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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 21100/2016, promossa da:
, c.f. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti FRANGIPANE ANDREA e PIANTA ANDREA ATTRICE contro
c.f. , Controparte_1 C.F._2
c.f. , CP_2 C.F._3 con il patrocinio degli Avv.ti VESCIA RICCARDO e BONA ARONNE CONVENUTI
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con atto di citazione datato 6-12-16, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
per la costituzione di una servitù di passaggio coattiva sui loro fondi.
[...] CP_2
La controparte si è costituita il 28-4-17, chiedendo il rigetto della domanda.
Le parti sono comparse all'udienza del 18-5-17; il giudice ha assegnato un termine per l'avvio del procedimento di mediazione.
All'udienza del 9-11-17, su richiesta delle parti, è stata disposta una c.t.u. Il geometra Persona_1 assunto l'incarico all'udienza del 31-5-18. La relazione è stata depositata il 30-10-18.
All'udienza del 10-1-19, il giudice ha domandato al c.t.u. i chiarimenti chiesti dalle parti, depositati il 20- 5-19. Le parti sono comparse all'udienza del 30-5-19.
Con ordinanza del 23-7-19, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
Il 4-11-20 l'attrice ha chiesto di rimettere la causa in istruttoria, disponendo una nuova c.t.u. e integrando il contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi limitrofi.
Con ordinanza del 16-2-22, il giudice ha chiesto alla c.t.u. di replicare all'istanza dell'attrice. Il geometra ha depositato una nota il 16-9-22.
Il fascicolo è stato assegnato questo giudice il 12-12-22.
Le parti sono comparse all'udienza del 9-5-23, ribadendo le proprie posizioni.
Con ordinanza del 21-8-23, il giudice ha motivatamente rigettato le istanze di rinnovazione della c.t.u. e
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di integrazione del contraddittorio, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 2-7-24 in trattazione scritta.
È seguito infine lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nei termini assegnati del 18-9-24 e del 8-10-24.
2. Le conclusioni dell'attrice (come da foglio di p.c. del 20.6.24) sono state:
«Preliminarmente: revocare ex art. 177 cpc l'ordinanza di rinvio all'udienza di P.c. disponendo la rimessione della causa in istruttoria disponendo nuova CTU con sostituzione del Consulente Tecnico già nominato. Nel contempo, che sia disposta integrazione del contradditorio nei confronti dei proprietari dei fondi limitrofi al mapp. 86 e 186 del Fg. 7 del Catasto Terreni del Comune di Capriolo. Nel merito: accertata l'interclusione del fondo contrassegnato con i mappali n. 86 e 186 del foglio 7 del Catasto Terreni del Comune di Capriolo (cfr. doc. 1) di proprietà della sig.ra , CP_3 pronunciare e dichiarare la costituzione di servitù di passaggio carraio ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. sul fondo identificato con il mappale n. 249 di proprietà dei sigg.ri e in Parte_2 Parte_3 Parte_4 quanto, allo stato, risulta essere l'unico e meno oneroso accesso alla via pubblica, ovvero su altro fondo confinante ed avente passaggio sulla via pubblica con o senza indennizzo. Con vittoria di spese di giudizio».
Le conclusioni dei convenuti (come da foglio di p.c. del 25.6.24) sono state:
«NEL MERITO ED IN PRINCIPALITA': accertarsi e dichiararsi la inammissibilità e/o inaccoglibilità della domanda per violazione dell'art. 1051 ultimo comma Cod. Civ. NEL MERITO: nel denegato caso di non accoglimento della domanda svolta in principalità, respinte tutte le eccezioni avversariamente poste, rigettarsi le domande svolte da parte attrice in quanto carenti dei presupposti per il suo accoglimento e comunque in quanto infondate sia in fatto che in diritto e perché non provate. IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE: previa riconvocazione del CTU per le attività istruttorie già formulate in giudizio con le memorie ex art. 183 VI° Cpc ed a verbale, nel caso di accoglimento delle domande attoree, rimettersi la causa in fase istruttoria al fine di determinare la indennità in favore dei convenuti, già richiesta in € 250.000,00 ovvero la diversa, per effetto della costituzione della servitù, considerate le ragioni già indicate e precisate in atti. IN VIA ISTRUTTORIA: disporsi integrazione della CTU per le ragioni già esposte. IN OGNI CASO: rifuse le spese ed i compensi di causa ex Decreto n. 55/2014 nonché di CTU».
3. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− L'attrice è proprietaria nel Comune di Capriolo dei fondi catastalmente identificati ai mappali 63, 65, 86, 87 e 186;
− I mappali 86 e 186 sono stati dichiarati edificabili, ma risulterebbero interclusi;
− I convenuti sono proprietari del vicino mappale 180, che ha inglobato il vecchio mappale 249;
− L'attrice ha chiesto di costituire una servitù di passaggio coattiva, pedonale e carrabile, sul fondo dei convenuti per raggiungere i propri mappali 86 e 186.
