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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 759/2020 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Guaragna Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio De Feo
-RESISTENTE -
oggetto: contratto di agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'01.06.2020, il ricorrente in epigrafe deduceva: che dal
26.08.1984 era iscritto all'Albo dei Promotori di Servizi Finanziari presso la
Commissione Regionale della Calabria;
che, in data 5.10.1994, stipulava contratto di agenzia a tempo indeterminato con la (Società gruppo RAS – Controparte_2
Riunione Adriatica di Sicurtà), successivamente trasformata in , e infine in CP_3
che, in forza di tale contratto, assumeva l'incarico Controparte_4
di promuovere, senza vincolo di esclusiva, la collocazione sul mercato dei beni e servizi
1 trattati dalla parte resistente nei comuni di Aieta, San Nicola Arcella, Santa Domenica
Talao, Tortora, Praia a Mare e Scalea;
che, nell'ambito di tale rapporto contrattuale, gli veniva assegnata la gestione di un portafoglio personale identificato con il codice n.
004869B; che tale rapporto si scioglieva a seguito del suo recesso, con effetto immediato, comunicato il 03.04.2014, seguito da nota del 10.04.2014 di presa d'atto della società resistente, che indicava come decorrenza della cessazione del rapporto il giorno
04.04.2014; che alla data di cessazione del rapporto di agenzia era creditore nei confronti della società resistente di diverse indennità e provvigioni maturate ma non ancora liquidate, nonostante i numerosi solleciti inviati alla società convenuta;
che, in particolare, parte convenuta gli doveva € 8.798,28 a titolo di Premio di Fidelizzazione, € 163.753,00
a titolo di Indennità di valorizzazione del portafoglio ed € 4.338,20 a titolo di Indennità di risoluzione del contratto. Alla luce di tali premesse, ha adito il giudice del lavoro del
Tribunale di Paola chiedendogli di : “1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha intrattenuto un rapporto di Agente senza rappresentanza della resistente con contratto a tempo indeterminato del 5.10.1194, per la promozione della collocazione sul mercato dei beni e servizi trattati dalla resistente nei comuni di Aieta, San Nicola Arcella, Santa
Domenica Talao, Tortora, Scalea e Praia a Mare, luogo di svolgimento della propria attività di promotore finanziario, sino al 4.4.2014, data di cessazione del rapporto contrattuale;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le indennità derivanti dal piano di fidelizzazione Ed. 1/2009 nonché le indennità e provvigioni di valorizzazione del portafoglio di cui al regolamento Ed. 1/2011 e l'ulteriore indennità di risoluzione del contratto di cui al punto n.3, quali specificate in narrativa;
3) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento in favore del Dott. , della Parte_1 complessiva somma di €_172.551,63, di cui € 8.798,28 per premio di fidelizzazione ed €
163.753,35 per le indennità di valorizzazione del portafoglio, il tutto come specificato in narrativa, oltre il maggior danno da svalutazione monetaria ex art.1224, comma 2, c.c. dalla data di cessazione del rapporto di agenzia (4.4.2014) ed oltre interessi maturati e maturandi al tasso ufficiale di sconto ex art.6 dell'accordo economico collettivo degli
Agenti del 9.6.1988 dal dì del dovuto sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
4) condannare, altresì, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore del Dott. , dell'importo Parte_1 di € 4.338,20 a titolo di indennità di risoluzione del contratto di cui all'art. 10 dell'accordo economico collettivo degli agenti del 9.6.1988, così quantificato come in
2 narrativa nella misura di € 216,91 per ciascuna annualità dal 1995 al 2014 secondo i criteri stabiliti dall'art.11 lett. e), ossia nella misura del 3% dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del contratto per ciascun anno fino a un limite di £.
