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Inammissibile
Sentenza 1 luglio 2025
Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/07/2025, n. 5694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5694 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 05694/2025REG.PROV.COLL.
N. 09710/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 9710 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Claudio Consolo e Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del suo Presidente pro tempore , Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Aristide Police e Raimondo D’Aquino Di Caramanico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza -OMISSIS- del 25 novembre 2024 del T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. V, che ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al ricorso per ottemperanza proposto dall’odierno appellante
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del controinteressato, interventore ad opponendum nel primo grado del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Consigliere Michele Tecchia e uditi per l’odierno appellante l’Avvocato Antonio Sasso, per il controinteressato gli Avvocati Prof. Aristide Police e Raimondo D’Aquino di Caramanico, e per le amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Anna Collabolletta;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
(i) con istanza depositata in data 18 aprile 2025, l’odierno appellante ha chiesto al Collegio di procedere alla nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.;
(ii) con la suddetta istanza l’appellante ha espressamente indicato, in particolare, la necessità che il commissario ad acta “ provveda in via sostitutiva a compiere gli atti amministrativi necessari ad eseguire la sentenza n. -OMISSIS- ” di questo Consiglio di Stato (cfr. pag 7 dell’istanza depositata in data 18 aprile 2025);
(iii) successivamente è stata calendarizzata la camera di consiglio del 10 giugno 2025 proprio per consentire la trattazione della summenzionata istanza;
(iv) con successive memorie depositate dalle parti appellate (e cioè il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nel prosieguo il “CPGT”, e il dott. -OMISSIS-) è stata eccepita, inter alia , l’inammissibilità della summenzionata istanza, atteso che quest’ultima è diretta a dare esecuzione ad una sentenza ormai caducata ( id est la sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, i cui effetti sono stati travolti, in via riflessa, dalla cassazione della sentenza cognitoria del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, in esecuzione della quale è stata emessa la richiamata sentenza di ottemperanza);
(v) all’udienza camerale del 10 giugno 2025, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto al contraddittorio delle parti – in aggiunta alla già menzionata questione della possibile inammissibilità dell’istanza di nomina del commissario ad acta – anche le seguenti ulteriori questioni processuali:
a) la prima questione concerne l’eventuale necessità (o meno) che il presente giudizio di appello di ottemperanza sia ridefinito in toto da questo Consiglio di Stato; ove si acceda, infatti, alla tesi secondo cui l’intervenuta cassazione della sentenza cognitoria del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- comporta - in virtù dell’effetto espansivo esterno del giudicato ex art. 336 comma 2 c.p.c. - anche la caducazione derivata della sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, una delle conseguenze processuali astrattamente possibili potrebbe essere la necessità di ridefinire il giudizio di appello di ottemperanza (così come è stato necessario ridefinire il giudizio di appello di cognizione dopo la cassazione della sentenza di cognizione n. -OMISSIS- del Consiglio di Stato);
b) la seconda questione processuale attiene all’impatto che potrebbe eventualmente avere sul presente giudizio di appello di ottemperanza una sopravvenuta delibera del CPGT, del cui contenuto le parti hanno riferito nel presente procedimento con i rispettivi atti processuali, segnatamente la delibera -OMISSIS-; in base a quanto risulta dalle memorie in atti, infatti, con tale delibera (che allo stato non risulta ancora depositata nel presente giudizio) il CPGT – preso atto della richiesta dell’appellante di essere riassegnato al posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte di secondo grado (in ragione della riscontrata impossibilità di ricoprire il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio di primo grado in via esclusiva), nonché preso atto degli effetti complessivamente derivanti dall’ordinanza delle Sezioni Unite di cassazione n. -OMISSIS- (e cioè della negazione del diritto dell’appellante di ricoprire in via esclusiva il posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio di primo grado fino al proprio collocamento a riposo, con conseguente caducazione delle sentenze cognitorie ed esecutive che affermavano tale diritto) – avrebbe disposto il rientro dell’appellante nel posto di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte di secondo grado; tale sopravvenienza provvedimentale – in quanto successiva ed incompatibile rispetto ai pregressi provvedimenti del CPGT della cui nullità si controverte nell’odierno giudizio di appello di ottemperanza ( id est la delibera -OMISSIS- e la delibera -OMISSIS- , in forza dei quali l’appellante è stato applicato in sovrannumero come Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio) – potrebbe implicare l’eventuale improcedibilità dell’appello di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse ad agire (l’eventuale declaratoria di nullità degli atti impugnati lascerebbe impregiudicati, infatti, gli effetti della sopravvenuta delibera del CPGT -OMISSIS-);
