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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/11/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1366/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1366/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SUSANNA VITO (c.f.
, , e AM BO (c.f. C.F._3 Email_1
), , nonché domiciliati C.F._4 Email_2 presso il loro studio, in Monfalcone, Via Roma n. 49, giusta procura allegata in atti.
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il figlio continuerà a vivere con il padre presso la casa famigliare, sita in Gorizia, via Faiti n. 34;
1 3) la signora rilascerà la casa famigliare all'atto Parte_2 dell'omologa della separazione;
4) la signora si obbliga a versare, entro il giorno 15 di Parte_2 ciascun mese, al signor quale contributo per il mantenimento del figlio, la Parte_1 somma di € 300,00 (trec i, somma da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
5) i coniugi si obbligano a sostenere, in ragione di metà ciascuno, le spese straordinarie per il figlio così come determinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia;
6) i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e al fine di risolvere la crisi coniugale, pattuiscono che:
A) la signora obbliga a trasferire, entro il 30/5/2025, Parte_3 al signor che accetta, la propria quota di 1/2 parte indivisa Parte_1 dell'immob zione dei beni, consistente nell'unità immobiliare sita in Gorizia, via Faiti n. 34 e censito: all'Ufficio tavolare di Gorizia, Partita Tavolare WEB 5906 di Gorizia, foglioA1-corpo tavolare 1, p.c.e.1244 fabbricati e corte (da PT 14799 ct 1);all' –Catasto, Comune Gorizia, particella catastale Controparte_1 Per_1
.1244 lio 22, via dei Faiti o T-2, rendita 826,33, zona censuaria 1categoria A/2, classe 1, consistenza 10,0 vani, totale 247 mq, totale escluse aree scoperte 230 mq. Il trasferimento immobiliare in oggetto avrà luogo senza la corresponsione di corrispettivo alcuno e senza spirito di liberalità. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti le parti dichiarano che il trasferimento sarà esente da ogni tassa/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione personale tra le parti e risolvere la relativa crisi coniugale. Rimane inteso che ogni onere e spesa relativa all'immobile, ivi compresi i costi delle utenze, dalla data di rilascio da parte della signora , dovrà Parte_2 ritenersi a carico esclusivo del signor Parte_1
B) Il signor e la signora convengono Parte_1 Parte_2 che il signor fornirà alla signora la provvista Parte_1 Parte_2 economica fi quisto di un immo azione della stessa, pari a € 100.000,00 (centomila//00). Le parti dichiarano che detto impegno è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione personale tra le parti e risolvere la relativa crisi coniugale.
7) Le parti dichiarano sin d'ora che con l'adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo, ogni questione economica tra di loro esistente in dipendenza del rapporto coniugale è definitivamente risolta e dichiarano pertanto di nulla più a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione o causa;
8) I coniugi provvederanno ad estinguere i debiti contratti durante il matrimonio e a ciascuno intestati senza nulla pretendere dall'altro coniuge;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di mantenimento.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2025, ed Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio, in data Parte_2
02/12/2000 nel Comune di Gorizia (trascritto negli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Gorizia, dell'anno 2000, parte I, serie A, numero 83), nel corso del quale, a Gorizia in data
27/01/2002, è nato il figlio hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, con note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in data 01.10.25, in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1366/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati SUSANNA VITO (c.f.
, , e AM BO (c.f. C.F._3 Email_1
), , nonché domiciliati C.F._4 Email_2 presso il loro studio, in Monfalcone, Via Roma n. 49, giusta procura allegata in atti.
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) il figlio continuerà a vivere con il padre presso la casa famigliare, sita in Gorizia, via Faiti n. 34;
1 3) la signora rilascerà la casa famigliare all'atto Parte_2 dell'omologa della separazione;
4) la signora si obbliga a versare, entro il giorno 15 di Parte_2 ciascun mese, al signor quale contributo per il mantenimento del figlio, la Parte_1 somma di € 300,00 (trec i, somma da valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
5) i coniugi si obbligano a sostenere, in ragione di metà ciascuno, le spese straordinarie per il figlio così come determinate nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Gorizia;
6) i coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e al fine di risolvere la crisi coniugale, pattuiscono che:
A) la signora obbliga a trasferire, entro il 30/5/2025, Parte_3 al signor che accetta, la propria quota di 1/2 parte indivisa Parte_1 dell'immob zione dei beni, consistente nell'unità immobiliare sita in Gorizia, via Faiti n. 34 e censito: all'Ufficio tavolare di Gorizia, Partita Tavolare WEB 5906 di Gorizia, foglioA1-corpo tavolare 1, p.c.e.1244 fabbricati e corte (da PT 14799 ct 1);all' –Catasto, Comune Gorizia, particella catastale Controparte_1 Per_1
.1244 lio 22, via dei Faiti o T-2, rendita 826,33, zona censuaria 1categoria A/2, classe 1, consistenza 10,0 vani, totale 247 mq, totale escluse aree scoperte 230 mq. Il trasferimento immobiliare in oggetto avrà luogo senza la corresponsione di corrispettivo alcuno e senza spirito di liberalità. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti le parti dichiarano che il trasferimento sarà esente da ogni tassa/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 in quanto è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione personale tra le parti e risolvere la relativa crisi coniugale. Rimane inteso che ogni onere e spesa relativa all'immobile, ivi compresi i costi delle utenze, dalla data di rilascio da parte della signora , dovrà Parte_2 ritenersi a carico esclusivo del signor Parte_1
B) Il signor e la signora convengono Parte_1 Parte_2 che il signor fornirà alla signora la provvista Parte_1 Parte_2 economica fi quisto di un immo azione della stessa, pari a € 100.000,00 (centomila//00). Le parti dichiarano che detto impegno è funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale poiché è esclusivamente dettato dalla necessità di regolare la separazione personale tra le parti e risolvere la relativa crisi coniugale.
7) Le parti dichiarano sin d'ora che con l'adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo, ogni questione economica tra di loro esistente in dipendenza del rapporto coniugale è definitivamente risolta e dichiarano pertanto di nulla più a pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione o causa;
8) I coniugi provvederanno ad estinguere i debiti contratti durante il matrimonio e a ciascuno intestati senza nulla pretendere dall'altro coniuge;
9) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere nulla a titolo di mantenimento.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/04/2025, ed Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio, in data Parte_2
02/12/2000 nel Comune di Gorizia (trascritto negli Uffici dello Stato Civile del Comune di
Gorizia, dell'anno 2000, parte I, serie A, numero 83), nel corso del quale, a Gorizia in data
27/01/2002, è nato il figlio hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, con note scritte depositate ex art.127 ter c.p.c. in data 01.10.25, in sostituzione dell'udienza del 10.10.2025, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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