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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9715/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. INGLESE IRENE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9715 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. INGLESE IRENE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno sociale – ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibile la somma di € 765,95 chiesta dall' in restituzione CP_3
al ricorrente;
-condanna l' al ripristino della prestazione in favore del ricorrente dal CP_3
momento della cessazione della corresponsione (settembre 2023);
- compensa le spese di lite;
-pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 26/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-che in data 14/09/2023, presentava all' domanda di ricostituzione CP_3
n. 2120975300103 sulla pensione n. 04052960;
-che in data 25.10.2023, l' rigettava la domanda con la seguente CP_3
motivazione: “non ha più i requisiti per l'assegno sociale: a seguito di controlli effettuati, la residenza dichiarata non corrisponde a quella effettiva”;
- che in data 07.11.2023 riceveva dall' un sollecito di pagamento per CP_3
aver indebitamente percepito la somma di € 765,95 non spettante per irreperibilità comunicata dalla Polizia Municipale;
-che in data 18.01.2024 presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale I.N.P.S., e lo stesso in data 21.02.2024 rigettava il ricorso poiché sulla base delle irreperibilità e di un consumo di luce basso ha indotto l'Ente previdenziale “a ritenere che continui a sussistere la coabitazione col coniuge da cui il ricorrente si dichiara separato, la quale percepisce redditi superiori ai limiti stabiliti per l'erogazione della prestazione in oggetto.”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ora come allora, alla riscossione dell'assegno sociale indebitamente non corrisposto dal
Settembre 2023 e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a ripristinare la prestazione sospesa ed a corrispondere i ratei arretrati dovuti dal 01/09/2023 ad oggi, comprensivi di 13°, ovvero, la minore o maggiore somma che dovesse determinarsi in corso di causa, previa nomina di un CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Accertare e Dichiarare che il Sig. ha diritto Pt_1
all'assegno sociale sulla base dei requisiti previsti dalla legge;
- Accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di indebito su pensione cat. AS
N.04052960; - Dichiarare non più esigibile la somma di € 765,95 richiesta dall' . CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto,
3 rappresentando che in data 17.7.2023 chiedeva alla polizia municipale del comune di Trappeto di verificare se il abitasse realmente nel luogo Pt_1
di residenza e che, dopo accertamenti, la polizia rispondeva che quest'ultimo non era reperibile presso l'indirizzo di residenza.
Deduceva inoltre che il invitato dalla sede competente alla Pt_1 CP_3
produzione di documentazione comprovante la propria residenza, poteva consegnare soltanto una bolletta della luce del bimestre luglio-agosto 2023 recante un consumo troppo basso per suggerire l'effettiva abitazione in quella dimora.
Deduceva inoltre che la bolletta della luce relativa all'indirizzo di Via Silvio
Pellico in Trappeto veniva recapitata in Palermo, Viale Ebe, presso l'abitazione della moglie;
contestando quindi la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Istruita a mezzo delle testimonianze di (indicato dal Testimone_1
ricorrente) e (indicata dal resistente), autorizzate le note Testimone_2
conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
L'assegno sociale, (sostitutivo della pensione sociale) è un sussidio erogato dall' a domanda, a favore di soggetti che si trovino in una situazione CP_3
economica disagiata.
I requisiti previsti dalla legge istitutiva (art. 3 comma 6° della L. 335/1995) sono il compimento di 67 anni di età, la cittadinanza e residenza italiana, e il non superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge.
Ratio legis e fondamento del sussidio è lo stato di bisogno del richiedente
(cfr. Cass. 14513/2020: Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di
4 autosufficienza economica o redditi potenziali”.
Ciò premesso, la prestazione goduta dal ricorrente è stata ritenuta non dovuta, con corrispondente insorgenza dell'indebito in questione, sulla base della presunta fittizietà dello stato di separazione di questi dalla coniuge
[...]
. Testimone_2
Tale azione è motivata dalla dichiarazione dei vigili urbani di Trappeto e dall'assenza di documentazione attestante l'effettiva dimora nella casa in
Trappeto, Via Silvio Pellico del ricorrente, nonché dalla domiciliazione dell'utenza di energia elettrica presso l'abitazione della moglie.
