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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIUDICEANDREA GIUSEPPE
Opponente contro
(C.F. ), quale procuratore speciale di con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. PALOMBA VINCENZO
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- cessione crediti- pagamento corrispettivo somministrazione energia elettrica-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 122/2024 dell'intestato Parte_1
Tribunale con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
, procuratore speciale di dichiaratasi cessionaria e mandataria di
[...] Controparte_2 CP_3
della somma di euro 217.473,57, a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica da
[...]
dicembre 2021 fino a gennaio 2023, oltre interessi di mora ed anatocistici ex Dlvo 231/2002 ed euro € pagina 1 di 8 20.520,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, eccependo: di non essere stato edotto della cessione del credito e di avere effettuato i pagamenti in favore della società erogatrice;
che il contratto di fornitura energetica era stato sottoscritto in regime di cd. salvaguardia dalla Regione Calabria, cui doveva essere rivolta la domanda di pagamento;
che comunque il credito si era prescritto almeno per le annualità del 2021 ex l-n-160 del 2019 e direttive ARERA;
che non erano applicabili all'utente gli interessi moratori ed anatocistici, esosi ed a tassi d'usura, quand'anche previsti dal contratto, non firmato dal Comune;
che il calcolo delle somme fatturate era errato.
Ha quindi chiesto “verificato il pagamento avvenuto delle fatture esposte, basata l'opposizione su CP_3 prova scritta, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito sentenziare innanzitutto la non dovutezza degli interessi né delle somme richieste per mora dovuta a
“transazioni commerciali”, assommante ad euro 40 a bolletta e portante un montante complessivo, da far gravare sulla popolazione, di ben euro 20.520,00, nonchè dichiarare estinto il credito preteso con condanna della opposta al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore;
in subordine, verificata l'applicabilità alla fattispecie della novella in tema di prescrizioni biennali delle utenze elettriche e per le forniture di gas, giusta integrazione alla legge di bilancio 2020, numero 160 del 2019, in base alle direttive di ARERA, verificata la mancanza degli elementi informativi obbligatori sulle bollette in tema di prescrizione biennale, dichiari e sentenzi la prescrizione del credito ceduto “pro soluto” in favore della ditta opposta, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore”.
L'opposta ha resistito alle avverse eccezioni e contestazioni deducendo: che la cessione di credito ex
L.n. 130/1999 (per atto notarile Rep. 67198 – Racc. 34945) con l'elenco delle fatture cedute, era stata notificata al in data 6.2.2023, nonostante l'esenzione disposta dall'art. 4, comma 4 bis della Pt_1 citata legge e la prescritta pubblicazione dell'avviso in G.U, con conseguente inopponibilità ad essa cessionaria dei pagamenti eventualmente effettuati alla cedente, peraltro non provati;
che non sussiste alcun rischio di duplicazione dei pagamenti, posto che i pagamenti alla cedente verificati attenevano a fatture diverse da quelle azionate in giudizio;
che le prestazioni fatturate sono state rese da
[...]
nel cd. regime di Salvaguardia, ex l.n. 125/2007 e quale Fornitore di Ultima Istanza CP_3
(FUI), ex art. 1, comma 46, l.n. 239/04 e DM 29 settembre 2006 e 3 settembre 2009, in conformità all'Allegato A della deliberazione n. 10/07 ed all'Allegato A della delibera n. 119/09 di ARERA;
che pagina 2 di 8 sono stati legittimamente richiesti interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012 e con decorrenza dal presente atto, € 20.520,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 513 fatture costituenti la sorte capitale;
che l'eccepita prescrizione biennale, introdotta dalla l.n. 205/2017 non può trovare applicazione nella specie, essendo escluse le PA dall'ambito di applicazione del nuovo termine ex art.
2.3 lettera b) della
Deliberazione ARERA.
