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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 589/2020 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Serena Rivellini e Parte_1
dall'avv. Maria Chiara Alemagna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, De Gasperi n.55
ATTRICE
e
in persona del l.r.p.t. CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: “inadempimento contrattuale”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 4.7.2024):
Per la sola parte attrice: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.7.2024, che devono considerarsi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della ordinare alla medesima il ritiro della CP_1
merce giacente presso il magazzino in Casandrino (NA), alla via Teverola, n. 16; 2) Parte_1
Conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
1 17.111,55, o del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere accertato, maggiorato degli interessi
previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) Condannare la al CP_1
risarcimento dei danni subiti da liquidandoli in via equitativa. 4) Condannare la convenuta al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite”.
L'attrice fondava le domande sulle seguenti motivazioni:
premetteva di operare nel settore farmaceutico, occupandosi della vendita e della distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed erboristici;
che stipulava in data 3.12.2018 con la un contratto di CP_1
concessione di vendita con cui quest'ultima concedeva ad essa attrice il diritto esclusivo di vendita dei prodotti individuati nell'allegato D, per la Regione Campania, relativamente ai canali di vendita Farmacie,
Parafarmacie e Sanitari, Grossisti Regionali, Cooperative di Gruppi d'Acquisto; che il contratto prevedeva: “il
pagamento della merce fornita alla Concessionaria dalla Concedente dovrà essere effettuato nei termini di
120 giorni dalla Fattura Fine Mese Ricevuta Bancaria” (Art.8); “Cessando per qualsiasi causa il presente
rapporto, la Concedente s'impegna a ritirare, presso il magazzino della , i prodotti rimasti CP_2
invenduti, tranne quelli non più commercializzabili per palese incuria della , corrispondendo CP_2
per essi il prezzo con cui sono stati acquistati dalla Concessionaria, salva la detrazione dell'importo di
eventuali somme ancora da liquidare da parte della Concessionaria” (Art. 16 punto g); che con racc. AR del
29.08.2019, comunicava alla convenuta il recesso dal contratto invitandola al ritiro delle merci invendute giacenti presso i propri magazzini, il cui costo d'acquisto era pari ad € 17.111,75, comprensivo di IVA al 10%;
che stante il mancato riscontro della convenuta, con pec del 14.10.2019 e del 29.10.2019, reiterava l'invito al ritiro della merce, nonché alla definizione delle partite contabili aperte;
con pec del 13.11.2019, costituiva in mora e diffidava nuovamente al ritiro della merce e a tale comunicazione seguiva riscontro della CP_1
convenuta (in data 2.12.2019) con la quale veniva intimata al pagamento dell'importo di € 7.061,72 di cui alla fattura insoluta n. 46/2019 rappresentando che, solo successivamente a tale adempimento, avrebbe provveduto al ritiro della merce ed all'emissione della nota di credito per il corrispettivo della merce resa;
che, pur non ricorrendo alcun suo inadempimento, al solo fine di risolvere la questione ed accelerare i tempi di ritiro della merce resa, provvedeva al pagamento dell'importo richiesto;
che nonostante vani ulteriori solleciti, persiste l'inadempimento della convenuta la quale, a tutt'oggi, non ha curato il ritiro della merce, né corrisposto
2 l'importo dovuto per la stessa, costringendo la concessionaria a tenere detta merce in deposito, con il conseguente obbligo di custodia ed eventuale obbligo di distruzione della merce alla scadenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.5.2020 si costituiva in giudizio in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via
preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di
negoziazione assistita obbligatoria ex Art. 3, comma 1, D. L. n. 132/2014; 2) In subordine, nel merito rigettare
ogni avversa pretesa, poiché pretestuosa ed infondata;
3) Condannare controparte al pagamento delle spese
e competenze di causa”.
Evidenziava, in particolare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
che sussisteva inadempimento dell'attrice rispetto al pagamento di € 7.061,72 a saldo della fattura n. 46 del 19.02.2019 con scadenza al 31.07.2019, ancor prima che la stessa formalizzasse, con nota del 29.8.2019, il proprio recesso contrattuale;
che ai sensi dell'art. 12, il contratto sarebbe stato stipulato a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con un preavviso di quattro mesi, dunque nella specie, solo successivamente al 29.12.2019, la concessionaria avrebbe avuto diritto ad effettuare la cessione alla concedente delle giacenze in magazzino, previa verifica della scadenza e del perfetto stato di conservazione della merce;
l'importo di € 17.111,55, indicato all'attrice quale corrispettivo del reso merce,
sarebbe riferibile alla merce in giacenza al momento della formulazione del recesso del 29.08.2019, mentre l'effettivo ammontare del reso da contabilizzare andrebbe quantificato in base alla sola merce, conservata e non scaduta, in giacenza al 29.12.2019, momento di effettiva cessazione del rapporto contrattuale;
l'attrice non avrebbe fornito prova dello stato di conservazione della merce, a seguito del decorso del termine di preavviso.
