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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2974/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo iscritto al n. r.g. 2974/2024 promosso
DA
(C.F. e P. IVA , elettivamente domiciliata in VIA MICHELE Parte_1 P.IVA_1
BAROZZI, 1, MILANO, presso lo studio degli avv.ti PIERDANILO BELTRAMI (C.F.
), MASSIMO BARONI (C.F. ), CARLO MORELLI C.F._1 C.F._2
(C.F. ) e FRANCESCO CARELLI (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA LEOPARDI, 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. ANGELO CASTAGNOLA
(C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti C.F._5
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
RECLAMATI pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“nel merito:
- in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo e/o del quarto motivo di reclamo, dichiarare nulla e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di NO, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, revocare la apertura della Procedura di liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale di NO con Sentenza n. Parte_1
664/2024 (r.g. P.U. 75/2024), e per l'effetto:
(a) re-immettere l'imprenditore nel patrimonio sociale consentendogli di portare a termine il proprio percorso di risanamento;
(b) fissare udienza ai sensi dell'art. 41 CCII, davanti a sé (o davanti al Tribunale di NO, ove ritenuto opportuno), per la discussione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale del
Pubblico Ministero;
- in accoglimento del quinto motivo di reclamo, dichiarare nulla e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di NO, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, revocare la apertura della Procedura di liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_1 dal Tribunale di NO con Sentenza n. 664/2024 (r.g. P.U. 75/2024) e per l'effetto:
(a) fissare udienza ai sensi dell'art. 41 CCII, davanti a sé (o davanti al Tribunale di NO, ove ritenuto opportuno), per la discussione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale del
Pubblico Ministero;
(b) concedere alla Società le misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII;
, per l'effetto, disporre per trenta giorni le misure protettive di cui all'art. 54, comma 3, CCII, ossia in particolare imponendo: (i) il divieto, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della presente domanda, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di qualsivoglia natura sul patrimonio e sui beni del debitore e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
(ii) che le prescrizioni sono sospese;
(iii) che le decadenze non si verificano;
pagina 2 di 16 (iv) che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
ovvero
(c) rimettere gli atti al Tribunale di NO perché conceda le predette misure protettive;
- in accoglimento del sesto motivo di reclamo dichiarare nulla e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di NO, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, revocare la apertura della Procedura di liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_1
dal Tribunale di NO con Sentenza n. 664/2024. in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite;
in via istruttoria:
- acquisire il fascicolo dell'intero procedimento unitario iscritto al n. di R.G. 75/2024 (sia sub 1 sia sub
2)”.
Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
“Piaccia alla eccellentissima Corte d'Appello di NO, ogni contraria istanza disattesa:
- rigettare il reclamo proposto dalla soc. contro la sentenza n. 664/2024 in data 26 - Parte_1
27 settembre 2024 che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, e per l'effetto confermare la stessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali di studio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024 il , premesso di vantare un credito di Parte_2
€2.155.517,28 per mancato pagamento di IMU (dal 2014 al 2022) nei confronti di Parte_1
alla quale era stata notificata il 25/10/2022 un'ingiunzione di per €1.100.300,28 seguita da diversi avvisi di accertamento, ha domandato al Tribunale di NO l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
L'udienza di cui all'art. 41 CCII veniva fissata per il 6 marzo 2024.
Il 4 marzo 2024 Realty One depositava ricorso prenotativo ai sensi dell'art. 44 CCII, preannunciando la volontà di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi.
pagina 3 di 16 Conseguentemente, il tribunale le concedeva termine fino al 6 maggio 2024 per il deposito della proposta definitiva.
Il 18 aprile 2024 il rinunciava al ricorso ed il 9 maggio 2024 il tribunale, preso Parte_2 atto dell'intervenuta desistenza, accordava alla debitrice proroga del termine ex art. 44 CCII fino al 5 luglio 2024.
Il termine scadeva senza che avesse provveduto al deposito della proposta e del piano, sì Parte_1 che veniva disposta la sua convocazione per l'udienza dell'11 luglio 2024 e dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Il successivo 16 luglio il p.m. in sede depositava istanza di apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando, tra l'altro, che la società aveva debiti per €198.207.804,58 a fronte di crediti per
€20.607.752,41.
L'udienza prevista dall'art. 41 CCII veniva fissata per il 25 settembre 2024.
Il giorno precedente all'udienza, depositava una memoria con la quale, dato atto Parte_1 dell'attività svolta fino a quel momento e dei progressi nelle trattative con i creditori, finalizzate al deposito di un ricorso di omologazione di accordo di ristrutturazione, spiegava di aver bisogno di un rinvio dell'udienza di trenta giorni per poter acquisire le adesioni mancanti e presentare il ricorso;
in subordine, chiedeva “un breve termine per presentare, essenzialmente con la medesima documentazione versata in atti con la presente memoria, una richiesta di misure protettive” e, in ulteriore subordine, di “qualificare la presente memoria come richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII”, in ogni caso rigettando l'istanza del p.m. A detta memoria erano allegati, tra l'altro, un piano economico-finanziario, un progetto di piano datato 16 settembre 2024, una proposta di accordo in data 2 agosto 2024, tre “comfort letter” in data 28 agosto, 9 e 24 settembre 2024, una “bozza di perizia” ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII.
All'udienza del 25 settembre 2024 il giudice relatore consegnava a mani dei procuratori di Parte_1
(cfr. reclamo, pag.13, punto 35) e dava lettura di una breve nota pervenuta dal p.m., non presente (cfr. verbale d'udienza), con la quale detto organo, in relazione alla richiesta depositata il giorno precedente da si opponeva alla concessione del rinvio, richiamando il disposto dell'art. 40, comma 10, Parte_1
CCII. insisteva nella richiesta di rinvio, ribadendo di aver già ottenuto l'adesione del maggior Parte_1
numero di creditori e di aver consegnato ad un notaio la liquidità necessaria al pagamento dei non aderenti;
deduceva che la disposizione normativa richiamata dal p.m. non era ostativa alla concessione pagina 4 di 16 di un rinvio e, comunque, che era stata richiesta anche la riqualificazione dell'istanza come proposta ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII. Si riportava comunque alla memoria depositata.
Il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Dopo l'udienza, depositava un'altra memoria difensiva, con documenti allegati, con la Parte_1 quale contestava l'irritualità della nota depositata dal p.m. in formato analogico e si doleva di non averla potuta esaminare in modo approfondito;
chiedeva che il tribunale non ne tenesse conto o, quanto meno, che concedesse un termine a difesa per “entrare nel merito”. Nuovamente instava, in via principale, per un differimento di trenta giorni dell'udienza e, in subordine, per la concessione di misure protettive per trenta giorni.