12.000.000 (€ 6.197,48) e dell'1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra £. 12.000.000 e £. 18.000.000 (ossia su € 3.098,74) o, in subordine, al pagamento della diversa somma che sarà determinata in corso di causa ovvero anche a mezzo CTU contabile che sin ora si richiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 4.4.2014 (data di cessazione del rapporto di agenzia) sino all'effettivo ed integrale soddisfo;
[…]”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Si costituiva regolarmente in giudizio la resistente Controparte_4
la quale, pacifico che tra le parti era intercorso un rapporto di agenzia per come descritto dal ricorrente, deduceva che, a seguito del recesso con effetto immediato del Pt_1 del 03.04.2014, veniva inoltrato a quest'ultimo, in data 13.06.2014, il conteggio della liquidazione delle competenze e del debito residuo, da cui risultava un debito del ricorrente pari ad € 38.839,03, del quale, con comunicazioni rimaste prive di riscontro del
24.07.2014, 20.10.2014 e 7.07.2015, essa resistente ne chiedeva l'adempimento.
In particolare, parte convenuta prendeva posizione sulle singole richieste creditorie avanzate dal ricorrente, variamente argomentando per la loro infondatezza, e, proponeva,
a sua volta, domanda riconvenzionale chiedendo al l pagamento dell'importo Pt_1 complessivo di € 38.839,03, a titolo di Indennità sostitutiva di preavviso (€ 32.797,35) e restituzione previdenza integrativa (€ 6.322,26). Da tale importo complessivo deduceva che dovevano essere decurtati il FIRR 2014 (€ 265,30) nonché le competenze del mese di aprile 2014 (€ 250,13). Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “– rigettare tutte le domande svolte dal ricorrente nei confronti di Controparte_1
in quanto del tutto destituite di fondamento;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da condannare il dott. Controparte_1
al pagamento dei seguenti importi: - € 32.797,35 a titolo d'indennità Parte_1
sostitutiva del preavviso ex art 1750 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto sino al soddisfo;
- € 6.322,26 a titolo di restituzione di Previdenza Integrativa incassata. […]”. Vinte le spese di lite.
Differita l'udienza a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale da parte della società resistente, acquisita la documentazione offerta dalle parti, concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa
3 a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso proposto da deve essere rigettato per le Parte_1
ragioni che seguono.
2.1. È infondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il pagamento del premio di fidelizzazione di cui al Piano di Fidelizzazione Ed. 1/2009 (quanto al contenuto del regolamento 1/2009, cfr. all. 7 ricorso).
L'art. 10 del Regolamento del Piano di Fidelizzazione Ed. 1/2009, testualmente dispone:
“Con l'elaborazione del Commission Statement di competenza del mese di marzo del quinto anno successivo all'anno di partecipazione al Piano, ciascuna polizza sarà liquidata al interessato sulla base delle quotazioni al 31 marzo di Controparte_4
ciascun anno di scadenza delle polizze, a condizione che sia regolarmente in vigore il relativo contratto di agenzia al momento della liquidazione e del pagamento di ogni singola polizza, e che il non risulti dimissionario o comunque in Controparte_4 preavviso”.
Tale disposizione è ulteriormente chiarita e rafforzata dal successivo art. 11 del medesimo
Regolamento, che specificamente prevede: “Condizione essenziale per il riconoscimento dell'incentivo derivante dal presente Piano di Fidelizzazione è che il rapporto di agenzia, alla data della liquidazione delle singole polizze sopra descritte, sia pienamente valido ed efficace e che il non stia effettuando il periodo di preavviso. In caso Controparte_4
di scioglimento, invalidità o inefficacia del rapporto agenziale derivante da qualsiasi causa o motivo (ad eccezione di quanto esposto ai punti 11.1 e 11.2) prima della suddetta data, l'incentivo disciplinato dal presente Regolamento non sarà pertanto riconosciuto, né totalmente, né in proporzione a qualsiasi criterio”.
Nel caso di specie, risulta incontestato che il ricorrente abbia comunicato con lettera del
3.4.2014 la propria volontà di recedere dal contratto di agenzia “con decorrenza immediata” (cfr. all. 2 memoria di costituzione). Tale recesso è stato poi recepito dalla resistente con nota del 10.4.2014, che confermava la cessazione del rapporto CP_1
con effetto dal 4.4.2014 (cfr. all. 3 memoria di costituzione).