Ha quindi chiesto “in via preliminare concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 122/2024 – RG. n. 200/2024 emesso in data 12/02/2024 dal Tribunale di
Cosenza, in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel
Merito: Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore è debitore dell'importo di € 217.463,57, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre interessi anatocistici come richiesti in sede monitoria e indennizzo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, oltre alle spese della fase monitoria;
e per l'effetto • Confermare l'ingiunzione di pagamento ingiuntivo n. 122/2024 – RG. n. 200/2024 emesso in data 12/02/2024 dal Tribunale di
Cosenza, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, Accertare e dichiarare che il è debitore dell'importo di euro € 217.463,57 oltre interessi di Parte_1
mora fino ad oggi maturati, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre interessi anatocistici come richiesti in sede monitoria e indennizzo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per
l'effetto Condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_1 pagamento della somma di € 217.463,57 ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
pagina 3 di 8 diritto e comunque non provate”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
****************
L'opposta ha allegato agli atti la cessione di credito stipulata con in data Controparte_3
20.12.2022 ed il riscontro documentale della pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale del
24.12.2022 nonché della sua notificazione al Comune opponente in data 6.2.2023, unitamente all'elenco delle fatture allegato alla cessione (v. doc.all.nn. 2 e 3 fasc. monitorio), nelle quali risultano ricomprese quelle oggetto dell'istanza in monitorio.
Il che conduce al rigetto della contestazione di omessa notificazione della cessione (peraltro genericamente) sollevata dall'opponente.
Per quanto segue la causa può essere decisa mutuando ex art. 118 disp att. c.p.c. le motivazioni di cui in precedente conforme del Tribunale – sent.n. 530/2025 (R.G. n. 1162/2023)- salvi i necessari adeguamenti.
Preliminarmente, va rilevato che la censura del secondo cui il contratto di fornitura energetica Pt_1
sarebbe stato sottoscritto dalla Regione Calabria e che, pertanto, la domanda andava proposta nei confronti di questa non è condivisibile.
Invero, già nel procedimento monitorio la società istante ha dedotto che le prestazioni di cui alle fatture allegate sono state rese dalla cedente per una parte, nella veste di società Controparte_3
individuata quale esercente la salvaguardia ex D.L. 18/6/2007 n. 73, convertito in Legge 3/8/2007 n.
125, con cui il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/54/CE e per il resto quale
Fornitore di Ultima Istanza (FUI), così come previsto dall'art. 1, comma 46, della Legge CP_3
239/04, dai decreti ministeriali 29 settembre 2006 e 3 settembre 2009, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato A della deliberazione n. 10/07 ed all'Allegato A della delibera n. 119/09 di ARERA.
La deduzione e la documentazione prodotta a riscontro in monitorio (doc. 11, 12,14,15,16,17) non sono state adeguatamente contestate dall'opponente, -che peraltro ha riconosciuto che le prestazioni sono state rese dall in regime di salvaguardia, salvo individuare erroneamente la regione Calabria quale CP_3
soggetto stipulante ed obbligato in suo luogo- e possono quindi essere poste a fondamento della pagina 4 di 8 decisione, osservandosi al riguardo quanto segue.
Il rapporto di somministrazione espletato nel c.d. “regime di salvaguardia” ha fonte legale e non anche negoziale. Con il D.L. 18.6.2007 n.73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in L. 3.8.2007, n.125 il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Ai sensi dell'art.1, co 4, del citato Decreto “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore”, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, anche dall'adito Tribunale, sulla scorta di quella di legittimità (Cass. n. 23478/2018), il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del D.L., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto. Peraltro, le condizioni di fornitura dell'energia in salvaguardia e le condizioni economiche ad esse applicate sono pubbliche e, quindi, conosciute dall'opposto, atteso che
“la sussistenza dell'obbligazioni di pagamento dei corrispettivi della somministrazione di energia elettrica trova idoneo titolo giustificativo della disciplina normativa (…) del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, questo, aggiudicato per il territorio della Regione”.