Il Tribunale di NO, con la sentenza n. 680/2024, deliberata il 26 settembre 2024 e pubblicata il giorno seguente, ha aperto la liquidazione giudiziale di Parte_1
Il Tribunale ha osservato:
a. che, a mente dell'art. 40, comma 10, CCII, “la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'art. 37 co. 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza” e che la decadenza prevista dalla norma può essere evitata esclusivamente col deposito di un ricorso ex art. 37, comma 1, CCII, tale non potendosi qualificare la memoria depositata dalla società;
b. che tale memoria non avrebbe potuto essere neppure qualificata come istanza ex art. 54 comma
3, CCII, “in quanto manca l'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta di accordo di ristrutturazione sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”. Secondo il tribunale, infatti, nessuno dei pareri allegati alla memoria in data 24 settembre poteva definirsi un'attestazione, con la correlata assunzione di responsabilità, consistendo, invece, in alcuni pareri “preliminari”, con i quali il professionista incaricato dell'attestazione si era limitato a dare atto di non aver riscontrato “elementi che possano ostare al rilascio dell'attestazione richiesta ex articolo 57 comma quarto CCI dalla società che verrà rilasciata successivamente al perfezionamento del piano di cui alla premessa H e degli accordi di ristrutturazione di cui alle premesse F e G e alla ragionevole qualificazione dell'ipotesi negoziale prevista nella manovra finanziaria e nelle
pagina 5 di 16 bozze degli accordi di ristrutturazione come migliorativa rispetto ad uno scenario liquidatorio della società”;
c. che, considerato lo spatium temporale – massimo - di cui la società aveva già fruito nel corso del procedimento preconcordatario e del termine decadenziale normativamente previsto, non poteva essere accordato alcun rinvio, né un ulteriore termine;
d. che non potevano essere accordate misure protettive, ancora una volta in mancanza di attestazione del professionista;
e. che era impresa commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale, i cui debiti Parte_1 scaduti e non pagati erano superiori a € 30.000, sussistendo pendenze erariali per circa euro
700.000;
f. che la stessa versava in stato di insolvenza, desumibile dalla presentazione di domanda di concordato con riserva dichiarata improcedibile;
dai dati dei bilanci in atti;
dalle dichiarazioni confessorie della società nel procedimento preconcordatario. ha proposto reclamo contro detta sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. “nullità della Sentenza per violazione del principio del contraddittorio e per la lesione del diritto di difesa, avendo il Tribunale di NO posto alla base della propria decisione una questione mai discussa tra le parti”: il Tribunale di NO avrebbe tenuto conto e posto a fondamento della propria decisione la nota del p.m. che, in violazione dell'art. 16-bis d.l. n.
179/2022, era stata depositata solo in formato cartaceo nelle mani del giudice relatore e che per ciò solo era da considerarsi inesistente;
inoltre, alla difesa, non era stata data la possibilità di replicarvi, attraverso idoneo rinvio, che avrebbe dovuto essere disposto anche d'ufficio, a presidio del contraddittorio;
2. “nullità della Sentenza per violazione del principio di cui all'art. 7 CCII sulla priorità delle soluzioni alternative della crisi rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale”: l'art. 40, comma 10, era stato mal interpretato ed applicato, non essendo disposizione ostativa alla concessione di un rinvio dell'udienza. Erano stati violati l'art. 7 CCII, che impone di esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale e la Direttiva UE 2019/1023 che vincola gli Stati membri a “garantire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere
a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, nonché agli imprenditori insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare
pagina 6 di 16 di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”. Con la nota depositata il giorno prima dell'udienza, essa reclamante non si era limitata a chiedere il rinvio dell'udienza, ma aveva sollecitato la concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma3, CCII, la cui funzione è (era) anche quella di impedire il verificarsi di decadenze e l'apertura della liquidazione giudiziale. Peraltro, la decadenza, in quanto eccezione di parte, non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio;
3. “nullità della Sentenza per essere stata emessa in assenza di un pericolo per i creditori e quindi in assenza di un concreto interesse”: il Tribunale non avrebbe considerato il carattere transitorio della situazione d'insolvenza e non avrebbe operato alcun bilanciamento tra gli interessi dei creditori (il 96% dei quali aveva già aderito agli accordi) e quello della stessa reclamante, in spregio ai precetti costituzionali, stabiliti dagli artt. 41, 42, 47, 81 della
Costituzione;
4. “erroneità della Sentenza per essere stata emessa senza previo rigetto dell'Istanza ex art. 54, comma 3, CCII”: la sentenza sarebbe nulla “nella parte in cui la stessa non ha deciso rispetto all'istanza di concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII, procedendo direttamente a dichiarare la liquidazione giudiziale, e/o comunque perché al predetto rigetto non ha provveduto la Giudice Relatrice, bensì il Collegio, organo incompetente a decidere sul punto”. L'istanza, innanzitutto, sarebbe stata trattata solo in parte motiva, senza che in dispositivo sia stato pronunciato il suo rigetto, in violazione dell'art. 55 CCII a mente del quale sulla richiesta di misure protettive provvede il giudice relatore con decreto motivato;
5. “erroneità della Sentenza per non aver considerato l'Istanza come presentata ai sensi dell'art.
54, comma 3, CCII”: all'istanza proposta era allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, compresi gli accordi sottoscritti da creditori che rappresentavano oltre il 60% del ceto creditorio ed un'attestazione, redatta da professionista indipendente, il cui contenuto era conforme alle previsioni di legge sia quanto all'accertamento dell'ammontare dei debiti e dei crediti che alle necessarie valutazioni sulla veridicità dei dati aziendali, dalla cui analisi
(sebbene ancora in corso) non erano fino a quel momento emerse criticità rilevanti e sull'idoneità dell'accordo a consentire il pagamento dei creditori non aderenti (v. pag. 32 e 33 reclamo). In ogni caso, ove il Tribunale fosse stato di diverso avviso, sempre in ossequio all'art.
pagina 7 di 16 7 CCII, avrebbe dovuto chiedere un'integrazione della documentazione, senza la quale non avrebbe potuto respingere l'istanza;
6. “erroneità della Sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Società in assenza di una valutazione concreta circa lo stato di insolvenza della stessa”: il primo giudice aveva omesso una “concreta ed effettiva valutazione” sullo stato di insolvenza, ed aveva attinto a dati superati, quali il contenuto della domanda ex art. 44 CCII
(marzo 2024) e dei bilanci, l'ultimo relativo all'esercizio 2023, che non tenevano conti degli accordi conclusi con il ceto creditorio e con terzi finanziatori, che avrebbero fornito la provvista a supporto del piano. concludeva chiedendo di dichiarare nulla e comunque revocare la sentenza impugnata, Parte_1 fissando udienza ai sensi dell'art. 41 CCII davanti alla stessa Corte di appello o al Tribunale di NO per la discussione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal p.m.
Si costituiva in giudizio la curatela, che contestava integralmente e dettagliatamente la fondatezza del reclamo, deducendo, tra l'altro, che il diritto di difesa non era stato leso in alcun modo poiché la società era stata messa in condizione di conoscere la nota del p.m. ed aveva ad essa replicato in udienza (nel corso della quale era assistita da tre difensori), senza chiedere alcun termine per un'ulteriore replica;
che la memoria depositata il 24 settembre 2024 non conteneva alcuna domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e che, comunque, la richiesta di rinvio dell'udienza era stata affrontata in sentenza in via prioritaria;
che non era stata formulata alcuna valida istanza di concessione di misure protettive;
che la situazione di insolvenza era stata ammessa da nella domanda prenotativa Parte_1
e trovava conferma nei bilanci e nella situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2024.
Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 19 dicembre 2024, questa Corte, rilevato che non aveva notificato il Parte_1
reclamo al p.m. istante, ma solo al Procuratore generale, disponeva detta notificazione e, su richiesta delle parti, concedeva alla reclamante termine fino al 27 gennaio 2025 per il deposito di una memoria di replica ed alla curatela termine fino al 7 febbraio 2025 per una controreplica. ha notificato al p.m. presso il Tribunale di NO il 27 dicembre 2024. Parte_1
Entrambe le parti si sono avvalse dei termini concessi.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le stesse si sono riportate agli atti defensionali depositati e la causa è stata trattenuta in decisione.
La sentenza è stata deliberata in pari data.
pagina 8 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
A. Il diritto di difesa ed il (preteso) diritto al rinvio
L'indice storico eventi ricorso per la liquidazione giudiziale del fascicolo iscritto a ruolo il 23 gennaio
2024 (doc. 4 LG), ma anche la consultazione del fascicolo di primo grado da parte di questa Corte, danno conto dell'acquisizione nel fascicolo telematico della nota del p.m. il 25 settembre 2024.