4 Orbene, evidentemente, il citato Regolamento pone quale condizione essenziale per la liquidazione del premio di fidelizzazione che il rapporto di agenzia sia ancora in vigore
“al momento della liquidazione e del pagamento” della polizza. È evidente che tale condizione non si è verificata nel caso di specie, poiché al momento della liquidazione
(che il Regolamento stesso colloca in un momento successivo al 31 marzo 2014, ossia all'elaborazione del Commission Statement di competenza del mese di marzo) il rapporto di agenzia era già cessato per volontà del ricorrente.
Tale condizione risponde a una logica di fidelizzazione che è intrinseca allo stesso Piano, come si evince dalla sua denominazione e dal suo obiettivo dichiarato, ovvero
“corrispondere [...] un incentivo ai Indipendenti di Controparte_1 CP_1
che [...] mantengono ininterrottamente un rapporto di lunga
[...] Controparte_1 durata con la Banca” (art. 1 del Regolamento). Appare evidente, allora, che la ratio dell'intero Piano di Fidelizzazione è quella di incentivare la costruzione di rapporti stabili e duraturi con i propri agenti, premiando coloro che mantengono il rapporto contrattuale fino alla data di effettiva liquidazione del premio. Il riconoscimento di tale incentivo anche a soggetti che hanno volontariamente interrotto il rapporto prima di tale momento, come nel caso di specie, si porrebbe in contrasto con la stessa finalità del premio, vanificandone la funzione di stimolo alla continuità del rapporto.
In definitiva, dunque, la pretesa del ricorrente, fondata sull'assunto che il diritto al premio maturi al 31 marzo (data di rilevazione del valore delle quote), si pone in contrasto con il chiaro tenore letterale del Regolamento, che distingue nettamente tra il momento della valorizzazione della polizza (31 marzo) e quello della sua liquidazione (elaborazione del
Commission Statement di competenza del mese di marzo), subordinando il diritto al premio alla persistenza del rapporto in quest'ultimo momento.
Alla luce di tali premesse, la domanda di pagamento del premio di fidelizzazione proposta dal ricorrente deve essere respinta.
2.2. È infondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di valorizzazione del portafoglio di cui al Regolamento Ed. 1/2011 (quanto al contenuto del regolamento 1/2011, cfr. all. 9 ricorso).
Il Regolamento in esame stabilisce con chiarezza all'art. 2 i presupposti per il riconoscimento dell'indennità in parola. In particolare, la norma testualmente prevede che:
5 “L'indennità viene riconosciuta esclusivamente in caso di cessazione del rapporto agenziale o dell'incarico accessorio per:
a.1.) con esclusivo riferimento al portafoglio personale, nei seguenti casi di cessazione del contratto di agenzia:
• recesso ordinario della Banca con preavviso e senza motivazione;
• recesso ordinario dell'Agente con preavviso;
• recesso, dell'Agente o della Banca, dovuto ad invalidità permanente totale;
• recesso, dell'Agente o della Banca, per conseguimento della pensione di vecchiaia;
• decesso dell'Agente.”.
Nel caso di specie, è incontestabile che il recesso comunicato dal ricorrente con lettera del 3.4.2014 deve essere qualificato come recesso senza preavviso.
La missiva, infatti, manifestava espressamente la volontà di “recedere dal contratto di agenzia con voi intercorso, con decorrenza immediata” Tale formulazione non lascia spazio a interpretazioni diverse: il ricorrente ha inequivocabilmente optato per un recesso ad effetto immediato, escludendo così volontariamente l'operatività del periodo di preavviso.
La tesi difensiva secondo cui il recesso andrebbe comunque qualificato come “ordinario con preavviso” è destituita di fondamento, poiché contrasta con il chiaro tenore letterale della comunicazione.
