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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1207/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 562/2024 (est. Frangipani), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bianchini, presso il cui studio in Roma, via
Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Nel merito:
Riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
Parte appellata: “Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
--dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c.;
-in subordine respingere l'appello parziale proposto da avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 562/24 con conferma della stessa;
In ogni caso:
- nel merito respingere le domande svolte dall'appellante con i ricorsi riuniti in quanto infondate in fatto e diritto;
- dichiarare tenuto alla regolarizzazione contributiva del coadiuvante Parte_2
presso la Gestione assicurativa dei Coltivatori diretti con obbligo di Parte_3 versamento dei contributi previdenziali come accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 2.12.2022 e quindi dichiarare dovuti gli importi per contributi e somme CP_ aggiuntive indicati nella comunicazione del 26.06.2023 notificata il 07.07.2023;
- in subordine accertare la diversa somma dovuta dall'appellante per contributi e somme aggiuntive in riferimento alla posizione di . Parte_3
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 1486/2022 e n. 838/2023 R.G. CP_ promosse da contro l' e l' , ha Parte_1 Controparte_2 così deciso: “definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Parte_1
l'una con ricorso depositato il 9 dicembre 2022, l'altra con ricorso depositato l'8 luglio 2023:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...] CP_
2) accerta l'insussistenza del credito di nei confronti del ricorrente relativamente alla ripetizione dei benefici previdenziali oggetto del verbale notificato il 24 novembre 2022; CP_
3) accerta la sussistenza del credito di nei confronti del ricorrente per la posizione di oggetto del verbale notificato il 2 dicembre 2022; Parte_3
4) condanna il ricorrente a rifondere all' le Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 1.492,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
CP_
5) compensa interamente tra il ricorrente e le spese di lite relative a entrambi i giudizi riuniti”.
Con separati ricorsi successivamente riuniti l'odierno appellante ha impugnato:
- il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000651 del 16
pag. 2/8 CP_ novembre 2022, con cui i funzionari di vigilanza e gli Ispettori del CP_2 avevano contestato al ricorrente, quale titolare dell'impresa agricola “Borgata Valle”, che le ore di lavoro svolte dai braccianti nei mesi di agosto degli anni dal
2016 al 2021 non erano state correttamente riportate sul Libro Unico del Lavoro, con conseguente recupero dei benefici contributivi già concessi, CP_ determinante un credito in favore dell' di € 4.073,16 (di cui € 2.683,88 a titolo di contributi da recuperare, € 1.310,14 per sanzioni e € 79,14 per interessi);
- il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001307 del 2 dicembre 2022, con cui gli era stato contestato l'impiego nell'azienda agricola, quale coadiuvante, del padre , con conseguente credito contributivo Parte_3 dell'istituto previdenziale pari a € 33.239,67 (di cui € 21.861,93 quali contributi non versati a partire dall'anno 2017, € 10.692,93 per sanzioni e € 684,81 per interessi); CP_
- il prospetto riepilogativo (inviato dall' con comunicazione datata 26 giugno 2023) dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2023 ed eventuali anni pregressi, per un importo totale di € 43,088,43.
ha chiesto al Tribunale di dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i Parte_1 provvedimenti impugnati, eccependo la prescrizione di ogni somma relativa agli anni 2016, CP_ 2017 e 2018, nonché la decadenza dell' ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, e sostenendo l'illegittimità dei verbali per difetto di motivazione e per assenza dei presupposti di fatto contestati.
Entrambe le parti convenute si sono costituite ritualmente in giudizio. L'
[...] CP_
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
l' ha chiesto Controparte_2 il rigetto del ricorso avversario.
Il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione Co passiva dell' , osservando che entrambi i giudizi hanno ad oggetto crediti contributivi, sicché
l' non ha titolo a contraddire rispetto alle domande svolte dal ricorrente, essendo CP_2 CP_ l' unico soggetto attivo dell'obbligazione.
Ha respinto le contestazioni relative ai vizi formali degli atti impugnati, in quanto i verbali di accertamento danno pienamente conto dei dati di fatto e del percorso logico che ha condotto alla decisione e il prospetto riepilogativo rappresenta una mera comunicazione CP_ dell' che indica le somme ritenute dovute (con relativa rateazione) e non ha contenuti tipici o necessari.