Per l'esattezza, dalla diretta consultazione della Corte, il documento risulta acquisito alle 14,40, dopo l'udienza, come è possibile vedere nell'immagine che segue.
pagina 9 di 16 Si tratta, indubbiamente, dell'acquisizione da parte della cancelleria della copia di un documento analogico, che quindi è entrato irritualmente nel fascicolo del procedimento.
Tuttavia, la nota del p.m., di pochissime righe, è stata messa a disposizione dei difensori di Parte_1 durante l'udienza, ed il giudice ne ha dato lettura. Dal verbale emerge che ha replicato Parte_1
puntualmente a tutti i punti in essi contenuta. In particolare, ha ribattuto alla invocata applicazione dell'art. 40, comma 10 ed ha dato atto degli sviluppi delle trattative con il ceto creditorio, così dimostrando di averne pienamente inteso il significato. Il tema della possibile preclusione derivante dall'art. 40, comma 10, CCII, non è stato introdotto per la prima volta dal p.m, ma era ben noto a che si era premurata di depositare il pomeriggio del giorno antecedente all'udienza una Parte_1 memoria contenente la richiesta di rinvio, deducendo che “L'eventuale preclusione/decadenza alla presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che si produrrebbe in ragione della celebrazione della prima udienza del presente procedimento [… ] pregiudicherebbe definitivamente e irreversibilmente tale virtuoso percorso di risanamento intrapreso vanificando gli accordi raggiunti” (cfr. memoria 24/9/2024, pag. 9, par. 23) . Dunque, nessun elemento sorprendente è stato portato nella discussione dal p.m., tale da aver spiazzato la difesa dell'odierna reclamante.
È decisivo, poi, rilevare, che la decadenza introdotta dal comma 10 dell'art. 40 CCII è ascrivibile al novero delle preclusioni processuali poste nell'interesse pubblico alla celere trattazione dei procedimenti, vieppiù quando si tratta di evitare condotte ostruzionistiche che, nell'ambito di una procedura concorsuale, potrebbero concorrere all'aggravamento di una situazione di crisi. Dunque, una volta che al deposito della memoria datata 24 settembre2024 non aveva fatto seguito alcun rinvio dell'udienza e che la stessa era stata regolarmente tenuta, detta preclusione -se esistente- era certamente rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalle richieste del p.m.
Parimenti, la decisione se accordare o meno il sollecitato rinvio spettava unicamente al tribunale, anche nel caso in cui il p.m. avesse partecipato all'udienza ed avesse aderito alla richiesta dell'odierna reclamante.
Si aggiunga che, nel caso in esame, con la memoria depositata il 24 settembre 2024, non è stata proposta alcuna domanda diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso dalla liquidazione giudiziale. chiese, infatti, in via prioritaria, un rinvio dell'udienza ex art. 41 CCII, al fine Parte_1 dichiarato di non incorrere nella preclusione di cui all'art. 44 (rispetto al preannunciato ricorso per pagina 10 di 16 l'omologazione di un accordo di ristrutturazione), in subordine un rinvio per presentare una domanda di concessione di misure protettive in vista del deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ancora in fieri e, in ultima istanza, di voler considerare la memoria depositata come istanza di concessione delle predette misure.
La differenza tra domanda di concessione di misure protettive e domanda di accesso è nota e chiara anche a che, nella memoria in data 25 settembre 2024, allegata al reclamo come doc. 26, ha Parte_1 sottolineato che “la domanda di concessione delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 3,
CCII […] non essendo una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, non rientra nell'ambito di applicazione del citato art. 40, comma 10, CCII…” e, non diversamente, nella memoria autorizzata, depositata il 27 gennaio 2025 (pagina 7), che “l'istanza ex art. 54, comma 3, CCII si caratterizza proprio per questa sua “duale” natura: sia di strumento cautelare previsto dall'ordinamento proprio per evitare che, nelle more della presentazione della domanda “piena”, sopraggiungano fatti che possano far saltare il progetto di risanamento intrapreso dalla Società; sia di strumento anticipatorio e funzionale all'accesso a una domanda di regolazione della crisi (il ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione)”. Da ciò, secondo la reclamante, l'istanza, ove munita “di tutti i presupposti previsti dalla legge”, è già di per sé idonea “a interrompere la trattazione di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale”. Ma, come ci si appresta a dire, tale completezza contenutistica nel caso in esame non c'era. Non vi è stata perciò alcuna violazione dell'art. 7 CCII, che impone, del resto, di esaminare e definire prioritariamente la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale solo se tale domanda non sia manifestamente inammissibile. Quanto alla Direttiva Insolvency, il dovere del legislatore nazionale di prevedere idonei strumenti di ristrutturazione della crisi non equivale a non porre limiti all'accesso a tali strumenti, tanto più che tra gli obblighi del legislatore vi è anche quello di
“conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”.
Nessun addebito può formularsi al primo giudice neppure sotto il profilo del corretto esercizio del suo potere discrezionale di vagliare la richiesta di rinvio e di respingerla, considerata, per un verso,
l'imponenza della situazione debitoria (di cui si tratterà con il quinto motivo di reclamo) e, per altro verso, che aveva già usufruito dell'intero termine previsto dall'art. 44 CCII (da marzo a Parte_1 luglio 2024), che il ricorso del p.m. era stato depositato il 16 luglio e l'udienza fissata per il 25 settembre 2024, ben oltre il termine massimo di 45 giorni previsto dalla legge e che, con la memoria pagina 11 di 16 depositata il giorno prima dell'udienza, aveva dato conto di non essere affatto prossima al deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, ma di aver bisogno di un termine indicato in trenta giorni per mettere a punto un'istanza di concessione di misure protettive
Consegue a quanto esposto -e per ciò solo- il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di reclamo, non avendo il tribunale commesso alcuna irregolarità procedurale lesiva del diritto di difesa e non rientrando tra i suoi compiti, nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, quello di assicurare il bilanciamento degli interessi tra debitore e creditori, ma solo di verificare se sussistano i presupposti di cui all'art. 121 CCII. La giurisprudenza richiamata dalla società reclamante riguarda il caso, del tutto diverso, del perseguimento di un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore nella valutazione della proposta di concordato fallimentare.
B. La decisione sull'istanza di concessione di misure protettive asseritamente proposta
Il tribunale, al quale, terminata l'udienza ex art. 41, il procedimento è stato rimesso per la decisione, ha vagliato accuratamente la documentazione allegata alla memoria depositata dalla reclamante il 24 settembre 2024 al fine di verificare se potesse ritenersi formulata una valida istanza di concessione di misure protettive, e lo ha persuasivamente escluso.
La reclamante, per un verso, si duole della mancanza, nel dispositivo, del rigetto espresso della richiesta di concessione di misure protettive, essendo stato l'argomento trattato solo in motivazione;
per altro verso, sostiene la nullità della sentenza perché sull'istanza avrebbe deciso il tribunale e non il giudice in composizione monocratica.
Non vi è alcuna nullità.
Nell'interpretazione dei provvedimenti giudiziali si deve aver riguardo al loro contenuto complessivo, sì che motivazione e dispositivo si integrano a vicenda. Del contenuto della decisione, del resto, Pt_1
non sembra dubitare.
[...]
Quanto al procedimento ex art. 55 CCII, la competenza del giudice relatore, pendente il procedimento per la liquidazione giudiziale, deriva, a mente del comma 1, ultimo periodo, di tale articolo, dalla delega conferitagli dal tribunale per l'audizione delle parti ai sensi dell'art. 41, comma 6, sì che non si ravvisa alcuna violazione di regole inderogabili in tema di competenza nel fatto che il giudice relatore abbia investito il collegio -del quale faceva parte e che lo ha delegato- di tutte le domande formulate dalla società debitrice nel corso del procedimento.
pagina 12 di 16 Tanto più che il tema del quale il collegio è stato prioritariamente investito, in modo coerente con le domande formulate da riguardava la qualificazione della memoria depositata il 24 Parte_1
settembre 2024 e cioè se si potesse ritenere che la stessa integrasse già una domanda di concessione di misure protettive.
