Art. 1.
Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Per il funzionamento della Corte costituzionale e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1953-54, la spesa di lire 120 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.