All'udienza di prima comparizione del 19.5.2020, svolta in trattazione scritta, esaminata l'eccezione di improcedibilità del processo per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il processo veniva sospeso con assegnazione alle parti del termine di giorni 15 per esperire la procedura di negoziazione assistita,
rinviando per il prosieguo all'udienza del 24.11.2020. In quella sede venivano concessi su richiesta i termini
ex art.183, co.6 c.p.c. e la causa veniva rinviata al 24.3.2022 per la decisione sui mezzi di prova eventualmente
3 richiesti dalle parti. All'udienza del 3.11.2022, presente la sola parte attrice, venivano ammesse le prove orali richieste, compresa la prova delegata presso il Tribunale di Napoli, rinviando per il prosieguo al 29.6.2023.
Con ordinanza del 10.7.2023, preso atto della cancellazione dall'albo professionale dell'avv. Felice Cuocci,
procuratore di parte convenuta, veniva dichiarata l'interruzione del processo. All'udienza del 16.11.2023,
riassunto il processo su impulso di parte attrice, preso atto del completamento dell'attività istruttoria richiesta dalla parte, la causa veniva rinviata al 4.7.2024 per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi che la sola parte attrice depositava.
Diritto.
Nella specie, l'attrice, sull'assunto dell'intervenuto recesso dal contratto in essere con la convenuta, ha proposto domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di ritiro della merce invenduta nonché di restituzione del prezzo di acquisto della stessa.
A sua volta, la convenuta, pur non contestando lo scioglimento del vincolo contrattuale a seguito di recesso e la sussistenza dell'obbligazione di ritiro della merce invenuta, ha contestato che il valore della stessa, rilevante ai fini dell'ulteriore obbligazione di restituzione del prezzo, sostenendo che l'importo della restituzione doveva essere parametrato al valore della merce ancora commercializzabile al momento del perfezionamento del recesso contrattuale, non già a quello d'acquisto quantificato dall'attrice.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, va rilevato che parte attrice ha fornito prova della fonte del proprio diritto, costituita dal contratto di concessione del 3.12.2018, allegando la circostanza relativa all'inadempimento delle obbligazioni della convenuta tra cui, in particolare, quella di cui all'art. 16, lettera g, dello stesso, di ritiro della merce e
4 restituzione del prezzo d'acquisto; la convenuta non ha contestato la sussistenza a proprio carico dell'obbligazione di ritiro della merce, evidenziando, l'inesatta quantificazione del prezzo oggetto di restituzione, da parametrare, a suo dire, al valore della merce ancora commercializzabile alla data di perfezionamento del recesso contrattuale.
Sul punto, premesso che l'art. 16, lettera g, prevede l'obbligo della concedente (non contestato da parte della stessa) di ritiro, presso il magazzino della concessionaria, dei prodotti rimasti invenduti, al netto di quelli non più commercializzabili per palese incuria della concessionaria, nonché l'obbligo della concedente di restituzione del prezzo d'acquisto al netto del prezzo dei prodotti non più commercializzabili per incuria, non risulta provato né tantomeno allegato che vi sia stata incuria della concessionaria determinante la non commerciabilità di parte della merce.
Sul punto, parte attrice ha dimostrato, in primo luogo, di aver sollecitato il ritiro della merce rimasta invenduta,
a mezzo di comunicazioni inoltrate alla convenuta, nonché, a mezzo di prova testimoniale delegata, la riconducibilità della mancata commercializzazione della merce all'impossibilità di collocare sul mercato i prodotti forniti per la vendita e non a propria incuria, in qualità di concessionaria.
Né, a contrario, prova dell'incuria della concessionaria risulta adeguatamente fornita dalla concedente.
Così come accertati i fatti, può affermarsi che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente in ordine ai fatti costitutivi della pretesa.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa, non avendo la parte sufficientemente provato gli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 589/2020 del Ruolo Generale,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna al ritiro della merce Parte_1 CP_1
giacente presso l'attrice ed alla restituzione del prezzo d'acquisto della merce pari all'importo di € 17.111,55,
5 oltre interessi come da domanda, rigettate le altre domande;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
competenze di lite e spese che, in relazione al valore della controversia liquida in euro 545,00 per spese ed €
5.077,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale) per competenze, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 27.2.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 589/2020 R.G.
tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Serena Rivellini e Parte_1
dall'avv. Maria Chiara Alemagna ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, De Gasperi n.55
ATTRICE
e
in persona del l.r.p.t. CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: “inadempimento contrattuale”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 4.7.2024):
Per la sola parte attrice: come da note scritte sostitutive dell'udienza del 4.7.2024, che devono considerarsi integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante p.t., conveniva Parte_1
in giudizio dinanzi a questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della ordinare alla medesima il ritiro della CP_1
merce giacente presso il magazzino in Casandrino (NA), alla via Teverola, n. 16; 2) Parte_1
Conseguentemente, condannare la al pagamento, in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
1 17.111,55, o del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse essere accertato, maggiorato degli interessi
previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, dalla maturazione del credito al soddisfo;
3) Condannare la al CP_1
risarcimento dei danni subiti da liquidandoli in via equitativa. 4) Condannare la convenuta al Parte_1
pagamento delle spese e competenze di lite”.