Ha parimenti respinto l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46, in quanto estranea alla fattispecie oggetto di causa, in cui non vi è alcuna iscrizione a ruolo.
Nel merito, ha ritenuto fondate le contestazioni inerenti alla revoca dei benefici previdenziali per i braccianti negli anni dal 2016 al 2021 e dichiarato insussistente il relativo CP_ credito contributivo vantato dall' rilevando che “a prescindere dal fatto che le ore di lavoro annotate a settembre invece che ad agosto sono assai contenute, non è contestato che le ore complessive riportate nel LUL rispettino quelle effettivamente svolte (essendovi stata soltanto una traslazione da un mese all'altro), né è contestato che vi sia stata la corretta retribuzione per le prestazioni rese, come peraltro è stato dichiarato dagli stessi lavoratori.
pag. 3/8 Da un lato, dunque, deve ravvedersi un'irregolarità e non un'omissione della compilazione del LUL e, dall'altro lato, non risulta che tale omissione abbia comportato la mancata applicazione dei contratti collettivi”. CP_ Il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistente il credito dell' nei confronti del ricorrente per la posizione del padre di quest'ultimo ( ), avendo ravvisato Parte_3 plurimi elementi concordanti (tra cui le dichiarazioni confessorie dello stesso ricorrente) idonei a dimostrare che aveva coadiuvato il figlio nell'azienda agricola, con una Parte_3 continuità tale da richiedere il pagamento della contribuzione previdenziale.
Ha escluso la prescrizione di tale credito, relativo a contributi maturati a partire dal
2017, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19 e dell'efficacia interruttiva della prescrizione del verbale di accertamento notificato il 2 dicembre 2022.
Infine, quanto al prospetto riepilogativo, il primo giudice ha rilevato l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, volta all'accertamento dell'invalidità e dell'inefficacia del “provvedimento impugnato”, in quanto il prospetto in esame fa riferimento ad una mera comunicazione, priva di efficacia esecutiva, che non può essere qualificata come
“provvedimento” suscettibile d'impugnazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello solo nei confronti Parte_1 CP_ dell' prestando acquiescenza al capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_2
Con il primo motivo insiste nell'eccezione di decadenza, deducendo che “Il D.Lgs. n.
46/99 ha previsto che i contributi e i premi dovessero essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento”.
Eccepisce, inoltre, l'inesistenza delle pretese “e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi”, in quanto “le cartelle e i ruoli esattoriali non sono stati sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale”.
Con il secondo motivo, richiamata giurisprudenza sui poteri officiosi del giudice nel rito civile, tributario e del lavoro, lamenta che, nel presente caso, “gli atti esattoriali opposti sono stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale del procedente”, con la conseguenza che “il provvedimento emesso dall'agenzia delle entrate di riscossione incompetente è nullo;
e tale nullità è rilevabile
d'ufficio”.
Con il terzo ed ultimo motivo impugna il capo di sentenza che ha disatteso l'eccezione di prescrizione, osservando che “dal tenore testuale della norma emerge che la sospensione dei termini ivi prevista concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e i cui termini di versamento scadevano nel medesimo lasso temporale. La norma in questione invece non interessa le ingiunzioni di pagamento notificate precedentemente a tale periodo né quelle notificate nel periodo successivo. E poiché l'ingiunzione oggi impugnata è stata notificata solo in data 27.4.2023, il credito oggetto della stessa, che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017 non può che considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 209 del
c.d.s.: la prescrizione può dirsi maturata in data 20.1.2022”. Richiama giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie, secondo cui “la sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 non può
pag. 4/8 essere applicata alle cartelle e alle ingiunzioni non emesse e non notificate nel periodo di cui al comma 1”.
Eccepisce, inoltre, “l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”, nonché “l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, ove richiesto di ogni atto presupposto, e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s.”.
