CASS
Sentenza 23 gennaio 2023
Sentenza 23 gennaio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2023, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32175/2018 R.G. proposto da: GENOVESE PELLETTERIE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato GIASI NI ([...]), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro COMUNE DI NOLA -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 3145/2018 depositata il 06/04/2018, Civile Sent. Sez. 5 Num. 2029 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PICARDI FRANCESCA Data pubblicazione: 23/01/2023 2 di 5 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NO Pelletterie s.r.l. ha impugnato l’avviso di pagamento TARI 2015 relativamente ad un immobile ubicato all’interno dell’area interportuale di Nola. 2. Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che: le determinazioni comunali relative agli anni 2006-2009 non sono conferenti in ordine alla TARI dovuta per il 2015; non ha efficacia dimostrativa il contratto sottoscritto e prodotto in giudizio, avente ad oggetto il servizio di raccolta dei rifiuti, in quanto riferito al 2014 e non al 2015; ai fini dell’esonero dal tributo locale non occorre dimostrare l’effettività del servizio di raccolta, dovendo solo accertarsi (come accaduto nella specie e specificamente dedotto dalla appellata) che il servizio sia potenziale fruibile, sebbene in concreto non fruito. 3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi. 4. Non si è costituito il Comune. 5. Nonostante la proroga (di cui all’art. 8 del d.l. n. n. 198 del 2022) della disciplina dettata dagli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, e 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, la causa è stata decisa all'udienza pubblica del 12 gennaio 2023, celebrata secondo il regime ordinario, in considerazione dell’impossibilità delle parti di fruire del termine per la formulazione dell’istanza di trattazione orale. 6. Il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. La contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 di 5 1. Con il primo e con l’ultimo motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ., la violazione degli artt. 1, commi 641, 656 e 657, della l. n. 147 del 2013, 14 del d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011, 59 del d.lgs. n. 507 del 1993, e del d.lgs. n. 152 del 2006, oltre che delle delibere della Giunta Comunale n. 72 del 2014 e 75 del 2013, della delibera del Consiglio comunale n. 66 del 1998, della determina dirigenziale del Comune di Nola del 18 maggio 2010, prospettando, inoltre, l’eccesso di potere per presupposto erroneo, il contrasto con i precedenti, la contraddittorietà, l’illogicità e lo sviamento di potere. Di fondo, la ricorrente ha denunciato l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto decisivo e, cioè, all’effettivo svolgimento del servizio nelle aree interportuali e alla disciplina contrattuale degli anni 2012-2017 (dal contratto di appalto, difatti, si apprende che il servizio è svolto solo nelle strade di collegamento, ma non nelle aree interportuali), evidenziando l’inconciliabilità dello svolgimento del servizio nel 2015 con le sentenze passate in giudicato in ordine al mancato espletamento del servizio per gli anni 2012, 2013 e 2014 e la persistenza della stessa situazione di fatto sottesa l’accordo transattivo concluso con il Comune per gli anni 2006-2009. 2. Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, l. n. 147 del 2013, non avendo il Comune provato lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, peraltro, incompatibile con il contenuto economico-finanziario del nuovo contratto stipulato con una società privata (di importi pari a quello delle annualità in cui si è escluso lo svolgimento del servizio ed inadeguato all’ampiezza dell’area interportuale). 3. Il presente ricorso non può essere esaminato nel merito e deve essere dichiarato inammissibile, non avendone la società 4 di 5 ricorrente provato il perfezionamento della notificazione, effettuata a mezzo posta da parte dell’avvocato ai sensi dell’art. 7 della l. 53 del 1994, visto che è stata prodotta solo la cartolina di spedizione, mentre né nel fascicolo di parte, né in quello di ufficio è rinvenibile la cartolina di ricezione (così come in altro procedimento pendente tra le stesse parti r.g.a.c. n. 18201/2019, in cui la Procura Generale presso la Corte di cassazione ha rilevato tale problematica). In proposito va ribadito che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita;
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 - 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01; v. anche Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso). 5 di 5 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, in data 12 gennaio 2023.
ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità bensì l'inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Sez. 6 - 5, n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01; v. anche Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019, Rv. 653531 – 01, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso). 5 di 5 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, in data 12 gennaio 2023.