L'attrice fondava le domande sulle seguenti motivazioni:
premetteva di operare nel settore farmaceutico, occupandosi della vendita e della distribuzione di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed erboristici;
che stipulava in data 3.12.2018 con la un contratto di CP_1
concessione di vendita con cui quest'ultima concedeva ad essa attrice il diritto esclusivo di vendita dei prodotti individuati nell'allegato D, per la Regione Campania, relativamente ai canali di vendita Farmacie,
Parafarmacie e Sanitari, Grossisti Regionali, Cooperative di Gruppi d'Acquisto; che il contratto prevedeva: “il
pagamento della merce fornita alla Concessionaria dalla Concedente dovrà essere effettuato nei termini di
120 giorni dalla Fattura Fine Mese Ricevuta Bancaria” (Art.8); “Cessando per qualsiasi causa il presente
rapporto, la Concedente s'impegna a ritirare, presso il magazzino della , i prodotti rimasti CP_2
invenduti, tranne quelli non più commercializzabili per palese incuria della , corrispondendo CP_2
per essi il prezzo con cui sono stati acquistati dalla Concessionaria, salva la detrazione dell'importo di
eventuali somme ancora da liquidare da parte della Concessionaria” (Art. 16 punto g); che con racc. AR del
29.08.2019, comunicava alla convenuta il recesso dal contratto invitandola al ritiro delle merci invendute giacenti presso i propri magazzini, il cui costo d'acquisto era pari ad € 17.111,75, comprensivo di IVA al 10%;
che stante il mancato riscontro della convenuta, con pec del 14.10.2019 e del 29.10.2019, reiterava l'invito al ritiro della merce, nonché alla definizione delle partite contabili aperte;
con pec del 13.11.2019, costituiva in mora e diffidava nuovamente al ritiro della merce e a tale comunicazione seguiva riscontro della CP_1
convenuta (in data 2.12.2019) con la quale veniva intimata al pagamento dell'importo di € 7.061,72 di cui alla fattura insoluta n. 46/2019 rappresentando che, solo successivamente a tale adempimento, avrebbe provveduto al ritiro della merce ed all'emissione della nota di credito per il corrispettivo della merce resa;
che, pur non ricorrendo alcun suo inadempimento, al solo fine di risolvere la questione ed accelerare i tempi di ritiro della merce resa, provvedeva al pagamento dell'importo richiesto;
che nonostante vani ulteriori solleciti, persiste l'inadempimento della convenuta la quale, a tutt'oggi, non ha curato il ritiro della merce, né corrisposto
2 l'importo dovuto per la stessa, costringendo la concessionaria a tenere detta merce in deposito, con il conseguente obbligo di custodia ed eventuale obbligo di distruzione della merce alla scadenza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.5.2020 si costituiva in giudizio in CP_1
persona del legale rappresentante p.t., che chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via
preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo di
negoziazione assistita obbligatoria ex Art. 3, comma 1, D. L. n. 132/2014; 2) In subordine, nel merito rigettare
ogni avversa pretesa, poiché pretestuosa ed infondata;
3) Condannare controparte al pagamento delle spese
e competenze di causa”.
Evidenziava, in particolare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
che sussisteva inadempimento dell'attrice rispetto al pagamento di € 7.061,72 a saldo della fattura n. 46 del 19.02.2019 con scadenza al 31.07.2019, ancor prima che la stessa formalizzasse, con nota del 29.8.2019, il proprio recesso contrattuale;
che ai sensi dell'art. 12, il contratto sarebbe stato stipulato a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con un preavviso di quattro mesi, dunque nella specie, solo successivamente al 29.12.2019, la concessionaria avrebbe avuto diritto ad effettuare la cessione alla concedente delle giacenze in magazzino, previa verifica della scadenza e del perfetto stato di conservazione della merce;
l'importo di € 17.111,55, indicato all'attrice quale corrispettivo del reso merce,
sarebbe riferibile alla merce in giacenza al momento della formulazione del recesso del 29.08.2019, mentre l'effettivo ammontare del reso da contabilizzare andrebbe quantificato in base alla sola merce, conservata e non scaduta, in giacenza al 29.12.2019, momento di effettiva cessazione del rapporto contrattuale;
l'attrice non avrebbe fornito prova dello stato di conservazione della merce, a seguito del decorso del termine di preavviso.