c) la terza questione processuale attiene alla domanda di risarcimento danni proposta per la prima volta dall’appellante soltanto nel presente giudizio di appello in cui è appellata la sentenza di ottemperanza -OMISSIS-/2024 del T.A.R. Lazio (cfr. pag. 28 dell’atto di appello del 27 dicembre 2024), domanda che l’appellante ha proposto ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., al fine di veder risarciti i danni derivanti dall’asserita violazione e/o elusione della sentenza ottemperanda del T.A.R. Lazio -OMISSIS- del 6 dicembre 2023 (oppure comunque dall’impossibilità di esecuzione della stessa); a tal riguardo, il Collegio prospetta alle parti la possibile inammissibilità di detta domanda, posto che si tratta di danni collegati alla mancata esecuzione della sentenza ottemperanda, sicché si potrebbe ritenere che l’appellante avrebbe dovuto rivendicarli già con il ricorso di ottemperanza di primo grado, non potendo invece rivendicarli per la prima volta soltanto in appello (a ciò ostando il divieto di novum dell’art. 104 c.p.a.);
d) la quarta questione processuale attiene agli autonomi vizi di legittimità (estranei rispetto al perimetro del giudizio di ottemperanza) che l’appellante ha sollevato in via subordinata in relazione alla Delibera del CPGT -OMISSIS- del 2024 impugnata in primo grado con i primi motivi aggiunti (cfr. pag. 6 dei primi motivi aggiunti), nonché in relazione agli ulteriori atti impugnati in primo grado con i secondi motivi aggiunti (cfr. pag. 21 dei secondi motivi aggiunti); tali vizi – in quanto non delibati in prime cure e ora riproposti in appello – potrebbero dover essere scrutinati nell’ambito di un giudizio di cognizione dinanzi al competente giudice di primo grado (previa conversione del rito ex art. 32 comma 2 c.p.a.) e non con lo specifico rito dell’ottemperanza di cui agli artt. 112 e ss. c.p.a. (cfr. in tal senso, ex multis , Cons. Stato, VI, n. 2904 del 2025; Cons. Stato, VI, n. 9064 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 3162 del 2023);
(vi) nell’udienza camerale del 10 giugno 2025 la difesa dell’appellante – preso atto delle summenzionate questioni processuali rilevate d’ufficio dal Collegio ex art. 73 comma 3 c.p.a. – ha chiesto al Collegio di concedere un termine per dedurre su di esse;
(vii) all’esito dell’udienza camerale del 10 giugno 2025, il Collegio ha assunto la causa in decisione anche in relazione alla appena menzionata richiesta di termini a difesa;
RILEVATO CHE:
(viii) il Collegio ritiene di poter decidere - con la presente sentenza parziale - la sola istanza di nomina del commissario ad acta attualmente pendente, mentre ritiene di dover rinviare ad una successiva sentenza definitiva la decisione delle altre questioni rilevate d’ufficio all’udienza camerale del 10 giugno 2025, stante la necessità di concedere a tutte le parti un termine per dedurre su tali questioni, in accoglimento della richiesta all’uopo avanzata dal difensore dell’appellante;
(ix) per quel che concerne l’istanza di nomina del commissario ad acta depositata dall’appellante in data 18 aprile 2025, il Collegio osserva preliminarmente che la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- già resa da questa Sezione nel presente giudizio di ottemperanza – in quanto indissolubilmente collegata alla sentenza cognitoria n. -OMISSIS- di questa stessa Sezione (i cui effetti sono stati cassati dall’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. -OMISSIS-) – si deve intendere automaticamente caducata in virtù dell’effetto espansivo esterno del summenzionato giudicato cassatorio dell’ordinanza delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c. (è ormai ius receptum , infatti, che l’art. 336 c.p.c., nel testo novellato dall’art. 48 della legge 26 novembre 1990, n. 353, nel prevedere il cd. “ effetto espansivo esterno ”, disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di merito, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente, cfr. in tal senso, ex multis , Cass. 8 luglio 2024 n. 18502; Cass., 19 luglio 2005, n. 15220);
(x) il corollario logico di tale premessa è che l’istanza di nomina del commissario ad acta depositata dall’appellante in data 18 aprile 2025 – in quanto rivolta a dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- ormai caducata – è inammissibile per oggettiva carenza del comando giudiziale a cui si sarebbe dovuto dare esecuzione con la nomina del commissario ad acta ;
(xi) né vale obiettare che la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- di questo Consiglio di Stato conterrebbe alcuni capi sostanzialmente “insensibili” e autonomi rispetto agli effetti del giudicato di cassazione (capi che, quindi, rimarrebbero impregiudicati in forza dell’art. 336, comma 1 , c.p.c.); l’eccezione va disattesa, in quanto i capi di sentenza con cui è stato soddisfatto il bene della vita che ora l’appellante persegue con l’istanza di nomina del commissario ad acta ( id est l’applicazione non in sovrannumero come Presidente della Corte di Giustizia Tributaria del Lazio di primo grado fino al collocamento a riposo ) coincidono proprio con quelli su cui è incentrato il giudicato cassatorio delle Sezioni Unite;
(xii) per quel che concerne, invece, le ulteriori questioni rilevate d’ufficio all’udienza camerale del 10 giugno 2025, come anticipato il Collegio: (a) assegna a tutte le parti il termine perentorio del 2 settembre 2025 per il deposito di memorie vertenti sulle rilevate questioni, nonché per il deposito della delibera del CPGT -OMISSIS-; (b) rinvia per la trattazione di tali questioni alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, orario di rito;
(xiii) per quel che concerne il profilo delle spese di lite, ogni decisione sul punto viene differita al momento della definizione integrale del presente giudizio di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) non definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’istanza di nomina del commissario ad acta .
Assegna alle parti il termine perentorio del 2 settembre 2025 per il deposito di memorie e della delibera del CPGT -OMISSIS-, nei sensi e termini indicati in parte motiva.
Rinvia per il resto alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, orario di rito.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.