Ordinanza cautelare 8 ottobre 2020
Sentenza 10 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 10/11/2021, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2021
N. 01355/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00889/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 889 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Luisa Tezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-del 03.06.2020, ricevuta in pari data, con la quale il Comune denegava il “calcolo della compartecipazione” ex DPCM 159/2013 a proprio carico in ordine alla retta di ricovero della sig.ra -OMISSIS-, ricoverata -OMISSIS-”;
- della nota prot. n.-OMISSIS-del 10.06.2020, ricevuta in pari data, con la quale il COMUNE inviava l’impegno assunto dai figli nel 2013;
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto e/o conseguente e comunque connesso avente ad oggetto la partecipazione al costo del servizio fruito dalla sig.ra -OMISSIS- presso -OMISSIS-” in -OMISSIS- -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, figli ed eredi della signora -OMISSIS-, anziana riconosciuta disabile grave con necessità di assistenza continua, ricoverata dal 2015 presso -OMISSIS- di -OMISSIS- e deceduta in data 10 aprile 2020, con il presente ricorso chiedono l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, della nota prot. n. -OMISSIS-del 3 giugno 2020, ricevuta in pari data, con la quale il Comune di -OMISSIS- così si è espresso: “ Facendo seguito a quanto richiesto in data 27 maggio 2020 (ns. prot. -OMISSIS-) con la presente si precisa che la Sig.ra -OMISSIS-ha avanzato …la prima istanza di compartecipazione retta lo scorso 18 marzo. Da una verifica effettuata della documentazione in nostro possesso risulta come i figli dell'utente abbiano formalmente assunto, così come previsto dagli artt. 433 e segg. del Codice Civile, già a partire dal 21.10.2013 impegno ad assistere totalmente la madre dal punto di vista economico, e come da allora tale impegno non sia mai stato ufficialmente messo in discussione. Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi della legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'Amministratore di Sostegno ha il compito di tutelare l'interesse della propria amministrata e che, proprio per questo, avrebbe dovuto, qualora in presenza di difficoltà economiche, innanzitutto provare a richiedere, auspicabilmente con la collaborazione dei Servizi Sociali competenti, il rispetto del patto di inserimento sottoscritto dai parenti prima ancora di inoltrare istanza di assistenza pubblica. Visto quanto sopra, considerati i doveri imposti alla figura dell'Amministratore di Sostegno in merito alla trasparenza e diligenza della propria azione quand'anche in contrasto con il proprio ruolo di figlio, e l'avvenuto decesso dell'utente lo scorso 10 aprile 2020, si ritiene pertanto di non dover provvedere ad eseguire alcun calcolo della compartecipazione in quanto in assenza dei necessari presupposti ”.
I ricorrenti chiedono, inoltre, la condanna del Comune, ex art. 34, comma 1, lett b-c), del c.p.a. ad adottare il provvedimento di compartecipazione.