Analogamente è a dirsi le prestazioni rese da quale Fornitore di Ultima Istanza Controparte_3
(FUI), ex art. 1, comma 46, della Legge 239/04, d.m. 29.9. 2006 e 3.9.2009 e Allegati A Del. n. 10/07
e Del . n. 119/09 ARERA.
Ne discende che è insorto rapporto obbligatorio ex lege tra le parti, mentre nessun ruolo può in detto rapporto essere assegnato all'ente Regione, venendo invece in considerazione il territorio regionale quale area di operatività delle imprese selezionate ex lege per la somministrazione dell'energia.
L'individuazione della fonte dalla quale promana la pretesa creditoria serve altresì a considerare assolto
- secondo l'orientamento inaugurato dal Cass. SSUU n. 13533/2001, e poi pedissequamente seguito dalla successiva giurisprudenza di merito e di legittimità - l'onere della prova gravante sull'attore, pagina 5 di 8 atteso che il creditore che agisce per l'adempimento di una obbligazione, qualunque sia la sua fonte, può limitarsi, appunto, alla sola allegazione di quest'ultima, ed alla semplice affermazione dell'altrui inadempimento, rimanendo per converso onere del debitore dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi (il pagamento), ovvero modificativi o impeditivi di quel medesimo credito.
Le considerazioni che precedono conducono a disattendere anche la contestazione della violazione delle disposizioni del TUEL in materia di impegno di spesa.
Anche l'eccezione preliminare di prescrizione biennale va disattesa.
Osserva il Tribunale che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), richiamata dalla delibera
ARERA 97/2018/R/COM, all'art.1, co 4, stabilisce che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”; ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, il termine di prescrizione biennale, nel settore elettrico, opera per le fatture aventi scadenza successiva al 1° marzo 2018 (cass.2024/15102) e, dunque, può trovare applicazione nel caso di specie, scadendo tutte le fatture azionate successivamente a tale data, in quanto emesse da dicembre 2021 a gennaio 2023. Le misure introdotte dalla Legge n. 205/17, hanno trovato conferma con la successiva Legge di Bilancio del 2020, L. n. 160/2019; pertanto dal 1° marzo 2018, la prescrizione dei consumi energetici è biennale. Quanto all'individuazione del dies a quo, la Suprema
Corte in fattispecie analoga ha ulteriormente chiarito che “in tema di prescrizione breve, l'art.1, co 10, della L. 27 dicembre 2017, n.205, laddove prevede che "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva… c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020", va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture - relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c." (cfr. Cass. 2024/15102, decreto della Prima Presidente del 9.5.2023 – numero di pagina 6 di 8 registro generale 9126/2023).
In forza di tali principi, deve ritenersi che nel caso in esame non è maturata la prescrizione biennale, atteso che il relativo termine decorrente dalla data di scadenza delle fatture azionate compresa tra il
31.8.2021 ed il 2.1.2023 non è decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 16.2.2024, laddove si tiene conto dell'efficacia interruttiva della notifica dell'atto di cessione eseguita in data 6/2/2023 e dalle comunicazioni delle lettere di messa in mora ex art. 1219 c.c. eseguite in data 29.3.2023 e 26.7.2023 (v. rispettivamente doc. all nn. 2 e 9 fasc. monitorio).
Nel merito, parte attrice ha eccepito di avere provveduto al pagamento delle fatture azionate, sia pure con lievi ritardi, nei confronti di Controparte_3
A riscontro dell'assunto solo con la memoria di cui all'art. 171 ter, n.3, c.p.c. l'opponente ha prodotto mandati di pagamento. La produzione risulta tardiva e come tale non utilizzabile, essendo la terza memoria prevista dalla norma deputata esclusivamente (alla replica alle nuove eccezioni ed) alla indicazione di prova contraria. Il che esime dal vaglio della (peraltro contestata) pertinenza dei mandati della documentazione all'obbligazione oggetto di causa e della opponibilità alla cessionaria di quelli emessi dopo la notifica della cessione.
Al riguardo va peraltro osservato che la produzione dei soli mandati di pagamento non condurrebbe comunque a non ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul debitore opponente, atteso che il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (Cass. S.U. n. 2627 del 30 maggio 1989).
Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla
Tesoreria dello Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del Rd
827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con presentazione del mandato all'ufficio competente (Cass. n. 29776/2020). pagina 7 di 8 Anche le contestazioni della correttezza dell'importo ingiunto e della debenza degli interessi sono destituite di fondamento, considerato, rispettivamente: che l'operato ricalcolo del complessivo fatturato conferma l'indicazione di cui nel ricorso;
che, fermi i rilievi circa l'individuazione dei soggetti dell'obbligazione, l'opposta ha richiesto la corresponsione degli interessi previsti per l'ipotesi di mora in conformità alle disposizioni del D.lvo n.231/2002, applicabile anche alle transazioni commerciali stipulate dalle P.A., e degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1183 c.c. anche in tal caso nei limiti di cui alla norma ed al tasso di cui al richiamato decreto legislativo, alla cui applicazione essi non si sottraggono, per come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del monitorio opposto, che va dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (122/2024), che dichiara esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a..
Cosenza, 2 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1006/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIUDICEANDREA GIUSEPPE
Opponente contro
(C.F. ), quale procuratore speciale di con il Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 patrocinio dell'avv. PALOMBA VINCENZO
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- cessione crediti- pagamento corrispettivo somministrazione energia elettrica-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 122/2024 dell'intestato Parte_1
Tribunale con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente Controparte_1
, procuratore speciale di dichiaratasi cessionaria e mandataria di
[...] Controparte_2 CP_3
della somma di euro 217.473,57, a titolo di corrispettivo di forniture di energia elettrica da
[...]
dicembre 2021 fino a gennaio 2023, oltre interessi di mora ed anatocistici ex Dlvo 231/2002 ed euro € pagina 1 di 8 20.520,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, eccependo: di non essere stato edotto della cessione del credito e di avere effettuato i pagamenti in favore della società erogatrice;
che il contratto di fornitura energetica era stato sottoscritto in regime di cd. salvaguardia dalla Regione Calabria, cui doveva essere rivolta la domanda di pagamento;
che comunque il credito si era prescritto almeno per le annualità del 2021 ex l-n-160 del 2019 e direttive ARERA;
che non erano applicabili all'utente gli interessi moratori ed anatocistici, esosi ed a tassi d'usura, quand'anche previsti dal contratto, non firmato dal Comune;
che il calcolo delle somme fatturate era errato.
Ha quindi chiesto “verificato il pagamento avvenuto delle fatture esposte, basata l'opposizione su CP_3 prova scritta, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e nel merito sentenziare innanzitutto la non dovutezza degli interessi né delle somme richieste per mora dovuta a
“transazioni commerciali”, assommante ad euro 40 a bolletta e portante un montante complessivo, da far gravare sulla popolazione, di ben euro 20.520,00, nonchè dichiarare estinto il credito preteso con condanna della opposta al pagamento di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del costituito procuratore;
in subordine, verificata l'applicabilità alla fattispecie della novella in tema di prescrizioni biennali delle utenze elettriche e per le forniture di gas, giusta integrazione alla legge di bilancio 2020, numero 160 del 2019, in base alle direttive di ARERA, verificata la mancanza degli elementi informativi obbligatori sulle bollette in tema di prescrizione biennale, dichiari e sentenzi la prescrizione del credito ceduto “pro soluto” in favore della ditta opposta, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del costituito procuratore”.