La necessità di una manifestazione espressa di rinuncia al preavviso, sostenuta dal ricorrente, è smentita proprio dalla formula utilizzata nella comunicazione di recesso
(“con decorrenza immediata”), che non può che essere interpretata come volontà di porre termine al rapporto immediatamente senza l'osservanza di alcun periodo di preavviso.
Tale conclusione è confermata dal comportamento della parte resistente che, con propria comunicazione del 10.04.2014, ha preso atto della risoluzione del rapporto con effetto dal
04.04.2014.
6 Pertanto, non sussiste uno dei presupposti fondamentali previsti dal Regolamento per il riconoscimento dell'indennità di valorizzazione del portafoglio, ovvero il recesso ordinario dell'Agente con preavviso.
Ne consegue, il rigetto della domanda.
2.3. In ordine alla terza domanda formulata dalla parte ricorrente, volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di risoluzione del contratto di cui all'art. 10 dell'Accordo
Economico Collettivo degli agenti del 9.6.1988 (quanto al citato accordo economico, cfr. all. 3 ricorso), la stessa risulta limitatamente fondata, ma, comunque, assorbita, nei suoi effetti, dalla compensazione operata in favore della parte resistente per effetto dell'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta (cfr. infra).
Tanto anticipato, l'art. 10 dell'Accordo richiamato prevede testualmente che: “All'atto della risoluzione del contratto a tempo indeterminato sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante un'indennità secondo le disposizioni dei seguenti artt. 11 e
12. […]”.
L'art. 11 stabilisce il criterio di calcolo di tale indennità, mentre l'art. 13 del medesimo
Accordo, non espressamente richiamato dal ricorrente ma rilevante ai fini della decisione, dispone che l'indennità di scioglimento del contratto [di agenzia] è accantonata presso l' e che “Per gli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1965 CP_5
l'accantonamento dell'indennità di scioglimento del contratto sarà effettuato presso
l' , sempreché detto Ente corrisponda alle ditte un interesse annuo non CP_5
inferiore al 4% (quattro per cento) e devolva gli utili di esercizio della gestione Fondo
Indennità Risoluzione Rapporto (FIRR) al Fondo di Assistenza a favore degli iscritti dell'Ente.”.
Orbene, nel caso di specie, la ha prodotto documentazione attestante CP_1
l'avvenuto accantonamento presso l' delle somme dovute a titolo di CP_5 indennità di risoluzione del contratto (FIRR) fino all'anno 2013 (cfr. all. 10 memoria di costituzione).
Il ricorrente, nella memoria in risposta alla domanda riconvenzionale, ha preso atto di tale circostanza, rinunciando implicitamente alla domanda per il periodo fino al 2013 (cfr. pag. 4 memoria citata), limitando la propria pretesa alla corresponsione diretta
7 dell'indennità relativa all'anno 2014, quantificata negli importi di € 250,13 ed € 265,30, per un totale di € 515,43.
Va tuttavia rilevato che la parte resistente, con la proposizione della domanda riconvenzionale, pur ammettendo di essere debitrice nei confronti del della Pt_1 somma innanzi citata, di € 515,43, ha chiesto che la stessa venga compensata con il maggior credito rivendicato a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di restituzione dell'anticipo su polizza assicurativa, le cui domande, per come, da qui a breve si esporrà, risultano essere fondate.
3. Le domande riconvenzionali proposte dalla società resistente sono fondate e devono essere accolte per le ragioni che seguono.
3.1. Innanzitutto, deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla volta ad ottenere la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità CP_1
sostitutiva del preavviso.
Sul punto, il contratto di agenzia sottoscritto tra le parti in data 5.10.1994 stabilisce all'art. 9 quanto segue:
“Il rapporto di Agenzia ha durata indeterminata. Esso potrà essere risolto, sia da parte dell'Agente sia da parte della Società, con preavviso a norma dell'Accordo Economico
Collettivo per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio del 9/06/1988.
L'attività reciprocamente prestata dalle parti per la cura degli affari in corso durante il periodo di preavviso non implicherà rinuncia alla esercitata facoltà di recesso.
Da entrambe le parti potrà essere comunicata alla clientela l'avvenuta risoluzione del rapporto con la indicazione della relativa decorrenza.” (cfr. all. 4 ricorso).
Il contratto individuale richiama espressamente la disciplina dell'Accordo Economico
Collettivo del 9.6.1988, il quale all'art. 9 dispone:
“In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato, dovrà essere dato all'agente o rappresentante un preavviso di:
- 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi i 5 anni compiuti;
- 5 mesi, qualora la durata del rapporto superi i 5 anni ma non gli 8 compiuti;
8 - 6 mesi, qualora la durata del rapporto sia superiore a 8 anni compiuti.
Per gli agenti o rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività in esclusiva per una sola ditta, i termini di preavviso di cui sopra sono aumentati di due mesi.
[...]
Ad analoghi obblighi è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta, in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante.
In tal caso, il preavviso sarà di cinque mesi o di quattro mesi, a seconda che l'agente o rappresentante sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.”.
E prosegue stabilendo che:
“Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l'agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte di preavviso.” (cfr. all. 3 ricorso).
3.1.1. Tanto premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha comunicato con lettera del
03.04.2014 la propria volontà di “recedere con decorrenza immediata” dal rapporto. Tale formulazione, come già osservato nell'esame della domanda relativa alla indennità di valorizzazione del portafoglio, esprime inequivocabilmente la volontà del ricorrente di porre fine al rapporto senza l'osservanza del periodo di preavviso.
Orbene, il recesso senza preavviso, non accompagnato da una giusta causa (ossia un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
cfr. art. 2119 c.c. previsto per il rapporto di lavoro subordinato ma con considerazioni sicuramente valide anche per il contratto di agenzia), obbliga la parte recedente a corrispondere all'altra l'indennità sostitutiva.
Evidentemente, nel caso de quo il ricorrente non ha dedotto nella propria comunicazione di recesso alcuna circostanza integrante una giusta causa. Solo in sede difensiva, il a tentato di giustificare il proprio recesso adducendo il mancato pagamento Pt_1
da parte della dei premi e delle indennità oggetto del presente giudizio. CP_1
9 E, però, senza necessità di dover andare oltre, tale argomentazione è destituita di fondamento per l'assorbente considerazione che le domande attoree nel presente giudizio sono risultate infondate.
Alla luce di tali premesse, accertato, in definitiva, che il ricorrente ha esercitato il recesso senza preavviso in assenza di giusta causa, consequenzialmente si deve riconoscere il diritto della all'indennità sostitutiva del preavviso. CP_1
3.1.2. Quanto alla quantificazione dell'indennità in parola, l'art. 9 dell'Accordo
Economico Collettivo citato stabilisce che la stessa è pari a “tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti”.
Orbene, la parte resistente ha quantificato l'indennità in € 32.797,35, calcolata sulla base di 5 dodicesimi della media mensile delle provvigioni maturate nell'ultimo anno (€
6.559,47 x 5) e il ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche sui conteggi effettuati dalla Banca, limitandosi a contestare in radice l'an del diritto all'indennità.
Evidentemente, allora, in mancanza di contestazioni specifiche sui criteri di calcolo e sull'ammontare delle provvigioni prese a base per la determinazione dell'indennità di preavviso, deve ritenersi provato e pacifico il quantum operato dalla anche alla CP_6
luce della documentazione prodotta dalla stessa (cfr. all.ti 12, 13 e 14 memoria di costituzione).
La domanda riconvenzionale, pertanto, deve essere accolta e il ricorrente deve essere condannato al pagamento, in favore della Controparte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso per come determinato dalla parte resistente.
3.2. Deve essere accolta anche la seconda domanda riconvenzionale avanzata dalla
, volta ad ottenere la restituzione dell'anticipo erogato sulla polizza CP_1
previdenziale.