A questo proposito, non può che convenirsi con la decisione (negativa) del primo giudice, in mancanza, innanzitutto -ciò che ad avviso della Corte è assorbente- di una qualche identificazione, in tale memoria, delle misure ritenute necessarie, considerato che la legge consente la concessione di misure
“ulteriori” rispetto a quelle tipiche e, soprattutto, delle specifiche esigenze tra quelle contemplate dalla norma che tali misure avrebbero dovuto soddisfare. Mancava inoltre parte della documentazione prescritta dall'art. 39, comma 1, CCII e non vi era l'obbligatoria attestazione non solo e non tanto sull'esistenza di serie trattative con i creditori, ma anche dell'idoneità della proposta a garantire il pagamento dei creditori non aderenti. L'attestazione prevista dalla legge implica un'assunzione di responsabilità, da parte del professionista, che deve esporre in modo specifico ed approfondito le proprie valutazioni, supportate da verifiche concrete. Nel caso in esame, invece, l'autore delle “comfort letter” -che non a caso egli ha intitolato “parere preliminare su attestazione ex art. 57 co. 4 CCI,” così sottolineando la non esaustività delle verifiche svolte e la non definitività delle conclusioni- anche nell'ultima integrazione, datata 24.09.24, al primo “parere preliminare”, ha concluso di non aver riscontrato possibili impedimenti al futuro rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 57, comma 4, CCII
“che verrà rilasciata successivamente al perfezionamento del piano di cui alla premessa H e degli accordi di ristrutturazione di cui alle premesse F e G e alla ragionevole qualificazione dell'ipotesi negoziale prevista nella manovra finanziaria e nelle bozze degli accordi di ristrutturazione come migliorativa rispetto ad uno scenario liquidatorio della società”. Le verifiche, dunque, erano ancora in corso e mancavano quell'assunzione di responsabilità che consente di attribuire credibilità alla relazione del professionista a tutela dei creditori, e la sua finalizzazione all'obiettivo indicato dall'art. 54, comma 3.
Giustamente, perciò, il tribunale ha escluso che avesse proposto, con la memoria del 24 Parte_1
settembre, una valida e completa istanza di concessione di misure protettive.
Di tutte le evidenziate carenze era del resto consapevole, tanto che ha provato a colmarle Parte_1 con l'irrituale deposito della memoria datata 25 settembre, che conteneva un elenco delle misure richieste, di una parte della documentazione contabile mancante e, in luogo della bozza di perizia ex art. 84, comma 5, allegata alla prima memoria, della relazione estimativa definitiva. Si tratta però di pagina 13 di 16 memoria depositata dopo la chiusura della discussione e la rimessione al collegio e di documenti introdotti nel fascicolo quando la fase istruttoria era chiusa ed in violazione del contraddittorio, dei quali non è consentito tener conto.
C. Lo stato di insolvenza
La situazione di insolvenza è stata correttamente valutata dal tribunale e gli esiti delle prime verifiche del curatore lo confermano.
Nella domanda con riserva, aveva allegato di trovarsi in una situazione di “carenza di Parte_1
liquidità e sostanziale impossibilità, per assenza delle necessarie condizioni, di accedere al credito bancario in misura idonea a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario” (cfr. doc. 3, p. 12).
Dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024 emergono debiti per €198.880.172,79 a fronte di liquidità pressoché inesistente (€4.321,04) e di un attivo circolante pari a €9.363.999,36. I ricavi sono uguali a zero (doc. 44 reclamante).
È indubbio, diversamente da quanto assume la reclamante, che non si trattasse di una situazione transitoria, ma che consolidata da tempo.
Tanto emerge, innanzitutto, dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023: nel 2021 i debiti a breve ammontavano ad euro 88.773.748, mentre le attività liquide ad euro 23.750.396; nel
2022 i debiti erano pari ad euro 196.183.162, contro euro 24.145.644 di attivi;
nel 2023 il rapporto era di euro 181.592.602 contro euro 9.502.126.
Inoltre, dalle proposte formulate ai creditori (si tratta dei , Parte_3 Parte_4
, e e dagli accordi stipulati con Parte_5 Pt_2 Parte_6 Parte_7
alcuni di loro, emergono ingenti debiti non pagati addirittura dal 2009 (cfr. doc. 5 e da 9 a 13); peraltro, la soluzione prospettata -di per sé sintomatica dell'incapacità di adempiere ai propri debiti integralmente ed alla scadenze - prevedeva su una rinuncia consistente (in misura del 55%) da parte degli enti ai propri crediti (per oltre nove milioni di euro) ed il pagamento del residuo nell'arco di ulteriori due anni (cfr. reclamo, pag. 7).
La curatela, inoltre, ha evidenziato l'esistenza di numerosi debiti non contestati e di importo modesto come i crediti verso RI NA di NA SE (euro 2.339), (euro 1.500), e Persona_1
verso i fornitori anche per poche centinaia di euro, particolarmente significativi, proprio per la loro modestia, dell'assoluta incapacità dell'impresa di onorare le proprie obbligazioni.
Quanto agli accordi già conclusi, la loro efficacia era condizionata al verificarsi di una pluralità di condizioni sospensive e, in particolare, all'accettazione della proposta da parte di tutti i Comuni
pagina 14 di 16 creditori, circostanza che, a settembre 2024, non si era ancora realizzata. Non vi è dubbio, come ha chiarito la debitrice, che la condizione fosse stata prevista nel suo esclusivo interesse;
tuttavia, è proprio ad aver precisato che al 25 settembre 2024 le trattative con i Comuni di Parte_1 Pt_7
NO e LI erano ancora in corso “e, quindi, si riteneva opportuno per la Società attendere il completamento di lì a breve dell'iter burocratico di questi enti per offrire una par condicio a tutti i
Comuni” (memoria 27 gennaio 2025, pag. 24). Ciò vuol dire che, quali che fossero le ragioni della scelta della proponente, il risultato “utile” degli accordi conclusi non era consolidato e che con tre importanti creditori non vi era ancora alcun accordo. È ovvio, quindi, che il tribunale non abbia valorizzato tali patti come risolutivi del grave e risalente stato di insolvenza.
In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la società reclamante condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto del rito e dell'attività difensiva espletata. Vale, infatti, quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore “non si ragguaglia … al coacervo dei di lui debiti, nel senso che discenda da un giudizio di quantificazione della cd. massa passiva, risultando piuttosto da una comparazione tra i debiti dell'imprenditore ed i mezzi finanziari a sua disposizione ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con i mezzi ordinari” (cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013).
PQM
La Corte di appello di NO, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Parte_1
NO, pubblicata il 27 settembre 2024;
2. condanna a rifondere alla procedura di liquidazione giudiziale le spese di lite, Parte_1 che determina in €8.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in NO, il 13 febbraio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliera dr. Francesca Maria Mammone Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo iscritto al n. r.g. 2974/2024 promosso
DA
(C.F. e P. IVA , elettivamente domiciliata in VIA MICHELE Parte_1 P.IVA_1
BAROZZI, 1, MILANO, presso lo studio degli avv.ti PIERDANILO BELTRAMI (C.F.