I ricorrenti, in sintesi, espongono che:
- la sig.ra -OMISSIS-, riconosciuta disabile grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 e invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, veniva ricoverata, in data 27 aprile 2015, presso -OMISSIS- di -OMISSIS-, previa valutazione dei servizi socio sanitari;
- in data 6 luglio 2017 veniva nominato amministratore di sostegno la sig.ra -OMISSIS-
- la sig.ra -OMISSIS- non era proprietaria di alcun immobile ed aveva come entrate una “pensione -OMISSIS-pari a circa € 300,00 mensili, una pensione di vecchiaia -OMISSIS-di € 450,00 circa mensili, nonché una pensione cat.-OMISSIS-pari a circa € 510,00 al mese, oltre tredicesime;
- la retta per l’inserimento nella struttura, pro die, era pari ad € 52,80 e, dal 2016, ad € 53,50, nonché, da ottobre 2019, ad € 55,80;
- nel 2017, a fronte di un ISEE di € 6.504,00, la retta annuale era pari ad € 19.527,50 (€ 53,50x365);
- nel 2018, a fronte di un ISEE di € 3.481,33, la retta annuale era di € 19.527,50 (€ 53,50x365);
- nel 2019, a fronte di un ISEE di € 4.883,33, la retta annuale era di € 19.629,80 (die € 53,50 e da ottobre € 55,80);
- nel 2020 a fronte di un ISEE di circa € 6.700,00, la retta annuale era di € 20.367,00 (€ 55,80x365);
- in data 17.10.2017, 22.03.2018, 28.05.2019, 17.03.2020, l’amministratore di sostegno aveva consegnato al Comune l’ISEE della sig.ra -OMISSIS-, rispettivamente per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
- in data 18.03.2020 l’amministratore di sostegno, richiamando le attestazioni ISEE, già consegnate per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, chiedeva al Comune di provvedere al calcolo della compartecipazione a carico della stessa nel rispetto del DPCM 159/2013 ed in conformità alla giurisprudenza in materia;
- non avendo ricevuto risposta, l’avvocato incaricato dall’amministratore di sostegno presentava in data 06.05.2020, diffida a provvedere e poi, in data 19.05.2020 un nuovo sollecito;
- con nota del 26.05.2020 il Comune comunicava che, a seguito del decesso della sig.ra -OMISSIS- in data 10.04.2020, l’avvocato incaricato dall'Amministratore di sostegno della stessa non aveva titolo per assumere le informazioni circa la richiesta compartecipazione;
- in data 27.05.2020, i figli ed eredi della signora -OMISSIS-, odierni ricorrenti, richiamando l’istanza presentata dalla madre tramite l’amministratore di sostegno e gli ISEE presentati, chiedevano nuovamente, tramite l’avvocato, di procedere al calcolo della compartecipazione a carico della stessa nel rispetto del DPCM 159/2013, cui ha risposto il Comune in data 3.06.2020 con la nota prot. n.-OMISSIS-, impugnata con il presente ricorso.
I ricorrenti deducono i seguenti motivi di ricorso, sinteticamente riportati:
I) VIOLAZIONE DI LEGGE: D.p.r. 616/77; L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, DPCM 159/2013, artt. 32, 38 e 117, co. 2 lett m) Cost, DPCM 14.02.2001, D.Lgs. 502/92 art. 3 septies; ECCESSO DI POTERE: sviamento, insussistenza e/o travisamento dei presupposti, violazione principi di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità; illogicità ed irragionevolezza manifesta.
I ricorrenti lamentano che il diniego alla compartecipazione opposto dal Comune sarebbe in contrasto con la normativa di settore sopra richiamata. La pretesa del Comune di invocare i “doveri” dell’amministratore di sostegno e l’“avvenuto decesso dell’utente”, rifiutando la compartecipazione da parte dell’ente pubblico, a cui invece sarebbe obbligato dalla normativa di settore, sarebbe priva di fondamento normativo; e l’ “impegno” dei figli citato nell’atto ed i pretesi “doveri” dell’amministratore di sostegno, invocati dal Comune, non potrebbero legittimare alcuna pretesa abdicazione, tantomeno definitiva ed incondizionata, in ordine all’applicazione della disciplina imperativa di settore che involge i rapporti con l’ente locale ogniqualvolta ricorrano i presupposti in materia di ISEE e si tratti di struttura accreditata e convenzionata, quale è -OMISSIS-. La natura di LEA - Livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117 co. 2 lett. m Cost – che connota sia la disciplina sull’ISEE ex art. 2 DPCM 159/2013, sia il servizio de quo in base al DPCM 14.02.2001 ed al D.Lgs. 502/92, collocherebbe la compartecipazione in questione nell’ambito di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e all’assistenza sociale ex art. 38 Cost., e tale compartecipazione non potrebbe essere rifiutata invocando “i doveri imposti alla figura dell’Amministratore di sostegno” ed un preteso “impegno” dei figli. Sarebbe, altresì, illogico e irragionevole il richiamo all’ “avvenuto decesso”, quale ragione per cui l’esercizio della competenza istituzionale del Comune non sarebbe più possibile;
II) VIOLAZIONE DI LEGGE artt. 3, 32, 38, 53, 97, 117 co. 2 lett. m) Cost.; L. 328/2000; Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009; art. 5 D.P.C.M. 14.2.2001; L.R.Veneto 1/2004; ECCESSO DI POTERE: sviamento, carenza e/o insufficienza di motivazione e di istruttoria, illogicità e perplessità manifeste .