Contesta, infine, il capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di CP_ lite tra il ricorrente e l' dovendo essere le spese poste a carico dell' . CP_4
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la parziale Parte_1 riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame avversario e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per avere respinto le eccezioni di decadenza ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e di prescrizione;
si lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia rilevato d'ufficio che “gli atti esattoriali opposti” erano stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente e risultavano non regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
pag. 5/8 Tanto premesso, nel merito le censure si ritengono infondate, con conseguente rigetto dell'appello ed integrale conferma della sentenza di prime cure.
Infondato è innanzitutto il primo motivo, con cui l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Il motivo ripropone l'eccezione come formulata nell'atto introduttivo, senza in alcun modo confutare le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della statuizione di rigetto, secondo cui la decadenza prevista dalla norma invocata riguarda l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali ed è perciò estranea alla fattispecie che ci occupa, nella quale CP_ non vi è stata alcuna iscrizione a ruolo di crediti da parte dell'
Le argomentazioni del primo giudice – con cui, va ribadito, parte appellante omette completamente di confrontarsi - sono ineccepibili e pienamente condivise dal Collegio.
Nell'odierna controversia, infatti, non viene in rilievo alcuna iscrizione a ruolo di CP_ crediti contributivi da parte dell' che si è limitato ad eseguire un accertamento ispettivo nei confronti di , all'esito del quale ha emesso i due verbali di accertamento Parte_1 oggetto del presente giudizio (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo appellante di primo grado).
Non ricorrendo nel caso in esame la fattispecie disciplinata dall'art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, non può evidentemente trovare applicazione la decadenza prevista da tale norma.
Infondato è anche il secondo motivo, con cui l'appellante si duole che il Tribunale non abbia riscontrato una serie di vizi (peraltro dedotti in modo del tutto generico) di ruoli, cartelle esattoriali ed atti esecutivi.
Anche a tale riguardo è assorbente il rilievo che nell'odierna controversia non viene CP_ in rilievo alcuno degli atti cui fa riferimento parte appellante: l' infatti, non ha avviato alcuna procedura di riscossione coattiva dei crediti mediante ruoli esattoriali;
non ha posto in essere atti esecutivi, né alcun altro atto menzionato nel motivo in esame (tra cui un'ingiunzione asseritamente notificata il 27 aprile 2023 “che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017”, di cui non vi è traccia in atti e che appare all'evidenza del tutto estranea alla vicenda di cui è causa).
Le censure svolte nel motivo scrutinato appaiono, perciò, inconferenti rispetto ai temi oggetto della pronuncia di primo grado e inidonee a scalfire le rationes decidendi che la sorreggono.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, la sospensione del termine quinquennale di prescrizione della contribuzione, disposta dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19, non “concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e i cui termini di versamento scadevano nel medesimo lasso temporale”, ma riguarda tutti i crediti contributivi non ancora prescritti alla data del 23 febbraio 2020 (data della prima sospensione della prescrizione per emergenza Covid-19 rilevante ai fini di causa, come meglio di seguito illustrato).
Il credito di cui si controverte ha ad oggetto contributi agricoli dei lavoratori autonomi, dovuti dai titolari di imprese agricole anche per i familiari coadiuvanti;
il verbale di accertamento e notificazione n. 2022001307 del 2 dicembre 2022 (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo grado) ha, infatti, accertato l'iscrivibilità di (padre di Parte_3
pag. 6/8 ) alla gestione previdenziale autonoma dei coltivatori diretti in qualità di Parte_1 collaboratore familiare a decorrere dall'1 gennaio 2017, con conseguente obbligo dell'odierno appellante di versare i relativi contributi da tale data.
I contributi in parola si versano in rate trimestrali di pari importo scadenti la prima il
16 luglio, la seconda il 16 settembre, la terza il 16 novembre dell'anno di riferimento e la quarta il 16 gennaio dell'anno successivo.
Nel caso di specie, dunque, la prescrizione quinquennale dei contributi relativi al primo trimestre 2017 ha iniziato a decorrere il 16 luglio 2017 e non era ancora maturata alla data del 23 febbraio 2020, quando è intervenuta la prima sospensione dei termini prescrizionali in forza della normativa emergenziale.