), MASSIMO BARONI (C.F. ), CARLO MORELLI C.F._1 C.F._2
(C.F. ) e FRANCESCO CARELLI (C.F. ), che la C.F._3 C.F._4
rappresentano e difendono come da delega in atti,
RECLAMANTE
CONTRO
C.F. e P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in VIA LEOPARDI, 1, MILANO, presso lo studio dell'avv. ANGELO CASTAGNOLA
(C.F. ), che la rappresenta e difende come da delega in atti C.F._5
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO
RECLAMATI pagina 1 di 16 avente ad oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“nel merito:
- in accoglimento del primo e/o del secondo e/o del terzo e/o del quarto motivo di reclamo, dichiarare nulla e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di NO, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, revocare la apertura della Procedura di liquidazione giudiziale di dichiarata dal Tribunale di NO con Sentenza n. Parte_1
664/2024 (r.g. P.U. 75/2024), e per l'effetto:
(a) re-immettere l'imprenditore nel patrimonio sociale consentendogli di portare a termine il proprio percorso di risanamento;
(b) fissare udienza ai sensi dell'art. 41 CCII, davanti a sé (o davanti al Tribunale di NO, ove ritenuto opportuno), per la discussione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale del
Pubblico Ministero;
- in accoglimento del quinto motivo di reclamo, dichiarare nulla e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di NO, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, revocare la apertura della Procedura di liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_1 dal Tribunale di NO con Sentenza n. 664/2024 (r.g. P.U. 75/2024) e per l'effetto:
(a) fissare udienza ai sensi dell'art. 41 CCII, davanti a sé (o davanti al Tribunale di NO, ove ritenuto opportuno), per la discussione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale del
Pubblico Ministero;
(b) concedere alla Società le misure protettive ex art. 54, comma 3, CCII;
, per l'effetto, disporre per trenta giorni le misure protettive di cui all'art. 54, comma 3, CCII, ossia in particolare imponendo: (i) il divieto, per i creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della presente domanda, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari di qualsivoglia natura sul patrimonio e sui beni del debitore e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;
(ii) che le prescrizioni sono sospese;
(iii) che le decadenze non si verificano;
pagina 2 di 16 (iv) che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
ovvero
(c) rimettere gli atti al Tribunale di NO perché conceda le predette misure protettive;
- in accoglimento del sesto motivo di reclamo dichiarare nulla e/o annullare e/o comunque riformare la sentenza del Tribunale di NO, per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto ed in ogni caso, revocare la apertura della Procedura di liquidazione giudiziale di dichiarata Parte_1
dal Tribunale di NO con Sentenza n. 664/2024. in ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di lite;
in via istruttoria:
- acquisire il fascicolo dell'intero procedimento unitario iscritto al n. di R.G. 75/2024 (sia sub 1 sia sub
2)”.
Per la LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
“Piaccia alla eccellentissima Corte d'Appello di NO, ogni contraria istanza disattesa:
- rigettare il reclamo proposto dalla soc. contro la sentenza n. 664/2024 in data 26 - Parte_1
27 settembre 2024 che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale, e per l'effetto confermare la stessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali di studio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2024 il , premesso di vantare un credito di Parte_2
€2.155.517,28 per mancato pagamento di IMU (dal 2014 al 2022) nei confronti di Parte_1
alla quale era stata notificata il 25/10/2022 un'ingiunzione di per €1.100.300,28 seguita da diversi avvisi di accertamento, ha domandato al Tribunale di NO l'apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
L'udienza di cui all'art. 41 CCII veniva fissata per il 6 marzo 2024.
Il 4 marzo 2024 Realty One depositava ricorso prenotativo ai sensi dell'art. 44 CCII, preannunciando la volontà di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi.
pagina 3 di 16 Conseguentemente, il tribunale le concedeva termine fino al 6 maggio 2024 per il deposito della proposta definitiva.
Il 18 aprile 2024 il rinunciava al ricorso ed il 9 maggio 2024 il tribunale, preso Parte_2 atto dell'intervenuta desistenza, accordava alla debitrice proroga del termine ex art. 44 CCII fino al 5 luglio 2024.
Il termine scadeva senza che avesse provveduto al deposito della proposta e del piano, sì Parte_1 che veniva disposta la sua convocazione per l'udienza dell'11 luglio 2024 e dichiarata l'improcedibilità del ricorso.
Il successivo 16 luglio il p.m. in sede depositava istanza di apertura della liquidazione giudiziale, evidenziando, tra l'altro, che la società aveva debiti per €198.207.804,58 a fronte di crediti per
€20.607.752,41.
L'udienza prevista dall'art. 41 CCII veniva fissata per il 25 settembre 2024.
Il giorno precedente all'udienza, depositava una memoria con la quale, dato atto Parte_1 dell'attività svolta fino a quel momento e dei progressi nelle trattative con i creditori, finalizzate al deposito di un ricorso di omologazione di accordo di ristrutturazione, spiegava di aver bisogno di un rinvio dell'udienza di trenta giorni per poter acquisire le adesioni mancanti e presentare il ricorso;
in subordine, chiedeva “un breve termine per presentare, essenzialmente con la medesima documentazione versata in atti con la presente memoria, una richiesta di misure protettive” e, in ulteriore subordine, di “qualificare la presente memoria come richiesta di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII”, in ogni caso rigettando l'istanza del p.m. A detta memoria erano allegati, tra l'altro, un piano economico-finanziario, un progetto di piano datato 16 settembre 2024, una proposta di accordo in data 2 agosto 2024, tre “comfort letter” in data 28 agosto, 9 e 24 settembre 2024, una “bozza di perizia” ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII.
All'udienza del 25 settembre 2024 il giudice relatore consegnava a mani dei procuratori di Parte_1
(cfr. reclamo, pag.13, punto 35) e dava lettura di una breve nota pervenuta dal p.m., non presente (cfr. verbale d'udienza), con la quale detto organo, in relazione alla richiesta depositata il giorno precedente da si opponeva alla concessione del rinvio, richiamando il disposto dell'art. 40, comma 10, Parte_1
CCII. insisteva nella richiesta di rinvio, ribadendo di aver già ottenuto l'adesione del maggior Parte_1
numero di creditori e di aver consegnato ad un notaio la liquidità necessaria al pagamento dei non aderenti;
deduceva che la disposizione normativa richiamata dal p.m. non era ostativa alla concessione pagina 4 di 16 di un rinvio e, comunque, che era stata richiesta anche la riqualificazione dell'istanza come proposta ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII. Si riportava comunque alla memoria depositata.
Il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Dopo l'udienza, depositava un'altra memoria difensiva, con documenti allegati, con la Parte_1 quale contestava l'irritualità della nota depositata dal p.m. in formato analogico e si doleva di non averla potuta esaminare in modo approfondito;
chiedeva che il tribunale non ne tenesse conto o, quanto meno, che concedesse un termine a difesa per “entrare nel merito”. Nuovamente instava, in via principale, per un differimento di trenta giorni dell'udienza e, in subordine, per la concessione di misure protettive per trenta giorni.