L'opposta ha resistito alle avverse eccezioni e contestazioni deducendo: che la cessione di credito ex
L.n. 130/1999 (per atto notarile Rep. 67198 – Racc. 34945) con l'elenco delle fatture cedute, era stata notificata al in data 6.2.2023, nonostante l'esenzione disposta dall'art. 4, comma 4 bis della Pt_1 citata legge e la prescritta pubblicazione dell'avviso in G.U, con conseguente inopponibilità ad essa cessionaria dei pagamenti eventualmente effettuati alla cedente, peraltro non provati;
che non sussiste alcun rischio di duplicazione dei pagamenti, posto che i pagamenti alla cedente verificati attenevano a fatture diverse da quelle azionate in giudizio;
che le prestazioni fatturate sono state rese da
[...]
nel cd. regime di Salvaguardia, ex l.n. 125/2007 e quale Fornitore di Ultima Istanza CP_3
(FUI), ex art. 1, comma 46, l.n. 239/04 e DM 29 settembre 2006 e 3 settembre 2009, in conformità all'Allegato A della deliberazione n. 10/07 ed all'Allegato A della delibera n. 119/09 di ARERA;
che pagina 2 di 8 sono stati legittimamente richiesti interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo, interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. 192/2012 e con decorrenza dal presente atto, € 20.520,00 ex art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 513 fatture costituenti la sorte capitale;
che l'eccepita prescrizione biennale, introdotta dalla l.n. 205/2017 non può trovare applicazione nella specie, essendo escluse le PA dall'ambito di applicazione del nuovo termine ex art.
2.3 lettera b) della
Deliberazione ARERA.
Ha quindi chiesto “in via preliminare concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 122/2024 – RG. n. 200/2024 emesso in data 12/02/2024 dal Tribunale di
Cosenza, in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel
Merito: Accertare e dichiarare che il in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore è debitore dell'importo di € 217.463,57, oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre interessi anatocistici come richiesti in sede monitoria e indennizzo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, oltre alle spese della fase monitoria;
e per l'effetto • Confermare l'ingiunzione di pagamento ingiuntivo n. 122/2024 – RG. n. 200/2024 emesso in data 12/02/2024 dal Tribunale di
Cosenza, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, Accertare e dichiarare che il è debitore dell'importo di euro € 217.463,57 oltre interessi di Parte_1
mora fino ad oggi maturati, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002, oltre interessi anatocistici come richiesti in sede monitoria e indennizzo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per
l'effetto Condannare il in persona del Sindaco pro tempore al Parte_1 pagamento della somma di € 217.463,57 ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento delle spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Giudice, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte dal , in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
pagina 3 di 8 diritto e comunque non provate”.
La causa è stata trattenuta in decisione sulla documentazione offerta in comunicazione.
****************
L'opposta ha allegato agli atti la cessione di credito stipulata con in data Controparte_3
20.12.2022 ed il riscontro documentale della pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale del
24.12.2022 nonché della sua notificazione al Comune opponente in data 6.2.2023, unitamente all'elenco delle fatture allegato alla cessione (v. doc.all.nn. 2 e 3 fasc. monitorio), nelle quali risultano ricomprese quelle oggetto dell'istanza in monitorio.
Il che conduce al rigetto della contestazione di omessa notificazione della cessione (peraltro genericamente) sollevata dall'opponente.
Per quanto segue la causa può essere decisa mutuando ex art. 118 disp att. c.p.c. le motivazioni di cui in precedente conforme del Tribunale – sent.n. 530/2025 (R.G. n. 1162/2023)- salvi i necessari adeguamenti.
Preliminarmente, va rilevato che la censura del secondo cui il contratto di fornitura energetica Pt_1
sarebbe stato sottoscritto dalla Regione Calabria e che, pertanto, la domanda andava proposta nei confronti di questa non è condivisibile.
Invero, già nel procedimento monitorio la società istante ha dedotto che le prestazioni di cui alle fatture allegate sono state rese dalla cedente per una parte, nella veste di società Controparte_3
individuata quale esercente la salvaguardia ex D.L. 18/6/2007 n. 73, convertito in Legge 3/8/2007 n.
125, con cui il legislatore ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003/54/CE e per il resto quale
Fornitore di Ultima Istanza (FUI), così come previsto dall'art. 1, comma 46, della Legge CP_3
239/04, dai decreti ministeriali 29 settembre 2006 e 3 settembre 2009, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato A della deliberazione n. 10/07 ed all'Allegato A della delibera n. 119/09 di ARERA.