La prescrizione è rimasta sospesa per 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020, in forza dell'art. 37, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile
2020 n. 27 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) e per ulteriori 182 giorni dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021 n. 21) al 30 giugno 2021, in forza dell'art. 11, comma 9, del citato decreto legge (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, alla data di notifica del verbale di accertamento (2 dicembre 2022) la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma
9, legge 8 agosto 1995 n. 335 del credito contributivo relativo alla posizione di
[...]
, decorrente dal 16 luglio 2017, non risultava ancora maturata in relazione ad alcun Parte_3 periodo contributivo, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(per un totale di 311 giorni).
La prescrizione è stata poi interrotta dalla notifica del verbale di accertamento, quale atto che rende manifesta la volontà dell'ente previdenziale di far valere il proprio credito contributivo.
Infine, non coglie nel segno la censura avverso il regolamento delle spese processuali disposto dal primo giudice, atteso che la compensazione delle spese di lite tra Parte_1 CP_ e l' appare pienamente giustificata dalla reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria,
pag. 7/8 vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 562/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in
€ 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1207/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 562/2024 (est. Frangipani), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Bianchini, presso il cui studio in Roma, via
Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato,
- PARTE APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- PARTE APPELLATA -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Nel merito:
Riformare parzialmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti per tutti le motivazioni ivi narrate;
come da sintesi della domanda in epigrafe ex artt. 615 e 617 e ove richiesto ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del
2011, oltre alle eccezioni ivi menzionate, anche rilevabili d'ufficio; con vittoria di spese in favore del ricorrente ex art. 91 c.p.c.
Ancora nel merito: Accogliere parzialmente la domanda, annullando i provvedimenti opposti nelle sanzioni e interessi.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per Legge”.
Parte appellata: “Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
--dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 434 c.p.c.;
-in subordine respingere l'appello parziale proposto da avverso la Parte_2 sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 562/24 con conferma della stessa;
In ogni caso:
- nel merito respingere le domande svolte dall'appellante con i ricorsi riuniti in quanto infondate in fatto e diritto;
- dichiarare tenuto alla regolarizzazione contributiva del coadiuvante Parte_2
presso la Gestione assicurativa dei Coltivatori diretti con obbligo di Parte_3 versamento dei contributi previdenziali come accertato con il verbale unico di accertamento e notificazione del 2.12.2022 e quindi dichiarare dovuti gli importi per contributi e somme CP_ aggiuntive indicati nella comunicazione del 26.06.2023 notificata il 07.07.2023;
- in subordine accertare la diversa somma dovuta dall'appellante per contributi e somme aggiuntive in riferimento alla posizione di . Parte_3
Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 18 ottobre 2024, il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 1486/2022 e n. 838/2023 R.G. CP_ promosse da contro l' e l' , ha Parte_1 Controparte_2 così deciso: “definitivamente pronunciando nelle cause riunite promosse da Parte_1
l'una con ricorso depositato il 9 dicembre 2022, l'altra con ricorso depositato l'8 luglio 2023:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...] CP_
2) accerta l'insussistenza del credito di nei confronti del ricorrente relativamente alla ripetizione dei benefici previdenziali oggetto del verbale notificato il 24 novembre 2022; CP_
3) accerta la sussistenza del credito di nei confronti del ricorrente per la posizione di oggetto del verbale notificato il 2 dicembre 2022; Parte_3
4) condanna il ricorrente a rifondere all' le Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 1.492,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
CP_
5) compensa interamente tra il ricorrente e le spese di lite relative a entrambi i giudizi riuniti”.
Con separati ricorsi successivamente riuniti l'odierno appellante ha impugnato:
- il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022000651 del 16
pag. 2/8 CP_ novembre 2022, con cui i funzionari di vigilanza e gli Ispettori del CP_2 avevano contestato al ricorrente, quale titolare dell'impresa agricola “Borgata Valle”, che le ore di lavoro svolte dai braccianti nei mesi di agosto degli anni dal
2016 al 2021 non erano state correttamente riportate sul Libro Unico del Lavoro, con conseguente recupero dei benefici contributivi già concessi, CP_ determinante un credito in favore dell' di € 4.073,16 (di cui € 2.683,88 a titolo di contributi da recuperare, € 1.310,14 per sanzioni e € 79,14 per interessi);
- il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022001307 del 2 dicembre 2022, con cui gli era stato contestato l'impiego nell'azienda agricola, quale coadiuvante, del padre , con conseguente credito contributivo Parte_3 dell'istituto previdenziale pari a € 33.239,67 (di cui € 21.861,93 quali contributi non versati a partire dall'anno 2017, € 10.692,93 per sanzioni e € 684,81 per interessi); CP_
- il prospetto riepilogativo (inviato dall' con comunicazione datata 26 giugno 2023) dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2023 ed eventuali anni pregressi, per un importo totale di € 43,088,43.