Il Tribunale di NO, con la sentenza n. 680/2024, deliberata il 26 settembre 2024 e pubblicata il giorno seguente, ha aperto la liquidazione giudiziale di Parte_1
Il Tribunale ha osservato:
a. che, a mente dell'art. 40, comma 10, CCII, “la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'art. 37 co. 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza” e che la decadenza prevista dalla norma può essere evitata esclusivamente col deposito di un ricorso ex art. 37, comma 1, CCII, tale non potendosi qualificare la memoria depositata dalla società;
b. che tale memoria non avrebbe potuto essere neppure qualificata come istanza ex art. 54 comma
3, CCII, “in quanto manca l'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta di accordo di ristrutturazione sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”. Secondo il tribunale, infatti, nessuno dei pareri allegati alla memoria in data 24 settembre poteva definirsi un'attestazione, con la correlata assunzione di responsabilità, consistendo, invece, in alcuni pareri “preliminari”, con i quali il professionista incaricato dell'attestazione si era limitato a dare atto di non aver riscontrato “elementi che possano ostare al rilascio dell'attestazione richiesta ex articolo 57 comma quarto CCI dalla società che verrà rilasciata successivamente al perfezionamento del piano di cui alla premessa H e degli accordi di ristrutturazione di cui alle premesse F e G e alla ragionevole qualificazione dell'ipotesi negoziale prevista nella manovra finanziaria e nelle
pagina 5 di 16 bozze degli accordi di ristrutturazione come migliorativa rispetto ad uno scenario liquidatorio della società”;
c. che, considerato lo spatium temporale – massimo - di cui la società aveva già fruito nel corso del procedimento preconcordatario e del termine decadenziale normativamente previsto, non poteva essere accordato alcun rinvio, né un ulteriore termine;
d. che non potevano essere accordate misure protettive, ancora una volta in mancanza di attestazione del professionista;
e. che era impresa commerciale assoggettabile alla liquidazione giudiziale, i cui debiti Parte_1 scaduti e non pagati erano superiori a € 30.000, sussistendo pendenze erariali per circa euro
700.000;
f. che la stessa versava in stato di insolvenza, desumibile dalla presentazione di domanda di concordato con riserva dichiarata improcedibile;
dai dati dei bilanci in atti;
dalle dichiarazioni confessorie della società nel procedimento preconcordatario. ha proposto reclamo contro detta sentenza per i seguenti motivi: Parte_1
1. “nullità della Sentenza per violazione del principio del contraddittorio e per la lesione del diritto di difesa, avendo il Tribunale di NO posto alla base della propria decisione una questione mai discussa tra le parti”: il Tribunale di NO avrebbe tenuto conto e posto a fondamento della propria decisione la nota del p.m. che, in violazione dell'art. 16-bis d.l. n.
179/2022, era stata depositata solo in formato cartaceo nelle mani del giudice relatore e che per ciò solo era da considerarsi inesistente;
inoltre, alla difesa, non era stata data la possibilità di replicarvi, attraverso idoneo rinvio, che avrebbe dovuto essere disposto anche d'ufficio, a presidio del contraddittorio;
2. “nullità della Sentenza per violazione del principio di cui all'art. 7 CCII sulla priorità delle soluzioni alternative della crisi rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale”: l'art. 40, comma 10, era stato mal interpretato ed applicato, non essendo disposizione ostativa alla concessione di un rinvio dell'udienza. Erano stati violati l'art. 7 CCII, che impone di esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale e la Direttiva UE 2019/1023 che vincola gli Stati membri a “garantire alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere
a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, nonché agli imprenditori insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare
pagina 6 di 16 di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”. Con la nota depositata il giorno prima dell'udienza, essa reclamante non si era limitata a chiedere il rinvio dell'udienza, ma aveva sollecitato la concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma3, CCII, la cui funzione è (era) anche quella di impedire il verificarsi di decadenze e l'apertura della liquidazione giudiziale. Peraltro, la decadenza, in quanto eccezione di parte, non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio;
3. “nullità della Sentenza per essere stata emessa in assenza di un pericolo per i creditori e quindi in assenza di un concreto interesse”: il Tribunale non avrebbe considerato il carattere transitorio della situazione d'insolvenza e non avrebbe operato alcun bilanciamento tra gli interessi dei creditori (il 96% dei quali aveva già aderito agli accordi) e quello della stessa reclamante, in spregio ai precetti costituzionali, stabiliti dagli artt. 41, 42, 47, 81 della
Costituzione;
4. “erroneità della Sentenza per essere stata emessa senza previo rigetto dell'Istanza ex art. 54, comma 3, CCII”: la sentenza sarebbe nulla “nella parte in cui la stessa non ha deciso rispetto all'istanza di concessione di misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 3, CCII, procedendo direttamente a dichiarare la liquidazione giudiziale, e/o comunque perché al predetto rigetto non ha provveduto la Giudice Relatrice, bensì il Collegio, organo incompetente a decidere sul punto”. L'istanza, innanzitutto, sarebbe stata trattata solo in parte motiva, senza che in dispositivo sia stato pronunciato il suo rigetto, in violazione dell'art. 55 CCII a mente del quale sulla richiesta di misure protettive provvede il giudice relatore con decreto motivato;
5. “erroneità della Sentenza per non aver considerato l'Istanza come presentata ai sensi dell'art.
54, comma 3, CCII”: all'istanza proposta era allegata tutta la documentazione richiesta dalla legge, compresi gli accordi sottoscritti da creditori che rappresentavano oltre il 60% del ceto creditorio ed un'attestazione, redatta da professionista indipendente, il cui contenuto era conforme alle previsioni di legge sia quanto all'accertamento dell'ammontare dei debiti e dei crediti che alle necessarie valutazioni sulla veridicità dei dati aziendali, dalla cui analisi
(sebbene ancora in corso) non erano fino a quel momento emerse criticità rilevanti e sull'idoneità dell'accordo a consentire il pagamento dei creditori non aderenti (v. pag. 32 e 33 reclamo). In ogni caso, ove il Tribunale fosse stato di diverso avviso, sempre in ossequio all'art.
pagina 7 di 16 7 CCII, avrebbe dovuto chiedere un'integrazione della documentazione, senza la quale non avrebbe potuto respingere l'istanza;
6. “erroneità della Sentenza nella parte in cui ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Società in assenza di una valutazione concreta circa lo stato di insolvenza della stessa”: il primo giudice aveva omesso una “concreta ed effettiva valutazione” sullo stato di insolvenza, ed aveva attinto a dati superati, quali il contenuto della domanda ex art. 44 CCII
(marzo 2024) e dei bilanci, l'ultimo relativo all'esercizio 2023, che non tenevano conti degli accordi conclusi con il ceto creditorio e con terzi finanziatori, che avrebbero fornito la provvista a supporto del piano. concludeva chiedendo di dichiarare nulla e comunque revocare la sentenza impugnata, Parte_1 fissando udienza ai sensi dell'art. 41 CCII davanti alla stessa Corte di appello o al Tribunale di NO per la discussione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal p.m.
Si costituiva in giudizio la curatela, che contestava integralmente e dettagliatamente la fondatezza del reclamo, deducendo, tra l'altro, che il diritto di difesa non era stato leso in alcun modo poiché la società era stata messa in condizione di conoscere la nota del p.m. ed aveva ad essa replicato in udienza (nel corso della quale era assistita da tre difensori), senza chiedere alcun termine per un'ulteriore replica;
che la memoria depositata il 24 settembre 2024 non conteneva alcuna domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi e che, comunque, la richiesta di rinvio dell'udienza era stata affrontata in sentenza in via prioritaria;
che non era stata formulata alcuna valida istanza di concessione di misure protettive;
che la situazione di insolvenza era stata ammessa da nella domanda prenotativa Parte_1
e trovava conferma nei bilanci e nella situazione patrimoniale della società al 30 giugno 2024.
Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 19 dicembre 2024, questa Corte, rilevato che non aveva notificato il Parte_1
reclamo al p.m. istante, ma solo al Procuratore generale, disponeva detta notificazione e, su richiesta delle parti, concedeva alla reclamante termine fino al 27 gennaio 2025 per il deposito di una memoria di replica ed alla curatela termine fino al 7 febbraio 2025 per una controreplica. ha notificato al p.m. presso il Tribunale di NO il 27 dicembre 2024. Parte_1
Entrambe le parti si sono avvalse dei termini concessi.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le stesse si sono riportate agli atti defensionali depositati e la causa è stata trattenuta in decisione.
La sentenza è stata deliberata in pari data.
pagina 8 di 16 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è infondato.
A. Il diritto di difesa ed il (preteso) diritto al rinvio
L'indice storico eventi ricorso per la liquidazione giudiziale del fascicolo iscritto a ruolo il 23 gennaio
2024 (doc. 4 LG), ma anche la consultazione del fascicolo di primo grado da parte di questa Corte, danno conto dell'acquisizione nel fascicolo telematico della nota del p.m. il 25 settembre 2024.