4. Lo stato di fatto è ben descritto nell'elaborazione grafica contenuta a p. 4 della c.t.u.:
(segue immagine)
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La c.t.u. ha individuato cinque possibili collegamenti tra i mappali 86-186 e la pubblica via, evidenziati in giallo nell'immagine a p. 5 della relazione:
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4.1. In via preliminare, il giudice richiama il principio recentemente espresso da Cass. n. 25130/23, secondo cui: «Nella controversia per la costituzione di una servitù di passaggio coattivo, qualora l'interclusione del fondo sia tale da consentire più soluzioni per l'uscita sulla via pubblica ed il proprietario del fondo intercluso convenga in giudizio il proprietario di uno solo dei fondi circostanti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri proprietari dovendo il giudice limitarsi ad accertare se sussistano o meno le condizioni richieste per l'asservimento del terreno indicato dall'istante».
Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio, si rimanda del resto alle ampie motivazioni contenute nell'ordinanza del 21.8.23, richiamando altresì la massima espressa da Cass. n. 7468/15.
Ne consegue che, in caso di rigetto della domanda, è esclusa la costituzione della servitù sul fondo del convenuto;
resta però all'attrice la possibilità di agire nei confronti dei proprietari degli altri terreni.
4.2. Con riguardo alle contestazioni sollevate dall'attrice al lavoro della c.t.u., si rileva come: – nella relazione depositata il 30.10.18, il geometra abbia riferito pareri verbali ricevuti dalla Polizia Per_1
Locale sulla fattibilità di nuovi passi carrabili;
– all'udienza del 10.1.19, l'attrice nulla abbia contestato a questo proposito;
– la c.t.u. ha ribadito la propria posizione nei chiarimenti del 20.5.19; – all'udienza del 30.5.19, l'attrice ha chiesto che il parere del tecnico si basasse non sulle informazioni verbali degli agenti ma sull'esame degli strumenti urbanistici;
– solo il 4.11.20 l'attrice ha prodotto la nota della Polizia Locale resa il 30.10.20, in cui si legge che «agli atti di questo comando non vi sono pareri ufficiali rilasciati in merito alla “bozza relazione finale” causa CTU – Causa R.G. 21100/2016 inerenti passi carrai. Tra gli agenti presenti in servizio attualmente non si ricordano pareri rilasciati verbalmente per eventuali passi carrai in via Dante Alighieri. Pareri che vengono rilasciati normalmente su progetto regolarmente presentato all'UTG competente»; – nelle note del 4.2.22, l'attrice ha dato atto di avere sporto denuncia-querela per falso contro la c.t.u.; – il 16.9.22 la c.t.u. ha rievocato nei particolari i sopralluoghi svolti assieme agli agenti della Polizia Locale, indicando il percorso svolto e il nome di uno di essi;
– il Pubblico Ministero, svolte le indagini, ha esercitato l'azione penale per il reato ex art. 373 c.p. (procedimento r.g.n.r. 14797/23, di cui l'attrice ha depositato l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare); – non è noto l'esito del procedimento penale.
Come anticipato nell'ordinanza del 21.8.23, il giudice ritiene nondimeno che la vicenda penale (attinente alla realizzabilità o meno dei passi carrabili) non incida sull'esito di questa causa, perché le restanti considerazioni della c.t.u. ne prescindono e restano valide, specialmente con riguardo alla dettagliata descrizione dello stato dei luoghi.
4.3. Venendo dunque al merito della controversia, è pacifico che i mappali 86 e 186 dell'attrice non siano attualmente dotati di un accesso alla pubblica via. Gli stessi, tuttavia, sono adiacenti ai mappali 87, 65 e 63, sempre appartenenti all'attrice, dei quali quest'ultimo si affaccia su via Dante Alighieri con un cancello carrabile.
I mappali oggetto di causa pare siano dotati di una certa individualità, nel senso che sono divenuti edificabili e risultano separati dagli altri da opere e dislivelli. Il giudice osserva come non sia particolarmente utile decretare in astratto se i due mappali siano o meno interclusi e se, in caso positivo, lo siano assolutamente o relativamente. Piuttosto, occorre ragionare in concreto sulla pretesa dell'attrice di unirli alla pubblica via, effettuando il giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 1051 c.c.