La deduzione e la documentazione prodotta a riscontro in monitorio (doc. 11, 12,14,15,16,17) non sono state adeguatamente contestate dall'opponente, -che peraltro ha riconosciuto che le prestazioni sono state rese dall in regime di salvaguardia, salvo individuare erroneamente la regione Calabria quale CP_3
soggetto stipulante ed obbligato in suo luogo- e possono quindi essere poste a fondamento della pagina 4 di 8 decisione, osservandosi al riguardo quanto segue.
Il rapporto di somministrazione espletato nel c.d. “regime di salvaguardia” ha fonte legale e non anche negoziale. Con il D.L. 18.6.2007 n.73 (“Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”), conv. in L. 3.8.2007, n.125 il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero. Ai sensi dell'art.1, co 4, del citato Decreto “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore”, come rilevato dalla giurisprudenza di merito, anche dall'adito Tribunale, sulla scorta di quella di legittimità (Cass. n. 23478/2018), il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del D.L., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto. Peraltro, le condizioni di fornitura dell'energia in salvaguardia e le condizioni economiche ad esse applicate sono pubbliche e, quindi, conosciute dall'opposto, atteso che
“la sussistenza dell'obbligazioni di pagamento dei corrispettivi della somministrazione di energia elettrica trova idoneo titolo giustificativo della disciplina normativa (…) del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, questo, aggiudicato per il territorio della Regione”.
Analogamente è a dirsi le prestazioni rese da quale Fornitore di Ultima Istanza Controparte_3
(FUI), ex art. 1, comma 46, della Legge 239/04, d.m. 29.9. 2006 e 3.9.2009 e Allegati A Del. n. 10/07
e Del . n. 119/09 ARERA.
Ne discende che è insorto rapporto obbligatorio ex lege tra le parti, mentre nessun ruolo può in detto rapporto essere assegnato all'ente Regione, venendo invece in considerazione il territorio regionale quale area di operatività delle imprese selezionate ex lege per la somministrazione dell'energia.
L'individuazione della fonte dalla quale promana la pretesa creditoria serve altresì a considerare assolto
- secondo l'orientamento inaugurato dal Cass. SSUU n. 13533/2001, e poi pedissequamente seguito dalla successiva giurisprudenza di merito e di legittimità - l'onere della prova gravante sull'attore, pagina 5 di 8 atteso che il creditore che agisce per l'adempimento di una obbligazione, qualunque sia la sua fonte, può limitarsi, appunto, alla sola allegazione di quest'ultima, ed alla semplice affermazione dell'altrui inadempimento, rimanendo per converso onere del debitore dimostrare la sussistenza di eventuali fatti estintivi (il pagamento), ovvero modificativi o impeditivi di quel medesimo credito.
Le considerazioni che precedono conducono a disattendere anche la contestazione della violazione delle disposizioni del TUEL in materia di impegno di spesa.
Anche l'eccezione preliminare di prescrizione biennale va disattesa.
Osserva il Tribunale che la legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017), richiamata dalla delibera
ARERA 97/2018/R/COM, all'art.1, co 4, stabilisce che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”; ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, il termine di prescrizione biennale, nel settore elettrico, opera per le fatture aventi scadenza successiva al 1° marzo 2018 (cass.2024/15102) e, dunque, può trovare applicazione nel caso di specie, scadendo tutte le fatture azionate successivamente a tale data, in quanto emesse da dicembre 2021 a gennaio 2023. Le misure introdotte dalla Legge n. 205/17, hanno trovato conferma con la successiva Legge di Bilancio del 2020, L. n. 160/2019; pertanto dal 1° marzo 2018, la prescrizione dei consumi energetici è biennale. Quanto all'individuazione del dies a quo, la Suprema
Corte in fattispecie analoga ha ulteriormente chiarito che “in tema di prescrizione breve, l'art.1, co 10, della L. 27 dicembre 2017, n.205, laddove prevede che "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva… c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020", va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture - relative al settore idrico - la cui scadenza di pagamento sia successiva al 1° gennaio 2020 ed il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, purché - quanto alle prestazioni anteriori avvenute fino al 1° gennaio 2020 - a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore, utilizzando la regola generale desumibile dall'art. 252 delle disposizioni di attuazione c.c." (cfr. Cass. 2024/15102, decreto della Prima Presidente del 9.5.2023 – numero di pagina 6 di 8 registro generale 9126/2023).