Per l'esattezza, dalla diretta consultazione della Corte, il documento risulta acquisito alle 14,40, dopo l'udienza, come è possibile vedere nell'immagine che segue.
pagina 9 di 16 Si tratta, indubbiamente, dell'acquisizione da parte della cancelleria della copia di un documento analogico, che quindi è entrato irritualmente nel fascicolo del procedimento.
Tuttavia, la nota del p.m., di pochissime righe, è stata messa a disposizione dei difensori di Parte_1 durante l'udienza, ed il giudice ne ha dato lettura. Dal verbale emerge che ha replicato Parte_1
puntualmente a tutti i punti in essi contenuta. In particolare, ha ribattuto alla invocata applicazione dell'art. 40, comma 10 ed ha dato atto degli sviluppi delle trattative con il ceto creditorio, così dimostrando di averne pienamente inteso il significato. Il tema della possibile preclusione derivante dall'art. 40, comma 10, CCII, non è stato introdotto per la prima volta dal p.m, ma era ben noto a che si era premurata di depositare il pomeriggio del giorno antecedente all'udienza una Parte_1 memoria contenente la richiesta di rinvio, deducendo che “L'eventuale preclusione/decadenza alla presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che si produrrebbe in ragione della celebrazione della prima udienza del presente procedimento [… ] pregiudicherebbe definitivamente e irreversibilmente tale virtuoso percorso di risanamento intrapreso vanificando gli accordi raggiunti” (cfr. memoria 24/9/2024, pag. 9, par. 23) . Dunque, nessun elemento sorprendente è stato portato nella discussione dal p.m., tale da aver spiazzato la difesa dell'odierna reclamante.
È decisivo, poi, rilevare, che la decadenza introdotta dal comma 10 dell'art. 40 CCII è ascrivibile al novero delle preclusioni processuali poste nell'interesse pubblico alla celere trattazione dei procedimenti, vieppiù quando si tratta di evitare condotte ostruzionistiche che, nell'ambito di una procedura concorsuale, potrebbero concorrere all'aggravamento di una situazione di crisi. Dunque, una volta che al deposito della memoria datata 24 settembre2024 non aveva fatto seguito alcun rinvio dell'udienza e che la stessa era stata regolarmente tenuta, detta preclusione -se esistente- era certamente rilevabile d'ufficio, indipendentemente dalle richieste del p.m.
Parimenti, la decisione se accordare o meno il sollecitato rinvio spettava unicamente al tribunale, anche nel caso in cui il p.m. avesse partecipato all'udienza ed avesse aderito alla richiesta dell'odierna reclamante.
Si aggiunga che, nel caso in esame, con la memoria depositata il 24 settembre 2024, non è stata proposta alcuna domanda diretta a regolare la crisi con uno strumento diverso dalla liquidazione giudiziale. chiese, infatti, in via prioritaria, un rinvio dell'udienza ex art. 41 CCII, al fine Parte_1 dichiarato di non incorrere nella preclusione di cui all'art. 44 (rispetto al preannunciato ricorso per pagina 10 di 16 l'omologazione di un accordo di ristrutturazione), in subordine un rinvio per presentare una domanda di concessione di misure protettive in vista del deposito di un ricorso per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione ancora in fieri e, in ultima istanza, di voler considerare la memoria depositata come istanza di concessione delle predette misure.
La differenza tra domanda di concessione di misure protettive e domanda di accesso è nota e chiara anche a che, nella memoria in data 25 settembre 2024, allegata al reclamo come doc. 26, ha Parte_1 sottolineato che “la domanda di concessione delle misure protettive ai sensi dell'art. 54, comma 3,
CCII […] non essendo una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, non rientra nell'ambito di applicazione del citato art. 40, comma 10, CCII…” e, non diversamente, nella memoria autorizzata, depositata il 27 gennaio 2025 (pagina 7), che “l'istanza ex art. 54, comma 3, CCII si caratterizza proprio per questa sua “duale” natura: sia di strumento cautelare previsto dall'ordinamento proprio per evitare che, nelle more della presentazione della domanda “piena”, sopraggiungano fatti che possano far saltare il progetto di risanamento intrapreso dalla Società; sia di strumento anticipatorio e funzionale all'accesso a una domanda di regolazione della crisi (il ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione)”. Da ciò, secondo la reclamante, l'istanza, ove munita “di tutti i presupposti previsti dalla legge”, è già di per sé idonea “a interrompere la trattazione di una domanda di apertura della liquidazione giudiziale”. Ma, come ci si appresta a dire, tale completezza contenutistica nel caso in esame non c'era. Non vi è stata perciò alcuna violazione dell'art. 7 CCII, che impone, del resto, di esaminare e definire prioritariamente la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale solo se tale domanda non sia manifestamente inammissibile. Quanto alla Direttiva Insolvency, il dovere del legislatore nazionale di prevedere idonei strumenti di ristrutturazione della crisi non equivale a non porre limiti all'accesso a tali strumenti, tanto più che tra gli obblighi del legislatore vi è anche quello di
“conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata”.
Nessun addebito può formularsi al primo giudice neppure sotto il profilo del corretto esercizio del suo potere discrezionale di vagliare la richiesta di rinvio e di respingerla, considerata, per un verso,
l'imponenza della situazione debitoria (di cui si tratterà con il quinto motivo di reclamo) e, per altro verso, che aveva già usufruito dell'intero termine previsto dall'art. 44 CCII (da marzo a Parte_1 luglio 2024), che il ricorso del p.m. era stato depositato il 16 luglio e l'udienza fissata per il 25 settembre 2024, ben oltre il termine massimo di 45 giorni previsto dalla legge e che, con la memoria pagina 11 di 16 depositata il giorno prima dell'udienza, aveva dato conto di non essere affatto prossima al deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, ma di aver bisogno di un termine indicato in trenta giorni per mettere a punto un'istanza di concessione di misure protettive
Consegue a quanto esposto -e per ciò solo- il rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo di reclamo, non avendo il tribunale commesso alcuna irregolarità procedurale lesiva del diritto di difesa e non rientrando tra i suoi compiti, nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, quello di assicurare il bilanciamento degli interessi tra debitore e creditori, ma solo di verificare se sussistano i presupposti di cui all'art. 121 CCII. La giurisprudenza richiamata dalla società reclamante riguarda il caso, del tutto diverso, del perseguimento di un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore nella valutazione della proposta di concordato fallimentare.
B. La decisione sull'istanza di concessione di misure protettive asseritamente proposta
Il tribunale, al quale, terminata l'udienza ex art. 41, il procedimento è stato rimesso per la decisione, ha vagliato accuratamente la documentazione allegata alla memoria depositata dalla reclamante il 24 settembre 2024 al fine di verificare se potesse ritenersi formulata una valida istanza di concessione di misure protettive, e lo ha persuasivamente escluso.
La reclamante, per un verso, si duole della mancanza, nel dispositivo, del rigetto espresso della richiesta di concessione di misure protettive, essendo stato l'argomento trattato solo in motivazione;
per altro verso, sostiene la nullità della sentenza perché sull'istanza avrebbe deciso il tribunale e non il giudice in composizione monocratica.
Non vi è alcuna nullità.
Nell'interpretazione dei provvedimenti giudiziali si deve aver riguardo al loro contenuto complessivo, sì che motivazione e dispositivo si integrano a vicenda. Del contenuto della decisione, del resto, Pt_1
non sembra dubitare.
[...]