Sulla scorta di tali indizi, l' ritiene che la coabitazione tra i coniugi CP_1
non sia mai cessata.
La circostanza della fittizietà della separazione e della continuità della coabitazione è stata smentita dai testimoni chiamati dalle parti a rendere le loro deposizioni sul punto.
Il , confermando di ben conoscere il perché vicino di casa, Tes_1 Pt_1
ha precisato di aver visto costantemente (quasi tutti i giorni) il in Pt_1
Trappeto.
La (coniuge del ricorrente) ha dichiarato che il non vive Tes_2 Pt_1
più con lei ma a Trappeto da tre anni, ancor prima della formalizzazione della separazione.
Tanto premesso, va osservato che alla base della revoca della prestazione non vi è la comprovata non ricorrenza dei requisiti di legge (e in special modo la condizione reddituale di bisogno), ma la supposta non veridicità della dichiarata dimora presso la residenza in Trappeto.
Tale supposizione è data dalla relazione dei VV.UU. di Trappeto che comunicavano all'Istituto la non reperibilità del presso l'abitazione Pt_1
di Via Silvio Pellico.
Tale irreperibilità pare smentita dalla deposizione del , che ha Tes_1
affermato di aver visto il quasi tutti i giorni (essendo il Pt_1 CP_4
è lecito presumere che lo avesse visto nei pressi della propria
[...]
abitazione).
5 Osservando inoltre che l'affermazione dei VV.UU. appare oltre modo generica, non specificando né il numero delle visite effettuate né gli orari in cui le visite sono state compiute, né come, dove e quando, abbiano raccolto le notizie che affermano di avere raccolto.
E' quindi lecito presumere sulla logica dell'id quod plerumque accidit, che le visite non siano avvenute in piena notte (quando una persona abitante in un luogo si trova normalmente a casa) ma in orario d'ufficio.
Né comunque è dato poi conoscere quante volte, a diversi orari, si siano recati sul posto;
se quindi si siano colà recati una, due o più volte.
Altro indizio apportato alla base della revoca della prestazione è l'utenza elettrica insufficiente al fine di determinare l'effettiva abitazione in una casa da parte di qualcuno.
Sul punto, è agevole osservare che si tratta di un indizio di possibile e financo probabile non utilizzo della casa da parte del ma è anche Pt_1
agevole osservare che l'eventuale (ma non certo) mancato utilizzo non comporta la conseguenza viceversa ritenuta necessaria della coabitazione della moglie.
In altre parole;
la non presenza del in Trappeto, Via Silvio Pellico Pt_1
non può significare de plano e necessariamente la presenza del in Pt_1
Palermo, Viale Ebe;
il poteva non trovarsi effettivamente presso la Pt_1
propria abitazione, ma non necessariamente doveva trovarsi preso l'abitazione della moglie, potendo viceversa trovarsi in un qualsiasi altro luogo.
Appare all'evidenza che una simile deduzione è, e non potrebbe non essere, che una preasumptio homini, senza alcun valore neanche indiziario.
E, giacché la coabitazione nonché la fittizietà della separazione comporterebbe l'insussistenza del requisito reddituale utile per il percepimento della prestazione, appare evidente che la presenza in Trappeto
Via Silvio Pellico del Visconti, in sé e per sé è da ritenere irrilevante, dovendo viceversa considerarsi rilevante l'eventuale coabitazione dello stesso con la moglie . Testimone_2
6 Va ancora osservato che la domiciliazione di una bolletta della luce della casa di Via Silvio Pellico, Trappeto presso viale Ebe, Palermo, a casa della moglie, potrebbe avere un valore indiziario qualora inserito in un quadro autonomamente probante, (quale ad es. il pagamento dell'utenza da parte della moglie), ma in sé è eccessivamente flebile per essere ritenuto prova di alcunché. Ciò per la circostanza che, prima della separazione, con estrema probabilità, risiedendo il in Viale Ebe con la moglie, per ovvi motivi Pt_1
logistici, la bolletta veniva consegnata in Palermo.