In forza di tali principi, deve ritenersi che nel caso in esame non è maturata la prescrizione biennale, atteso che il relativo termine decorrente dalla data di scadenza delle fatture azionate compresa tra il
31.8.2021 ed il 2.1.2023 non è decorso al momento della notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 16.2.2024, laddove si tiene conto dell'efficacia interruttiva della notifica dell'atto di cessione eseguita in data 6/2/2023 e dalle comunicazioni delle lettere di messa in mora ex art. 1219 c.c. eseguite in data 29.3.2023 e 26.7.2023 (v. rispettivamente doc. all nn. 2 e 9 fasc. monitorio).
Nel merito, parte attrice ha eccepito di avere provveduto al pagamento delle fatture azionate, sia pure con lievi ritardi, nei confronti di Controparte_3
A riscontro dell'assunto solo con la memoria di cui all'art. 171 ter, n.3, c.p.c. l'opponente ha prodotto mandati di pagamento. La produzione risulta tardiva e come tale non utilizzabile, essendo la terza memoria prevista dalla norma deputata esclusivamente (alla replica alle nuove eccezioni ed) alla indicazione di prova contraria. Il che esime dal vaglio della (peraltro contestata) pertinenza dei mandati della documentazione all'obbligazione oggetto di causa e della opponibilità alla cessionaria di quelli emessi dopo la notifica della cessione.
Al riguardo va peraltro osservato che la produzione dei soli mandati di pagamento non condurrebbe comunque a non ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul debitore opponente, atteso che il mandato di pagamento - ossia l'ordine, impartito al tesoriere dal competente organo della pubblica amministrazione, con cui si dispone l'attività esecutiva di pagamento di una determinata somma di denaro in favore del creditore della pubblica amministrazione medesima, al quale deve esserne dato avviso - costituisce un atto unilaterale preordinato all'adempimento dell'obbligazione e, pertanto, la sua emissione non integra, di per sé, un adempimento liberatorio” (Cass. S.U. n. 2627 del 30 maggio 1989).
Tale principio è stato ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la liberazione dell'amministrazione debitrice non consegue alla semplice emissione del mandato o dell'ordine di pagamento, di per sé insufficienti a rendere la somma ivi indicata disponibile per il creditore, ma esige altresì la comunicazione dell'emissione dell'ordinativo di pagamento effettuata dalla
Tesoreria dello Stato, a cui compete l'incombente ai sensi del comma quinto dell'articolo 651 del Rd
827 del 1924, atto recettizio che pone il creditore in condizione di esigere il pagamento con presentazione del mandato all'ufficio competente (Cass. n. 29776/2020). pagina 7 di 8 Anche le contestazioni della correttezza dell'importo ingiunto e della debenza degli interessi sono destituite di fondamento, considerato, rispettivamente: che l'operato ricalcolo del complessivo fatturato conferma l'indicazione di cui nel ricorso;
che, fermi i rilievi circa l'individuazione dei soggetti dell'obbligazione, l'opposta ha richiesto la corresponsione degli interessi previsti per l'ipotesi di mora in conformità alle disposizioni del D.lvo n.231/2002, applicabile anche alle transazioni commerciali stipulate dalle P.A., e degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1183 c.c. anche in tal caso nei limiti di cui alla norma ed al tasso di cui al richiamato decreto legislativo, alla cui applicazione essi non si sottraggono, per come ritenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito.
Ne discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del monitorio opposto, che va dichiarato esecutivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (122/2024), che dichiara esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a..
Cosenza, 2 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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