Quanto al procedimento ex art. 55 CCII, la competenza del giudice relatore, pendente il procedimento per la liquidazione giudiziale, deriva, a mente del comma 1, ultimo periodo, di tale articolo, dalla delega conferitagli dal tribunale per l'audizione delle parti ai sensi dell'art. 41, comma 6, sì che non si ravvisa alcuna violazione di regole inderogabili in tema di competenza nel fatto che il giudice relatore abbia investito il collegio -del quale faceva parte e che lo ha delegato- di tutte le domande formulate dalla società debitrice nel corso del procedimento.
pagina 12 di 16 Tanto più che il tema del quale il collegio è stato prioritariamente investito, in modo coerente con le domande formulate da riguardava la qualificazione della memoria depositata il 24 Parte_1
settembre 2024 e cioè se si potesse ritenere che la stessa integrasse già una domanda di concessione di misure protettive.
A questo proposito, non può che convenirsi con la decisione (negativa) del primo giudice, in mancanza, innanzitutto -ciò che ad avviso della Corte è assorbente- di una qualche identificazione, in tale memoria, delle misure ritenute necessarie, considerato che la legge consente la concessione di misure
“ulteriori” rispetto a quelle tipiche e, soprattutto, delle specifiche esigenze tra quelle contemplate dalla norma che tali misure avrebbero dovuto soddisfare. Mancava inoltre parte della documentazione prescritta dall'art. 39, comma 1, CCII e non vi era l'obbligatoria attestazione non solo e non tanto sull'esistenza di serie trattative con i creditori, ma anche dell'idoneità della proposta a garantire il pagamento dei creditori non aderenti. L'attestazione prevista dalla legge implica un'assunzione di responsabilità, da parte del professionista, che deve esporre in modo specifico ed approfondito le proprie valutazioni, supportate da verifiche concrete. Nel caso in esame, invece, l'autore delle “comfort letter” -che non a caso egli ha intitolato “parere preliminare su attestazione ex art. 57 co. 4 CCI,” così sottolineando la non esaustività delle verifiche svolte e la non definitività delle conclusioni- anche nell'ultima integrazione, datata 24.09.24, al primo “parere preliminare”, ha concluso di non aver riscontrato possibili impedimenti al futuro rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 57, comma 4, CCII
“che verrà rilasciata successivamente al perfezionamento del piano di cui alla premessa H e degli accordi di ristrutturazione di cui alle premesse F e G e alla ragionevole qualificazione dell'ipotesi negoziale prevista nella manovra finanziaria e nelle bozze degli accordi di ristrutturazione come migliorativa rispetto ad uno scenario liquidatorio della società”. Le verifiche, dunque, erano ancora in corso e mancavano quell'assunzione di responsabilità che consente di attribuire credibilità alla relazione del professionista a tutela dei creditori, e la sua finalizzazione all'obiettivo indicato dall'art. 54, comma 3.
Giustamente, perciò, il tribunale ha escluso che avesse proposto, con la memoria del 24 Parte_1
settembre, una valida e completa istanza di concessione di misure protettive.
Di tutte le evidenziate carenze era del resto consapevole, tanto che ha provato a colmarle Parte_1 con l'irrituale deposito della memoria datata 25 settembre, che conteneva un elenco delle misure richieste, di una parte della documentazione contabile mancante e, in luogo della bozza di perizia ex art. 84, comma 5, allegata alla prima memoria, della relazione estimativa definitiva. Si tratta però di pagina 13 di 16 memoria depositata dopo la chiusura della discussione e la rimessione al collegio e di documenti introdotti nel fascicolo quando la fase istruttoria era chiusa ed in violazione del contraddittorio, dei quali non è consentito tener conto.
C. Lo stato di insolvenza
La situazione di insolvenza è stata correttamente valutata dal tribunale e gli esiti delle prime verifiche del curatore lo confermano.
Nella domanda con riserva, aveva allegato di trovarsi in una situazione di “carenza di Parte_1
liquidità e sostanziale impossibilità, per assenza delle necessarie condizioni, di accedere al credito bancario in misura idonea a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario” (cfr. doc. 3, p. 12).
Dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2024 emergono debiti per €198.880.172,79 a fronte di liquidità pressoché inesistente (€4.321,04) e di un attivo circolante pari a €9.363.999,36. I ricavi sono uguali a zero (doc. 44 reclamante).
È indubbio, diversamente da quanto assume la reclamante, che non si trattasse di una situazione transitoria, ma che consolidata da tempo.
Tanto emerge, innanzitutto, dall'esame dei bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022 e 2023: nel 2021 i debiti a breve ammontavano ad euro 88.773.748, mentre le attività liquide ad euro 23.750.396; nel
2022 i debiti erano pari ad euro 196.183.162, contro euro 24.145.644 di attivi;
nel 2023 il rapporto era di euro 181.592.602 contro euro 9.502.126.
Inoltre, dalle proposte formulate ai creditori (si tratta dei , Parte_3 Parte_4
, e e dagli accordi stipulati con Parte_5 Pt_2 Parte_6 Parte_7
alcuni di loro, emergono ingenti debiti non pagati addirittura dal 2009 (cfr. doc. 5 e da 9 a 13); peraltro, la soluzione prospettata -di per sé sintomatica dell'incapacità di adempiere ai propri debiti integralmente ed alla scadenze - prevedeva su una rinuncia consistente (in misura del 55%) da parte degli enti ai propri crediti (per oltre nove milioni di euro) ed il pagamento del residuo nell'arco di ulteriori due anni (cfr. reclamo, pag. 7).
La curatela, inoltre, ha evidenziato l'esistenza di numerosi debiti non contestati e di importo modesto come i crediti verso RI NA di NA SE (euro 2.339), (euro 1.500), e Persona_1
verso i fornitori anche per poche centinaia di euro, particolarmente significativi, proprio per la loro modestia, dell'assoluta incapacità dell'impresa di onorare le proprie obbligazioni.
Quanto agli accordi già conclusi, la loro efficacia era condizionata al verificarsi di una pluralità di condizioni sospensive e, in particolare, all'accettazione della proposta da parte di tutti i Comuni
pagina 14 di 16 creditori, circostanza che, a settembre 2024, non si era ancora realizzata. Non vi è dubbio, come ha chiarito la debitrice, che la condizione fosse stata prevista nel suo esclusivo interesse;
tuttavia, è proprio ad aver precisato che al 25 settembre 2024 le trattative con i Comuni di Parte_1 Pt_7
NO e LI erano ancora in corso “e, quindi, si riteneva opportuno per la Società attendere il completamento di lì a breve dell'iter burocratico di questi enti per offrire una par condicio a tutti i
Comuni” (memoria 27 gennaio 2025, pag. 24). Ciò vuol dire che, quali che fossero le ragioni della scelta della proponente, il risultato “utile” degli accordi conclusi non era consolidato e che con tre importanti creditori non vi era ancora alcun accordo. È ovvio, quindi, che il tribunale non abbia valorizzato tali patti come risolutivi del grave e risalente stato di insolvenza.
In conclusione, il reclamo deve essere respinto e la società reclamante condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate secondo lo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, complessità media, tenuto conto del rito e dell'attività difensiva espletata. Vale, infatti, quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore “non si ragguaglia … al coacervo dei di lui debiti, nel senso che discenda da un giudizio di quantificazione della cd. massa passiva, risultando piuttosto da una comparazione tra i debiti dell'imprenditore ed i mezzi finanziari a sua disposizione ai fini della valutazione della possibilità di fronteggiare le passività con i mezzi ordinari” (cfr. Cass. S.U. n. 16300/2007 e, nello stesso senso, Cass. n. 1346/2013).
PQM
La Corte di appello di NO, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1. rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 664/2024 del Tribunale di Parte_1
NO, pubblicata il 27 settembre 2024;
2. condanna a rifondere alla procedura di liquidazione giudiziale le spese di lite, Parte_1 che determina in €8.000 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228
Così deciso in NO, il 13 febbraio 2025
La consigliera est. La presidente
Francesca Maria Mammone Margherita Monte
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