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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Genova
Terza Sezione Civile
nella persona del giudice
Dott. Roberto Bonino
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 10918 /2024 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliato in Piazza Parte_1 CodiceFiscale_1 Dante, 9/23A 16100 Genova Italia presso l' Avvocato CERRUTI DISMA VITTORIO che lo rappresenta e difende;
c.f. , elettivamente domiciliato in Piazza Parte_2 CodiceFiscale_2 Dante, 9/23A 16100 Genova Italia presso l' Avvocato CERRUTI DISMA VITTORIO che lo rappresenta e difende;
Ricorrenti contro
c.f. , elettivamente domiciliato presso l'Avvocato CP_1 CodiceFiscale_3
TATIANA CURRELI che lo rappresenta e difende;
Resistente
******
Sciogliendo la riserva in data 11/3/2025;
esaminati gli atti e i documenti;
visti i risultati dell' istruttoria orale sommaria;
sentiti i difensori delle parti;
[...]
[...]
e hanno proposto ricorso ex art. 1168 c.c. chiedendo Parte_3 Parte_2 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia ordinare con decreto e anche inaudita altera parte, l'immediata rimozione del manufatto realizzato abusivamente dal sig. a cura e a spese di quest'ultimo per ogni intervento CP_1 necessario al fine di ripristinare lo stato preesistente dei luoghi e per consentire il libero accesso ai contatori da parte dei ricorrenti, nonché, se del caso, fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto al resistente. Con riserva di chiedere nella sede competente la condanna del resistente al risarcimento dei danni e con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio”
ed allegando a sostegno della domanda:
che è proprietario dell'appartamento sito in Genova Salita Canova di Struppa Parte_1
17B;
che è proprietario dell'appartamento sito in Genova Salita Canova di Struppa 17; Parte_2
che entrambi gli appartamenti sono situati in un piccolo caseggiato sito appunto in Salita Canova di Struppa e sono sovrastanti all'appartamento di proprietà e in possesso di nato a CP_1
Genova il 13/08/61 e residente in detto appartamento al 17°;
che tutti e tre gli appartamenti costituiscono nel loro insieme un piccolo condominio di cui le parti sono condomini;
che recentemente, i Sig.ri e decidevano all'unanimità e di comune accordo di Parte_1 CP_1 spostare i contatori dell'acqua e le valvole di apertura e chiusura della stessa all'esterno del muro perimetrale dell'edificio e sotto il poggiolo di;
CP_1
che i contatori sono appunto posti nel muro perimetrale dell'edificio, mentre il terreno adiacente al muro perimetrale dove si trovano i contatori per una larghezza di circa 120 cm è di proprietà esclusiva del Sig. CP_1
che nel marzo del 2024, il Sig. del tutto inaspettatamente erigeva con assi e pannelli di legno CP_1 di risulta una struttura che dal terreno di sua proprietà arriva fino al frontalino del poggiolo creando così un locale del tutto abusivo che ora racchiude i contatori e impedisce ai Sig.ri Parte_1 l'accesso ai contatori stessi e alle valvole di chiusura e apertura della propria acqua;
che la realizzazione del sopra descritto vano, oltre ad essere abusiva, è esteticamente discutibilissima e sicuramente lesiva del decoro dell'edificio, nonché lesiva delle distanze legali di cui agli artt. 905 e 907 c.c., impedisce ai ricorrenti di accedere ai propri contatori d'acqua e alle proprie valvole di chiusura e apertura dell'acqua stessa e anche di leggere i consumi idrici;
che il vano abusivo di cui sopra, oltre a pregiudicare i sopra elencati i diritti dei ricorrenti sotto i molti profili già elencati, sia come privati sia come condomini, costituisce comunque uno illegittimo spoglio nel possesso dei contatori e delle valvole di apertura e chiusura dei contatori stessi per cui sussistono tutti i requisiti perché il giudice possa disporre la reintegrazione nel possesso ai sensi dell'art. 1168 cod. civ.;
che è orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza che “In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso. Si noti altresì che deve considerarsi spoglio violento, secondo la costante giurisprudenza anche di legittimità, lo spoglio posto in essere contro la volontà anche presunta, del possessore. (
Cass. civ. n. 22174/2012 1 e da ultimo anche nel merito Corte d'Appello di Roma, Sentenza n.
4785/2024 del 05-07-2024);
che nel caso di specie sono entrambi presenti i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. Il fumus consiste nelle circostanze e nella giurisprudenza sopra richiamata, e dal fatto che, prima di agire in giudizio, i ricorrenti hanno richiesto con raccomandata A.R. in data 04/09/24 che il
Sig. non ha nemmeno ritirato;
però lo stesso ha fatto redigere lettera raccomandata dal suo CP_1 legale Avv. Tatiana Curreli facendo richieste decisamente inconferenti e comunque non fondate. Per quanto riguarda, invece, il periculum in mora, l'impedimento all'accesso ai contatori e alle valvole dell'impianto idrico dei ricorrenti diventa più pregiudizievole per gli stessi giorno dopo giorno, anche atteso che i Sig.ri potrebbero avere la necessità da un giorno all'altro, per Parte_1 un qualsiasi motivo, di chiudere (o aprire) le valvole dell'acqua.