Con tale motivo, i ricorrenti deducono, in sostanza, che il diniego del Comune contrasterebbe con la disciplina in materia di ISEE, che costituisce criterio per la “definizione del livello di compartecipazione al costo delle “prestazioni sociali agevolate” e “livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”. Il Comune avrebbe dovuto calcolare la propria compartecipazione alla retta in questione, e il conseguente accollo a carico dell’anziana disabile, nel rispetto delle indicazioni della legislazione nazionale che impone l'applicazione del criterio ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013. Inoltre, considerato l’ISEE della sig.ra -OMISSIS- ed il costo, ben superiore, della retta, ricorrerebbero le condizioni assistenziali per l’accesso alla compartecipazione richiesta;
III) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 438 e 439 c.c.; artt. 1, 2, 6, 14, 22 e 25 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996, art. 5 D.L. 201/2011; DPCM 159/2013, art. 3, 23, 38, 117, co. 2 lett l) ed m) Cost., DPCM 14.02.2001, art. 438 e 439 c.c. ;
Illegittima, inoltre, sarebbe la pretesa del Comune di invocare l’obbligazione alimentare ex art. 433 c.c., in quanto: la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali andrebbe stabilita avendo come base la disciplina statale sull’ISEE; il diritto agli alimenti di cui art. 433 c.c. è strettamente personale ed indisponibile e non potrebbe, pertanto, essere oggetto di alcuna imposizione da parte del Comune, attenendo, peraltro, la materia “ordinamento civile” all’art. 117, co. 2, lett. l), riservata alla legislazione esclusiva dello Stato; solo il soggetto privo di mezzi potrebbe rivolgersi ai parenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. e seguenti, per ottenere gli alimenti e cioè quanto gli è necessario per soddisfare i bisogni più essenziali, ma si tratterebbe di rapporto privato tra parente e parente, per il quale nessuna sostituzione da parte di altri (e men che meno di un ente pubblico) potrebbe essere ammessa; l’imposizione della “obbligatoria” preventiva attivazione del credito alimentare da parte della sig.ra -OMISSIS- non potrebbe, pertanto, integrare un criterio di accesso al servizio in questione, e la pretesa del Comune di abdicare all’esercizio delle proprie competenze istituzionali, pretendendo che l’amministratore di sostegno dovesse rivolgersi in primis ai “figli” sarebbe, quindi, illegittima.
IV) VIOLAZIONE DI LEGGE: artt. 6 L. 328/2000, art. 13 bis LRV 5/1996; ECCESSO DI POTERE: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di motivazione e di istruttoria .
La nota impugnata sarebbe, altresì, illegittima nella parte in cui richiama “la prima istanza di compartecipazione retta” ricevuta “lo scorso 18 marzo”, in quanto la normativa non richiederebbe la formulazione di alcuna “istanza” al Comune, ma solo una previa informativa (art. 6, co. 4, L. 328/2000 e art 13 bis L.R. Veneto n. 5/1996). Nel caso di specie, peraltro, non solo vi sarebbero state plurime istanze (doc. 32-34, 38-39, in atti deposito ricorrente) ma il Comune sarebbe stato anche previamente informato (doc. 28-31 in atti deposito ricorrente);
V) VIOLAZIONE DI LEGGE: art. 23, 38, 53 e 117 Cost.; ECCESSO DI POTERE: travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto; difetto di istruttoria; perplessità; irragionevolezza ed illogicità manifesta .