ha chiesto al Tribunale di dichiarare nulli, illegittimi ed inefficaci i Parte_1 provvedimenti impugnati, eccependo la prescrizione di ogni somma relativa agli anni 2016, CP_ 2017 e 2018, nonché la decadenza dell' ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, e sostenendo l'illegittimità dei verbali per difetto di motivazione e per assenza dei presupposti di fatto contestati.
Entrambe le parti convenute si sono costituite ritualmente in giudizio. L'
[...] CP_
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
l' ha chiesto Controparte_2 il rigetto del ricorso avversario.
Il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione Co passiva dell' , osservando che entrambi i giudizi hanno ad oggetto crediti contributivi, sicché
l' non ha titolo a contraddire rispetto alle domande svolte dal ricorrente, essendo CP_2 CP_ l' unico soggetto attivo dell'obbligazione.
Ha respinto le contestazioni relative ai vizi formali degli atti impugnati, in quanto i verbali di accertamento danno pienamente conto dei dati di fatto e del percorso logico che ha condotto alla decisione e il prospetto riepilogativo rappresenta una mera comunicazione CP_ dell' che indica le somme ritenute dovute (con relativa rateazione) e non ha contenuti tipici o necessari.
Ha parimenti respinto l'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n.
46, in quanto estranea alla fattispecie oggetto di causa, in cui non vi è alcuna iscrizione a ruolo.
Nel merito, ha ritenuto fondate le contestazioni inerenti alla revoca dei benefici previdenziali per i braccianti negli anni dal 2016 al 2021 e dichiarato insussistente il relativo CP_ credito contributivo vantato dall' rilevando che “a prescindere dal fatto che le ore di lavoro annotate a settembre invece che ad agosto sono assai contenute, non è contestato che le ore complessive riportate nel LUL rispettino quelle effettivamente svolte (essendovi stata soltanto una traslazione da un mese all'altro), né è contestato che vi sia stata la corretta retribuzione per le prestazioni rese, come peraltro è stato dichiarato dagli stessi lavoratori.
pag. 3/8 Da un lato, dunque, deve ravvedersi un'irregolarità e non un'omissione della compilazione del LUL e, dall'altro lato, non risulta che tale omissione abbia comportato la mancata applicazione dei contratti collettivi”. CP_ Il Tribunale ha, invece, ritenuto sussistente il credito dell' nei confronti del ricorrente per la posizione del padre di quest'ultimo ( ), avendo ravvisato Parte_3 plurimi elementi concordanti (tra cui le dichiarazioni confessorie dello stesso ricorrente) idonei a dimostrare che aveva coadiuvato il figlio nell'azienda agricola, con una Parte_3 continuità tale da richiedere il pagamento della contribuzione previdenziale.
Ha escluso la prescrizione di tale credito, relativo a contributi maturati a partire dal
2017, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione introdotta dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19 e dell'efficacia interruttiva della prescrizione del verbale di accertamento notificato il 2 dicembre 2022.
Infine, quanto al prospetto riepilogativo, il primo giudice ha rilevato l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente, volta all'accertamento dell'invalidità e dell'inefficacia del “provvedimento impugnato”, in quanto il prospetto in esame fa riferimento ad una mera comunicazione, priva di efficacia esecutiva, che non può essere qualificata come
“provvedimento” suscettibile d'impugnazione.
Avverso la sentenza ha proposto appello solo nei confronti Parte_1 CP_ dell' prestando acquiescenza al capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_2
Con il primo motivo insiste nell'eccezione di decadenza, deducendo che “Il D.Lgs. n.