si è costituito in giudizio e ha così concluso “In via pregiudiziale e preliminare CP_1 dichiarare la decadenza e prescrizione dell'azione proposta per decorso del termine di legge dal
“ripristino” - avvenuto nel novembre 2021 - del ricovero già preesistente;
2) In via pregiudiziale e preliminare dichiarare la carenza dei presupposti dello spoglio violento e clandestino e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e comunque infondata l'azione possessoria di rimozione del manufatto;
3) Nel merito, in caso sia ritenuto necessario, accertare l'agibilità del ricovero da parte dei sigg.ri eccependo ed allegando: Parte_1
che la struttura di cui i ricorrenti chiedono la rimozione era presente nel sito sin dal mese di novembre 2021;
che anche i ricorrenti avevano sempre mantenuto nella stessa posizione un manufatto precario e similare a quello oggi in discussione per il riparo di mezzi meccanici ivi ricoverati dalle intemperie atmosferiche, manufatto costituito da fogli di plexiglass;
che non aveva realizzato alcuna chiusura dell'area, essendosi limitato ad apporre dei pannelli di legno alti circa un metro, poggiati su pali di ferro cementati a terra dai prima della Parte_1 vendita, e quindi preesistenti. Detti pannelli avevano lo scopo di riparo dalle intemperie e dagli animali selvatici ( nella specie la zona è frequentata da cinghiali ) dei beni mobili ivi riposti, e non impediscono in alcun modo l'accessibilità nel sito. Dalle fotografie prodotte rappresentanti il manufatto si evinceva non solo che la “baracca” non è in alcun modo chiusa ma che, anche laddove fosse stata chiusa, sarebbe liberamente accessibile per la lettura dei contatori, essendo il pannello di legno centrale molto basso ( circa 50 cm ) tale da permettere di sporgersi per visionare i contatori o di entrare direttamente aprendo il pannello o superandolo;
che la lettura dei sotto contatori da parte di era sempre avvenuta liberamente, Parte_2 tanto è vero che quest'ultimo ha presentato la bolletta in copia al sig. con la scritta a mano CP_1 dell'importo da pagare: pertanto, il passaggio è sempre stato ampiamente consentito sebbene per mera cortesia, senza impedimento alcuno e nonostante sia stata ripristinata la copertura dell'area preesistente;
che in conclusione il manufatto realizzato non impediva in alcun modo l'ingresso dei tre comproprietari del compendio immobiliare per la lettura dei contatori posizionati sulla parete;
che l'abusività o meno del manufatto ( circostanza contestata trattandosi semplicemente di pannelli non stabilmente ancorati al suolo ) riguarderebbe altre e diverse sedi che nulla hanno a che fare con l'oggetto del presente procedimento, volto alla reintegrazione del possesso. Pertanto tutte le tesi ed allegazioni relative al preteso stato “degradante” della copertura dell'area allestita ed alla pretesa abusività della stessa non possono costituire oggetto di giudizio;
che la chiusura di un'area per esigenze di carattere personale non poteva rappresentare in alcun modo uno “spoglio violento” bensì il corretto e normativamente imposto modo per godere legittimamente di un proprio bene garantendo l'accesso ai sotto contatori/valvole; di talché venivano in ogni caso a mancare i presupposti per l'azione possessoria.
Dopo lo scambio di memorie autorizzate il procedimento è stato istruito mediante l' audizione di alcuni sommari informatori e la produzione di documenti.
All' udienza del giorno 11 Marzo 2025 i difensori hanno discusso oralmente la causa e il Giudice si è riservato di decidere.
*****
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
I sommari informatori e hanno riferito che il Tes_1 Tes_2 Tes_3
“manufatto/ricovero/baracca” oggetto di lamentela era già presente alla fine del 2021/inizi del 2022 e la circostanza non può essere smentita da quanto dichiarato in senso contrario dalla persona informata sui fatti ( la deposizione della moglie di è certamente Persona_1 Parte_1 meno attendibile di quella dei tre sommari informatori indicati dal resistente mentre le dichiarazioni di non sono rilevanti atteso che la persona informata sui fatti non è stata in grado Testimone_4 di riferire alcunchè sulla data e sull' epoca di realizzazione del manufatto ).
E' quindi decorso l' anno previsto dall' art. 1168 c.c. per la proposizione dell' azione di reintegrazione.
In ogni caso l' accesso ai contatori e alle valvole di apertura e chiusura dell' acqua non è impedito dalla presenza del manufatto per le seguenti ragioni:
sul lato corto del “ricovero/baracca” esiste una porta, come si vede dalle fotografie prodotte da parte resistente, che è priva di serratura e non è chiusa a chiave ma è semplicemente accostata con un fil di ferro per impedire che sbatta ( deposizione di e ) e Testimone_5 Testimone_6 pertanto l'ingresso al manufatto e quindi alle valvole/contatori è facilmente praticabile da chiunque;
sul lato lungo esiste al centro una paratia/pannello in legno di altezza tale da potere essere facilmente superabile, come si può evincere dalle fotografie prodotte da tutte le parti in causa, a prescindere dalla presenza di un piccolo lucchetto che il resistente ha confermato nella memoria autorizzata del 7/1/2025 essere stato apposto come mero fermaglio per tenere una catenella leggera stante che le intemperie lo facevano sbattere e in caso di apertura sarebbero entrati animali selvatici.
Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate in conformità al DM 147/2022: procedimenti cautelari
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.175,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 851,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.985,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.202,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.213,00
P.Q.M.
Visto l' art. 703 c.p.c.
RIGETTA
Il ricorso;
CONDANNA
e in via tra loro solidale, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 e spese legali del procedimento liquidate in € 5.213,00 per compensi/onorari, CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva di legge
Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria
Così deciso in Genova il 12 Marzo 2025
Il Giudice
Dott. Roberto Bonino