con sé la figlia minore indicativamente dall'1 al 10 agosto e dal 11 al 20 agosto in via alternata di anno in anno. Il IG
si impegna a riaccompagnare la minore presso la residenza alla scadenza del periodo di Pt_2 vacanza trascorso con la minore, salvo diverso accordo fra i genitori. Durante le festività natalizie trascorrerà alternativamente con un genitore il periodo dal 23 dicembre al 30 PE dicembre (dalle ore 10 del 23.12 alle ore 18 del 30.12) e con l'altro il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio (dall'accompagnamento del 30.12 sino alle ore 18 del 6.01). Si precisa che i fine settimana alternati si continueranno ad individuare a prescindere dai periodi di festività, il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori che tengano conto dell'esigenza della figlia;
- le festività pasquali saranno trascorse interamente dalla minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore. I c.d. ponti festivi saranno di competenza del genitore cui spetta il fine settimana annesso al giorno festivo, salvo miglior accordo fra i genitori.
6) I IGi e concordano nel rimandare a quando sarà più grande i viaggi Pt_3 Pt_2 PE all'estero, salvo eventuale diverso accordo fra i genitori e/o esigenze espresse dalla minore che dovranno essere condivise dai genitori.
- chiedono di compensarsi integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 425/2022 del Tribunale di Milano pubblicato il 16.02.2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo