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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7111 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to MODESTINO RAZZANO presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIOVANNI GRAUSO presso cui Controparte_1
elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.09.2022, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (CE) il 09/08/1997 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie gemelle e (il 14.10.1998). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 20.09.2013 nel procedimento di separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale, conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 2815/2021 del 05.08.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Si costituiva parte resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio e si mostrava disponibile a trasformare la domanda giudiziale in consensuale.
All'udienza del 28.02.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 28.02.2025 le parti concludevano riportandosi all'accordo depositato per l'udienza dell'8.10.2024 e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere all'udienza del 20.09.2013, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza passata in giudicato n. 2815/2021 del 05.08.2021, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
2 Rilevato che le parti hanno inteso riportarsi ai patti di separazione che di seguito si riportano:
3 ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in MA (CE) il 9.08.1997 (atto n. 122, parte II, serie
A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
2) Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3) Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7111 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentata e difesa dall'avv.to MODESTINO RAZZANO presso cui elettivamente Parte_1
domicilia;
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIOVANNI GRAUSO presso cui Controparte_1
elettivamente domicilia;
RESISTENTE nonché il presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 28.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.09.2022, la ricorrente, premesso di essere sposata con il resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MA (CE) il 09/08/1997 con parte resistente, dalla cui unione sono nate le figlie gemelle e (il 14.10.1998). Per_1 Per_2
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 20.09.2013 nel procedimento di separazione giudiziale, poi trasformata in consensuale, conclusosi con sentenza passata in giudicato n. 2815/2021 del 05.08.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Si costituiva parte resistente che non si opponeva alla domanda di divorzio e si mostrava disponibile a trasformare la domanda giudiziale in consensuale.
All'udienza del 28.02.2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava la disciplina della separazione.
All'udienza cartolare del 28.02.2025 le parti concludevano riportandosi all'accordo depositato per l'udienza dell'8.10.2024 e il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere all'udienza del 20.09.2013, nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza passata in giudicato n. 2815/2021 del 05.08.2021, ed in mancanza di eccezione sul punto deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
In ordine alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato i seguenti patti:
2 Rilevato che le parti hanno inteso riportarsi ai patti di separazione che di seguito si riportano:
3 ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative;
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in MA (CE) il 9.08.1997 (atto n. 122, parte II, serie
A, reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1997);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso
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