All'udienza di prima comparizione del 19.5.2020, svolta in trattazione scritta, esaminata l'eccezione di improcedibilità del processo per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, il processo veniva sospeso con assegnazione alle parti del termine di giorni 15 per esperire la procedura di negoziazione assistita,
rinviando per il prosieguo all'udienza del 24.11.2020. In quella sede venivano concessi su richiesta i termini
ex art.183, co.6 c.p.c. e la causa veniva rinviata al 24.3.2022 per la decisione sui mezzi di prova eventualmente
3 richiesti dalle parti. All'udienza del 3.11.2022, presente la sola parte attrice, venivano ammesse le prove orali richieste, compresa la prova delegata presso il Tribunale di Napoli, rinviando per il prosieguo al 29.6.2023.
Con ordinanza del 10.7.2023, preso atto della cancellazione dall'albo professionale dell'avv. Felice Cuocci,
procuratore di parte convenuta, veniva dichiarata l'interruzione del processo. All'udienza del 16.11.2023,
riassunto il processo su impulso di parte attrice, preso atto del completamento dell'attività istruttoria richiesta dalla parte, la causa veniva rinviata al 4.7.2024 per la precisazione delle conclusioni ed in quella sede trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per gli scritti difensivi che la sola parte attrice depositava.
Diritto.
Nella specie, l'attrice, sull'assunto dell'intervenuto recesso dal contratto in essere con la convenuta, ha proposto domanda di accertamento dell'inadempimento della convenuta rispetto all'obbligazione di ritiro della merce invenduta nonché di restituzione del prezzo di acquisto della stessa.
A sua volta, la convenuta, pur non contestando lo scioglimento del vincolo contrattuale a seguito di recesso e la sussistenza dell'obbligazione di ritiro della merce invenuta, ha contestato che il valore della stessa, rilevante ai fini dell'ulteriore obbligazione di restituzione del prezzo, sostenendo che l'importo della restituzione doveva essere parametrato al valore della merce ancora commercializzabile al momento del perfezionamento del recesso contrattuale, non già a quello d'acquisto quantificato dall'attrice.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale,
per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826
del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del 15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del
30/10/2001).
Ciò posto, va rilevato che parte attrice ha fornito prova della fonte del proprio diritto, costituita dal contratto di concessione del 3.12.2018, allegando la circostanza relativa all'inadempimento delle obbligazioni della convenuta tra cui, in particolare, quella di cui all'art. 16, lettera g, dello stesso, di ritiro della merce e
4 restituzione del prezzo d'acquisto; la convenuta non ha contestato la sussistenza a proprio carico dell'obbligazione di ritiro della merce, evidenziando, l'inesatta quantificazione del prezzo oggetto di restituzione, da parametrare, a suo dire, al valore della merce ancora commercializzabile alla data di perfezionamento del recesso contrattuale.
Sul punto, premesso che l'art. 16, lettera g, prevede l'obbligo della concedente (non contestato da parte della stessa) di ritiro, presso il magazzino della concessionaria, dei prodotti rimasti invenduti, al netto di quelli non più commercializzabili per palese incuria della concessionaria, nonché l'obbligo della concedente di restituzione del prezzo d'acquisto al netto del prezzo dei prodotti non più commercializzabili per incuria, non risulta provato né tantomeno allegato che vi sia stata incuria della concessionaria determinante la non commerciabilità di parte della merce.
Sul punto, parte attrice ha dimostrato, in primo luogo, di aver sollecitato il ritiro della merce rimasta invenduta,
a mezzo di comunicazioni inoltrate alla convenuta, nonché, a mezzo di prova testimoniale delegata, la riconducibilità della mancata commercializzazione della merce all'impossibilità di collocare sul mercato i prodotti forniti per la vendita e non a propria incuria, in qualità di concessionaria.
Né, a contrario, prova dell'incuria della concessionaria risulta adeguatamente fornita dalla concedente.
Così come accertati i fatti, può affermarsi che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio su di essa incombente in ordine ai fatti costitutivi della pretesa.
Non può infine trovare accoglimento la domanda di parte attrice di risarcimento dei danni subiti da liquidarsi in via equitativa, non avendo la parte sufficientemente provato gli elementi costitutivi della pretesa creditoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 589/2020 del Ruolo Generale,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna al ritiro della merce Parte_1 CP_1
giacente presso l'attrice ed alla restituzione del prezzo d'acquisto della merce pari all'importo di € 17.111,55,
5 oltre interessi come da domanda, rigettate le altre domande;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1
competenze di lite e spese che, in relazione al valore della controversia liquida in euro 545,00 per spese ed €
5.077,00 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisionale) per competenze, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
Trani, 27.2.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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