In particolare, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente (cfr. all.15 memoria di costituzione) emerge che in data 20.12.2002 il ricorrente ha richiesto ed ottenuto un anticipo pari al 50% della riserva matematica maturata alla data del 20.12.2002 relativa alla sua posizione assicurativa di cui alla polizza n. 373/P.
10 Tale anticipazione, come risulta dalla quietanza allegata dal resistente, ammonta a €
6.322,26 al lordo delle ritenute fiscali, corrispondente a € 5.048,97 al netto delle ritenute.
Al momento della richiesta dell'anticipo, il ricorrente ha sottoscritto un impegno espresso nel quale dichiarava:
“(...) non avendo maturato alla data del 31.12.2002 l'anzianità di rapporto di 10 anni, per l'eventualità che tale condizione non risultasse sussistente al momento della risoluzione del rapporto di agenzia, Vi autorizzo fin d'ora a trattenere l'importo oggi da me richiesto con la presente - ed in seguito corrisposto - dalle indennità di fine rapporto
e/o da ogni altra e diversa somma a me spettante a qualsiasi titolo (comprese le provvigioni); mi impegno viceversa alla restituzione immediata di detto importo ove invece nessuna indennità o altra somma mi fosse da Voi dovuta;
inoltre, Vi confermo che la suddetta mia autorizzazione a trattenere l'importo ed il mio dichiarato impegno di restituzione immediata dell'importo saranno validi ed efficaci ad ogni effetto anche per il caso in cui in futuro il contratto di agenzia venisse risolto dopo aver io maturato il suddetto requisito dell'anzianità di 10 anni in costanza del rapporto agenziale;”
In definitiva, nel caso di specie, parte ricorrente ha assunto un obbligo espresso di restituzione dell'anticipo sulla polizza previdenziale in caso di risoluzione del rapporto di agenzia, indipendentemente dall'aver maturato o meno i dieci anni di anzianità.
Conseguentemente, essendo il rapporto di agenzia cessato in data 04.04.2014 per recesso del sorge in capo a quest'ultimo l'obbligo di restituire l'importo anticipato, Pt_1 così come espressamente previsto dall'impegno contrattuale assunto.
Sul punto, preme sottolineare che il non ha assolutamente contestato tale Pt_1 obbligo restitutorio, né ha dedotto circostanze che potrebbero esimerlo dall'adempimento dell'impegno assunto, limitandosi a contestare in via generale la domanda riconvenzionale.
Pertanto, anche tale domanda riconvenzionale deve essere accolta e parte ricorrente deve essere condannata a restituire alla società resistente € 5.048,97, corrispondenti alla somma netta ricevuta a titolo di anticipo erogato sulla polizza previdenziale n. 373/P (cfr. all. 15 memoria di costituzione).
4. In definitiva, dunque, rigettato il ricorso principale nelle domande di cui ai punti
2.1. e 2.2. e limitatamente accolto, per la somma di € 515,43, con riferimento alla
11 domanda di cui al punto 2.3., ed accolte le domande riconvenzionali proposte dalla società resistente, di cui ai punti 3.1. e 3.2., al netto della compensazione della somma pari ad €
515,43, parte ricorrente deve essere condannata a corrispondere alla società resistente la complessiva somma di € 37.330,89 (€ 32.797,35+€ 5.048,97-€ 515,43) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
5. Le spese di lite sono compensate per ¼ alla luce del parziale accoglimento del ricorso principale e per il resto seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione da 26.001 a 52.000) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso principale nelle domande di cui ai punti 2.1. e 2.2. di parte motiva e accoglie la domanda di cui al punto 2.3. di parte motiva limitatamente alla somma di
€ 515,43;
2) Accoglie le domande riconvenzionali proposte dalla società resistente, di cui ai punti
3.1. e 3.2. di parte motiva, e, al netto della compensazione della somma pari ad €
515,43, condanna a corrispondere alla Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 la complessiva somma di € 37.330,89, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna a Parte_1
corrispondere la restante parte alla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 259,00 per
[...] esborsi, € 2.766,75 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Paola, 18.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
12