Il mancato cambio di domiciliazione può essere motivato da una coabitazione, ma può essere anche motivato da un cospicuo numero di motivazioni altre e diverse, non potendo essere considerato in sé fonte di prova.
Orbene, non s'ignora che in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'onere della prova incomba sull'assistito (Cass,
SS.UU. n.18046/2010), ma appare nel caso di specie evidente che, posta la separazione personale dei coniugi e lo stato d'indigenza del era Pt_1
onere della prova positiva dell' dimostrare l'assenza dello stato CP_3
d'indigenza per causa di coabitazione della moglie e fittizietà della separazione, non potendo pretendersi dall'accipiens la prova negativa dell'assenza di coabitazione, al di là del dato documentale e della testimonianza addotta in giudizio.
Per meglio comprendere l'assunto, una data valenza avrebbe avuto la prova della residenza del in Viale Ebe, altra valenza ha, non la prova ma Pt_1
l'indizio, della non dimora dello stesso la propria residenza.
Orbene, posta la discordanza degli indizi alla base del provvedimento adottato dall' con le prove raccolte in giudizio, in ragione della CP_1
conducenza assai relativa degli indizi (repetita: sulla allegata non presenza presso il proprio domicilio, che non modifica il requisito reddituale, ma non sulla presenza presso il domicilio della moglie, che modificherebbe il requisito reddituale) il ricorso deve essere accolto.
Diversamente opinando e statuendo, l'ablazione della prestazione goduta
7 dal ricorrente verrebbe determinata non dall'accertamento della insussistenza di un requisito di legge, ma dalla ventilata possibilità della sua insussistenza.
La compresenza di indizi sulla possibile carenza della sussistenza dei requisiti di legge per il godimento della prestazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9715/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. INGLESE IRENE per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 13:25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9715 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. INGLESE IRENE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno sociale – ripetizione dell'indebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara irripetibile la somma di € 765,95 chiesta dall' in restituzione CP_3
al ricorrente;
-condanna l' al ripristino della prestazione in favore del ricorrente dal CP_3
momento della cessazione della corresponsione (settembre 2023);
- compensa le spese di lite;
-pone i compensi della procuratrice della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 26/06/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-che in data 14/09/2023, presentava all' domanda di ricostituzione CP_3
n. 2120975300103 sulla pensione n. 04052960;
-che in data 25.10.2023, l' rigettava la domanda con la seguente CP_3
motivazione: “non ha più i requisiti per l'assegno sociale: a seguito di controlli effettuati, la residenza dichiarata non corrisponde a quella effettiva”;
- che in data 07.11.2023 riceveva dall' un sollecito di pagamento per CP_3
aver indebitamente percepito la somma di € 765,95 non spettante per irreperibilità comunicata dalla Polizia Municipale;
-che in data 18.01.2024 presentava ricorso amministrativo al Comitato provinciale I.N.P.S., e lo stesso in data 21.02.2024 rigettava il ricorso poiché sulla base delle irreperibilità e di un consumo di luce basso ha indotto l'Ente previdenziale “a ritenere che continui a sussistere la coabitazione col coniuge da cui il ricorrente si dichiara separato, la quale percepisce redditi superiori ai limiti stabiliti per l'erogazione della prestazione in oggetto.”
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, ora come allora, alla riscossione dell'assegno sociale indebitamente non corrisposto dal
Settembre 2023 e per l'effetto condannare l' in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, a ripristinare la prestazione sospesa ed a corrispondere i ratei arretrati dovuti dal 01/09/2023 ad oggi, comprensivi di 13°, ovvero, la minore o maggiore somma che dovesse determinarsi in corso di causa, previa nomina di un CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - Accertare e Dichiarare che il Sig. ha diritto Pt_1
all'assegno sociale sulla base dei requisiti previsti dalla legge;
- Accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento di indebito su pensione cat. AS
N.04052960; - Dichiarare non più esigibile la somma di € 765,95 richiesta dall' . CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto,
3 rappresentando che in data 17.7.2023 chiedeva alla polizia municipale del comune di Trappeto di verificare se il abitasse realmente nel luogo Pt_1
di residenza e che, dopo accertamenti, la polizia rispondeva che quest'ultimo non era reperibile presso l'indirizzo di residenza.