46/99 ha previsto che i contributi e i premi dovessero essere iscritti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data dell'accertamento”.
Eccepisce, inoltre, l'inesistenza delle pretese “e dei sottesi ruoli esattoriali, atteso che non sono stati mai regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi”, in quanto “le cartelle e i ruoli esattoriali non sono stati sottoscritti da soggetto abilitato o con delega legale”.
Con il secondo motivo, richiamata giurisprudenza sui poteri officiosi del giudice nel rito civile, tributario e del lavoro, lamenta che, nel presente caso, “gli atti esattoriali opposti sono stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente, secondo la residenza e domicilio fiscale del procedente”, con la conseguenza che “il provvedimento emesso dall'agenzia delle entrate di riscossione incompetente è nullo;
e tale nullità è rilevabile
d'ufficio”.
Con il terzo ed ultimo motivo impugna il capo di sentenza che ha disatteso l'eccezione di prescrizione, osservando che “dal tenore testuale della norma emerge che la sospensione dei termini ivi prevista concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e i cui termini di versamento scadevano nel medesimo lasso temporale. La norma in questione invece non interessa le ingiunzioni di pagamento notificate precedentemente a tale periodo né quelle notificate nel periodo successivo. E poiché l'ingiunzione oggi impugnata è stata notificata solo in data 27.4.2023, il credito oggetto della stessa, che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017 non può che considerarsi prescritto ai sensi dell'art. 209 del
c.d.s.: la prescrizione può dirsi maturata in data 20.1.2022”. Richiama giurisprudenza delle
Commissioni Tributarie, secondo cui “la sospensione di cui all'art. 68 D.L. 18/2020 non può
pag. 4/8 essere applicata alle cartelle e alle ingiunzioni non emesse e non notificate nel periodo di cui al comma 1”.
Eccepisce, inoltre, “l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”, nonché “l'inesistenza della notificazione delle cartelle esattoriali, ove richiesto di ogni atto presupposto, e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 137, 140, 143, 160 c.p.c. e s.s.”.
Contesta, infine, il capo di sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di CP_ lite tra il ricorrente e l' dovendo essere le spese poste a carico dell' . CP_4
Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha chiesto la parziale Parte_1 riforma della sentenza e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c.; nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame avversario e ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n. 13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione dell'art. 434 c.p.c. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “l'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che l'appello in esame indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in esso, in sintesi, si censura la sentenza di primo grado per avere respinto le eccezioni di decadenza ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e di prescrizione;
si lamenta, inoltre, che il Tribunale non abbia rilevato d'ufficio che “gli atti esattoriali opposti” erano stati emanati da un ufficio territorialmente incompetente e risultavano non regolarmente formati, sottoscritti e resi esecutivi.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi.
pag. 5/8 Tanto premesso, nel merito le censure si ritengono infondate, con conseguente rigetto dell'appello ed integrale conferma della sentenza di prime cure.
Infondato è innanzitutto il primo motivo, con cui l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione di decadenza ex art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
Il motivo ripropone l'eccezione come formulata nell'atto introduttivo, senza in alcun modo confutare le argomentazioni addotte dal primo giudice a fondamento della statuizione di rigetto, secondo cui la decadenza prevista dalla norma invocata riguarda l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali ed è perciò estranea alla fattispecie che ci occupa, nella quale CP_ non vi è stata alcuna iscrizione a ruolo di crediti da parte dell'
Le argomentazioni del primo giudice – con cui, va ribadito, parte appellante omette completamente di confrontarsi - sono ineccepibili e pienamente condivise dal Collegio.
Nell'odierna controversia, infatti, non viene in rilievo alcuna iscrizione a ruolo di CP_ crediti contributivi da parte dell' che si è limitato ad eseguire un accertamento ispettivo nei confronti di , all'esito del quale ha emesso i due verbali di accertamento Parte_1 oggetto del presente giudizio (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo appellante di primo grado).
Non ricorrendo nel caso in esame la fattispecie disciplinata dall'art. 25 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, non può evidentemente trovare applicazione la decadenza prevista da tale norma.