4.4. In questo senso, il passaggio n. 4 individuato dalla c.t.u. (ossia quello sul fondo dei convenuti) presenta varie criticità:
− Insiste su un'area che, quand'anche non fosse qualificabile come giardino in senso stretto, ai fini dell'esenzione prevista dal co. 4 dell'art. ult. cit., è comunque pertinenziale all'abitazione dei convenuti e molto vicina alla loro abitazione;
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− La circostanza che la striscia di terra fosse usata in passato per il transito verso i mappali dell'attrice è stata allegata in modo del tutto generico e non è stata chiesta l'usucapione della servitù di passaggio (tanto più che ora il percorso è certamente chiuso);
− Il dislivello tra via Dante Alighieri e la proprietà dell'attrice è notevole (cfr. le fotografie prodotte dallo stesso c.t.p. dell'attrice, a p. 39 c.t.u.); esso andrebbe colmato con una rampa e un muro di contenimento che la c.t.u. esclude possa rispettare le distanze previste dagli strumenti urbanistici per le nuove costruzioni;
− Tale manufatto non graverebbe il fondo dei convenuti di un mero transito verso il fondo dominante, ma finirebbe per escludere pressoché del tutto la possibilità di fruirne (realizzando
“l'esproprio” lamentato dai convenuti);
− I costi di realizzazione della strada non sono stati calcolati dal c.t.u., ma possono ritenersi non irrisori stante la necessità delle ridette opere;
inoltre, dovrebbe prevedersi un indennizzo a favore dei convenuti stimato dal c.t.u. in € 16.000 (per il solo valore della striscia di terreno, senza peraltro considerare il deprezzamento del fondo);
− Infine, quanto alla questione del passo carrabile, pur non potendo considerare il diniego verbale per i motivi anzidetti, il giudice osserva come fin dalla prima relazione la c.t.u. avesse evidenziato la necessità di una richiesta formale alla Polizia Locale (cfr. p. 42); tuttavia, l'attrice non ha provveduto a questo semplice incombente nei successivi anni di causa, limitandosi a chiedere approfondimenti tecnici, nonostante dimostrare la fattibilità del percorso dalla stessa voluto fosse suo onere.
4.5. Di contro, i percorsi alternativi nn. 1 e 2 avrebbero numerosi vantaggi:
− Sebbene più lunghi dei tragitti nn. 3 e 4, essi insistono interamente sulla proprietà dell'attrice; è dunque ragionevole che la stessa ne sopporti il peso, a fronte dell'aumento di valore degli altri suoi mappali serviti;
− Benché lo sbocco di tali percorsi si trovi sulla parte alta dei mappali 86 e 186, ciò rappresenta un problema che pare risolvibile in sede di progettazione degli immobili da costruirvi;
− I costi sono stati quantificati in € 20.000 e non sono previsti indennizzi;
tale importo, relativamente contenuto, non consente di considerare impraticabili queste due ipotesi, ponendo l'aggravio del passaggio a carico di terzi in via coattiva;
− È ragionevole ipotizzare che nessun problema sussisterebbe per i passi carrabili su via Dante Alighieri, essendo gli stessi al termine della strada chiusa, accanto al cancello già esistente.
Quanto alla soluzione n. 3:
− Il tragitto è lungo più o meno come il n. 4 e accede a una zona bassa dei fondi interclusi;
− Potrebbero essere esclusi indennizzi per l'occupazione dell'area, dato che la c.t.u. ha rilevato la possibilità di una permuta con altra striscia di terreno a monte, appartenente all'attrice ma erroneamente recintata a favore del proprietario del mappale 175;
− Dalle fotografie risulta che il percorso si trovi rispetto a via Dante Alighieri a una quota superiore rispetto al n. 4, con conseguente maggiore facilità di realizzo della strada;
− La c.t.u. ha scritto che questa via «potrebbe rivelarsi la più comoda, in termini di lunghezza e dislivello»
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(p. 6 c.t.u.). Lo stesso c.t.p. dell'attrice ha osservato: «Si concorda con il CTU per quanto potrebbe rivelarsi la più comoda, ma non si condivide il parere degli agenti di polizia locale che ritengono non possibile la realizzazione di un passo carraio in quella posizione» (p. 32 c.t.u.); a tale ultimo proposito, le criticità sono però le stesse del percorso n. 4.
Quanto infine al tragitto n. 5, le spese di realizzazione (€ 12.700) sono inferiori rispetto alle soluzioni nn. 1 e 2; tuttavia, considerando l'indennizzo di € 16.000, l'esborso totale sarebbe superiore.
Ogni ulteriore accertamento sulle ipotesi nn. 3 e 5 andrà comunque svolto nel contraddittorio con i proprietari del mappale 175 e di quello che si affaccia su via Belvedere.
Le considerazioni che precedono portano dunque al rigetto della domanda volta a costituire la servitù di passaggio coattiva sul fondo del convenuto, restando impregiudicate le altre possibilità.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'attrice.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 903 per la fase istruttoria (minimo, perché non sono state redatte le memorie ex art. 183 c.p.c.); € 1452 per la fase decisionale (minimo, stante la semplicità delle questioni trattate). Al totale (€ 5260) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
5.1. Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta la domanda dell'attrice;
a titolo di spese di lite, condanna l'attrice al pagamento in favore dei convenuti di € 5260,00 complessivi per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice (come liquidate nel decreto del 23.9.19).
Brescia, 07/01/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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