Deduceva inoltre che il invitato dalla sede competente alla Pt_1 CP_3
produzione di documentazione comprovante la propria residenza, poteva consegnare soltanto una bolletta della luce del bimestre luglio-agosto 2023 recante un consumo troppo basso per suggerire l'effettiva abitazione in quella dimora.
Deduceva inoltre che la bolletta della luce relativa all'indirizzo di Via Silvio
Pellico in Trappeto veniva recapitata in Palermo, Viale Ebe, presso l'abitazione della moglie;
contestando quindi la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Istruita a mezzo delle testimonianze di (indicato dal Testimone_1
ricorrente) e (indicata dal resistente), autorizzate le note Testimone_2
conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato.
L'assegno sociale, (sostitutivo della pensione sociale) è un sussidio erogato dall' a domanda, a favore di soggetti che si trovino in una situazione CP_3
economica disagiata.
I requisiti previsti dalla legge istitutiva (art. 3 comma 6° della L. 335/1995) sono il compimento di 67 anni di età, la cittadinanza e residenza italiana, e il non superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge.
Ratio legis e fondamento del sussidio è lo stato di bisogno del richiedente
(cfr. Cass. 14513/2020: Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di
4 autosufficienza economica o redditi potenziali”.
Ciò premesso, la prestazione goduta dal ricorrente è stata ritenuta non dovuta, con corrispondente insorgenza dell'indebito in questione, sulla base della presunta fittizietà dello stato di separazione di questi dalla coniuge
[...]
. Testimone_2
Tale azione è motivata dalla dichiarazione dei vigili urbani di Trappeto e dall'assenza di documentazione attestante l'effettiva dimora nella casa in
Trappeto, Via Silvio Pellico del ricorrente, nonché dalla domiciliazione dell'utenza di energia elettrica presso l'abitazione della moglie.
Sulla scorta di tali indizi, l' ritiene che la coabitazione tra i coniugi CP_1
non sia mai cessata.
La circostanza della fittizietà della separazione e della continuità della coabitazione è stata smentita dai testimoni chiamati dalle parti a rendere le loro deposizioni sul punto.
Il , confermando di ben conoscere il perché vicino di casa, Tes_1 Pt_1
ha precisato di aver visto costantemente (quasi tutti i giorni) il in Pt_1
Trappeto.
La (coniuge del ricorrente) ha dichiarato che il non vive Tes_2 Pt_1
più con lei ma a Trappeto da tre anni, ancor prima della formalizzazione della separazione.
Tanto premesso, va osservato che alla base della revoca della prestazione non vi è la comprovata non ricorrenza dei requisiti di legge (e in special modo la condizione reddituale di bisogno), ma la supposta non veridicità della dichiarata dimora presso la residenza in Trappeto.
Tale supposizione è data dalla relazione dei VV.UU. di Trappeto che comunicavano all'Istituto la non reperibilità del presso l'abitazione Pt_1
di Via Silvio Pellico.
Tale irreperibilità pare smentita dalla deposizione del , che ha Tes_1
affermato di aver visto il quasi tutti i giorni (essendo il Pt_1 CP_4
è lecito presumere che lo avesse visto nei pressi della propria
[...]
abitazione).
5 Osservando inoltre che l'affermazione dei VV.UU. appare oltre modo generica, non specificando né il numero delle visite effettuate né gli orari in cui le visite sono state compiute, né come, dove e quando, abbiano raccolto le notizie che affermano di avere raccolto.
E' quindi lecito presumere sulla logica dell'id quod plerumque accidit, che le visite non siano avvenute in piena notte (quando una persona abitante in un luogo si trova normalmente a casa) ma in orario d'ufficio.