Infondato è anche il secondo motivo, con cui l'appellante si duole che il Tribunale non abbia riscontrato una serie di vizi (peraltro dedotti in modo del tutto generico) di ruoli, cartelle esattoriali ed atti esecutivi.
Anche a tale riguardo è assorbente il rilievo che nell'odierna controversia non viene CP_ in rilievo alcuno degli atti cui fa riferimento parte appellante: l' infatti, non ha avviato alcuna procedura di riscossione coattiva dei crediti mediante ruoli esattoriali;
non ha posto in essere atti esecutivi, né alcun altro atto menzionato nel motivo in esame (tra cui un'ingiunzione asseritamente notificata il 27 aprile 2023 “che trae origine da un verbale del codice della strada notificato in data 20.1.2017”, di cui non vi è traccia in atti e che appare all'evidenza del tutto estranea alla vicenda di cui è causa).
Le censure svolte nel motivo scrutinato appaiono, perciò, inconferenti rispetto ai temi oggetto della pronuncia di primo grado e inidonee a scalfire le rationes decidendi che la sorreggono.
Infondato, infine, è anche il terzo motivo.
Contrariamente a quanto opinato da parte appellante, la sospensione del termine quinquennale di prescrizione della contribuzione, disposta dalla normativa emergenziale durante la pandemia da Covid-19, non “concerne esclusivamente le cartelle di pagamento e le ingiunzioni di pagamento notificate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e i cui termini di versamento scadevano nel medesimo lasso temporale”, ma riguarda tutti i crediti contributivi non ancora prescritti alla data del 23 febbraio 2020 (data della prima sospensione della prescrizione per emergenza Covid-19 rilevante ai fini di causa, come meglio di seguito illustrato).
Il credito di cui si controverte ha ad oggetto contributi agricoli dei lavoratori autonomi, dovuti dai titolari di imprese agricole anche per i familiari coadiuvanti;
il verbale di accertamento e notificazione n. 2022001307 del 2 dicembre 2022 (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo grado) ha, infatti, accertato l'iscrivibilità di (padre di Parte_3
pag. 6/8 ) alla gestione previdenziale autonoma dei coltivatori diretti in qualità di Parte_1 collaboratore familiare a decorrere dall'1 gennaio 2017, con conseguente obbligo dell'odierno appellante di versare i relativi contributi da tale data.
I contributi in parola si versano in rate trimestrali di pari importo scadenti la prima il
16 luglio, la seconda il 16 settembre, la terza il 16 novembre dell'anno di riferimento e la quarta il 16 gennaio dell'anno successivo.
Nel caso di specie, dunque, la prescrizione quinquennale dei contributi relativi al primo trimestre 2017 ha iniziato a decorrere il 16 luglio 2017 e non era ancora maturata alla data del 23 febbraio 2020, quando è intervenuta la prima sospensione dei termini prescrizionali in forza della normativa emergenziale.
La prescrizione è rimasta sospesa per 129 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020, in forza dell'art. 37, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile
2020 n. 27 (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”) e per ulteriori 182 giorni dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in legge 26 febbraio 2021 n. 21) al 30 giugno 2021, in forza dell'art. 11, comma 9, del citato decreto legge (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”).
Pertanto, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, alla data di notifica del verbale di accertamento (2 dicembre 2022) la prescrizione quinquennale ex art. 3, comma
9, legge 8 agosto 1995 n. 335 del credito contributivo relativo alla posizione di
[...]
, decorrente dal 16 luglio 2017, non risultava ancora maturata in relazione ad alcun Parte_3 periodo contributivo, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e successivamente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
(per un totale di 311 giorni).
La prescrizione è stata poi interrotta dalla notifica del verbale di accertamento, quale atto che rende manifesta la volontà dell'ente previdenziale di far valere il proprio credito contributivo.
Infine, non coglie nel segno la censura avverso il regolamento delle spese processuali disposto dal primo giudice, atteso che la compensazione delle spese di lite tra Parte_1 CP_ e l' appare pienamente giustificata dalla reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
In conclusione, alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria,
pag. 7/8 vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 562/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in
€ 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%);
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 12 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 8/8