L’ “impegno” dei figli richiamato dal Comune non potrebbe giustificare il diniego impugnato, in quanto si tratterebbe di una dichiarazione dal contenuto del tutto generico ed indeterminato e, peraltro, riportante una data (“21/10/2013”) ben anteriore al ricovero, avvenuto il 27.04.2015. Un “impegno” di detto tenore, assunto non al momento dell’istituzionalizzazione, non potrebbe fare emergere l’obbligo di contribuzione a carico esclusivo dei “parenti”; e illegittima, inoltre, sarebbe la pretesa di imporre detta attivazione, pena la violazione dell’art. 23 della Costituzione (“nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”). Evidente sarebbe anche la violazione dei principi costituzionali sanciti negli artt. 38 (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”), 53 Cost., e del già citato art. 117 co. 2 lett. m) Cost.. Inoltre, la motivazione relativa all’avvenuto decesso della sig.ra -OMISSIS- addotta dal Comune quale giustificazione tale da impedire definitivamente la propria compartecipazione e da rendere vane le richieste inoltrate dagli odierni ricorrenti, sarebbe affetta da ingiustizia manifesta, oltre che da irragionevolezza ed illogicità, considerato che il Comune, pur avendo ricevuto l’istanza in data 18.03.2020, data in cui la sig.ra -OMISSIS- era ancora viva, non avrebbe dato tempestivamente dato riscontro all’istanza, salvo poi addurre a motivo del diniego il decesso nel frattempo intervenuto. Inoltre, si deduce che l’esercizio dei poteri del Comune, al fine della compartecipazione in questione, può comunque avvenire su impulso dei figli ed eredi.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, e, nell’ipotesi che si ritenga sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto la titolarità dell’interesse legittimo (pretensivo) alla compartecipazione al costo di servizi sociosanitari integrati a favore degli utenti disabili gravi non autosufficienti 100%, se di interesse legittimo deve parlarsi, era in capo alla sig.ra -OMISSIS-(e poteva dalla stessa essere azionato per il tramite dell’amministratore di sostegno) mentre non sarebbe azionabile dai suoi eredi, considerata la regola della personalità e, quindi, della intrasmissibilità dell’interesse legittimo correlato all’esercizio del potere amministrativo, per cui gli eredi sarebbero privi del titolo necessario a fondare la legittimazione ad agire; l’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale degli atti gravati, in quanto si tratterebbe di atti interlocutori privi di natura provvedimentale; l’inammissibilità del ricorso per tardività, acquiescenza, mancata osservanza del principio della previa impugnativa dell’atto lesivo.
Il Comune ha, inoltre, argomentato l’infondatezza nel merito delle censure proposte, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 485 dell’8 ottobre 2020, l’istanza cautelare è stata rigettata dal Collegio per difetto del necessario periculum in mora .
In vista dell’udienza di merito, fissata su istanza di prelievo alla data del 22 settembre 2021, le parti hanno depositato ulteriori memorie e repliche, insistendo nelle loro pretese.
All’udienza pubblica del 22 settembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
In primis , si ritiene che sulla presente controversia sussista la giurisdizione di questo giudice amministrativo, considerato che il ricorso, in sostanza, ha ad oggetto il diniego opposto dal Comune alla richiesta di compartecipazione alla retta per l’inserimento in una struttura accreditata e convenzionata che è stata avanzata dalla signora -OMISSIS-, tramite l’amministratore di sostegno, quando la stessa era ancora in vita, e su cui il Comune è stato, poi sollecitato a dare una risposta ora per allora da parte dei figli ed eredi, una volta che la madre è deceduta. E, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in materia sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto in tale materia non vengono in rilievo posizioni di diritto soggettivo nell’ambito di una specifica e puntuale regolazione delle rispettive posizioni di diritto e di obbligo tra Amministrazione e richiedente, bensì vengono in rilievo le determinazioni dell’Amministrazione in ordine all’ an e al quantum della contribuzione alla retta di residenzialità di una anziana disabile grave non autosufficiente - accolta in una struttura accreditata e convenzionata, previa valutazione multidimensionale da parte dei competenti servizi socio sanitari che hanno autorizzato l’inserimento nella struttura- che sono espressione dell’esercizio di un potere amministrativo nel rapporto tra assistito e Pubblica Amministrazione e che attengono comunque alla fruizione dei servizi sociali, anche sub specie di concessione di un contributo alla retta, la cui verifica di legittimità spetta al giudice amministrativo (cfr. Cons. di Stato, sent. n. 1676 del 2014; n. 339 del 2015; n. 2961 del 2018; Tar Marche, sent. n. 20 del 2020; Tar Brescia, sent. n. 1051 del 2017; Tar Salerno, sent. n.594 del 2014; cfr., inoltre, sul punto la recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 2520 del 2021, che ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta in sede di appello dall’Amministrazione con riferimento agli eredi che avevano agito in giudizio dopo la morte dell’interessata).