Né comunque è dato poi conoscere quante volte, a diversi orari, si siano recati sul posto;
se quindi si siano colà recati una, due o più volte.
Altro indizio apportato alla base della revoca della prestazione è l'utenza elettrica insufficiente al fine di determinare l'effettiva abitazione in una casa da parte di qualcuno.
Sul punto, è agevole osservare che si tratta di un indizio di possibile e financo probabile non utilizzo della casa da parte del ma è anche Pt_1
agevole osservare che l'eventuale (ma non certo) mancato utilizzo non comporta la conseguenza viceversa ritenuta necessaria della coabitazione della moglie.
In altre parole;
la non presenza del in Trappeto, Via Silvio Pellico Pt_1
non può significare de plano e necessariamente la presenza del in Pt_1
Palermo, Viale Ebe;
il poteva non trovarsi effettivamente presso la Pt_1
propria abitazione, ma non necessariamente doveva trovarsi preso l'abitazione della moglie, potendo viceversa trovarsi in un qualsiasi altro luogo.
Appare all'evidenza che una simile deduzione è, e non potrebbe non essere, che una preasumptio homini, senza alcun valore neanche indiziario.
E, giacché la coabitazione nonché la fittizietà della separazione comporterebbe l'insussistenza del requisito reddituale utile per il percepimento della prestazione, appare evidente che la presenza in Trappeto
Via Silvio Pellico del Visconti, in sé e per sé è da ritenere irrilevante, dovendo viceversa considerarsi rilevante l'eventuale coabitazione dello stesso con la moglie . Testimone_2
6 Va ancora osservato che la domiciliazione di una bolletta della luce della casa di Via Silvio Pellico, Trappeto presso viale Ebe, Palermo, a casa della moglie, potrebbe avere un valore indiziario qualora inserito in un quadro autonomamente probante, (quale ad es. il pagamento dell'utenza da parte della moglie), ma in sé è eccessivamente flebile per essere ritenuto prova di alcunché. Ciò per la circostanza che, prima della separazione, con estrema probabilità, risiedendo il in Viale Ebe con la moglie, per ovvi motivi Pt_1
logistici, la bolletta veniva consegnata in Palermo.
Il mancato cambio di domiciliazione può essere motivato da una coabitazione, ma può essere anche motivato da un cospicuo numero di motivazioni altre e diverse, non potendo essere considerato in sé fonte di prova.
Orbene, non s'ignora che in occasione di azione di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, l'onere della prova incomba sull'assistito (Cass,
SS.UU. n.18046/2010), ma appare nel caso di specie evidente che, posta la separazione personale dei coniugi e lo stato d'indigenza del era Pt_1
onere della prova positiva dell' dimostrare l'assenza dello stato CP_3
d'indigenza per causa di coabitazione della moglie e fittizietà della separazione, non potendo pretendersi dall'accipiens la prova negativa dell'assenza di coabitazione, al di là del dato documentale e della testimonianza addotta in giudizio.
Per meglio comprendere l'assunto, una data valenza avrebbe avuto la prova della residenza del in Viale Ebe, altra valenza ha, non la prova ma Pt_1
l'indizio, della non dimora dello stesso la propria residenza.
Orbene, posta la discordanza degli indizi alla base del provvedimento adottato dall' con le prove raccolte in giudizio, in ragione della CP_1
conducenza assai relativa degli indizi (repetita: sulla allegata non presenza presso il proprio domicilio, che non modifica il requisito reddituale, ma non sulla presenza presso il domicilio della moglie, che modificherebbe il requisito reddituale) il ricorso deve essere accolto.
Diversamente opinando e statuendo, l'ablazione della prestazione goduta
7 dal ricorrente verrebbe determinata non dall'accertamento della insussistenza di un requisito di legge, ma dalla ventilata possibilità della sua insussistenza.
La compresenza di indizi sulla possibile carenza della sussistenza dei requisiti di legge per il godimento della prestazione giustifica la compensazione delle spese di lite.
I compensi della procuratrice della parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio, sono posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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