Infondata è anche l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione ad agire in capo agli eredi della signora -OMISSIS- a seguito del suo decesso, in quanto si rileva innanzitutto che la anziana disabile, accolta nella struttura, aveva presentato istanza in data 18 marzo 2020, tramite l’amministratore di sostegno, per ottenere dal Comune la compartecipazione mentre era in vita, attivando quindi la sua posizione di pretesa nei confronti dell’Amministrazione, e, tanto premesso, come già anche affermato dal Consiglio di Stato su casi analoghi ( cfr. Cons. di Stato, sent. n. 264 del 2020 e sent. n. 90 del 2017), si ritiene che possano agire in giudizio contro il diniego di compartecipazione anche gli eredi, considerato che il diniego impugnato va ad incidere su aspetti di natura patrimoniale che si trasferiscono agli eredi stessi e considerato che l’intervenuto decesso della persona bisognosa di assistenza ha effetti estintivi per il futuro, ma non fa venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi, ora per allora, in merito alla contribuzione già richiesta dall’assistita ed eventualmente ottenibile fino al momento del decesso (cfr. in tal senso le sentenze del Consiglio di Stato sopra citate).
Quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale dell’atto gravato, la stessa deve ritenersi infondata alla luce del tenore del provvedimento impugnato, prot. n. -OMISSIS- del 3 giugno 2020, nel quale il Comune, per le motivazioni indicate nello stesso, così conclude “… si ritiene pertanto di non dover provvedere ad eseguire alcun calcolo della compartecipazione in quanto in assenza dei necessari presupposti ”, determinazione che, diversamente da quanto eccepito dal Comune, non ha valore meramente interlocutorio e che nega sostanzialmente la compartecipazione richiesta.
Tanto premesso, si ritiene che il ricorso sia da respingere con riferimento alla compartecipazione comunale alla retta per gli anni dal 2017 al 2019, in quanto per tali annualità la signora -OMISSIS- non ha presentato tempestivamente entro ciascun anno di riferimento una espressa istanza di compartecipazione al Comune, né poteva ritenersi sufficiente a far sorgere l’obbligo del Comune a provvedere in merito alla compartecipazione alla retta la mera presentazione dell’ISEE, non accompagnata da alcuna istanza di compartecipazione, tenuto conto dell’impegno assunto dai figli all’integrazione della retta, di cui si dà atto anche nella SVAMA del 2015, non impugnata e in relazione alla quale non risulta presentata istanza di revisione, in cui, con riferimento alla “situazione economica”, alla voce “ulteriore disponibilità mensile dichiarata dai familiari per l’assistenza”, è stata indicata una “copertura completa delle spese” e alla voce “integrazione economica del Comune per l’assistenza” è stata spuntata l’opzione “certamente no”.
Per cui, tenuto conto di quanto sopra, non si può ritenere che il Comune fosse obbligato all’integrazione della retta per le annualità dal 2017 al 2019, in assenza di esplicita domanda annuale di compartecipazione, e non essendo, tra l’altro, il Comune neppure a conoscenza che le rette non erano state integralmente pagate per tali annualità.
Diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, infatti, si ritiene che la compartecipazione da parte del Comune alla retta per l’inserimento dell’anziana disabile nella struttura non possa prescindere dalla necessaria presentazione di una apposita domanda da parte dell’interessata, o di chi è stato autorizzato ad operare in sua vece, principio valido ogni qual volta si tratta di attivare posizioni di pretesa nei confronti dell’Amministrazione, e confermato anche dalla disciplina di cui al DPCM n.159 del 2013, dalla cui lettura emerge che anche le “prestazioni sociali agevolate”, incluse le “prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita” (v. art. 1, lett. d, d.p.c.m. n. 159/2013) presuppongono comunque un “richiedente”, definito, ai sensi dell’art. 1, comma primo, lett. h), del d.p.c.m. n. 159/2013, come “il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 46 del 2017, richiamata dai ricorrenti, laddove afferma che l’art. 6, comma 4, della l. n. 328/2000 “ prevede solo la previa conoscenza e non anche il preventivo assenso del Comune ”, va, infatti, contestualizzata e può essere, quindi, letta con riferimento a quanto affermato dal Consiglio di Stato nello specifico caso in esame con riferimento al fatto che “ la pretesa comunale di imporre alla persona richiedente una previa concertazione circa la struttura appropriata presso la quale ricoverarsi, al fine di ottenere l’integrazione economica della retta da parte del Comune, è illegittima ”, ma non nel senso che si possa prescindere dalla regola della domanda da parte dell’interessato al fine di ottenere la compartecipazione comunale (compartecipazione che, infatti, nel caso esaminato nella sentenza citata, era stata oggetto di apposita istanza).
Né la mancata presentazione da parte dell’interessata della domanda di compartecipazione per gli anni dal 2017 al 2019, poteva essere sanata tramite la presentazione di una domanda, cumulativa e pretesamente retroattiva, solo in data 18 marzo 2020, convertendo surrettiziamente, nel caso in questione, l’inerzia della parte privata in un inadempimento della parte pubblica.
Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va respinto con riferimento alle annualità dal 2017 al 2019.
Per quanto riguarda l’annualità 2020, invece, il ricorso va accolto.
Con riferimento a tale ultima annualità, infatti, la richiesta di compartecipazione, formulata in data 18 marzo 2020 dalla signora -OMISSIS-, tramite l’amministratore di sostegno, è da considerarsi tempestivamente prodotta al Comune e il diniego, impugnato nei termini, per tale annualità è da considerare illegittimo, in quanto il Comune avrebbe dovuto dare corso all’istruttoria per verificare se sussistevano i requisiti per accedere alla compartecipazione richiesta e pronunciarsi, ora per allora, limitatamente al periodo dal 1°gennaio 2020 al 10 aprile 2020 (data del decesso dell’assistita), considerato che, secondo giurisprudenza ormai costante “ ai sensi dell’art. 2 del DPCM n. 159/2013, l’ISEE è l’unico strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, utilizzabile ai fini dell’ammissione alle prestazioni e della misura della contribuzione che grava sull’assistito ” (così, ex multis, Cons. di Stato, sentenza n. 7850 del 2020, che ha, inoltre, evidenziato che “ L’ultima precisazione contenuta nel testo dell’art. 2, comma 1, del DPCM n. 159/2013, secondo cui “E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE ”, quale norma di chiusura, “ sgombra il campo da ogni dubbio in ordine alla non valutabilità della “condizione economica complessiva del nucleo familiare” attraverso criteri diversi dall’ISEE, introdotti da regioni o comuni ”; cfr., inoltre, Cons. di Stato, sent. n. 6926/2020, con la giurisprudenza ivi citata; Cons. di Stato, sent. n. 2520 del 2021), e considerato che il DPCM 159 del 2013 prevede, tra l’altro, all’articolo 6, nel caso di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, appositi criteri di calcolo dell’ISEE con riferimento anche ai familiari, per cui, tenuto conto dell’esplicita richiesta di compartecipazione comunale, tempestivamente formulata per l’annualità 2020, non poteva avere valore ostativo ex sé alla richiesta di compartecipazione il precedente impegno assunto dai figli all’integrazione della retta.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto limitatamente alla parte in cui il Comune ha ritenuto di non dover procedere al calcolo della contribuzione richiesta con riferimento all’anno 2020 e fino al decesso della signora -OMISSIS-, e, per l’effetto, il diniego impugnato va annullato in tale parte, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla compartecipazione richiesta per l’anno 2020, mentre, per quanto riguarda le annualità dal 2017 al 2019, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della problematicità e peculiarità delle questioni controverse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie, secondo quanto indicato in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato limitatamente all’annualità 2020, nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.